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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/09/2025, n. 2500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2500 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
Rg 486-2025
LA REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Milano
Sezione Quinta Civile
La Corte riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott.ssa Paola TANARA Presidente
Dott.ssa Anna FERRARI Consigliere
Dott.ssa Sandra CASSONI Giudice ausiliario est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio in grado di appello rg 486-2025 promosso con ricorso ex art. 473 bis 30 c.p.c. iscritto a ruolo il 20.02.2025
DA
c.f. , nato il [...] in [...], e residente Parte_1 C.F._1 in ZA (VA) Via Giacomo Leopardi n. 47 , rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Fisichella, ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Castelletto sopra Ticino (NO) via Caduti
Libertà n. 30, giusta procura alle liti allegata in atti.
APPELLANTE
nei confronti di
, C.F. , nata a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_2
26.04.1968 e residente in [...] (già Via Pasqueè n.49) rappresentata e difesa, dall'Avv. Mattia Crivelli, C.F. , del Foro di Busto Arsizio, CodiceFiscale_3
elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Busto Arsizio Largo Giardino n.1, giusta procura allegata in atti
APPELLATA
1 Rg 486-2025
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 89/2025 emessa in data 21/01/2025 dal Tribunale di
Busto Arsizio Sent. n cron. n. 250/2025 , pubblicata in data 22/01/2025 e notificata al domicilio eletto in data 03/02/2025 , resa all'esito del giudizio di divorzio R.G. 4241/2023 introdotto dal sig.
Pt_1
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE:
Voglia l'Ecc.ma Corte Di Appello adita, contrariis reiectis e previe le declaratorie tutte del caso, in riforma della sentenza n. 89/2025 emessa in data 21/01/2025 dal Tribunale di Busto Arsizio Sent. n cron. n. 250/2025, pubblicata in data 22/01/2025 e notificata al domicilio eletto in data
03/02/2025, resa nella causa civile R.G. 4241/2023 IN VIA PRELIMINARE: - considerato il " fumus bonis iuris" dell'impugnazione, quale emergente dalla lettura dei motivi sovra esposti - considerata la gravità e irreparabilità delle conseguenze che all'appellante deriverebbero dall'esecuzione della sentenza del primo Giudice, - ritenuta quindi la sussistenza di gravi e fondati motivi, l'Ecc.ma Corte vorrà disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata ex art. 28 e 351 c.p.c. NEL MERITO: - riformare i capi 3) -4) -5) - 6) e 7) della sentenza di primo grado, respingendo totalmente le richieste formulate dalla appellata Sig.ra in CP_1 quanto infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto escludere, attesa la sua attuale situazione reddituale, il diritto della Sig.ra il diritto a percepire l'assegno di Controparte_1
divorzio; - confermare i capi 1), 2) e 8) della sentenza di primo grado relativo allo status;
IN OGNI
CASO: con condanna della controparte alla rifusione in favore del convenuto di diritti ed onorari del presente giudizio e del giudizio di primo grado, ivi comprese le spese generali ex art. 14 T.F. e gli accessori di legge. IN VIA ISTRUTTORIA: ammettersi le prove testimoniali dedotte con ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e nelle successive memorie e note di trattazione depositate nel giudizio di primo grado, in quanto indispensabile ai fini del giudizio..
CONCLUSIONI PER APPELLATO
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, . IN VIA PRELIMINARE, rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata n.89/2025, emessa il
21.01.2025 dal Tribunale di Busto Arsizio – sent. N. cron. 250/2025, pubblicata in data 22.01.2025,
e notificata il 03.02.2025, resa nella causa civile R.G. 4241/2023. . NEL MERITO, 1) Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dal Sig. , per tutti i motivi ex Parte_1
ante rappresentati;
2) rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto e, conseguentemente, confermare in toto la sentenza di primo grado n.89/2025 emessa il 21.01.2025 dal Tribunale Busto Arsizio, sez. prima, sent. N. Cron.250/2025, pubblicata in data 22.01.2025, nel
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procedimento per divorzio promosso in data 18.10.2023 – R.G. 4241/2023- notificata il 03.02.2025.
. IN OGNI CASO, Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali e C.P.A. come per legge. . IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede sin d'ora ammettersi prove per interpello e testi sulle circostanze articolate negli atti depositati nel corso del giudizio di primo grado, preceduti dalle parole “vero che”. Si indica quale teste: - la Sig,ra Testimone_1
residente in [...](Va), con riserva di altri indicarne. Si chiede, inoltre, di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di parte ricorrente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il sig. con ricorso depositato il 18.10.2023 e notificato in data 31.10.2023 conveniva in Pt_2
giudizio la sig.ra avanti il Tribunale di Busto Arsizio per ivi sentir : Controparte_1
a)“pronunciare ai sensi dell'art.3 n.2, lett. B, della Legge n.898 del 1970 lo scioglimento del matrimonio contratto con la Sig.ra in SA GN (Va) in data Controparte_1
09.04.2011 con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune all'atto n.4, parte II – anno 2011 – serie C, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
”
b)“disporre che la Sig.ra perda il cognome che aveva aggiunto al Controparte_1
proprio a seguito del matrimonio;
c) disporre che la casa coniugale sita in ZA (Va) alla Via G. Leopardi n.47 rimarrà di esclusiva proprietà del Sig. che continuerà ad abitarla in via esclusiva;
Pt_1
d)“revocare l'obbligo di corresponsione di assegno di mantenimento del coniuge stabilito in sede di separazione a decorrere dal deposito del ricorso e dichiarare l'insussistenza dei presupposti per
l'attribuzione di un assegno divorzile a favore dell'ex coniuge valutate le capacità reddituali di ciascun coniuge e la capacità della stessa di poter reperire un'attività lavorativa tramite la quale provvedere al proprio sostentamento, tenuto in considerazione della sua età e dell'assenza di alcuna infermità tale da renderla inabile al lavoro;
e)“dare atto che i coniugi hanno risolto ogni questione economica patrimoniale derivante dal rapporto di coniugio e nulla hanno a che pretendere l'uno dall'altro;
f) adottare ogni altro provvedimento del caso, in ogni caso, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite .
