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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 08/01/2025, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di PAVIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro dott. Federica Ferrari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1281/2022 promossa da:
C.F. ) in persona del rappresentante Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
, con il patrocinio degli avv.ti VINCENZO DE ANGELIS e BRUNO MUSSO, e
[...]
domicilio eletto presso la casella di posta elettronica certificata
Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. MARIA GRAZIA
DEMAESTRI, con domicilio eletto presso la casella di posta elettronica certificata avv.
t Email_2
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione avviso di addebito
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“RICORRE al Tribunale di Pavia in funzione di Giudice Unico del Lavoro affinchè, disposta la sospensione interinale dell'avviso 379 2022 00017336 09 000 ne accerti la illegittimità per le motivazioni di cui in premessa, con conseguente accertamento negativo del presunto credito dedotto dall' ed annullamento del provvedimento CP_1 impugnato. Oltre spese e competenze di lite con attribuzione agli avvocati antistatari.”
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE
“Voglia il Tribunale di Pavia in funzione di giudice del lavoro, contrariis reiectis: - previa revoca del provvedimento di sospensione assunto inaudita altera parte, respingere il ricorso e le domande formulate dalla ricorrente con conferma dell'avviso di addebito e del credito per contributi e somme aggiuntive in esso quantificato;
- CP_2 in subordine dichiarare la ricorrente in persona del legale Parte_1
rappresentante pro-tempore tenuta al pagamento di quella diversa somma che dovesse risultare dovuta all'esito del giudizio per i titoli per cui è causa ed in riferimento all'avviso di addebito opposto.
Con vittoria di spese e competenze. Con riserva di ulteriormente produrre e dedurre.”
FATTO E DIRITTO:
Con ricorso depositato il 20.10.2022 la ricorrente ha Parte_1
impugnato l'avviso di addebito 37920220001733609000 formato il 08.10.2022 e notificato il 18.10.2022, con cui l' le intimava il pagamento dei contributi CP_2
previdenziali relativi al personale illecitamente somministrato, così come emerso dall'attività ispettiva della Guardia di Finanza, Compagnia di Gorgonzola.
Invero, il 21.09.2020 la Guardia di Finanza notificava a in Parte_1
qualità di obbligato in solido (ex art. 6, L. 689/1981), i seguenti verbali da cui emergeva che le cooperative Workservice Soc. Coop. in fallimento, Controparte_3
e Work Line Soc. Coop. avevano somministrato illecitamente manodopera
[...]
ad alcune società, tra cui la Parte_1
- Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 06/2020 del 09.09.2020, redatto dalla
Guardia di Finanza – Compagnia di Gorgonzola, relativo alla WORKSERVICE SOC.
COOP. in fallimento (C.F./P. IVA - matricola 4979962125); P.IVA_3 CP_2
- Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 22/2020 del 09.09.2020, redatto dalla
Guardia di Finanza – Compagnia di Gorgonzola, relativo alla
[...]
(C.F./P. IVA matricola 4983946379); Controparte_3 P.IVA_4 CP_2
- Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 42/2020 del 09.09.2020, redatto dalla
Guardia di Finanza – Compagnia di Gorgonzola, relativo alla WORK LINE SOC.
COOP. (C.F./P.IVA - matricola 4987679174). P.IVA_5 CP_2
Alla luce di tali risultanze ingiungeva a l pagamento CP_2 Parte_1
della somma di € 210.832,16, di cui € 126.749,80 a titolo di contributi ed € 84.082,36 quali somme aggiuntive calcolate alla data del 29.05.2021.
La ricorrente, previa istanza di sospensione dell'avviso di addebito, chiede l'accertamento dell'illegittimità dello stesso per manifesta illogicità, contestando l'assoluta indeterminatezza dei soggetti, l'inesistenza dei fatti posti a fondamento dei
Pag. 2 di 10 verbali e l'inesattezza del calcolo effettuato. Segnatamente, lamenta il difetto probatorio dell'asserito rapporto contrattuale tra la ricorrente e le tre cooperative, non ravvisando alcun documento (contratto, fatture ecc.) in grado di provare l'esistenza di un contratto di appalto tra DG PNEUS e Work Service, onere probatorio, in ogni caso incombente sull'Amministrazione.
Altresì, contesta il calcolo dei giorni lavorativi contenuti nei verbali ispettivi: nei verbali nn. 6, 22 e 42 è riportato che alcuni lavoratori avrebbero lavorato per un totale di 371 giorni annui, errore riconosciuto dall' in sede di ricorso ma, Controparte_4
Con nonostante ciò, riproposto nell'avviso di addebito. Peraltro, l' si sarebbe limitato a ridurre il computo escludendo i giorni festivi, senza effettuare alcuna verifica circa le giornate effettivamente lavorate, in considerazione di eventuali ferie, permessi o malattie fruite. L'indeterminatezza e l'illogicità del calcolo effettuato sarebbero causa di nullità dell'atto.
Con decreto del 28.10.2022 questo Giudice disponeva la sospensione dell'avviso di addebito, ritenendone sussistenti i presupposti.
Il 26.04.2023 si è costituita in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso, CP_2
precisando come l'oggetto dell'opposizione sia circoscritto alla regolarizzazione contributiva, sotto il profilo previdenziale, di una serie di rapporti di lavoro subordinato che vedono nella ricorrente l'effettivo datore di lavoro. Chiarisce che l'avviso di addebito impugnato origina dal verbale unico di accertamento e notificazione n.
