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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 06/10/2025, n. 1613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1613 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Proc. n. 730/2025 R.G.
IL TRIBUNALE
letti gli atti del procedimento in epigrafe richiamato;
esaminata la documentazione prodotta;
preso atto del contenuto delle deduzioni, eccezioni e conclusioni rassegnate dall'avv. Silvana
IE per parte ricorrente, dall'avv. Michelangelo Borgese per parte resistente e dall'avv.
UE FO quale curatore speciale dei minori, nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
pqm
decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nella persona dei Magistrati:
Dott. Gaetano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice relatore ed estensore
Dott. Gianluca Di Giovanni Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 730/2025 R.G., avente ad oggetto “ricorso per separazione giudiziale”, vertente tra:
(MTIR AZZAHRA) - C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Silvana IE;
- ricorrente -
contro
- C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Michelangelo CP_1 C.F._2
Borgese;
- resistente -
nonché
presso il Tribunale di Castrovillari;
Controparte_2
- interveniente necessario -
e
, nella qualità di curatore speciale dei minori Controparte_3 CP_1
(nato in [...] il [...]), (nato in [...] il [...]), Controparte_4 CP_5
(nata in [...] il [...]), (nato in [...] il [...]),
[...] Controparte_6
(nata in [...] il [...]); CP_7
- curatore speciale dei minori -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato telematicamente in data 11.4.2025 la ricorrente ha adìto l'intestato Tribunale deducendo che: a) in data 8.10.2010, in Tunisia, aveva contratto matrimonio con b) CP_1
dal matrimonio erano nati cinque figli: (nato in [...] il [...]), CP_1 [...]
(nato in [...] il [...]), (nata in [...] il [...]), CP_4 CP_5 [...]
(nato in [...] l'[...]), (nata in [...] il [...]); c) CP_6 CP_7
erano giunti in Italia quali richiedenti protezione internazionale;
d) nel tempo, il rapporto di coniugio era andato progressivamente incrinandosi al punto che il matrimonio era da considerarsi, di fatto, finito, anche in ragione delle condotte gravemente violente perpetrate ai suoi danni dal marito, che risulta detenuto presso Casa Circondariale di Viterbo e nei cui confronti aveva presentato ricorso innanzi al Tribunale per i Minorenni di Catanzaro per la decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Tanto premesso, ha concluso invocando l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- fissare la data per la comparizione personale delle parti ed all'esito autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
- disporre l'affidamento esclusivo dei minori nato in [...] il CP_1
23.07.2011; nato in [...] il [...]; nata in [...] il Controparte_4 CP_5
13.01.2015; nato in [...] il [...]; nata in [...] il Controparte_6 CP_7
01.03.2020 alla madre con la collocazione presso la stessa ovunque fissi la sua residenza;
- disporre a carico del sig. l'obbligo di provvedere al pagamento a titolo di CP_1 mantenimento per i minori della somma mensile di € 600,00, somma da rivalutarsi annualmente automaticamente secondo gli indici ISTAT, o in quella misura maggiore o minore che sarà ritenuta congrua dal Tribunale adito, da versarsi entro il 5 di ogni mese nelle mani della ricorrente;
oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie come da protocollo d'intesa del Tribunale adito;
- il tutto con vittoria di spese, compensi professionali, rimb. Spese forf. Al 15% e CPA da porsi a
carico dell'Erario per essere stata presentata istanza di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato”.
Con memoria depositata il 10.7.2025 si è costituito in giudizio il quale ha aderito CP_1
alla domanda di separazione formulata dalla ricorrente, contestandone - tuttavia - le allegazioni e negando gli addebiti da quest'ultima mossigli, così invocando l'accoglimento delle conclusioni che di seguito si trascrivono: “Pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi con addebito alla sig.ra Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con Parte_1
collocazione prevalente presso la madre;
Regolamentare il diritto di visita del padre secondo le modalità sopra indicate;
Determinare il contributo al mantenimento dei figli in misura proporzionale alle effettive capacità economiche del costituito;
Rigettare tutte le domande formulate dalla ricorrente;
Condannare la ricorrente al pagamento delle spese processuali”.
Con decreto del 17.4.2025 veniva disposta la nomina dell'avv. UE FO quale curatore speciale dei predetti minori, ai sensi del disposto di cui all'art. 473 bis.8 c.p.c., a tenore del quale “Il giudice provvede alla nomina del curatore speciale del minore, anche d'ufficio e a pena di nullità degli atti del procedimento…nei casi in cui il pubblico ministero abbia chiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, o in cui uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell'altro”.