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2. Si è costituita in giudizio la Sig.ra che, nel contestare le domande Controparte_1
ha chiesto :
IN VIA PRELIMINARE di confermare l'obbligo del Sig. a provvedere al versamento Pt_1 dell'importo di € 500,00 (cinquecento/00) in suo favore come previsto negli accordi di separazione consensuale;
NEL MERITO, 1) di pronunciare, ai sensi dell'art.3 n.2 lett. B della Legge n.898 del 1970, lo scioglimento del matrimonio civile;
2) di disporre che la Sig.ra Controparte_1
perda il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3) di confermare che l'ex casa coniugale sita in ZA (Va) alla Via G. Leopardi n.47, rimanga di esclusiva proprietà del Sig. che continuerà ad abitarla in via esclusiva, come previsto in sede di separazione Pt_1
consensuale; 4) di respingere le richieste avversarie contenute ai punti D) E) F) in quanto infondate in fatto e in diritto e, conseguentemente, disporre che il Sig. - valutate le proprie Parte_1
capacità reddituali e le manifeste difficoltà economiche in cui versa la Sig.ra Controparte_1
, nonché le oggettive difficoltà incontrate, alla medesima non imputabili, nel reperire
[...] un'attività lavorativa che abbia carattere di continuità e costanza;
5) di versare alla medesima l'importo mensile di € 500,00 (cinquecento/00) a titolo di assegno divorzile, rivalutato annualmente secondo gli indici del costo della vita;
6) di disporre che il cane di razza Pincher, di nome Per_1
di proprietà del Sig. resterà in cura alla Sig.ra come già statuito in sede di Pt_1 CP_1
separazione consensuale, che se ne farà carico per quanto riguarda i costi di mantenimento.
Disporre che le spese del veterinario che dovessero servire per la cura del cane, saranno sostenute al
50% tra il Sig. e la Sig.ra dalla data in cui quest'ultima reperirà un'occupazione Pt_1 CP_1
lavorativa continuativa e stabile, oppure una misura di sostegno al reddito. Prima di allora le spese veterinarie saranno a carico del Sig. previo accordo tra le parti;
7) di disporre che il gatto di Pt_1
proprietà del Sig. resterà con il medesimo, come già avviene;
8) Adottare ogni altro Pt_1
provvedimento del caso.
3. Il Tribunale di Busto Arsizio in via provvisoria ed urgente, con l'ordinanza resa in data
31.01.2024 ha confermato le condizioni della separazione consensuale e, all'esito dell'istruttoria, con la sentenza n. 89-2025 pubblicata il 22.01.2025 ha così stabilito:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in data 09.04.2011;
2) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939 n. 1238 e successive modifiche;
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3) CONFERMA l'obbligo del ricorrente di versare alla resistente l'importo mensile di € 500,00, rivalutato come per legge, entro il giorno 15 di ogni mese, tramite bonifico bancario, a titolo di assegno di mantenimento del coniuge separato, sino al passaggio in giudicato del capo n. 1 della presente sentenza;
4) PONE a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla resistente l'importo mensile di € 500,00, rivalutato come per legge, entro il giorno 15 di ogni mese, tramite bonifico bancario, a titolo di assegno divorzile, dal passaggio in giudicato del capo n. 1 della presente sentenza;
5) SOSPENDE gli obblighi di cui ai precedenti capi n. 3) e 4) durante la vigenza di rapporto di lavoro che garantisca alla resistente entrate mensili nette di importo pari o non inferiore a €
900,00 e/o, comunque, in caso di percezione da parte della resistente di importi analoghi a titolo di pensione e/o rendite e/o similari;
6) PONE a carico della resistente l'obbligo di trasmettere al ricorrente, tramite email, le copie dei contratti di lavoro sottoscritti, delle proroghe dei medesimi, delle buste paghe ricevute e/o di ogni altra documentazione necessaria e/o utile (cedolini pensione, ecc.) entro 10 giorni dalla sottoscrizione/ricezione;
7) CONDANNA il ricorrente a rifondere al resistente le spese di lite che liquida in complessivi
€5.077,00, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
8) MANDA all'uopo la competente Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio dello Stato Civile per quanto di competenza.
4. il Sig. , con ricorso ex art. 473 bis.30 c.p.c., depositato il 20.02.2025 ha Parte_1
proposto appello avverso la suddetta sentenza segnatamente ai capi 3) - 4) - 5) - 6) e 7) ritenendola ingiusta, oltre che giuridicamente errata chiedendone quindi la riforma lamentando:
4.A Assenza in dispositivo di pronuncia sulla sussistenza dei presupposti e requisiti volti all'accertamento del diritto all'assegno divorzile e, comunque, errata valutazione della documentazione prodotta, e/o comunque una motivazione omessa, apparente e contraddittoria.
Sul motivo sostiene l'appellante che difetta nella pronuncia impugnata – in virtù del principio affermato dalla Cass. N. 11504 del 2017 che è stato poi ripreso dalle SS UU n. 18287 del
11/07/2018 - l'applicazione della regola per il quale il richiedente deve provare l'inadeguatezza, ai fini del riconoscimento dell'assegno, dei mezzi economici disponibili e l'impossibilità di
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procurarseli per ragioni oggettive, e quindi la prova incolpevole di inerzia nella ricerca di un'occupazione lavorativa.
Evidenzia che il giudice di prime cure :
- perviene , determinando e quantificando l'assegno di divorzile, ad un giudizio di inadeguatezza del reddito dell'ex coniuge valutando anche, in modo erroneo, la capacità e la possibilità della stessa di mantenersi un'attività lavorativa o percepire una rendita/pensione ;
- ha mancato di valutare se vi sia stata una scelta di non lavorare che abbia comportato per la richiedente la rinuncia ad occasione di lavoro, così da calibrare il riconoscimento dell'assegno nella funzione compensativa, ferma nel resto, la valutazione dell'età dell'eventuale possibilità di un attuale collocamento nel mercato del lavoro e la durata del matrimonio, per l'impegno il rilievo avuto dall'impiego profuso nella conduzione familiare, il tutto in ragione della finalità retributiva assolta dell'assegno.
Ritiene , quindi il sig. che la sentenza impugnata vada riformata anche in applicazione Pt_1
della nuova regola di diritto relativa al riconoscimento e quantificazione dell'assegno divorzile e quindi chiede l'accertamento di fatti non trattati dalle parti e non esaminati dal giudice di prime cure che non ha valutato la documentazione allegata da cui emerge, con chiarezza, che le condizioni economiche della Sig.ra sono migliorate dopo la separazione poiché risulta che CP_1
presta lavoro anche se con contratti a tempo determinato;
inoltre ella non ha prodotto e provato i tentativi, mediante l'invio del curriculum vitae, per reperire un lavoro dopo la separazione;
non è stata fornita la prova, da parte del coniuge richiedente, di aver rinunciato a realistiche occasioni professionali o a concrete occasioni lavorative produttive di reddito durante il matrimonio per assolvere i compiti familiari.
Da ultimo l'appellante censura la parte della sentenza relativa alla sua condanna alle spese di lite ritenendo la motivazione illogica ed erronea, anche per l'eccessiva liquidazione effettuata dal
Giudice di primo grado a fronte anche l'attività legale effettivamente espletata.