2021002884/DDL del 29.04.2021 notificato dall'Ispettorato Territoriale del lavoro con cui sono stati quantificati i contributi e le sanzioni civili ex legge 388/00 dovuti dalla ricorrente per il periodo dal 1.10.2013 al 28.2.2019. Eccepisce l'irrilevanza dell'eventuale inesattezza delle giornate effettive di lavoro ai fini contributivi, il cui calcolo è basato sugli imponibili mensili riguardanti le giornate o le ore denunciate, ex art. 1 legge 389/1989, come da verbale notificato il 29.04.2021: eventuali giornate festive risulterebbero già escluse dalla pretesa contributiva.
Il Tribunale ha ammesso prova per testi degli agenti della Guardia di Finanza
Con luogotenente e l'ispettore al fine di Testimone_1 Testimone_2
assumere informazioni relative alla quantificazione della base imponibile utilizzata per il calcolo dei contributi previdenziali oggetto dell'avviso di addebito.
Pag. 3 di 10 All'udienza del 9.5.2024 la difesa della ricorrente3 solelvava la eccezione di prescrizione quinquennaler dei contributi.
Depositate note autorizzate, all'esito dell'udienza del 14.11.2024 la causa è stata decisa mediante pronuncia del dispositivo della sentenza.
L'opposizione è solo parzialmente fondata.
La vicenda che qui occupa attiene alla regolarizzazione contributiva dei rapporti di lavoro subordinato riconducibili alla ricorrente, posto che in ambito previdenziale
“l'unico rapporto di lavoro rilevante verso l'ente previdenziale è quello intercorrente con il datore di lavoro effettivo” (Cass. sent. nn. 463/2012 e 28061/2011). Il rapporto previdenziale tra datore di lavoro effettivo ed Ente previdenziale si fonda sull'instaurazione di un rapporto di lavoro di fatto, che prescinde dalla stipula di formali atti negoziali tra datore di lavoro e lavoratore subordinato (Cass. sent. nn. 17355/2017 e
6001/2012). Ne deriva che gli obblighi di natura pubblicistica in materia di assicurazioni sociali gravano interamente sul datore di lavoro di fatto, soggetto che coincide con l'utilizzatore della prestazione lavorativa resa: nel caso di specie correttamente individuato nel ricorrente.
Ed invero, ha fornito la prova della sussistenza dei presupposti per il sorgere CP_2 dell'obbligo di di pagare i contributi a fini previdenziali di Parte_1
, , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, Parte_7 Persona_1 Persona_2 [...]
. Per_3 Controparte_6
Come emerso dalla copiosa documentazione allegata, ed in specie, dai verbali della
Guardia di Finanza (doc. 6 allegato dal resistente) – che l'art. 10, comma 5, d.lgs n.
124/2004 espressamente ammette “quali fonti di prova relativamente agli elementi di fatto acquisiti e documentati” - risulta che , , Parte_3 Parte_4
, , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Persona_1
Persona_2 Persona_3 Controparte_6
formalmente soci cooperatori delle cooperative Workservice Soc. Coop.,
[...]
e Work Line Soc. Coop., fossero in realtà impiegati in Controparte_3
regime di monocommittenza presso la Parte_1
Pag. 4 di 10 Come emerso dai contratti (docc. 9, 11 e 12 allegati alla comparsa di costituzione e risposta) a seguito del fallimento della Workservice SOC. COOP, i summenzionati soci lavoratori già occupati presso la ricorrente venivano assorbiti dalla Controparte_3
antenendo la propria occupazione presso la ricorrente. Anche a seguito
[...]
della liquidazione della i predetti passavano alle Controparte_3
dipendenze di una terza cooperativa.
La somministrazione di personale tra le summenzionate cooperative e la ricorrente avveniva attraverso la stipula di contratti di “appalto per la fornitura di servizi” o
“contratti di collaborazione”, da ritenersi di natura fittizia in quanto, come rilevato dalla
Guardia di Finanza, le società cooperative erano prive di mezzi di produzione, attrezzature, macchinari, limitandosi di fatto a fornire manodopera, tra l'altro non specializzata, pur non essendo autorizzate a somministrare lavoro, ai sensi del d.lgs
276/2003.
Come indicato nel verbale unico di accertamento e notificazione agli atti (doc. 1 allegato al ricorso), qui richiamato per maggiore chiarezza espositiva, il requisito della subordinazione, intesa come soggezione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare dell'effettivo datore di lavoro (committente), è stato accertato sulla base dei seguenti indici rilevatori:
1. “L'inserimento dei lavoratori (utilizzati in modo promiscuo ai dipendenti dei committenti senza distinzione circa le modalità di svolgimento del lavoro), nell'organizzazione aziendale, nell'ambito dell'attività ordinaria delle aziende committenti;
2. Le direttive, impartite esclusivamente dai responsabili delle aziende committenti che provvedevano poi a controllare il lavoro svolto. Sulla base delle dichiarazioni rese dai lavoratori (verbali di altre sommarie informazioni ex art. 351 c.p.p.) è emersa, in maniera incontrovertibile, la totale assenza di potere direttivo, organizzativo e disciplinare da parte della WORKSERVICE Soc. Coop, poteri che i lavoratori hanno indicato all'unanimità, esclusivi dei committenti.
Oltre alla concordanza delle dichiarazioni in ordine al potere datoriale da parte dei committenti coinvolti, l'esercizio dei poteri datoriali da parte dell'appaltatore è reso evidente dalla totale assenza di un responsabile e/o preposto presso le unità operative
Pag. 5 di 10 dove operavano effettivamente gli operai, i quali hanno indicato quale loro unico e principale datore di lavoro, lo stesso committente.
