Art. 6.
Il personale inquadrato ai sensi della presente legge e' iscritto al fondo pensioni e all'opera di previdenza, ai sensi dell'articolo 64 della legge 26 marzo 1958, numero 425.
In luogo della iscrizione al fondo pensioni, il personale medesimo ha facolta' di optare, entro sei mesi dalla data di accettazione dell'inquadramento, per la conservazione dell'iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Dalla iscrizione al fondo pensioni sono comunque esclusi coloro i quali alla data di decorrenza dell'inquadramento abbiano superato il 50° anno di eta' o, se inquadrati nella qualifica di gestore, il 52° anno. In tale caso gli interessati saranno iscritti, ove non lo fossero gia', all'Istituto nazionale della previdenza sociale e coloro i quali, secondo la tabella allegato n. 6 alla legge 7 ottobre 1969, n. 747 , dovrebbero essere collocati in quiescenza al compimento del 58° anno di eta', saranno trattenuti fino al 60° anno.
Con l'iscrizione all'opera di previdenza cessa per l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato l'obbligo del pagamento dei premi per le polizze costituite in base alle convenzioni stipulate con l'Istituto nazionale delle assicurazioni.
L'Azienda stessa cedera' la proprieta' della polizza agli interessati, i quali potranno avvalersi delle facolta' previste dall'articolo 9 della convenzione stipulata con il predetto istituto assicurativo ed approvata con il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 6 settembre 1952, n. 893.
Il personale inquadrato ai sensi della presente legge e' iscritto al fondo pensioni e all'opera di previdenza, ai sensi dell'articolo 64 della legge 26 marzo 1958, numero 425.
In luogo della iscrizione al fondo pensioni, il personale medesimo ha facolta' di optare, entro sei mesi dalla data di accettazione dell'inquadramento, per la conservazione dell'iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Dalla iscrizione al fondo pensioni sono comunque esclusi coloro i quali alla data di decorrenza dell'inquadramento abbiano superato il 50° anno di eta' o, se inquadrati nella qualifica di gestore, il 52° anno. In tale caso gli interessati saranno iscritti, ove non lo fossero gia', all'Istituto nazionale della previdenza sociale e coloro i quali, secondo la tabella allegato n. 6 alla legge 7 ottobre 1969, n. 747 , dovrebbero essere collocati in quiescenza al compimento del 58° anno di eta', saranno trattenuti fino al 60° anno.
Con l'iscrizione all'opera di previdenza cessa per l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato l'obbligo del pagamento dei premi per le polizze costituite in base alle convenzioni stipulate con l'Istituto nazionale delle assicurazioni.
L'Azienda stessa cedera' la proprieta' della polizza agli interessati, i quali potranno avvalersi delle facolta' previste dall'articolo 9 della convenzione stipulata con il predetto istituto assicurativo ed approvata con il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 6 settembre 1952, n. 893.