All'udienza di prima comparizione celebrata l'11.7.2025, il Giudice delegato ha esperito, senza esito positivo, il tentativo di conciliazione raccogliendo la volontà della ricorrente di separarsi.
In sede di note scritte sostitutive dell'udienza le parti hanno dato atto dei provvedimenti nelle more assunti dal Tribunale dei Minorenni di Catanzaro, così insistendo per l'accoglimento delle conclusioni in atti rassegnate.
Il P.M. non ha fatto pervenire conclusioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, va registrato che con decreto n. 1042/2025 del 20.8.2025 - poi confermato con ordinanza resa all'udienza del 3.9.2025 nell'ambito del procedimento rubricato al n. 1300/2025
R.G. (allo stato tuttora pendente innanzi al Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, con prossima udienza fissata per il 15.12.2025) - il predetto Tribunale ha disposto, tra le altre cose, la sospensione dell'odierna ricorrente dalla responsabilità genitoriale sui figli minori sopra identificati, contestualmente affidando questi ultimi al Servizio Sociale di San Giorgio Albanese per la individuazione di una struttura idonea alla loro accoglienza, con nomina di un tutore provvisorio nella persona dell'avv. Marco Fiertler.
Tale documentazione risulta acquisita al presente giudizio, ma si ritiene non configuri una trasmissione degli atti ex art. 38 disp. att. c.p.c., ove si consideri che, come sopra chiarito, il procedimento rubricato al n. 1300/2025 R.G. risulta ancora pendente innanzi al Tribunale per i
Minorenni di Catanzaro, con prossima udienza fissata per il 15.12.2025.
Ciò premesso, ritiene questo Collegio che - alla luce delle conclusioni precisate dalle parti nelle note sostitutive d'udienza - l'odierna controversia sia matura per la decisione e possa essere definita nei termini di seguito illustrati.
2. L'azionata domanda di separazione è fondata e va, dunque, accolta per le seguenti ragioni.
Come noto, ai sensi dell'art 151, comma 1 c.c. la separazione personale giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano - anche indipendentemente della volontà di uno o di entrambi i coniugi, ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi - fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, che la prosecuzione della convivenza tra le parti sia divenuta insopportabile risulta dalla circostanza che ormai da diverso tempo i coniugi vivono separati.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. In particolare, la gravità delle accuse che ciascun coniuge ha rivolto all'altro,
l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale giudiziale dei coniugi, mandando al cancelliere ed all'ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di competenza.
2.1 Detto che alcuna domanda di addebito risulta avanzata dalla ricorrente nel libello introduttivo del presente giudizio, manifestamente infondata risulta - di
contro
- la domanda di addebito avanzata dal resistente, risultando in parte qua la prospettazione offerta dal totalmente CP_1
generica già in punto di stretta allegazione, oltre che sfornita del benché minimo supporto probatorio (significativo, al riguardo, è che, in comparsa, lo stesso resistente abbia dichiarato che
“le eventuali tensioni sorte nel nucleo familiare sono da ricondurre alle difficoltà oggettive derivanti dalla condizione di richiedenti asilo e dalle problematiche di integrazione in un nuovo contesto sociale e culturale”).
3. Quanto al profilo afferente all'affidamento dei minori, va registrato che l'odierno resistente - allo stato detenuto presso Casa Circondariale di Viterbo - risulta già sospeso dalla responsabilità genitoriale in virtù di provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Roma del 10.4.2024, confermato il 23.5.2024.