Infatti, si è accertato che nessun responsabile delle Cooperative susseguitesi, è mai intervenuto nella gestione del personale. Le Cooperative si sono limitate ad elaborare e trasmettere i prospetti paga del personale somministrato, sulla base delle ore di lavoro effettuate dal personale, ad effettuare i pagamenti delle retribuzioni con bonifico bancario ed a emettere la fattura nei confronti dei committenti;
3. In caso di assenza o permesso, l'obbligo di avvertire, in via esclusiva, direttamente i responsabili dove prestavano la loro effettiva attività lavorativa in relazione ad un preciso orario di lavoro disposto dai committenti:
4. La timbratura ed il controllo dell'orario di lavoro avveniva in via esclusiva nelle stesse aziende.”
Il rapporto di sostanziale dipendenza dei “lavoratori soci” delle cooperative e la resistente trova fondamento nei contratti di appalto e nelle fatture intercorsi tra
[...]
e le Cooperative ed è corroborato dalle dichiarazioni rese dagli stessi alla Pt_1
Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 351 c.p.p. Ed in specie:
dichiarava di aver lavorato sin dal 2013 esclusivamente presso la Parte_3 [...]
ove svolgeva mansioni di gommista, sotto la direzione di , figlio Pt_1 Parte_2
del titolare della società (doc. 15 allegato dal resistente);
Il ruolo direttivo di veniva confermato anche da (doc. Parte_2 Persona_2
18 allegato dal resistente);
In modo ancor più netto si esprimeva “Non ho mai incontrato nessuno Parte_7 della sempre fatto riferimento al sig. , Controparte_7 Parte_2
rappresentante legale della nonché mio datore di lavoro. I Parte_1
macchinari e le attrezzature che utilizzavo durante le mie giornate lavorative erano di proprietà della ” (doc. 17 allegato dal resistente); Parte_1
Anche escludeva di essersi mai rapportata con le cooperative, chiarendo di Parte_5
aver sempre sottoscritto i contratti di lavoro presso gli uffici della DG PENUS, a
Voghera. Del resto, era tale società a fornirle i mezzi da lavoro, a impartirle i compiti e a gestire eventuali permessi e ferie (doc. 16 allegato dal resistente).
Pag. 6 di 10 È dunque puntualmente provato che i lavoratori abbiano prestato la propria attività in favore della resistente, lavorando con carattere di abitualità e prevalenza. Salve le dovute precisazioni in seguito esposte, l'avviso di addebito impugnato risulta pertanto legittimo, sia sotto il profilo della solidità delle fonti di prova sottostanti, sia della ricostruzione dell'iter logico-giuridico seguito. Di talché DG PENUS GROUP S.R.L. deve essere riconosciuta quale unica responsabile dell'obbligazione contributiva dovuta e indebitamente non corrisposta nel corso degli anni all' . CP_2
Prte ricorrente, in relazione ai verbali della Guardia di Finanza n. 6, 22 e 42 ha contestato il numero delle giornate indicate dagli ispettori per alcuni singoli lavoratori ricordando l'esito dei ricorsi amministrativi che, in parziale accoglimento delle contestazioni della ricorrente (doc. 2, 3, 4 ric.), hanno ridotto il numero delle giornate escludendo dal computo dei giorni di violazione le giornate festive non lavorate con un ricalcolo complessivo delle stesse.
Come dedotto da in memoria difensiva e ribadito nelle note autorizzzate, la CP_2
circostanza ai fini contributivi è irrilevante. L'accoglimento parziale dei ricorsi amministrativi ha comportato la riduzione delle giornate di lavoro ai soli fini del calcolo delle sanzioni amministrative senza alcuna incidenza sul calcolo dei contributi dovuti che si basano sugli imponibili mensili riguardanti le giornate già denunciate (26) o le ore denunciate dal datore di lavoro fittizio come risulta dal verbale 29.04.2021 e dai conteggi allegati da CP_2
Le prove testimoniali hanno confermato la circostanza.
Il luogotenente in forza alla Compagnia della Guardia di finanza di Testimone_1
Gorgonzola, ha dichiarato: “Noi a seguito del ricorso amministrativo, ci siamo accorti di aver calcolato un numero eccessivo di giornate lavorative in quanto estrapolate moltiplicando il numero delle settimane lavorative di ogni dipendente rinvenuto dalle liste aziendali per sette giorni alla settimana, come se avessero lavorato tutti i giorni della settimana. Una volta rilevato l'errore abbiamo mandato a nel novembre CP_2
2020 la rettifica delle giornate” Con Il teste ispettore ha confermato che: “La rettifica fatta Testimone_2 dall'Ispettorato del lavoro sul numero delle giornate lavorate, che ha avuto incidenza sul calcolo delle sanzioni amministrative che si quantificano in base ai giorni lavorati,
Pag. 7 di 10 non ha avuto alcuna incidenza nel calcolo della contribuzione dovuta in quanto, trattandosi di un caso di somministrazione illecita di manodopera, il carico contributivo delle cooperative è stato spostato sulla L'imponibile era già Pt_1
presente nei verbali della guardia di finanza e noi abbiamo annullato le posizioni lavorative sulle cooperative e le posizioni contributive sono state costituite sull'utilizzatore e in base all'inquadramento della nuova azienda sono stati determinati
i contributi richiesti con il verbale, sulla base dell'imponibile già denunciato dalle cooperative. Nei prospetti allegati al verbale quando si tratta di lavoratori part time sono indicate le ore e non i giorni nella colonna gg/hh.”
non ha addebitato contributi per le giornate festive quindi sulla pretesa CP_2
contributiva non incide in alcun modo l'accoglimento parziale dei ricorsi amministrativi il cui esito rileva solo in relazione alle sanzioni amministrative ma non al debito contributivo.
