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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/10/2025, n. 2712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2712 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3599/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di MILANO
Seconda Sezione CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carlo Maddaloni Presidente dott. Cesira D'Anella Consigliere
dott. Antonella Caterina Attardo Consigliere Rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3599/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
RA GI elettivamente domiciliato in VIA BERNASCONE 1 21100 VARESE presso il difensore avv. RA GI
APPELLANTE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DOSI Controparte_1 P.IVA_2
AB e dell'avv. DELL'ORTO STEFANO ( ) VIA FREGUGLIA 10 C.F._1
MILANO; elettivamente domiciliato in VIA FREGUGLIA N. 10 20122 MILANO presso il difensore avv. DOSI AB
APPELLATO/I
CONCLUSIONI
Per . Parte_1
“voglia l'adita Corte, contrariis rejectis, in accoglimento dell'appello qui proposto avverso la sentenza
n. 2077/2024 (repertorio n. 3867/2024 del 13 novembre 2024) emessa dal tribunale di Bergamo
(sezione terza civile;
giudice monocratico dott.ssa Francesca Bresciani) pubblicata mediante deposito
pagina 1 di 4 in cancelleria in data 13 novembre 2024 e notificata il successivo 18 novembre 2024 ed in riforma parziale della stessa
NEL MERITO:
accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti ed illustrati nel presente atto, la illegittimità della condanna del alla rifusione in favore di delle spese Parte_1 CP_1 processuali relative al giudizio di merito ed ai procedimenti svoltisi innanzi alla Corte di Cassazione, quale resa dalla statuizione impugnata. Con condanna di alla rifusione in favore del CP_1
delle spese del presente giudizio di appello.” Parte_1
Per Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, domanda, eccezione, in via definitiva, contrariis reiectis, così statuire:
IN VIA PREGIUDIZIALE ED ASSORBENTE accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio inderogabile, ex art. 341 c.p.c., dell'adita Corte
d'Appello di Milano, in favore della Corte d'Appello di Brescia, assumendo i provvedimenti ex lege ritenuti più opportuni;
EVENTUALMENTE, IN VIA SUBORDINATA, NEL MERITO respingere l'appello proposto dal nei confronti della sentenza del Tribunale Parte_2 di Bergamo n. 2077/2024, limitatamente al capo in cui ha liquidato in favore di le CP_1 spese di lite relative al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avanti a sé definito (R.G. n.
525/2021 e R.G. 2767/2024).
IN OGNI CASO con vittoria di compensi e spese, oltre spese generali 15% ed accessori previdenziali e fiscali di legge.“
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza 13 novembre 2024 n. 2077, il Tribunale di Bergamo revocava il decreto ingiuntivo n.
3752/2020, emesso dal medesimo Tribunale, con il quale la poi dichiarata fallita, Parte_1 otteneva la condanna monitoria di al pagamento dell'importo di euro Controparte_1
156.895,08, oltre interessi e spese della fase monitoria;
condannava altresì il alla rifusione Parte_1 delle spese di lite della odierna appellata, , sia per la fase avanti il Tribunale di Controparte_1
Bergamo che per due fasi del procedimento celebrate avanti alla Corte di Cassazione.
Detta sentenza è stata impugnata innanzi a questa Corte dal , che ne ha chiesto la riforma. Parte_1
pagina 2 di 4 Si è costituta , eccependo in via preliminare l'incompetenza territoriale della Corte di Milano CP_1 adita, posto che la cognizione dell'appello, avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo, spetta alla
Corte di appello di Brescia e non a quella di Milano. L'appellata, nel merito, contestava la fondatezza dell'appello.
All'udienza del 20.5.25, avanti il Consigliere Istruttore, d.ssa Antonella C. Attardo, il Parte_1 aderiva all'eccezione di incompetenza territoriale, formulata dalla controparte, e chiedeva la declaratoria di incompetenza territoriale della Corte di Appello di Milano, essendo competente la Corte di Appello di Brescia, con conseguente traslatio iudicii avanti a quest'ultima.
non si opponeva, e chiedeva la rifusione delle spese di lite per la fase del processo svolta avanti CP_1 questa Corte. Il chiedeva la liquidazione contenuta di tali spese, in considerazione della Parte_1 limitata attività difensiva svolta.
La causa è stata decisa nella Camera di consiglio del 8 ottobre 2025.