Conclude quindi chiedendo :
A) di riformare i capi 3) -4) -5) - 6) e 7) della sentenza di primo grado, respingendo le richieste della Sig.ra che, per la sua attuale situazione reddituale, non ha diritto a percepire CP_1
l'assegno di divorzio;
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B) di confermare i capi 1), 2) e 8) della sentenza di primo grado relativo allo status;
con condanna della controparte alla rifusione in suo favore di diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio;
C) via istruttoria di ammettere le prove testimoniali dedotte con ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e nelle successive memorie e note di trattazione depositate nel giudizio di primo grado, in quanto indispensabile ai fini del giudizio
5. Si è tempestivamente costituita la sig.ra che ha chiesto il rigetto dell'appello CP_1
eccependo :
5.A) l'inammissibilità dell'appello per la mancata indicazione dei motivi esplicitati in modo chiaro, sintetico e specifico, come richiesto dall'art.342 cpc;
5.B) la corretta valutazione da parte del giudice di primo grado delle condizioni economiche, patrimoniali oltre che dell'attività lavorativa della parti per l'adeguata verifica anche dell'impegno da lei profuso durante la vita matrimoniale;
5.C) sul capoverso della condanna del Sig. alla rifusione delle spese di lite, ella asserisce Pt_1 che le contestazioni sono infondate rilevando che proprio l'appellante ha depositato una nota spese per un ammontare di spese richiesto che risulta identico a quello liquidato dal Giudice quindi ritiene che le censure dell'appellante sono irrispettose nei confronti dello stesso Giudice.
Conclude quindi chiedendo di dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dal
Sig. e nel merito di rigettarlo confermando in toto la sentenza di primo grado n.89/2025 Pt_1
emessa il 21.01.2025 dal Tribunale Busto Arsizio. In via istruttoria chiede di ammettere prove per interpello e testi sulle circostanze articolate negli atti depositati nel corso del giudizio di primo grado, preceduti dalle parole “vero che”. Si indica quale teste: - la Sig,ra residente Testimone_1
in Comabbio (Va), con riserva di altri indicarne. Si chiede, inoltre, di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di parte ricorrente.
6. . Con decreto presidenziale è stata fissata la trattazione scritta della causa per l'odierna udienza, assegnando termine per note ex art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte :
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1. ritiene infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello- dedotta dalla per CP_1 difetto di conformità alle prescrizioni dell'art. 342 cpc per le ragioni che seguono.
L'art. 342 cpc non richiede che le deduzioni dell'appellante assumano una determinata forma o contenuto, ma impone all'appellante di circoscrivere in modo chiaro ed esauriente il quantum devolutum e le argomentazioni formulate, così da esprimere le ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo adottato dal primo giudice ed esplicitare in che senso tali ragioni siano idonee a determinare le modifiche della statuizione censurata chieste dalla parte. Inoltre, il grado di specificità dei motivi di appello non può essere previsto in via generale e assoluta, ma deve necessariamente confrontarsi con il tenore della motivazione della sentenza impugnata. Deve infatti rilevarsi che interpretazioni eccessivamente rigoristiche del nuovo testo dell'art. 342 cpc, sia pur basate sulla valorizzazione del principio di rango costituzionale della ragionevole durata del processo, trovano uno sbarramento a livello sovranazionale (così Corte EDU 26 luglio 2007, Cass.
Sez. Un. n 5700 del 2014; Cass Sez. Un.. n. 9558 del 2014). Questi principi sono stati ribaditi dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione che ha così statuito “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 27199 del
16/11/2017). A parere di questa Corte che l'atto di appello di cui è causa sia conforme a queste regole.
2. Ritiene la causa sufficientemente istruita rilevando che la domanda relativa all'assegno divorzile soggiace alle rigide preclusioni processuali in punto di onere della prova, che grava sulla parte richiedente l'assegno e che, quindi quanto documentato e provato, in primo grado e nel presente gravame, è sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le censure lamentate dalle parti .
3. Ritiene che i capi 1-2-8 della sentenza 89/2025 emessa in data 21/01/2025 dal Tribunale di Busto
Arsizio Sent. n cron. n. 250/2025 e pubblicata in data 22/01/2025 comunque relativi allo status risultano essere passati in giudicato perché non oggetto di impugnazione .
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Passando quindi alla valutazione dei motivi di censura riferiti alla determinazione e quantificazione dell'assegno divorzile solo in funzione assistenziale, non essendo stata mai avanzata dall'appellata la richiesta di un assegno di divorzio in funzione compensativa – perequativa , si ritiene che l'appello possa essere parzialmente accolto per i motivi di seguito enunciati.
E' consolidato orientamento della Cassazione che, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento ed assegno di divorzio, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass.
Sez. VI 10.9.2021 n. 24460; Cass. Sez. I 20.1.2021 n. 975; Cass. Sez. VI-I 28.3.2019 n. 8744, Cass.
Sez. VI- I 15.11.2016 n. 23263) e che in ogni caso il Giudice ben può trarre argomenti di convincimento e di prova anche dal comportamento processuale delle parti in relazione agli ordini di esibizione non completamente o non correttamente adempiuti (Cass. Sez. 6 – I 11.1.2016 n. 225).
La quantificazione dell'assegno di divorzio deve essere rapportata non al pregresso tenore di vita familiare, nè al parametro della autosufficienza economica, ma deve essere determinato – nel quantum- in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi e, nelle ipotesi in cui la finalità assistenziale assuma rilievo preponderante rispetto a quella perequativo- compensativa, la quantificazione dell'assegno divorzile dovrà tendenzialmente effettuarsi sulla base dei criteri di cui all'art. 438 c.c, salvi gli opportuni adattamenti a seconda della maggiore o minore importanza degli apporti ricevuti o goduti dall'ex coniuge onerando (Cass. Sez. I 24.2.2021 n. 5055) e precisando in modo chiaro il concetto di autosufficienza economica (Cass. Sez. I 09/08/2021 n. 22537, Cass. Sez. I 09/08/2021 n. 22499).
Lamenta l'odierno appellante che il Tribunale di Busto Arsizio, nell'accertare e quantificare l'assegno di divorzio in funzione assistenziale, non ha adeguatamente motivato e valutato la documentazione allegata nel giudizio di primo grado dalla quale emerge con assoluta chiarezza che le condizioni economiche della Sig.ra risultano essere sensibilmente migliorate dopo la CP_1
separazione.