Accertata la fondatezza della pretesa creditoria dell' , si osserva tuttavia la parziale CP_2
prescrizione del credito ingiunto.
I contributi previdenziali soggiacciono ad un termine prescrizionale quinquennale, ex art. 3 legge n. 335/1995 decorrenti “dallo spirare del termine fissato dall'ordinamento per il pagamento della contribuzione, ossia dal giorno 21 del mese successivo a quello della maturazione del diritto alla retribuzione, e non dalla data - successiva - della sentenza che accerta la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra datore di lavoro e lavoratore.” (Cass. Ordinanza n. 8921/2023).
Peraltro in ambito previdenziale la prescrizione ha un'efficacia estintiva del credito con la conseguenza che l'ente previdenziale non può esigere contributi prescritti né il debitore può versarli.
“Nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione è pure sottratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n.
335, alla disponibilità delle parti;
posto che, una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva, l'ente previdenziale non può rinunziarvi, essa opera di diritto ed è altresì rilevabile d'ufficio, senza che l'assicurato possa versare contributi previdenziali prescritti.” (vd da ultimo Cass 9600/2018).
La rilevabilità d'ufficio rende irrilevante la tardività della eccezione sollevata da CP_2
Pag. 8 di 10 Va rilevato che considerati i periodi in discussione, come da avviso, e tenuto conto del momento di decorrenza coincidente con la data in cui la contribuzione andava versata, nonché della sospensione dei termini ex art. 37, comma 2, del decreto legge del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, la presa è parzialmente prescritta.
Non può nella specie essere negata la valenza interruttiva del termine di prescrizione alla notifica a mezzo PEC, in data 29.4.2021, del verbale di Verbale Unico di accertamento e notificazione n 2021002884/DDL rilevato che:
➢ nella specie il verbale in questione risulta redatto e firmato dagli ispettori di vigilanza in servizio presso la sede di Milano;
CP_2
➢ a pag. 5 del verbale si invitata la società opponente, quale datore di lavoro, a versare, al fine di regolarizzare nei confronti dell' , le seguenti somme: CP_2
• a titolo di contributi, l'importo di € 126.749,80
• a titolo di somme aggiuntive, l'importo di € 84.082,36 come riportato in dettaglio nei prospetti allegati TOTALE € 210.832, con la precisazione che il versamento“ dovrà essere eseguito esclusivamente a mezzo di Mod.
F24, che dovrà riportare, oltre al codice fiscale e alla denominazione aziendale, nella sezione il codice sede, la matricola e nel campo “causale contributo” il CP_2 CP_2
codice RC01, entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del verbale e che
“Trascorsi 90 giorni dalla notifica dell'atto, in assenza di avvenuta regolarizzazione delle somme dovute a titolo di contributi previdenziali obbligatori e somme aggiuntive, ai sensi dell'art. 30 del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n.
122/2010, questo Istituto formerà l'avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo, ed il credito sarà affidato per il recupero all'Agente della Riscossione”
Va dunque ritenuta pertinente alla fattispecie a mano il richiamo ai principi in tema statuti dalla Cassazione (si veda, a tal proposito, Cass. 7724/2016), ai fini della prescrizione nell'ipotesi di omissione contributiva, laddove è stato ritenuto che la notifica del verbale ispettivo – anche se eseguita dall' , (come nel Controparte_4
caso di specie) ha valore interruttivo per i contributi omessi, se risulta che il verbale sia redatto anche dagli ispettori dell' e se viene fatta menzione di come la trasmissione CP_2
Pag. 9 di 10 venga eseguita anche nell'interesse dell'Istituto previdenziale;
o come nel caso in oggetto la chiara imputazione dell'atto al fine del recupero contributivo da parte dell' stesso. CP_1
Dunque il verbale unico di accertamento e contestazione, notificato il 29.04.2021, ha interrotto il decorso dei termini relativi ai periodi contributivi a partire dall'Agosto 2015 in ossequio agli artt. 37, comma 2, d.l. 18/20 e 11, comma 9, d.l. n. 183/2020 che hanno previsto, rispettivamente, la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi di previdenza obbligatoria, di 129 giorni nel periodo compreso tra il 23.2.2020 e il
30.6.2020 e di 182 giorni nel periodo dal 30.12.2020 al 30.6.2021.
In definitiva, devono dichiararsi prescritti i crediti di titolarità dell' portati dalle CP_2 cartelle di pagamento antecedenti all'agosto 2015, con conseguente rideterminazione dell'importo da pagare.
Pertanto, facendo salvi i calcoli elaborati dall' , riportati nel verbale unico di CP_2 accertamento e notificazione impugnato, considerata l'intervenuta prescrizione die crediti maturati fino all'agosto 2015, la somma dovuta da è Parte_1 rideterminata in € 165.577,22 ed è così composta:
- Contributi € 101.600,44 (€126.749,80 – contributi dall'ottobre 2013 al luglio 2015 come da prospetto riepilogativo pp 6-8 verbale unico di accertamento allegato agli atti);
- Somme aggiuntive calcolate alla data del 29.05.2021: € 63.976,78 (€ 84.082,36 - sanzioni e interessi di mora dall'ottobre 2013 al luglio 2015).
