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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 23/12/2025, n. 2755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2755 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TARANTO – SEZ. II CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Delegato, in composizione monocratica, nella persona del G.O. Dott. Antonio Taurino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta nel ruolo contenzioso civile al n. 1949/25 R.G., avente ad oggetto adempimento contrattuale di pagamento, riservata per la decisione all' udienza del 25/11/25 ex artt. 281 sexies CPC, ultimo comma, vertente tra:
, rappresentata e difesa dall' avv. Cataldo Picardi per mandato in atti Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del Sindaco in carica pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio Controparte_1 dall' avv. Antonello Tamborrino per mandato in atti
RESISTENTE
All' udienza designata le parti precisavano le conclusioni come da relativo verbale di causa
FATTO
Con ricorso ex art. 281 decies cpc, l' arch. diva l' intestato Tribunale, per ivi, previa costituzione Pt_1 del contraddittorio con il , sentir condannare l' ente al pagamento di € 10730,49 Controparte_1 in proprio favore, a titolo di attivita' professionale aggiuntiva, anche diversa da quella originariamente affidata, oltre accessori, vinte le spese di giudizio.
A sostegno costitutivo della domanda, rappresentava di aver ricevuto comunicazione di offerta da parte dell' ente, giusta lettera del 3/11/15, di redigere progettazione tecnica e di esecuzione delle opere e di stima relative ad alcuni istituti scolastici di zona, mediante invito al ribasso sull' allegato schema di parcella, accettato dalla ricorrente con offerta al ribasso del 26,75%, la quale, a riscontro, otteneva l' incarico, poi formalizzato con determina dirigenziale per un compenso complessivo riconosciuto pari ad € 14474,81, oltre accessori, nella quale, tuttavia, diversamente da quanto specificato nella missiva, precisava che l' attivita' relativa ad una delle tre opere commissionate, esattamente quella riguardante la scuola “Pirandello”, riguardasse la messa in sicurezza di alcune parti dell' edificio, e non la stima e la valutazione per la messa in sicurezza.
Evidenziato, inoltre, che, a seguito della determina, l' ente variasse i valori degli interventi, significativamente aumentati rispetto a quelli di cui all' iniziale offerta, sulla base dei quali erano state elaborate le parcelle base, sostenuto (previa assicurazione da parte di un responsabile dell' area tecnica, che sarebbe stato riconosciuto un aumento del compenso), di aver eseguito l' opera secondo i mutati criteri e valori, come desumibile all' esame dei progetti redatti e dalle successive delibere di approvazione adottate dalla Giunta, affermava il diritto di essere compensata secondo tariffa parametrata al maggior valore determinato dall' ente e secondo l' effettivo contenuto dell' attivita' professionale richiesta ed eseguita, per un compenso complessivo pari ad € 24155,80, a fronte del minor importo ricevuto di € 14474,81, oltre spese ed accessori, assunta la vessatorieta' delle clausole di cui alle condizioni di incarico che avrebbero previsto la possibilita' dello ius variandi in favore del committente senza previsione di un adeguamento del compenso a vantaggio dell' affidatario.
La pretesa veniva resistita dal resistente che, premettendo come il compenso erogato alla CP_1 professionista incaricata sarebbe conforme a quanto effettivamente pattuito, negava ogni ulteriore obbligazione, posto che non sarebbero mai stati modificati i contenuti del rapporto, ne' ella avrebbe eseguito prestazioni aggiuntive rispetto a quanto pattuito nella disciplinare di conferimento, peraltro contenente la clausole di impegno ad apportare eventuali variazioni a richiesta, senza alcuna maggiorazione del compenso, evenienza di cui la ricorrente sarebbe stata ben consapevole, atteso che ella ebbe regolarmente a inoltrare fattura a seguito dell' evasione dell' incarico e a ricevere il compenso pattuito senza nulla lamentare nell' immediato, duolendosi solo 18 mesi dopo, mediante un invito alla mediazione, mentre solo dopo 8 anni ebbe ad esporre formale diffida a mezzo del proprio legale.