A parere di questa Corte sulla base di quanto prodotto e documentato dalle parti la quantificazione
– a titolo assistenziale - dell'assegno divorzile nell'importo di €.500,00 effettuata dal Tribunale non è corretta ove si consideri che :
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- i sigg.ri e hanno contratto matrimonio civile in SA GN (VA) Pt_1 CP_1 in data 09/04/2011 con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune all'atto
N. 4 parte II - anno 2011 Serie C (doc. 1) allorquando il sig. aveva 38 anni e la sig.ra Pt_1
43 ; dalla loro unione non sono nati figli CP_1
- il Tribunale di Varese, con decreto di omologa n 314/2022 RG 1775/2022 emesso in data
21/11/2022, ha pronunciato la separazione consensuale dei suddetti coniugi ove gli stessi hanno concordato, fra l'altro, un assegno di mantenimento a carico del sig. ed in favore della Pt_1 sig.ra dell'importo di € 500,00 mensili ed inoltre , per consentire il rilascio della CP_1
casa coniugale di proprietà del sig. , lo stesso ha consegnato alla moglie un assegno Pt_1 circolare dell'importo di € 5.000,00 per consentirle di sostenere i costi iniziali del contratto di locazione .
- in costanza di convivenza coniugale la sig.ra non ha lavorato in forza di regolari CP_1
contratti di lavoro ma si è limitata a svolgere alcuni lavoretti di manicure e pedicure per le proprie amiche e conoscenti – circostanza non contesta;
- dopo la separazione sin dal mese di giugno/ luglio 2022 la sig.ra - come si rileva dai Pt_1 documenti offerti ( da n. 1 a n. 5) ha cercato attività lavorative ma solo in data 06.12.2023 (all'età di 55 anni) ella è stata assunta , con contratto a tempo pieno e determinato, dalla società Autogrill
Italia S.p.A. con la qualifica di “operaio” ; contratto prorogato dapprima sino al 01.02.2024 e poi con successive uleriori proroghe sino al 17.11.2024 percependo nei primi otto mesi dell'anno 2024 un reddito mensile netto medio dell'importo di circa € 1.026,00;
- la sig.ra in data 09.12.2024 è stata assunta, sempre con contratto a tempo CP_1
determinato, dalla Adecco Italia S.p.A. -Filiale di Airport Malpensa Tourism & Travel, “con la mansione di “operatore pluri-servizio” e qualifica di “operaio” cat. Livello 5, con retribuzione oraria lorda di € 8,69” per un importo mensile di € 1.049,35 – come si rileva dall'esame dell'estratto conto in assenza di buste paga aggiornate- con una prima scadenza del contratto CP_2 di lavoro all'08.03.2025 poi prorogato sino all'08.09.2025 ;
- la non è proprietaria di alcun immobile e sostiene costi per la locazione CP_1 dell'immobile sito in Vergiate ( VA) Via Pasquee 49 per un canone mensile di € 200,00 .
Di contro il sig. : Pt_1
- nell'anno 2022 ha percepito un reddito netto da lavoro dipendente, in forza di contratto a tempo indeterminato dal 30.10.1995 (ancora in essere), dell'importo medio mensile di € 2.035,00 ;
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- nell'anno 2023 ha percepito uno stipendio netto mensile di circa € 2.068,00;
- nell'anno 2024 CU 2025 ha percepito un reddito da lavoro dipendente di € 31.879,84 con un mensile netto di circa € 2.602,00
- vive nella casa di sua proprietà per la quale sostiene le sole spese di utenza avendo terminato il pagamento del mutuo nel mese di agosto dell'anno 2023 ;
- aveva sul suo c/c alla data del 31/10/2024 un saldo di € 42.466,61 ed alla data del 31/01/2025 un saldo di € 52.026,35 .
Ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile è sufficiente verificare, in concreto e all'attualità,
l'esigenza assistenziale laddove l'ex coniuge sia privo di risorse economiche necessarie per vivere autonomamente e dignitosamente e non possa in concreto procurarsele.
Ebbene , nel caso de quo, contrariamente da quanto dedotto dall'appellante, pur non essendo stato documentato dall' l'invio di curriculum vitae per eventuali proposte di lavoro in vari CP_1 settori d'impiego, deve però osservarsi- come anche motivato dal Tribunale – che l'appellata, dopo la separazione, ha dimostrato di essersi attivata sul mercato occupazionale mettendo a frutto le proprie attitudini professionali ( cfr. Cassazione civile, sez. I, sentenza 21 luglio 2021, n. 20866) riuscendo a collocarsi utilmente sul mondo del lavoro per rendersi economicamente indipendente;
ella infatti, già dal mese di giugno/luglio dell'anno 2022, sia pur reperendo solo contratti di lavoro a tempo determinato l'ultimo dei quali con scadenza 8 settembre 2025, ha comunque dimostrando di essersi adoprata proficuamente per trovare un'occupazione anche con una continuità di impegno lavorativo per rendersi indipendente .
A parere della Corte, quindi, sulla base delle condizioni attuali in cui versa l'appellata si ritiene congruo quantificare l'assegno divorzile in funzione assistenziale nell'importo mensile di €. 300,00 in favore della sig.ra . CP_1
Con riferimento al secondo motivo di gravame non sembra superfluo rammentare che, in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'articolo
336 del c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese.
11 Rg 486-2025
La Corte ritiene di adeguarsi al principio enunciato dalla Cassazione a mente del quale «la nozione di soccombenza reciproca che consente la compensazione totale o parziale delle spese processuali, sottende – anche in relazione al principio di causalità – una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo tra le stesse parti, ovvero l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorchè essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento anche meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo» (Cass. civ., n.
10113/2018).
Ritiene la Corte all'esito del presente gravame di dover disporre la compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio tenuto conto della misura della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
avverso la sentenza n. 89/2025 n cron. n. 250/2025 emessa in data 21/01/2025 dal
[...]
Tribunale di Busto Arsizio e pubblicata in data 22/01/2025 e notificata al domicilio eletto in data
03/02/2025 , resa all'esito del giudizio di divorzio R.G. 4241/2023 così provvede:
1. accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto:
A) determina nell'importo di €. 300,00 mensili l'assegno di divorzio disposto a carico di Pt_1
in favore della sig.ra con decorrenza dal passaggio in
[...] Controparte_1
giudicato del capo 1 della sentenza di primo grado che non è stata non oggetto di impugnazione;
B) conferma i punti 5 e 6 della sentenza impugnata;
2. compensa interamente fra le parti le spese di lite del primo grado e del presente gravame.