L'esito del giudizio porta alla compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Visto l'art 442 e ss cpc definitivamente pronunciando: dichiara prescritti i contributi contenuti nell'avviso di addebito n. 379 2022 00017336
09 000 notificato a mezzo pec in data 18.10.2022 da pagarsi anteriormente all'agosto
2015; rigetto per il resto il ricorso;
compensa le spese di lite giorni sessanta per la motivazione;
Pavia 14.11.2024 La Giudice del lavoro
Federica Ferrari
Pag. 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di PAVIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro dott. Federica Ferrari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1281/2022 promossa da:
C.F. ) in persona del rappresentante Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
, con il patrocinio degli avv.ti VINCENZO DE ANGELIS e BRUNO MUSSO, e
[...]
domicilio eletto presso la casella di posta elettronica certificata
Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. MARIA GRAZIA
DEMAESTRI, con domicilio eletto presso la casella di posta elettronica certificata avv.
t Email_2
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione avviso di addebito
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“RICORRE al Tribunale di Pavia in funzione di Giudice Unico del Lavoro affinchè, disposta la sospensione interinale dell'avviso 379 2022 00017336 09 000 ne accerti la illegittimità per le motivazioni di cui in premessa, con conseguente accertamento negativo del presunto credito dedotto dall' ed annullamento del provvedimento CP_1 impugnato. Oltre spese e competenze di lite con attribuzione agli avvocati antistatari.”
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE
“Voglia il Tribunale di Pavia in funzione di giudice del lavoro, contrariis reiectis: - previa revoca del provvedimento di sospensione assunto inaudita altera parte, respingere il ricorso e le domande formulate dalla ricorrente con conferma dell'avviso di addebito e del credito per contributi e somme aggiuntive in esso quantificato;
- CP_2 in subordine dichiarare la ricorrente in persona del legale Parte_1
rappresentante pro-tempore tenuta al pagamento di quella diversa somma che dovesse risultare dovuta all'esito del giudizio per i titoli per cui è causa ed in riferimento all'avviso di addebito opposto.
Con vittoria di spese e competenze. Con riserva di ulteriormente produrre e dedurre.”
FATTO E DIRITTO:
Con ricorso depositato il 20.10.2022 la ricorrente ha Parte_1
impugnato l'avviso di addebito 37920220001733609000 formato il 08.10.2022 e notificato il 18.10.2022, con cui l' le intimava il pagamento dei contributi CP_2
previdenziali relativi al personale illecitamente somministrato, così come emerso dall'attività ispettiva della Guardia di Finanza, Compagnia di Gorgonzola.
Invero, il 21.09.2020 la Guardia di Finanza notificava a in Parte_1
qualità di obbligato in solido (ex art. 6, L. 689/1981), i seguenti verbali da cui emergeva che le cooperative Workservice Soc. Coop. in fallimento, Controparte_3
e Work Line Soc. Coop. avevano somministrato illecitamente manodopera
[...]
ad alcune società, tra cui la Parte_1
- Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 06/2020 del 09.09.2020, redatto dalla
Guardia di Finanza – Compagnia di Gorgonzola, relativo alla WORKSERVICE SOC.
COOP. in fallimento (C.F./P. IVA - matricola 4979962125); P.IVA_3 CP_2
- Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 22/2020 del 09.09.2020, redatto dalla
Guardia di Finanza – Compagnia di Gorgonzola, relativo alla
[...]
(C.F./P. IVA matricola 4983946379); Controparte_3 P.IVA_4 CP_2
- Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 42/2020 del 09.09.2020, redatto dalla
Guardia di Finanza – Compagnia di Gorgonzola, relativo alla WORK LINE SOC.
COOP. (C.F./P.IVA - matricola 4987679174). P.IVA_5 CP_2
Alla luce di tali risultanze ingiungeva a l pagamento CP_2 Parte_1
della somma di € 210.832,16, di cui € 126.749,80 a titolo di contributi ed € 84.082,36 quali somme aggiuntive calcolate alla data del 29.05.2021.
La ricorrente, previa istanza di sospensione dell'avviso di addebito, chiede l'accertamento dell'illegittimità dello stesso per manifesta illogicità, contestando l'assoluta indeterminatezza dei soggetti, l'inesistenza dei fatti posti a fondamento dei
Pag. 2 di 10 verbali e l'inesattezza del calcolo effettuato. Segnatamente, lamenta il difetto probatorio dell'asserito rapporto contrattuale tra la ricorrente e le tre cooperative, non ravvisando alcun documento (contratto, fatture ecc.) in grado di provare l'esistenza di un contratto di appalto tra DG PNEUS e Work Service, onere probatorio, in ogni caso incombente sull'Amministrazione.
Altresì, contesta il calcolo dei giorni lavorativi contenuti nei verbali ispettivi: nei verbali nn. 6, 22 e 42 è riportato che alcuni lavoratori avrebbero lavorato per un totale di 371 giorni annui, errore riconosciuto dall' in sede di ricorso ma, Controparte_4
Con nonostante ciò, riproposto nell'avviso di addebito. Peraltro, l' si sarebbe limitato a ridurre il computo escludendo i giorni festivi, senza effettuare alcuna verifica circa le giornate effettivamente lavorate, in considerazione di eventuali ferie, permessi o malattie fruite. L'indeterminatezza e l'illogicità del calcolo effettuato sarebbero causa di nullità dell'atto.
Con decreto del 28.10.2022 questo Giudice disponeva la sospensione dell'avviso di addebito, ritenendone sussistenti i presupposti.
Il 26.04.2023 si è costituita in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso, CP_2
precisando come l'oggetto dell'opposizione sia circoscritto alla regolarizzazione contributiva, sotto il profilo previdenziale, di una serie di rapporti di lavoro subordinato che vedono nella ricorrente l'effettivo datore di lavoro. Chiarisce che l'avviso di addebito impugnato origina dal verbale unico di accertamento e notificazione n.