Invocava il principio dell' obbligo di forma per iscritto che informa la disciplina dei contratti pubblici, compreso quello in esame, sicche', pur negandosi che il funzionario incaricato avrebbe “promesso” una variazione in aumento del compenso (pattuito), l' evenienza sarebbe inconferente in chiave accertativa del maggior preteso, esclusa la facolta' di provare una modificazione del contratto a mezzo testi, ed esclusa, ancora, l' applicabilita' del principio dell' equo compenso, assunto come riguardante i soli contratti di appalto (escluso dalla relativa disciplina, dunque, il rapporto di prestazione d' opera professionale), essendo intervenuta la modifica legislativa (che lo riconosceva anche per le opere intellettuali ingegneristiche) solo nell' anno 2023, quindi a rapporto gia' concluso, quindi inapplicabile al caso di specie, concludendo per la declaratoria di inammissibilita'/improcedibilita' della domanda per difetto di prova dell' intervenuta modifica di revisione in melius del contratto intercorso, nel merito per il rigetto dell' infondata pretesa, gradatamente per la pronuncia che nulla fosse dovuto in ogni caso, stante la pattuizione di rinuncia al maggior compenso, vinte le spese.
Concessi i termini di difesa ex art. 281 duodecies cpc, quarto comma, trattata ed istruita come in atti, la causa veniva rimessa a decisione ex art. 281 sexies cpc, ultimo comma, udita la discussione di rito.
MOTIVI
Come evincesi dai contenuti allegativi del ricorso introduttivo, la ricorrente ha promosso azione di pagamento compensi professionali in aggiunta a quelli gia' ricevuti a tale titolo, fondando causalmente la pretesa sul presupposto di aver svolto attivita' professionale, in un contesto convenzionale intercorrente il , stipulato con il protocollo dell' offerta privata al ribasso, diversa Controparte_1 ed ulteriore rispetto a quella di cui a “contratto”, evidenziando in particolare che il contenuto dell' offerta, elaborata sulle tariffe professionali ancorate ad un determinato valore dell' opera richiesta, sarebbe stato modificato unilateralmente mediante aumento del valore stesso (cio' in relazione a due delle tre opere offerte), mentre per la terza (scuola “Pirandello”), sarebbe stato modificato radicalmente anche l' oggetto (oltre al valore), non piu' di “stima e valutazione” (che avrebbe reso compatibile l' ipotesi di parcella) bensi', egualmente, di progettazione esecutiva dell' intervento (come per gli altre due interventi). La causale del preteso maggior pagamento e' postulata sul diritto del prestatore ad ottenere il compenso secondo tariffa professionale, assunto come diritto insorto, anche stante la modifica in aumento della prestazione, che sarebbe stata promessa verbalmente dal funzionario responsabile.
La domanda va quindi qualificata, nella formulazione principale, quale azione di adempimento contrattuale dell' obbligo del committente di corrispondere il maggior dovuto, presupposta la modifica del rapporto sulla base di una promessa informale.
La pretesa non pare condivisibile.
Come eccepito dal resistente, trattandosi di incarico pubblico, va applicata la regola della forma scritta, per cui l' effettiva pattuizione definitiva del contratto va riferita alla firma della disciplinare e non al momento della notizia da parte del preponente dell' accettazione della controparte, trattandosi di un protocollo di proposta atipico, al di fuori dello schema codicistico ordinario.
Ne deriva che l' unico regolamento applicabile al rapporto fosse proprio quello della disciplinare, che pare dimostrato, prevedesse l' entita' della prestazione nei termini offerti, con l' oggetto della prestazione, che, sebbene modificato rispetto all' iniziale offerta, veniva accettato dall' incaricata.