Milano Camera di consiglio 04.06.2025
Il Consigliere ausiliario est. Il Presidente
Sandra Cassoni Paola Tanara
12
LA REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Milano
Sezione Quinta Civile
La Corte riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott.ssa Paola TANARA Presidente
Dott.ssa Anna FERRARI Consigliere
Dott.ssa Sandra CASSONI Giudice ausiliario est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio in grado di appello rg 486-2025 promosso con ricorso ex art. 473 bis 30 c.p.c. iscritto a ruolo il 20.02.2025
DA
c.f. , nato il [...] in [...], e residente Parte_1 C.F._1 in ZA (VA) Via Giacomo Leopardi n. 47 , rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Fisichella, ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Castelletto sopra Ticino (NO) via Caduti
Libertà n. 30, giusta procura alle liti allegata in atti.
APPELLANTE
nei confronti di
, C.F. , nata a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_2
26.04.1968 e residente in [...] (già Via Pasqueè n.49) rappresentata e difesa, dall'Avv. Mattia Crivelli, C.F. , del Foro di Busto Arsizio, CodiceFiscale_3
elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Busto Arsizio Largo Giardino n.1, giusta procura allegata in atti
APPELLATA
1 Rg 486-2025
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 89/2025 emessa in data 21/01/2025 dal Tribunale di
Busto Arsizio Sent. n cron. n. 250/2025 , pubblicata in data 22/01/2025 e notificata al domicilio eletto in data 03/02/2025 , resa all'esito del giudizio di divorzio R.G. 4241/2023 introdotto dal sig.
Pt_1
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE:
Voglia l'Ecc.ma Corte Di Appello adita, contrariis reiectis e previe le declaratorie tutte del caso, in riforma della sentenza n. 89/2025 emessa in data 21/01/2025 dal Tribunale di Busto Arsizio Sent. n cron. n. 250/2025, pubblicata in data 22/01/2025 e notificata al domicilio eletto in data
03/02/2025, resa nella causa civile R.G. 4241/2023 IN VIA PRELIMINARE: - considerato il " fumus bonis iuris" dell'impugnazione, quale emergente dalla lettura dei motivi sovra esposti - considerata la gravità e irreparabilità delle conseguenze che all'appellante deriverebbero dall'esecuzione della sentenza del primo Giudice, - ritenuta quindi la sussistenza di gravi e fondati motivi, l'Ecc.ma Corte vorrà disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata ex art. 28 e 351 c.p.c. NEL MERITO: - riformare i capi 3) -4) -5) - 6) e 7) della sentenza di primo grado, respingendo totalmente le richieste formulate dalla appellata Sig.ra in CP_1 quanto infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto escludere, attesa la sua attuale situazione reddituale, il diritto della Sig.ra il diritto a percepire l'assegno di Controparte_1
divorzio; - confermare i capi 1), 2) e 8) della sentenza di primo grado relativo allo status;
IN OGNI
CASO: con condanna della controparte alla rifusione in favore del convenuto di diritti ed onorari del presente giudizio e del giudizio di primo grado, ivi comprese le spese generali ex art. 14 T.F. e gli accessori di legge. IN VIA ISTRUTTORIA: ammettersi le prove testimoniali dedotte con ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e nelle successive memorie e note di trattazione depositate nel giudizio di primo grado, in quanto indispensabile ai fini del giudizio..
CONCLUSIONI PER APPELLATO
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, . IN VIA PRELIMINARE, rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata n.89/2025, emessa il
21.01.2025 dal Tribunale di Busto Arsizio – sent. N. cron. 250/2025, pubblicata in data 22.01.2025,
e notificata il 03.02.2025, resa nella causa civile R.G. 4241/2023. . NEL MERITO, 1) Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dal Sig. , per tutti i motivi ex Parte_1
ante rappresentati;
2) rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto e, conseguentemente, confermare in toto la sentenza di primo grado n.89/2025 emessa il 21.01.2025 dal Tribunale Busto Arsizio, sez. prima, sent. N. Cron.250/2025, pubblicata in data 22.01.2025, nel
2 Rg 486-2025
procedimento per divorzio promosso in data 18.10.2023 – R.G. 4241/2023- notificata il 03.02.2025.
. IN OGNI CASO, Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali e C.P.A. come per legge. . IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede sin d'ora ammettersi prove per interpello e testi sulle circostanze articolate negli atti depositati nel corso del giudizio di primo grado, preceduti dalle parole “vero che”. Si indica quale teste: - la Sig,ra Testimone_1
residente in [...](Va), con riserva di altri indicarne. Si chiede, inoltre, di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di parte ricorrente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il sig. con ricorso depositato il 18.10.2023 e notificato in data 31.10.2023 conveniva in Pt_2
giudizio la sig.ra avanti il Tribunale di Busto Arsizio per ivi sentir : Controparte_1
a)“pronunciare ai sensi dell'art.3 n.2, lett. B, della Legge n.898 del 1970 lo scioglimento del matrimonio contratto con la Sig.ra in SA GN (Va) in data Controparte_1
09.04.2011 con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune all'atto n.4, parte II – anno 2011 – serie C, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
”
b)“disporre che la Sig.ra perda il cognome che aveva aggiunto al Controparte_1
proprio a seguito del matrimonio;
c) disporre che la casa coniugale sita in ZA (Va) alla Via G. Leopardi n.47 rimarrà di esclusiva proprietà del Sig. che continuerà ad abitarla in via esclusiva;
Pt_1
d)“revocare l'obbligo di corresponsione di assegno di mantenimento del coniuge stabilito in sede di separazione a decorrere dal deposito del ricorso e dichiarare l'insussistenza dei presupposti per
l'attribuzione di un assegno divorzile a favore dell'ex coniuge valutate le capacità reddituali di ciascun coniuge e la capacità della stessa di poter reperire un'attività lavorativa tramite la quale provvedere al proprio sostentamento, tenuto in considerazione della sua età e dell'assenza di alcuna infermità tale da renderla inabile al lavoro;
e)“dare atto che i coniugi hanno risolto ogni questione economica patrimoniale derivante dal rapporto di coniugio e nulla hanno a che pretendere l'uno dall'altro;
f) adottare ogni altro provvedimento del caso, in ogni caso, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite .
