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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 11/04/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - Collegio civile- riunita in camera di consiglio e composta da:
-d.ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
-d.ssa Rita Carosella Consigliere
-avv. Domenico Maria Spinelli Giudice Ausiliario-rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.411/2021 R.G.A.C.C. avverso la sentenza ex art. 281
sexies cpc n.795/2021 pubblicata il 12/11/2021, del Tribunale di Campobasso,
avente per oggetto “fideiussione”
T R A
), rappresentata e difesa, in Parte_1 C.F._1
forza di mandato allegato all'atto di citazione in appello, dall'avv.Antonio de
Benedittis, elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in Campobasso alla
Via Mazzini n.40/b
APPELLANTE
E
1 c.f. ) in persona del l.r.p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1
difesa, in forza di mandato allegato alla comparsa di costituzione in appello,
dall'avv. Rossella Pucarelli, elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in
Campobasso Via L. D'Amato n.3/G
APPELLATA
Conclusioni: esaminate le note conclusive scritte depositate dalle parti costituite,
in sostituzione dell'udienza del 20/11/2024, come disposto ai sensi degli artt. 35
D.Leg.vo 149/2022 e 127 ter c.p.c., la causa è passata in decisione.
-SVOLGIMENTO DEL PROCESSO-
1) con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
premettendo che in data 23/05/2012 aveva sottoscritto contratto di fideiussione omnibus, registrata al n.5298804, in favore della Controparte_2
poi divenuta che a sua volta aveva ceduto il
[...] Controparte_3
credito alla soc. a garanzia della somma di € 19.500,00, Controparte_1
concessa in affidamento su conto corrente dalla stessa banca alla ditta
[...]
evocava in giudizio l avanti al Controparte_4 CP_1
Tribunale di Campobasso per la declaratoria di nullità, ai sensi dell'art. dell'art. 1419, comma 1, c.c., ed occorrendo in via subordinata ex art. 1419, comma 2, c.c.,
della precisata fideiussione in quanto in contrasto con lo schema contrattuale ABI,
per violazione dell'art.2 della Legge antitrust n.287/1990;
- si costituiva in giudizio la soc. la quale, preliminarmente CP_1
eccependo l'incompetenza del giudice adito in favore del Tribunale delle Imprese
2 di Napoli, la carenza di sua legittimazione passiva per essere subentrata nei soli crediti pecuniari e non nei contratti e la carenza di interesse ad agire dell'attrice in difetto di escussione della garanzia, nel merito deduceva l'infondatezza della domanda per la quale ne chiedeva il rigetto, con il favore delle spese;
-l'adito Tribunale, con sentenza ex art. 281 sexies cpc n.795/2021 pubblicata il
12/11/2021, rigettava la domanda condannando l'attrice al pagamento delle spese di lite.
2) Con atto di citazione notificato a mezzo pec del 13/12/2021 Parte_1
ha interposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendo alla Corte di
[...]
Appello di Campobasso la riforma della stessa in forza dei motivi che di seguito verranno precisati e il favore delle spese;
- si è costituita la soc. (da ora per brevità solamente ”) la CP_1 CP_5
quale ha instato per il rigetto del formulato appello, con condanna alle spese del grado;
- precisate le conclusioni a mezzo di note scritte depositate, in sostituzione dell'udienza del 20/11/2024, come disposto ai sensi degli artt. 35 D.Leg.vo
149/2022 e 127 ter c.p.c., la causa è passata in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.=
-MOTIVI-
Preliminarmente va precisato che l'appello è argomentato in maniera specifica e supera, pertanto, il vaglio di ammissibilità di cui all'art. 342 c.p.c. L'appellante,
infatti, ha correttamente espresso i motivi di censura, seppur non puntualmente
3 rubricati, con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata, per cui la formulata eccezione,
più che altro di stile, va disattesa.