2021002884/DDL del 29.04.2021 notificato dall'Ispettorato Territoriale del lavoro con cui sono stati quantificati i contributi e le sanzioni civili ex legge 388/00 dovuti dalla ricorrente per il periodo dal 1.10.2013 al 28.2.2019. Eccepisce l'irrilevanza dell'eventuale inesattezza delle giornate effettive di lavoro ai fini contributivi, il cui calcolo è basato sugli imponibili mensili riguardanti le giornate o le ore denunciate, ex art. 1 legge 389/1989, come da verbale notificato il 29.04.2021: eventuali giornate festive risulterebbero già escluse dalla pretesa contributiva.
Il Tribunale ha ammesso prova per testi degli agenti della Guardia di Finanza
Con luogotenente e l'ispettore al fine di Testimone_1 Testimone_2
assumere informazioni relative alla quantificazione della base imponibile utilizzata per il calcolo dei contributi previdenziali oggetto dell'avviso di addebito.
Pag. 3 di 10 All'udienza del 9.5.2024 la difesa della ricorrente3 solelvava la eccezione di prescrizione quinquennaler dei contributi.
Depositate note autorizzate, all'esito dell'udienza del 14.11.2024 la causa è stata decisa mediante pronuncia del dispositivo della sentenza.
L'opposizione è solo parzialmente fondata.
La vicenda che qui occupa attiene alla regolarizzazione contributiva dei rapporti di lavoro subordinato riconducibili alla ricorrente, posto che in ambito previdenziale
“l'unico rapporto di lavoro rilevante verso l'ente previdenziale è quello intercorrente con il datore di lavoro effettivo” (Cass. sent. nn. 463/2012 e 28061/2011). Il rapporto previdenziale tra datore di lavoro effettivo ed Ente previdenziale si fonda sull'instaurazione di un rapporto di lavoro di fatto, che prescinde dalla stipula di formali atti negoziali tra datore di lavoro e lavoratore subordinato (Cass. sent. nn. 17355/2017 e
6001/2012). Ne deriva che gli obblighi di natura pubblicistica in materia di assicurazioni sociali gravano interamente sul datore di lavoro di fatto, soggetto che coincide con l'utilizzatore della prestazione lavorativa resa: nel caso di specie correttamente individuato nel ricorrente.
Ed invero, ha fornito la prova della sussistenza dei presupposti per il sorgere CP_2 dell'obbligo di di pagare i contributi a fini previdenziali di Parte_1
, , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, Parte_7 Persona_1 Persona_2 [...]
. Per_3 Controparte_6
Come emerso dalla copiosa documentazione allegata, ed in specie, dai verbali della
Guardia di Finanza (doc. 6 allegato dal resistente) – che l'art. 10, comma 5, d.lgs n.
124/2004 espressamente ammette “quali fonti di prova relativamente agli elementi di fatto acquisiti e documentati” - risulta che , , Parte_3 Parte_4
, , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Persona_1
Persona_2 Persona_3 Controparte_6
formalmente soci cooperatori delle cooperative Workservice Soc. Coop.,
[...]
e Work Line Soc. Coop., fossero in realtà impiegati in Controparte_3
regime di monocommittenza presso la Parte_1
Pag. 4 di 10 Come emerso dai contratti (docc. 9, 11 e 12 allegati alla comparsa di costituzione e risposta) a seguito del fallimento della Workservice SOC. COOP, i summenzionati soci lavoratori già occupati presso la ricorrente venivano assorbiti dalla Controparte_3
antenendo la propria occupazione presso la ricorrente. Anche a seguito
[...]
della liquidazione della i predetti passavano alle Controparte_3
dipendenze di una terza cooperativa.
La somministrazione di personale tra le summenzionate cooperative e la ricorrente avveniva attraverso la stipula di contratti di “appalto per la fornitura di servizi” o
“contratti di collaborazione”, da ritenersi di natura fittizia in quanto, come rilevato dalla
Guardia di Finanza, le società cooperative erano prive di mezzi di produzione, attrezzature, macchinari, limitandosi di fatto a fornire manodopera, tra l'altro non specializzata, pur non essendo autorizzate a somministrare lavoro, ai sensi del d.lgs
276/2003.
Come indicato nel verbale unico di accertamento e notificazione agli atti (doc. 1 allegato al ricorso), qui richiamato per maggiore chiarezza espositiva, il requisito della subordinazione, intesa come soggezione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare dell'effettivo datore di lavoro (committente), è stato accertato sulla base dei seguenti indici rilevatori:
1. “L'inserimento dei lavoratori (utilizzati in modo promiscuo ai dipendenti dei committenti senza distinzione circa le modalità di svolgimento del lavoro), nell'organizzazione aziendale, nell'ambito dell'attività ordinaria delle aziende committenti;
2. Le direttive, impartite esclusivamente dai responsabili delle aziende committenti che provvedevano poi a controllare il lavoro svolto. Sulla base delle dichiarazioni rese dai lavoratori (verbali di altre sommarie informazioni ex art. 351 c.p.p.) è emersa, in maniera incontrovertibile, la totale assenza di potere direttivo, organizzativo e disciplinare da parte della WORKSERVICE Soc. Coop, poteri che i lavoratori hanno indicato all'unanimità, esclusivi dei committenti.
Oltre alla concordanza delle dichiarazioni in ordine al potere datoriale da parte dei committenti coinvolti, l'esercizio dei poteri datoriali da parte dell'appaltatore è reso evidente dalla totale assenza di un responsabile e/o preposto presso le unità operative
Pag. 5 di 10 dove operavano effettivamente gli operai, i quali hanno indicato quale loro unico e principale datore di lavoro, lo stesso committente.