3 Rg 486-2025
2. Si è costituita in giudizio la Sig.ra che, nel contestare le domande Controparte_1
ha chiesto :
IN VIA PRELIMINARE di confermare l'obbligo del Sig. a provvedere al versamento Pt_1 dell'importo di € 500,00 (cinquecento/00) in suo favore come previsto negli accordi di separazione consensuale;
NEL MERITO, 1) di pronunciare, ai sensi dell'art.3 n.2 lett. B della Legge n.898 del 1970, lo scioglimento del matrimonio civile;
2) di disporre che la Sig.ra Controparte_1
perda il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3) di confermare che l'ex casa coniugale sita in ZA (Va) alla Via G. Leopardi n.47, rimanga di esclusiva proprietà del Sig. che continuerà ad abitarla in via esclusiva, come previsto in sede di separazione Pt_1
consensuale; 4) di respingere le richieste avversarie contenute ai punti D) E) F) in quanto infondate in fatto e in diritto e, conseguentemente, disporre che il Sig. - valutate le proprie Parte_1
capacità reddituali e le manifeste difficoltà economiche in cui versa la Sig.ra Controparte_1
, nonché le oggettive difficoltà incontrate, alla medesima non imputabili, nel reperire
[...] un'attività lavorativa che abbia carattere di continuità e costanza;
5) di versare alla medesima l'importo mensile di € 500,00 (cinquecento/00) a titolo di assegno divorzile, rivalutato annualmente secondo gli indici del costo della vita;
6) di disporre che il cane di razza Pincher, di nome Per_1
di proprietà del Sig. resterà in cura alla Sig.ra come già statuito in sede di Pt_1 CP_1
separazione consensuale, che se ne farà carico per quanto riguarda i costi di mantenimento.
Disporre che le spese del veterinario che dovessero servire per la cura del cane, saranno sostenute al
50% tra il Sig. e la Sig.ra dalla data in cui quest'ultima reperirà un'occupazione Pt_1 CP_1
lavorativa continuativa e stabile, oppure una misura di sostegno al reddito. Prima di allora le spese veterinarie saranno a carico del Sig. previo accordo tra le parti;
7) di disporre che il gatto di Pt_1
proprietà del Sig. resterà con il medesimo, come già avviene;
8) Adottare ogni altro Pt_1
provvedimento del caso.
3. Il Tribunale di Busto Arsizio in via provvisoria ed urgente, con l'ordinanza resa in data
31.01.2024 ha confermato le condizioni della separazione consensuale e, all'esito dell'istruttoria, con la sentenza n. 89-2025 pubblicata il 22.01.2025 ha così stabilito:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in data 09.04.2011;
2) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939 n. 1238 e successive modifiche;
4 Rg 486-2025
3) CONFERMA l'obbligo del ricorrente di versare alla resistente l'importo mensile di € 500,00, rivalutato come per legge, entro il giorno 15 di ogni mese, tramite bonifico bancario, a titolo di assegno di mantenimento del coniuge separato, sino al passaggio in giudicato del capo n. 1 della presente sentenza;
4) PONE a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla resistente l'importo mensile di € 500,00, rivalutato come per legge, entro il giorno 15 di ogni mese, tramite bonifico bancario, a titolo di assegno divorzile, dal passaggio in giudicato del capo n. 1 della presente sentenza;
5) SOSPENDE gli obblighi di cui ai precedenti capi n. 3) e 4) durante la vigenza di rapporto di lavoro che garantisca alla resistente entrate mensili nette di importo pari o non inferiore a €
900,00 e/o, comunque, in caso di percezione da parte della resistente di importi analoghi a titolo di pensione e/o rendite e/o similari;
6) PONE a carico della resistente l'obbligo di trasmettere al ricorrente, tramite email, le copie dei contratti di lavoro sottoscritti, delle proroghe dei medesimi, delle buste paghe ricevute e/o di ogni altra documentazione necessaria e/o utile (cedolini pensione, ecc.) entro 10 giorni dalla sottoscrizione/ricezione;
7) CONDANNA il ricorrente a rifondere al resistente le spese di lite che liquida in complessivi
€5.077,00, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
8) MANDA all'uopo la competente Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio dello Stato Civile per quanto di competenza.
4. il Sig. , con ricorso ex art. 473 bis.30 c.p.c., depositato il 20.02.2025 ha Parte_1
proposto appello avverso la suddetta sentenza segnatamente ai capi 3) - 4) - 5) - 6) e 7) ritenendola ingiusta, oltre che giuridicamente errata chiedendone quindi la riforma lamentando:
4.A Assenza in dispositivo di pronuncia sulla sussistenza dei presupposti e requisiti volti all'accertamento del diritto all'assegno divorzile e, comunque, errata valutazione della documentazione prodotta, e/o comunque una motivazione omessa, apparente e contraddittoria.
Sul motivo sostiene l'appellante che difetta nella pronuncia impugnata – in virtù del principio affermato dalla Cass. N. 11504 del 2017 che è stato poi ripreso dalle SS UU n. 18287 del
11/07/2018 - l'applicazione della regola per il quale il richiedente deve provare l'inadeguatezza, ai fini del riconoscimento dell'assegno, dei mezzi economici disponibili e l'impossibilità di
5 Rg 486-2025
procurarseli per ragioni oggettive, e quindi la prova incolpevole di inerzia nella ricerca di un'occupazione lavorativa.
Evidenzia che il giudice di prime cure :
- perviene , determinando e quantificando l'assegno di divorzile, ad un giudizio di inadeguatezza del reddito dell'ex coniuge valutando anche, in modo erroneo, la capacità e la possibilità della stessa di mantenersi un'attività lavorativa o percepire una rendita/pensione ;
- ha mancato di valutare se vi sia stata una scelta di non lavorare che abbia comportato per la richiedente la rinuncia ad occasione di lavoro, così da calibrare il riconoscimento dell'assegno nella funzione compensativa, ferma nel resto, la valutazione dell'età dell'eventuale possibilità di un attuale collocamento nel mercato del lavoro e la durata del matrimonio, per l'impegno il rilievo avuto dall'impiego profuso nella conduzione familiare, il tutto in ragione della finalità retributiva assolta dell'assegno.
Ritiene , quindi il sig. che la sentenza impugnata vada riformata anche in applicazione Pt_1
della nuova regola di diritto relativa al riconoscimento e quantificazione dell'assegno divorzile e quindi chiede l'accertamento di fatti non trattati dalle parti e non esaminati dal giudice di prime cure che non ha valutato la documentazione allegata da cui emerge, con chiarezza, che le condizioni economiche della Sig.ra sono migliorate dopo la separazione poiché risulta che CP_1
presta lavoro anche se con contratti a tempo determinato;
inoltre ella non ha prodotto e provato i tentativi, mediante l'invio del curriculum vitae, per reperire un lavoro dopo la separazione;
non è stata fornita la prova, da parte del coniuge richiedente, di aver rinunciato a realistiche occasioni professionali o a concrete occasioni lavorative produttive di reddito durante il matrimonio per assolvere i compiti familiari.