Stante la disposta sospensione anche dell'odierna ricorrente dalla responsabilità genitoriale sui figli minori , e , CP_1 Controparte_4 CP_5 Controparte_6 CP_7
questo Collegio prende atto del sopra richiamato provvedimento con cui il Tribunale per i
Minorenni di Catanzaro ne ha disposto l'affidamento ai Servizi Sociali del Comune di San Giorgio
Albanese, cui è seguito il successivo collocamento degli stessi presso strutture ritenute idonee alla loro accoglienza e prescrizione di un percorso di sostegno in favore dei minori medesimi e di sostegno alla genitorialità in favore della madre (in tal senso, si segnala Tribunale Ancona sez. I,
02/02/2022, n. 161, che ha così statuito: “Qualora il Tribunale per i minorenni abbia sospeso uno dei genitori dalla responsabilità genitoriale ed abbia adottato altri provvedimenti ex art. 333 c.c. in relazione all'organizzazione di incontri protetti e all'avvio di percorsi di sostegno a cura del servizio sociale affidatario, tali decisioni non lasciano spazio ad interventi di altro tipo ad opera del Tribunale ordinario, che andrebbero necessariamente a confliggere con i provvedimenti già adottati. Di conseguenza la decisione già assunta di sospensione della genitoralità in capo al genitore esclude che possa farsi luogo ad un affido condiviso (che presuppone una piena genitorialità in capo ad entrambe le parti) e che possano essere adottati provvedimenti che rischiano esclusivamente di sovrapporsi a quelli già in atto”.
D'altra parte, in linea con dette determinazioni, nelle note scritte sostitutive dell'udienza parte ricorrente - la quale, sentita in data 3.9.2025 innanzi alla Corte catanzarese, aveva manifestato l'inequivoca volontà che i suoi figli “…al momento stiano in struttura perché io non riesco a gestirli…” - ha dedotto il venir meno dell'interesse al conseguimento di una statuizione giudiziale sul mantenimento dei figli.
4. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite, le stessa vanno integralmente compensate alla luce della natura del giudizio e della soccombenza reciproca tra le parti, nessuna delle quali ha visto accogliere in modo completo le conclusioni inizialmente rassegnate
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in ordine al procedimento rubricato al n. 730/2025 R.G., così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi ( ) (nata in Parte_1 Parte_2
Tunisia il 22.2.1985) e (nato in [...] il [...]). CP_1
2) Prende atto delle determinazioni assunte dal Tribunale per i Minorenni di Catanzaro in punto di affidamento della prole. 3) Rigetta la domanda di addebito avanzata dal resistente.
4) Ordina alla Cancelleria di trasmettere la presente sentenza, in copia autentica, all'Ufficiale di
Stato Civile territorialmente competente perché provveda alle annotazioni ed alle incombenze di legge.
5) Compensa integralmente tra le parti le spese e competenze di lite.
Così deciso in Castrovillari, in data 3/10/2025.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Matteo Prato Dott. Gaetano Laviola
Proc. n. 730/2025 R.G.
IL TRIBUNALE
letti gli atti del procedimento in epigrafe richiamato;
esaminata la documentazione prodotta;
preso atto del contenuto delle deduzioni, eccezioni e conclusioni rassegnate dall'avv. Silvana
IE per parte ricorrente, dall'avv. Michelangelo Borgese per parte resistente e dall'avv.
UE FO quale curatore speciale dei minori, nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
pqm
decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nella persona dei Magistrati:
Dott. Gaetano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice relatore ed estensore
Dott. Gianluca Di Giovanni Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 730/2025 R.G., avente ad oggetto “ricorso per separazione giudiziale”, vertente tra:
(MTIR AZZAHRA) - C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Silvana IE;
- ricorrente -
contro
- C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Michelangelo CP_1 C.F._2
Borgese;
- resistente -
nonché
presso il Tribunale di Castrovillari;
Controparte_2
- interveniente necessario -
e
, nella qualità di curatore speciale dei minori Controparte_3 CP_1
(nato in [...] il [...]), (nato in [...] il [...]), Controparte_4 CP_5
(nata in [...] il [...]), (nato in [...] il [...]),
[...] Controparte_6
(nata in [...] il [...]); CP_7
- curatore speciale dei minori -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato telematicamente in data 11.4.2025 la ricorrente ha adìto l'intestato Tribunale deducendo che: a) in data 8.10.2010, in Tunisia, aveva contratto matrimonio con b) CP_1
dal matrimonio erano nati cinque figli: (nato in [...] il [...]), CP_1 [...]
(nato in [...] il [...]), (nata in [...] il [...]), CP_4 CP_5 [...]