In merito occorre rilavare che la parte ben sapeva i contenuti esatti del contratto al momento della stipula/accettazione dei termini contenuti nella detta disciplinare (che gia', giova ribadire, prevedeva il progetto esecutivo di messa in sicurezza anche della scuola Pirandello, pur nell' offerta rappresentato come riguardante la sola stima e valutazione), rilevando il comportamento mutevole dell' ente ai soli fini della responsailita' contrattuale se, conosciuta l' evenienza (in effetti conosciuta, come in atti dichiarato) il professionista si fosse rifiutato di eseguire la prestazione, risolvendo il contratto (se gia' perfezionato al momento della conoscenza dell' accettazione) ovvero rifiutando di firmare la disciplinare per violazione dei termini inizialmente offerti (in questo caso il contratto non sarebbe venuto ad esistenza, innescando gli oneri risarcitori precontrattuali in capo al committente che non avrebbe agito in buona fede).
Per quanto attenga ai lamentati aumenti dei valori cui va riferita la prestazione, conosciuti solo in seguito dall' incaricata (esattamente con l' adozione della delibera di approvazione) rileva la riserva delle modifiche unilateralmente apportabili, gia' contenute nella disciplinare, che, in effetti, esclude ulteriori oneri in capo al committente in caso di eventuali modifiche, clausola incontestatamente accettata.
Ne' puo' avere efficacia la promessa del funzionario, atteso che l'obbligo di formalizzare per iscritto i contratti pubblici e' previsto a pena di nullita', sicche' e' quello l' unico regolamento applicabile al rapporto, non suscettibile di modifiche se non nella medesima forma del contratto principale, di modo che, anche in costanza dell' rassicurazione ricevuta (comunque negata dall' ente), nulla sarebbe cambiato, risolvendosi la questione, tutt'al piu' quale ipotesi di responsabilita' in proprio del funzionario responsabile, o, in estrema ratio, quale ipotesi di indebito arricchimento, che, tuttavia, non e' stato qui avanzata a fondamento della pretesa di maggior avere.
In ogni caso, anche a voler dare una giusta considerazione alla questione, rimane fermo che e' esclusa alla radice la possibilita' di provare per testimoni un patto aggiuntivo o modificativo, giusta previsione ostativa ex artt. 2721 segg. c.c., con particolare riferimento al disposto ex art. 2723 c.c., che, pur derogando alla regola, non pare invocabile nel caso di specie proprio in ragione della natura pubblicistica del rapporto. Ne', per analoga ragione, puo' accedersi alla deroga prevista dall' art. 2274 c.c., preclusa proprio dall' obbligo della forma per iscritto dei contratti di natura pubblicistica, oltre che dalla mancanza, in ogni caso, dei presupposti ivi previsti.
La pretesa va, pertanto, disattesa per quanto avanzata sulla presupposta modifica in melius.
Rileva in via ostativa all' accoglimento della domanda, per quanto postulata sul diritto ex lege di conformare il compenso all' effettiva attivita' conferita, l' accettazione di compiere l' opera commissionata nei termini modificati, che esclude ogni diritto ad ulteriore compenso (anche se in relazione all' effettiva contenuto della prestazione, la parcella sarebbe maggiore) operando il principio della derogabilita' dei minimi tariffari nel periodo di riferimento.
Anche a dare una collocazione della pretesa quale diritto al compenso su base tariffaria, occorre considerare che, pur essendo astrattamente valido il principio, ove il compenso sia stato liberamente pattuito (circostanza acquisita sulla base di quanto argomentato), non va dimenticato che vige l' art. 2223 c.c, secondo il cui disposto la preferenzialita' dei criteri di sua determinazione attribuisce rilevanza in primo luogo alla convenzione intervenuta tra le parti, e solo in mancanza di quest' ultima, in ordine successivo, alle tariffe e agli usi, e solo in difetto ne attribuisce la quantificazione al prudente apprezzamento del giudice, mentre non operano i principi di cui all' art. 36 Cost. applicabili solo ai rapporti lavorativi subordinati, ne' l' eventuale disapplicazione del minimo importa nullita' del contratto, ex art. 1418 c.c., trattandosi di precetti non riferibili ad un interesse generale, quanto propri della categoria professionale.