L' incompetenza di questa Corte a decidere l'appello, proposto avverso una sentenza del Tribunale di
Bergamo, è incontestabile.
Non è contestata da alcuna delle parti l'applicabilità dell'art. 50 c.p.c., con la conseguente translatio iudicii innanzi alla Corte competente, come richiesto da entrambe le parti. Infatti, in applicazione della pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite n.18121 del 2016, deve ritenersi l'applicabilità della regola della translatio iudicii anche in grado di appello.
Pertanto, in adesione al condivisibile indirizzo giurisprudenziale di cui sopra, deve dichiararsi l' incompetenza della Corte di Milano adita a conoscere dell'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Bergamo, spettando la competenza alla Corte di appello di Brescia, innanzi alla quale il giudizio andrà riassunto nel termine di mesi tre dalla pubblicazione della presente sentenza.
La pronuncia di incompetenza non esime dal regolare le spese processuali del giudizio.
Come insegna la Suprema Corte, il Giudice, innanzi al quale le parti, a seguito di dichiarazione di incompetenza, riassumano il processo, deve provvedere sulle sole spese della fase di riassunzione e non anche su quelle della fase precedentemente svoltasi innanzi al Giudice incompetente, le quali vanno liquidate da quest'ultimo (Cass. Civ. 3122/2017).
Le spese di lite della presente fase del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione del DM 147/22, sulla base del valore della causa, nei minimi, con riferimento alle sole fasi di studio e introduttiva. Pertanto, il deve essere condannato a pagare, a Parte_1 CP_1
, la somma di euro 2445,00 oltre iva, cpa e 15% spese forfettarie.
[...]
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: pagina 3 di 4 a) dichiara la propria incompetenza territoriale a decidere la presente impugnazione, spettando la cognizione alla Corte di appello di Brescia, innanzi alla quale il giudizio andrà riassunto nel termine di mesi tre dalla pubblicazione della presente pronuncia;
b) condanna il rifondere le spese di lite per la presente fase del giudizio, Parte_1
e pertanto a pagare, a , la somma di euro 2445,00, per compensi, oltre iva, cpa Controparte_1
e 15% spese forfettarie.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Antonella Caterina Attardo dott. Carlo Maddaloni
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di MILANO
Seconda Sezione CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carlo Maddaloni Presidente dott. Cesira D'Anella Consigliere
dott. Antonella Caterina Attardo Consigliere Rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3599/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
RA GI elettivamente domiciliato in VIA BERNASCONE 1 21100 VARESE presso il difensore avv. RA GI
APPELLANTE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DOSI Controparte_1 P.IVA_2
AB e dell'avv. DELL'ORTO STEFANO ( ) VIA FREGUGLIA 10 C.F._1
MILANO; elettivamente domiciliato in VIA FREGUGLIA N. 10 20122 MILANO presso il difensore avv. DOSI AB
APPELLATO/I
CONCLUSIONI
Per . Parte_1
“voglia l'adita Corte, contrariis rejectis, in accoglimento dell'appello qui proposto avverso la sentenza
n. 2077/2024 (repertorio n. 3867/2024 del 13 novembre 2024) emessa dal tribunale di Bergamo
(sezione terza civile;
giudice monocratico dott.ssa Francesca Bresciani) pubblicata mediante deposito
pagina 1 di 4 in cancelleria in data 13 novembre 2024 e notificata il successivo 18 novembre 2024 ed in riforma parziale della stessa
NEL MERITO:
accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti ed illustrati nel presente atto, la illegittimità della condanna del alla rifusione in favore di delle spese Parte_1 CP_1 processuali relative al giudizio di merito ed ai procedimenti svoltisi innanzi alla Corte di Cassazione, quale resa dalla statuizione impugnata. Con condanna di alla rifusione in favore del CP_1
delle spese del presente giudizio di appello.” Parte_1
Per Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, domanda, eccezione, in via definitiva, contrariis reiectis, così statuire:
IN VIA PREGIUDIZIALE ED ASSORBENTE accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio inderogabile, ex art. 341 c.p.c., dell'adita Corte
d'Appello di Milano, in favore della Corte d'Appello di Brescia, assumendo i provvedimenti ex lege ritenuti più opportuni;
EVENTUALMENTE, IN VIA SUBORDINATA, NEL MERITO respingere l'appello proposto dal nei confronti della sentenza del Tribunale Parte_2 di Bergamo n. 2077/2024, limitatamente al capo in cui ha liquidato in favore di le CP_1 spese di lite relative al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avanti a sé definito (R.G. n.