(nato in [...] l'[...]), (nata in [...] il [...]); c) CP_6 CP_7
erano giunti in Italia quali richiedenti protezione internazionale;
d) nel tempo, il rapporto di coniugio era andato progressivamente incrinandosi al punto che il matrimonio era da considerarsi, di fatto, finito, anche in ragione delle condotte gravemente violente perpetrate ai suoi danni dal marito, che risulta detenuto presso Casa Circondariale di Viterbo e nei cui confronti aveva presentato ricorso innanzi al Tribunale per i Minorenni di Catanzaro per la decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Tanto premesso, ha concluso invocando l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- fissare la data per la comparizione personale delle parti ed all'esito autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
- disporre l'affidamento esclusivo dei minori nato in [...] il CP_1
23.07.2011; nato in [...] il [...]; nata in [...] il Controparte_4 CP_5
13.01.2015; nato in [...] il [...]; nata in [...] il Controparte_6 CP_7
01.03.2020 alla madre con la collocazione presso la stessa ovunque fissi la sua residenza;
- disporre a carico del sig. l'obbligo di provvedere al pagamento a titolo di CP_1 mantenimento per i minori della somma mensile di € 600,00, somma da rivalutarsi annualmente automaticamente secondo gli indici ISTAT, o in quella misura maggiore o minore che sarà ritenuta congrua dal Tribunale adito, da versarsi entro il 5 di ogni mese nelle mani della ricorrente;
oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie come da protocollo d'intesa del Tribunale adito;
- il tutto con vittoria di spese, compensi professionali, rimb. Spese forf. Al 15% e CPA da porsi a
carico dell'Erario per essere stata presentata istanza di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato”.
Con memoria depositata il 10.7.2025 si è costituito in giudizio il quale ha aderito CP_1
alla domanda di separazione formulata dalla ricorrente, contestandone - tuttavia - le allegazioni e negando gli addebiti da quest'ultima mossigli, così invocando l'accoglimento delle conclusioni che di seguito si trascrivono: “Pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi con addebito alla sig.ra Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con Parte_1
collocazione prevalente presso la madre;
Regolamentare il diritto di visita del padre secondo le modalità sopra indicate;
Determinare il contributo al mantenimento dei figli in misura proporzionale alle effettive capacità economiche del costituito;
Rigettare tutte le domande formulate dalla ricorrente;
Condannare la ricorrente al pagamento delle spese processuali”.
Con decreto del 17.4.2025 veniva disposta la nomina dell'avv. UE FO quale curatore speciale dei predetti minori, ai sensi del disposto di cui all'art. 473 bis.8 c.p.c., a tenore del quale “Il giudice provvede alla nomina del curatore speciale del minore, anche d'ufficio e a pena di nullità degli atti del procedimento…nei casi in cui il pubblico ministero abbia chiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, o in cui uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell'altro”.
All'udienza di prima comparizione celebrata l'11.7.2025, il Giudice delegato ha esperito, senza esito positivo, il tentativo di conciliazione raccogliendo la volontà della ricorrente di separarsi.
In sede di note scritte sostitutive dell'udienza le parti hanno dato atto dei provvedimenti nelle more assunti dal Tribunale dei Minorenni di Catanzaro, così insistendo per l'accoglimento delle conclusioni in atti rassegnate.
Il P.M. non ha fatto pervenire conclusioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, va registrato che con decreto n. 1042/2025 del 20.8.2025 - poi confermato con ordinanza resa all'udienza del 3.9.2025 nell'ambito del procedimento rubricato al n. 1300/2025
R.G. (allo stato tuttora pendente innanzi al Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, con prossima udienza fissata per il 15.12.2025) - il predetto Tribunale ha disposto, tra le altre cose, la sospensione dell'odierna ricorrente dalla responsabilità genitoriale sui figli minori sopra identificati, contestualmente affidando questi ultimi al Servizio Sociale di San Giorgio Albanese per la individuazione di una struttura idonea alla loro accoglienza, con nomina di un tutore provvisorio nella persona dell'avv. Marco Fiertler.
Tale documentazione risulta acquisita al presente giudizio, ma si ritiene non configuri una trasmissione degli atti ex art. 38 disp. att. c.p.c., ove si consideri che, come sopra chiarito, il procedimento rubricato al n. 1300/2025 R.G. risulta ancora pendente innanzi al Tribunale per i
Minorenni di Catanzaro, con prossima udienza fissata per il 15.12.2025.
Ciò premesso, ritiene questo Collegio che - alla luce delle conclusioni precisate dalle parti nelle note sostitutive d'udienza - l'odierna controversia sia matura per la decisione e possa essere definita nei termini di seguito illustrati.