Da ultimo l'appellante censura la parte della sentenza relativa alla sua condanna alle spese di lite ritenendo la motivazione illogica ed erronea, anche per l'eccessiva liquidazione effettuata dal
Giudice di primo grado a fronte anche l'attività legale effettivamente espletata.
Conclude quindi chiedendo :
A) di riformare i capi 3) -4) -5) - 6) e 7) della sentenza di primo grado, respingendo le richieste della Sig.ra che, per la sua attuale situazione reddituale, non ha diritto a percepire CP_1
l'assegno di divorzio;
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B) di confermare i capi 1), 2) e 8) della sentenza di primo grado relativo allo status;
con condanna della controparte alla rifusione in suo favore di diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio;
C) via istruttoria di ammettere le prove testimoniali dedotte con ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e nelle successive memorie e note di trattazione depositate nel giudizio di primo grado, in quanto indispensabile ai fini del giudizio
5. Si è tempestivamente costituita la sig.ra che ha chiesto il rigetto dell'appello CP_1
eccependo :
5.A) l'inammissibilità dell'appello per la mancata indicazione dei motivi esplicitati in modo chiaro, sintetico e specifico, come richiesto dall'art.342 cpc;
5.B) la corretta valutazione da parte del giudice di primo grado delle condizioni economiche, patrimoniali oltre che dell'attività lavorativa della parti per l'adeguata verifica anche dell'impegno da lei profuso durante la vita matrimoniale;
5.C) sul capoverso della condanna del Sig. alla rifusione delle spese di lite, ella asserisce Pt_1 che le contestazioni sono infondate rilevando che proprio l'appellante ha depositato una nota spese per un ammontare di spese richiesto che risulta identico a quello liquidato dal Giudice quindi ritiene che le censure dell'appellante sono irrispettose nei confronti dello stesso Giudice.
Conclude quindi chiedendo di dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dal
Sig. e nel merito di rigettarlo confermando in toto la sentenza di primo grado n.89/2025 Pt_1
emessa il 21.01.2025 dal Tribunale Busto Arsizio. In via istruttoria chiede di ammettere prove per interpello e testi sulle circostanze articolate negli atti depositati nel corso del giudizio di primo grado, preceduti dalle parole “vero che”. Si indica quale teste: - la Sig,ra residente Testimone_1
in Comabbio (Va), con riserva di altri indicarne. Si chiede, inoltre, di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di parte ricorrente.
6. . Con decreto presidenziale è stata fissata la trattazione scritta della causa per l'odierna udienza, assegnando termine per note ex art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte :
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1. ritiene infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello- dedotta dalla per CP_1 difetto di conformità alle prescrizioni dell'art. 342 cpc per le ragioni che seguono.
L'art. 342 cpc non richiede che le deduzioni dell'appellante assumano una determinata forma o contenuto, ma impone all'appellante di circoscrivere in modo chiaro ed esauriente il quantum devolutum e le argomentazioni formulate, così da esprimere le ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo adottato dal primo giudice ed esplicitare in che senso tali ragioni siano idonee a determinare le modifiche della statuizione censurata chieste dalla parte. Inoltre, il grado di specificità dei motivi di appello non può essere previsto in via generale e assoluta, ma deve necessariamente confrontarsi con il tenore della motivazione della sentenza impugnata. Deve infatti rilevarsi che interpretazioni eccessivamente rigoristiche del nuovo testo dell'art. 342 cpc, sia pur basate sulla valorizzazione del principio di rango costituzionale della ragionevole durata del processo, trovano uno sbarramento a livello sovranazionale (così Corte EDU 26 luglio 2007, Cass.
Sez. Un. n 5700 del 2014; Cass Sez. Un.. n. 9558 del 2014). Questi principi sono stati ribaditi dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione che ha così statuito “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 27199 del
16/11/2017). A parere di questa Corte che l'atto di appello di cui è causa sia conforme a queste regole.
2. Ritiene la causa sufficientemente istruita rilevando che la domanda relativa all'assegno divorzile soggiace alle rigide preclusioni processuali in punto di onere della prova, che grava sulla parte richiedente l'assegno e che, quindi quanto documentato e provato, in primo grado e nel presente gravame, è sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le censure lamentate dalle parti .
3. Ritiene che i capi 1-2-8 della sentenza 89/2025 emessa in data 21/01/2025 dal Tribunale di Busto
Arsizio Sent. n cron. n. 250/2025 e pubblicata in data 22/01/2025 comunque relativi allo status risultano essere passati in giudicato perché non oggetto di impugnazione .
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Passando quindi alla valutazione dei motivi di censura riferiti alla determinazione e quantificazione dell'assegno divorzile solo in funzione assistenziale, non essendo stata mai avanzata dall'appellata la richiesta di un assegno di divorzio in funzione compensativa – perequativa , si ritiene che l'appello possa essere parzialmente accolto per i motivi di seguito enunciati.
E' consolidato orientamento della Cassazione che, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento ed assegno di divorzio, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass.
Sez. VI 10.9.2021 n. 24460; Cass. Sez. I 20.1.2021 n. 975; Cass. Sez. VI-I 28.3.2019 n. 8744, Cass.
Sez. VI- I 15.11.2016 n. 23263) e che in ogni caso il Giudice ben può trarre argomenti di convincimento e di prova anche dal comportamento processuale delle parti in relazione agli ordini di esibizione non completamente o non correttamente adempiuti (Cass. Sez. 6 – I 11.1.2016 n. 225).
La quantificazione dell'assegno di divorzio deve essere rapportata non al pregresso tenore di vita familiare, nè al parametro della autosufficienza economica, ma deve essere determinato – nel quantum- in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi e, nelle ipotesi in cui la finalità assistenziale assuma rilievo preponderante rispetto a quella perequativo- compensativa, la quantificazione dell'assegno divorzile dovrà tendenzialmente effettuarsi sulla base dei criteri di cui all'art. 438 c.c, salvi gli opportuni adattamenti a seconda della maggiore o minore importanza degli apporti ricevuti o goduti dall'ex coniuge onerando (Cass. Sez. I 24.2.2021 n. 5055) e precisando in modo chiaro il concetto di autosufficienza economica (Cass. Sez. I 09/08/2021 n. 22537, Cass. Sez. I 09/08/2021 n. 22499).
Lamenta l'odierno appellante che il Tribunale di Busto Arsizio, nell'accertare e quantificare l'assegno di divorzio in funzione assistenziale, non ha adeguatamente motivato e valutato la documentazione allegata nel giudizio di primo grado dalla quale emerge con assoluta chiarezza che le condizioni economiche della Sig.ra risultano essere sensibilmente migliorate dopo la CP_1
separazione.