525/2021 e R.G. 2767/2024).
IN OGNI CASO con vittoria di compensi e spese, oltre spese generali 15% ed accessori previdenziali e fiscali di legge.“
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza 13 novembre 2024 n. 2077, il Tribunale di Bergamo revocava il decreto ingiuntivo n.
3752/2020, emesso dal medesimo Tribunale, con il quale la poi dichiarata fallita, Parte_1 otteneva la condanna monitoria di al pagamento dell'importo di euro Controparte_1
156.895,08, oltre interessi e spese della fase monitoria;
condannava altresì il alla rifusione Parte_1 delle spese di lite della odierna appellata, , sia per la fase avanti il Tribunale di Controparte_1
Bergamo che per due fasi del procedimento celebrate avanti alla Corte di Cassazione.
Detta sentenza è stata impugnata innanzi a questa Corte dal , che ne ha chiesto la riforma. Parte_1
pagina 2 di 4 Si è costituta , eccependo in via preliminare l'incompetenza territoriale della Corte di Milano CP_1 adita, posto che la cognizione dell'appello, avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo, spetta alla
Corte di appello di Brescia e non a quella di Milano. L'appellata, nel merito, contestava la fondatezza dell'appello.
All'udienza del 20.5.25, avanti il Consigliere Istruttore, d.ssa Antonella C. Attardo, il Parte_1 aderiva all'eccezione di incompetenza territoriale, formulata dalla controparte, e chiedeva la declaratoria di incompetenza territoriale della Corte di Appello di Milano, essendo competente la Corte di Appello di Brescia, con conseguente traslatio iudicii avanti a quest'ultima.
non si opponeva, e chiedeva la rifusione delle spese di lite per la fase del processo svolta avanti CP_1 questa Corte. Il chiedeva la liquidazione contenuta di tali spese, in considerazione della Parte_1 limitata attività difensiva svolta.
La causa è stata decisa nella Camera di consiglio del 8 ottobre 2025.
L' incompetenza di questa Corte a decidere l'appello, proposto avverso una sentenza del Tribunale di
Bergamo, è incontestabile.
Non è contestata da alcuna delle parti l'applicabilità dell'art. 50 c.p.c., con la conseguente translatio iudicii innanzi alla Corte competente, come richiesto da entrambe le parti. Infatti, in applicazione della pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite n.18121 del 2016, deve ritenersi l'applicabilità della regola della translatio iudicii anche in grado di appello.
Pertanto, in adesione al condivisibile indirizzo giurisprudenziale di cui sopra, deve dichiararsi l' incompetenza della Corte di Milano adita a conoscere dell'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Bergamo, spettando la competenza alla Corte di appello di Brescia, innanzi alla quale il giudizio andrà riassunto nel termine di mesi tre dalla pubblicazione della presente sentenza.
La pronuncia di incompetenza non esime dal regolare le spese processuali del giudizio.
Come insegna la Suprema Corte, il Giudice, innanzi al quale le parti, a seguito di dichiarazione di incompetenza, riassumano il processo, deve provvedere sulle sole spese della fase di riassunzione e non anche su quelle della fase precedentemente svoltasi innanzi al Giudice incompetente, le quali vanno liquidate da quest'ultimo (Cass. Civ. 3122/2017).
Le spese di lite della presente fase del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione del DM 147/22, sulla base del valore della causa, nei minimi, con riferimento alle sole fasi di studio e introduttiva. Pertanto, il deve essere condannato a pagare, a Parte_1 CP_1
, la somma di euro 2445,00 oltre iva, cpa e 15% spese forfettarie.
[...]
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: pagina 3 di 4 a) dichiara la propria incompetenza territoriale a decidere la presente impugnazione, spettando la cognizione alla Corte di appello di Brescia, innanzi alla quale il giudizio andrà riassunto nel termine di mesi tre dalla pubblicazione della presente pronuncia;
b) condanna il rifondere le spese di lite per la presente fase del giudizio, Parte_1
e pertanto a pagare, a , la somma di euro 2445,00, per compensi, oltre iva, cpa Controparte_1
e 15% spese forfettarie.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Antonella Caterina Attardo dott. Carlo Maddaloni
pagina 4 di 4