2. L'azionata domanda di separazione è fondata e va, dunque, accolta per le seguenti ragioni.
Come noto, ai sensi dell'art 151, comma 1 c.c. la separazione personale giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano - anche indipendentemente della volontà di uno o di entrambi i coniugi, ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi - fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, che la prosecuzione della convivenza tra le parti sia divenuta insopportabile risulta dalla circostanza che ormai da diverso tempo i coniugi vivono separati.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. In particolare, la gravità delle accuse che ciascun coniuge ha rivolto all'altro,
l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale giudiziale dei coniugi, mandando al cancelliere ed all'ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di competenza.
2.1 Detto che alcuna domanda di addebito risulta avanzata dalla ricorrente nel libello introduttivo del presente giudizio, manifestamente infondata risulta - di
contro
- la domanda di addebito avanzata dal resistente, risultando in parte qua la prospettazione offerta dal totalmente CP_1
generica già in punto di stretta allegazione, oltre che sfornita del benché minimo supporto probatorio (significativo, al riguardo, è che, in comparsa, lo stesso resistente abbia dichiarato che
“le eventuali tensioni sorte nel nucleo familiare sono da ricondurre alle difficoltà oggettive derivanti dalla condizione di richiedenti asilo e dalle problematiche di integrazione in un nuovo contesto sociale e culturale”).
3. Quanto al profilo afferente all'affidamento dei minori, va registrato che l'odierno resistente - allo stato detenuto presso Casa Circondariale di Viterbo - risulta già sospeso dalla responsabilità genitoriale in virtù di provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Roma del 10.4.2024, confermato il 23.5.2024.
Stante la disposta sospensione anche dell'odierna ricorrente dalla responsabilità genitoriale sui figli minori , e , CP_1 Controparte_4 CP_5 Controparte_6 CP_7
questo Collegio prende atto del sopra richiamato provvedimento con cui il Tribunale per i
Minorenni di Catanzaro ne ha disposto l'affidamento ai Servizi Sociali del Comune di San Giorgio
Albanese, cui è seguito il successivo collocamento degli stessi presso strutture ritenute idonee alla loro accoglienza e prescrizione di un percorso di sostegno in favore dei minori medesimi e di sostegno alla genitorialità in favore della madre (in tal senso, si segnala Tribunale Ancona sez. I,
02/02/2022, n. 161, che ha così statuito: “Qualora il Tribunale per i minorenni abbia sospeso uno dei genitori dalla responsabilità genitoriale ed abbia adottato altri provvedimenti ex art. 333 c.c. in relazione all'organizzazione di incontri protetti e all'avvio di percorsi di sostegno a cura del servizio sociale affidatario, tali decisioni non lasciano spazio ad interventi di altro tipo ad opera del Tribunale ordinario, che andrebbero necessariamente a confliggere con i provvedimenti già adottati. Di conseguenza la decisione già assunta di sospensione della genitoralità in capo al genitore esclude che possa farsi luogo ad un affido condiviso (che presuppone una piena genitorialità in capo ad entrambe le parti) e che possano essere adottati provvedimenti che rischiano esclusivamente di sovrapporsi a quelli già in atto”.
D'altra parte, in linea con dette determinazioni, nelle note scritte sostitutive dell'udienza parte ricorrente - la quale, sentita in data 3.9.2025 innanzi alla Corte catanzarese, aveva manifestato l'inequivoca volontà che i suoi figli “…al momento stiano in struttura perché io non riesco a gestirli…” - ha dedotto il venir meno dell'interesse al conseguimento di una statuizione giudiziale sul mantenimento dei figli.
4. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite, le stessa vanno integralmente compensate alla luce della natura del giudizio e della soccombenza reciproca tra le parti, nessuna delle quali ha visto accogliere in modo completo le conclusioni inizialmente rassegnate
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in ordine al procedimento rubricato al n. 730/2025 R.G., così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi ( ) (nata in Parte_1 Parte_2
Tunisia il 22.2.1985) e (nato in [...] il [...]). CP_1
2) Prende atto delle determinazioni assunte dal Tribunale per i Minorenni di Catanzaro in punto di affidamento della prole. 3) Rigetta la domanda di addebito avanzata dal resistente.
4) Ordina alla Cancelleria di trasmettere la presente sentenza, in copia autentica, all'Ufficiale di
Stato Civile territorialmente competente perché provveda alle annotazioni ed alle incombenze di legge.
5) Compensa integralmente tra le parti le spese e competenze di lite.
Così deciso in Castrovillari, in data 3/10/2025.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Matteo Prato Dott. Gaetano Laviola