A parere di questa Corte sulla base di quanto prodotto e documentato dalle parti la quantificazione
– a titolo assistenziale - dell'assegno divorzile nell'importo di €.500,00 effettuata dal Tribunale non è corretta ove si consideri che :
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- i sigg.ri e hanno contratto matrimonio civile in SA GN (VA) Pt_1 CP_1 in data 09/04/2011 con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune all'atto
N. 4 parte II - anno 2011 Serie C (doc. 1) allorquando il sig. aveva 38 anni e la sig.ra Pt_1
43 ; dalla loro unione non sono nati figli CP_1
- il Tribunale di Varese, con decreto di omologa n 314/2022 RG 1775/2022 emesso in data
21/11/2022, ha pronunciato la separazione consensuale dei suddetti coniugi ove gli stessi hanno concordato, fra l'altro, un assegno di mantenimento a carico del sig. ed in favore della Pt_1 sig.ra dell'importo di € 500,00 mensili ed inoltre , per consentire il rilascio della CP_1
casa coniugale di proprietà del sig. , lo stesso ha consegnato alla moglie un assegno Pt_1 circolare dell'importo di € 5.000,00 per consentirle di sostenere i costi iniziali del contratto di locazione .
- in costanza di convivenza coniugale la sig.ra non ha lavorato in forza di regolari CP_1
contratti di lavoro ma si è limitata a svolgere alcuni lavoretti di manicure e pedicure per le proprie amiche e conoscenti – circostanza non contesta;
- dopo la separazione sin dal mese di giugno/ luglio 2022 la sig.ra - come si rileva dai Pt_1 documenti offerti ( da n. 1 a n. 5) ha cercato attività lavorative ma solo in data 06.12.2023 (all'età di 55 anni) ella è stata assunta , con contratto a tempo pieno e determinato, dalla società Autogrill
Italia S.p.A. con la qualifica di “operaio” ; contratto prorogato dapprima sino al 01.02.2024 e poi con successive uleriori proroghe sino al 17.11.2024 percependo nei primi otto mesi dell'anno 2024 un reddito mensile netto medio dell'importo di circa € 1.026,00;
- la sig.ra in data 09.12.2024 è stata assunta, sempre con contratto a tempo CP_1
determinato, dalla Adecco Italia S.p.A. -Filiale di Airport Malpensa Tourism & Travel, “con la mansione di “operatore pluri-servizio” e qualifica di “operaio” cat. Livello 5, con retribuzione oraria lorda di € 8,69” per un importo mensile di € 1.049,35 – come si rileva dall'esame dell'estratto conto in assenza di buste paga aggiornate- con una prima scadenza del contratto CP_2 di lavoro all'08.03.2025 poi prorogato sino all'08.09.2025 ;
- la non è proprietaria di alcun immobile e sostiene costi per la locazione CP_1 dell'immobile sito in Vergiate ( VA) Via Pasquee 49 per un canone mensile di € 200,00 .
Di contro il sig. : Pt_1
- nell'anno 2022 ha percepito un reddito netto da lavoro dipendente, in forza di contratto a tempo indeterminato dal 30.10.1995 (ancora in essere), dell'importo medio mensile di € 2.035,00 ;
10 Rg 486-2025
- nell'anno 2023 ha percepito uno stipendio netto mensile di circa € 2.068,00;
- nell'anno 2024 CU 2025 ha percepito un reddito da lavoro dipendente di € 31.879,84 con un mensile netto di circa € 2.602,00
- vive nella casa di sua proprietà per la quale sostiene le sole spese di utenza avendo terminato il pagamento del mutuo nel mese di agosto dell'anno 2023 ;
- aveva sul suo c/c alla data del 31/10/2024 un saldo di € 42.466,61 ed alla data del 31/01/2025 un saldo di € 52.026,35 .
Ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile è sufficiente verificare, in concreto e all'attualità,
l'esigenza assistenziale laddove l'ex coniuge sia privo di risorse economiche necessarie per vivere autonomamente e dignitosamente e non possa in concreto procurarsele.
Ebbene , nel caso de quo, contrariamente da quanto dedotto dall'appellante, pur non essendo stato documentato dall' l'invio di curriculum vitae per eventuali proposte di lavoro in vari CP_1 settori d'impiego, deve però osservarsi- come anche motivato dal Tribunale – che l'appellata, dopo la separazione, ha dimostrato di essersi attivata sul mercato occupazionale mettendo a frutto le proprie attitudini professionali ( cfr. Cassazione civile, sez. I, sentenza 21 luglio 2021, n. 20866) riuscendo a collocarsi utilmente sul mondo del lavoro per rendersi economicamente indipendente;
ella infatti, già dal mese di giugno/luglio dell'anno 2022, sia pur reperendo solo contratti di lavoro a tempo determinato l'ultimo dei quali con scadenza 8 settembre 2025, ha comunque dimostrando di essersi adoprata proficuamente per trovare un'occupazione anche con una continuità di impegno lavorativo per rendersi indipendente .
A parere della Corte, quindi, sulla base delle condizioni attuali in cui versa l'appellata si ritiene congruo quantificare l'assegno divorzile in funzione assistenziale nell'importo mensile di €. 300,00 in favore della sig.ra . CP_1
Con riferimento al secondo motivo di gravame non sembra superfluo rammentare che, in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'articolo
336 del c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese.
11 Rg 486-2025
La Corte ritiene di adeguarsi al principio enunciato dalla Cassazione a mente del quale «la nozione di soccombenza reciproca che consente la compensazione totale o parziale delle spese processuali, sottende – anche in relazione al principio di causalità – una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo tra le stesse parti, ovvero l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorchè essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento anche meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo» (Cass. civ., n.
10113/2018).
Ritiene la Corte all'esito del presente gravame di dover disporre la compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio tenuto conto della misura della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
avverso la sentenza n. 89/2025 n cron. n. 250/2025 emessa in data 21/01/2025 dal
[...]
Tribunale di Busto Arsizio e pubblicata in data 22/01/2025 e notificata al domicilio eletto in data
03/02/2025 , resa all'esito del giudizio di divorzio R.G. 4241/2023 così provvede:
1. accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto:
A) determina nell'importo di €. 300,00 mensili l'assegno di divorzio disposto a carico di Pt_1
in favore della sig.ra con decorrenza dal passaggio in
[...] Controparte_1
giudicato del capo 1 della sentenza di primo grado che non è stata non oggetto di impugnazione;
B) conferma i punti 5 e 6 della sentenza impugnata;
2. compensa interamente fra le parti le spese di lite del primo grado e del presente gravame.
Milano Camera di consiglio 04.06.2025
Il Consigliere ausiliario est. Il Presidente
Sandra Cassoni Paola Tanara
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