In tal senso ha inteso esprimersi Cass. Civ. 20428/18, sulla base di un indirizzo ermeneutico gia' consolidato in tema, in relazione alla legge applicabile ratione temporis (comprendente il rapporto in esame, risalente all' anno 2015) focalizzando l' attenzione sulla libera determinabilita' del compenso, anche assunto come rinunciabile, salvo vigenza di norme proibitive, la cui violazione importerebbe la nullita' del contratto in parte qua, ma che qui costituisce questione non in rilievo, non essendo la causale di nullita' (di cui in ogni caso la parte avrebbe dovuto allegare i relativi elementi costitutivi) il presupposto del petitorio, quanto quella dell' adempimento contrattuale, che, in ogni caso, trattandosi di un contratto gia integralmente eseguito e concluso, avrebbe potuto legittimare solo una pretesa risarcitoria, mai domandata.
In ordine alla assunta vessatorieta' della clausola di rinuncia all' eventuale maggior compenso, non pare che l' eccezione di inoperativita' colga nel segno, non rientrando il caso nelle previsioni della legislazione consumieristica, ne' ricorrono i presupposti di cui agli artt. 1341 segg. c.c., riguardante, in effetti, le sole ipotesi di contratti stipulati mediante adesione alle condizioni generali (unilateralmente predisposte in modalita' conformi per un numero indefinito di eventuali aderenti) ne' dell' art. 1342
c.c., la cui applicabilita' e' esclusa dalla specificita' dell' opera affidata.
In ordine alla pretesa di pagamento formulata su basi di equo indennizzo, che costituisce una causale alternativa a quella contrattuale, vanno condivise ancora le difese resistenti che, inquadrando la questione sull' operativita' del principio tempus regit actum, a ragion veduta nega l' applicabilita' dell' istituto dell' equo compenso al caso di specie, in quanto vigente solo a partire dalla promulgazione della L. 49/23, che ha reintrodotto implicitamente l' obbligo di commisurarlo all' effettiva entita' della prestazione, secondo i criteri tariffari vigenti.
Su tali argomentazioni, la pretesa al maggior compenso domandato non puo' essere accolta, difettandone i presupposti costitutivi, ovvero, nell' ordine, dalla inefficacia di una ipotizzata stipula di pattuizione contrattuale in deroga all' unica validamente operante, costituita dalla disciplinare sottoscritta, rimanendo indimostrabile per i testi il patto assunto come successivamente intervenuto, in difetto dei relativi presupposti di ammissibilita' e delle condizioni in deroga di cui all' art. 2724 c.c.
In tal modo, la riserva osservata sull' ammissibilita' della prova orale va qui sciolta mediante rigetto.
Escluse anche le condizioni di fondatezza della pretesa di equo compenso (che comporta la vigenza di un regolamento normativo di inderogabilita' dei minimi tariffari al momento della stipula del contratto, ipotesi qui non ravvisata), vigendo all' epoca, al contrario, una disciplina che da prevalenza alla commisurazione del compenso a quanto effettivamente accettato dall' incaricato, la domanda va ragionevolmente disattesa, sebbene le spese, nel caso, possono essere ragionevolmente compensate, avuto riguardo alla complessita' interpretativa degli istituti in evidenza, in effetti soggetto a visioni applicativo/interpretative non sempre univoche.
PQM
Il Tribunale, come costituito, definitivamente pronunciando sulla domanda in atti, respinta o assorbita ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta le ragioni di pagamento avanzate dalla ricorrente secondo le causali alternative rappresentate in atti, e compensa integralmente le spese di lite tra le parti in causa.
Cosi' deciso, Taranto, 23/12/25
IL GO A. IN