Infatti, si è accertato che nessun responsabile delle Cooperative susseguitesi, è mai intervenuto nella gestione del personale. Le Cooperative si sono limitate ad elaborare e trasmettere i prospetti paga del personale somministrato, sulla base delle ore di lavoro effettuate dal personale, ad effettuare i pagamenti delle retribuzioni con bonifico bancario ed a emettere la fattura nei confronti dei committenti;
3. In caso di assenza o permesso, l'obbligo di avvertire, in via esclusiva, direttamente i responsabili dove prestavano la loro effettiva attività lavorativa in relazione ad un preciso orario di lavoro disposto dai committenti:
4. La timbratura ed il controllo dell'orario di lavoro avveniva in via esclusiva nelle stesse aziende.”
Il rapporto di sostanziale dipendenza dei “lavoratori soci” delle cooperative e la resistente trova fondamento nei contratti di appalto e nelle fatture intercorsi tra
[...]
e le Cooperative ed è corroborato dalle dichiarazioni rese dagli stessi alla Pt_1
Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 351 c.p.p. Ed in specie:
dichiarava di aver lavorato sin dal 2013 esclusivamente presso la Parte_3 [...]
ove svolgeva mansioni di gommista, sotto la direzione di , figlio Pt_1 Parte_2
del titolare della società (doc. 15 allegato dal resistente);
Il ruolo direttivo di veniva confermato anche da (doc. Parte_2 Persona_2
18 allegato dal resistente);
In modo ancor più netto si esprimeva “Non ho mai incontrato nessuno Parte_7 della sempre fatto riferimento al sig. , Controparte_7 Parte_2
rappresentante legale della nonché mio datore di lavoro. I Parte_1
macchinari e le attrezzature che utilizzavo durante le mie giornate lavorative erano di proprietà della ” (doc. 17 allegato dal resistente); Parte_1
Anche escludeva di essersi mai rapportata con le cooperative, chiarendo di Parte_5
aver sempre sottoscritto i contratti di lavoro presso gli uffici della DG PENUS, a
Voghera. Del resto, era tale società a fornirle i mezzi da lavoro, a impartirle i compiti e a gestire eventuali permessi e ferie (doc. 16 allegato dal resistente).
Pag. 6 di 10 È dunque puntualmente provato che i lavoratori abbiano prestato la propria attività in favore della resistente, lavorando con carattere di abitualità e prevalenza. Salve le dovute precisazioni in seguito esposte, l'avviso di addebito impugnato risulta pertanto legittimo, sia sotto il profilo della solidità delle fonti di prova sottostanti, sia della ricostruzione dell'iter logico-giuridico seguito. Di talché DG PENUS GROUP S.R.L. deve essere riconosciuta quale unica responsabile dell'obbligazione contributiva dovuta e indebitamente non corrisposta nel corso degli anni all' . CP_2
Prte ricorrente, in relazione ai verbali della Guardia di Finanza n. 6, 22 e 42 ha contestato il numero delle giornate indicate dagli ispettori per alcuni singoli lavoratori ricordando l'esito dei ricorsi amministrativi che, in parziale accoglimento delle contestazioni della ricorrente (doc. 2, 3, 4 ric.), hanno ridotto il numero delle giornate escludendo dal computo dei giorni di violazione le giornate festive non lavorate con un ricalcolo complessivo delle stesse.
Come dedotto da in memoria difensiva e ribadito nelle note autorizzzate, la CP_2
circostanza ai fini contributivi è irrilevante. L'accoglimento parziale dei ricorsi amministrativi ha comportato la riduzione delle giornate di lavoro ai soli fini del calcolo delle sanzioni amministrative senza alcuna incidenza sul calcolo dei contributi dovuti che si basano sugli imponibili mensili riguardanti le giornate già denunciate (26) o le ore denunciate dal datore di lavoro fittizio come risulta dal verbale 29.04.2021 e dai conteggi allegati da CP_2
Le prove testimoniali hanno confermato la circostanza.
Il luogotenente in forza alla Compagnia della Guardia di finanza di Testimone_1
Gorgonzola, ha dichiarato: “Noi a seguito del ricorso amministrativo, ci siamo accorti di aver calcolato un numero eccessivo di giornate lavorative in quanto estrapolate moltiplicando il numero delle settimane lavorative di ogni dipendente rinvenuto dalle liste aziendali per sette giorni alla settimana, come se avessero lavorato tutti i giorni della settimana. Una volta rilevato l'errore abbiamo mandato a nel novembre CP_2
2020 la rettifica delle giornate” Con Il teste ispettore ha confermato che: “La rettifica fatta Testimone_2 dall'Ispettorato del lavoro sul numero delle giornate lavorate, che ha avuto incidenza sul calcolo delle sanzioni amministrative che si quantificano in base ai giorni lavorati,
Pag. 7 di 10 non ha avuto alcuna incidenza nel calcolo della contribuzione dovuta in quanto, trattandosi di un caso di somministrazione illecita di manodopera, il carico contributivo delle cooperative è stato spostato sulla L'imponibile era già Pt_1
presente nei verbali della guardia di finanza e noi abbiamo annullato le posizioni lavorative sulle cooperative e le posizioni contributive sono state costituite sull'utilizzatore e in base all'inquadramento della nuova azienda sono stati determinati
i contributi richiesti con il verbale, sulla base dell'imponibile già denunciato dalle cooperative. Nei prospetti allegati al verbale quando si tratta di lavoratori part time sono indicate le ore e non i giorni nella colonna gg/hh.”
non ha addebitato contributi per le giornate festive quindi sulla pretesa CP_2
contributiva non incide in alcun modo l'accoglimento parziale dei ricorsi amministrativi il cui esito rileva solo in relazione alle sanzioni amministrative ma non al debito contributivo.
Accertata la fondatezza della pretesa creditoria dell' , si osserva tuttavia la parziale CP_2
prescrizione del credito ingiunto.
I contributi previdenziali soggiacciono ad un termine prescrizionale quinquennale, ex art. 3 legge n. 335/1995 decorrenti “dallo spirare del termine fissato dall'ordinamento per il pagamento della contribuzione, ossia dal giorno 21 del mese successivo a quello della maturazione del diritto alla retribuzione, e non dalla data - successiva - della sentenza che accerta la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra datore di lavoro e lavoratore.” (Cass. Ordinanza n. 8921/2023).
Peraltro in ambito previdenziale la prescrizione ha un'efficacia estintiva del credito con la conseguenza che l'ente previdenziale non può esigere contributi prescritti né il debitore può versarli.
“Nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione è pure sottratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n.
335, alla disponibilità delle parti;
posto che, una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva, l'ente previdenziale non può rinunziarvi, essa opera di diritto ed è altresì rilevabile d'ufficio, senza che l'assicurato possa versare contributi previdenziali prescritti.” (vd da ultimo Cass 9600/2018).
La rilevabilità d'ufficio rende irrilevante la tardività della eccezione sollevata da CP_2
Pag. 8 di 10 Va rilevato che considerati i periodi in discussione, come da avviso, e tenuto conto del momento di decorrenza coincidente con la data in cui la contribuzione andava versata, nonché della sospensione dei termini ex art. 37, comma 2, del decreto legge del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, la presa è parzialmente prescritta.
Non può nella specie essere negata la valenza interruttiva del termine di prescrizione alla notifica a mezzo PEC, in data 29.4.2021, del verbale di Verbale Unico di accertamento e notificazione n 2021002884/DDL rilevato che:
➢ nella specie il verbale in questione risulta redatto e firmato dagli ispettori di vigilanza in servizio presso la sede di Milano;
CP_2
➢ a pag. 5 del verbale si invitata la società opponente, quale datore di lavoro, a versare, al fine di regolarizzare nei confronti dell' , le seguenti somme: CP_2
• a titolo di contributi, l'importo di € 126.749,80
• a titolo di somme aggiuntive, l'importo di € 84.082,36 come riportato in dettaglio nei prospetti allegati TOTALE € 210.832, con la precisazione che il versamento“ dovrà essere eseguito esclusivamente a mezzo di Mod.
F24, che dovrà riportare, oltre al codice fiscale e alla denominazione aziendale, nella sezione il codice sede, la matricola e nel campo “causale contributo” il CP_2 CP_2
codice RC01, entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del verbale e che
“Trascorsi 90 giorni dalla notifica dell'atto, in assenza di avvenuta regolarizzazione delle somme dovute a titolo di contributi previdenziali obbligatori e somme aggiuntive, ai sensi dell'art. 30 del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n.
122/2010, questo Istituto formerà l'avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo, ed il credito sarà affidato per il recupero all'Agente della Riscossione”
Va dunque ritenuta pertinente alla fattispecie a mano il richiamo ai principi in tema statuti dalla Cassazione (si veda, a tal proposito, Cass. 7724/2016), ai fini della prescrizione nell'ipotesi di omissione contributiva, laddove è stato ritenuto che la notifica del verbale ispettivo – anche se eseguita dall' , (come nel Controparte_4
caso di specie) ha valore interruttivo per i contributi omessi, se risulta che il verbale sia redatto anche dagli ispettori dell' e se viene fatta menzione di come la trasmissione CP_2
Pag. 9 di 10 venga eseguita anche nell'interesse dell'Istituto previdenziale;
o come nel caso in oggetto la chiara imputazione dell'atto al fine del recupero contributivo da parte dell' stesso. CP_1
Dunque il verbale unico di accertamento e contestazione, notificato il 29.04.2021, ha interrotto il decorso dei termini relativi ai periodi contributivi a partire dall'Agosto 2015 in ossequio agli artt. 37, comma 2, d.l. 18/20 e 11, comma 9, d.l. n. 183/2020 che hanno previsto, rispettivamente, la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi di previdenza obbligatoria, di 129 giorni nel periodo compreso tra il 23.2.2020 e il
30.6.2020 e di 182 giorni nel periodo dal 30.12.2020 al 30.6.2021.
In definitiva, devono dichiararsi prescritti i crediti di titolarità dell' portati dalle CP_2 cartelle di pagamento antecedenti all'agosto 2015, con conseguente rideterminazione dell'importo da pagare.
Pertanto, facendo salvi i calcoli elaborati dall' , riportati nel verbale unico di CP_2 accertamento e notificazione impugnato, considerata l'intervenuta prescrizione die crediti maturati fino all'agosto 2015, la somma dovuta da è Parte_1 rideterminata in € 165.577,22 ed è così composta:
- Contributi € 101.600,44 (€126.749,80 – contributi dall'ottobre 2013 al luglio 2015 come da prospetto riepilogativo pp 6-8 verbale unico di accertamento allegato agli atti);
- Somme aggiuntive calcolate alla data del 29.05.2021: € 63.976,78 (€ 84.082,36 - sanzioni e interessi di mora dall'ottobre 2013 al luglio 2015).
L'esito del giudizio porta alla compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Visto l'art 442 e ss cpc definitivamente pronunciando: dichiara prescritti i contributi contenuti nell'avviso di addebito n. 379 2022 00017336
09 000 notificato a mezzo pec in data 18.10.2022 da pagarsi anteriormente all'agosto
2015; rigetto per il resto il ricorso;
compensa le spese di lite giorni sessanta per la motivazione;
Pavia 14.11.2024 La Giudice del lavoro
Federica Ferrari
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