A) Con i sostanziali primi tre motivi d'impugnazione, da trattarsi unitariamente stante la loro stretta correlazione, l'appellante lamenta che il Tribunale ha erroneamente omesso di dichiarare la nullità totale -o subordinatamente parziale-
della prestata fideiussione omnibus per la sua conformità, sotto il profilo strutturale, allo schema contrattuale predisposto dall'ABI in contrasto con le norme antitrust.
In particolare, ha dedotto che la presenza in contratto delle clausole dello schema
ABI 2003 sulla reviviscenza della garanzia, della permanenza dell'obbligazione del fideiussore e dell'invalidità dell'obbligazione garantita avrebbe dovuto indurre il primo Giudice, alla luce del provvedimento n.55 della Banca d'Italia del
2/05/2005 che ha dichiarato l'illegittimità delle richiamate clausole certamente in contrasto con la Legge Antitrust n. 287/1990, a dichiarare la nullità totale -o subordinatamente parziale- dello stesso contratto fideiussorio
La censura, infondata, va rigettata.
Il Tribunale ha rigettato la domanda in punto di diritto a mente degli insegnamenti della S.C. in ordine alla nullità (parziale) delle sole clausole del contratto di fideiussione coincidenti con lo schema contrattuale predisposto dall'ABI in
4 contrasto con le norme antitrust, sempre che non venga fornita la prova che il contratto non si sarebbe concluso senza quella parte affetta da nullità, ovvero dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla,
ovvero ancora della precisa e comprovata diversa volontà delle parti, e in punto di fatto rimarcando -per l'appunto- l'omessa prova da parte dell'attrice dell'utilizzo tuttora uniforme delle clausole asseritamente nulle, ovvero dell'intento collusivo delle banche intese ad aggirare la pronuncia ABI, o ancora che in difetto della valida pattuizione di quelle tre clausole il contratto non sarebbe stato stipulato, e comunque di aver subito un pregiudizio in conseguenza dell'intesa anticoncorrenziale invocata.
La Corte non ritiene corrette le argomentazioni svolte dall'appellante,
evidenziando che l'impugnata sentenza è stata dal Giudice di prime cure pienamente ed esaurientemente esposta e motivata sia in punto di diritto che di fatto, seguendo un iter logico interpretativo perfettamente aderente al costante e consolidato orientamento giurisprudenziale delineato in materia dalla S.C.=
Infatti, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, risolvendo il contrasto sorto sulla validità o meno delle fideiussioni bancarie omnibus che riproducevano le clausole del contratto tipo, già giudicato contrario alle regole della concorrenza antitrust giacché frutto di un'intesa restrittiva della concorrenza, hanno affermato il principio per il quale le clausole coincidenti con il contratto tipo secondo lo schema ABI, e precisamente quelle di cui agli artt, 2 (cd. “reviviscenza” della garanzia dopo l'estinzione del debito principale), 6 (deroga all'art. 1957 c.c.) e 8
5 (estensione della garanzia anche agli obblighi di restituzione del debitore derivanti dalla invalidità del rapporto principale), sono solo nulle (nullità parziale), restando viceversa valido e conforme a legge il resto del contratto di fideiussione omnibus
(sentenza n. 41994 del 30.12.2021).
Detti insegnamenti, poi, sono stati ribaditi con le ulteriori pronunce del
20/09/2023 n.26957 (secondo cui l'inserimento di clausole in violazione delle norme
sulla concorrenza in una fideiussione "a valle" di intese anticoncorrenziali, già
dichiarate nulle dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, non comporta
l'invalidità dell'intero contratto, ma al più delle singole clausole, ed eventualmente il
risarcimento del danno, qualora tale domanda sia stata proposta e il pregiudizio
provato), del 4/07/2023 n.18794 (secondo cui spetta a chi ha interesse alla totale
caducazione dell'assetto di interessi programmato l'onere di provare l'interdipendenza
del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre è precluso al giudice
rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto), del
26/04/2024 n.11188 (secondo cui colui che invoca l'estensione di invalidità dell'intero
contratto ha l'onere di provare che senza quella parte affetta da nullità il contratto non
si sarebbe concluso) o ancora del 13/03/2024 n.6685 (secondo cui la nullità delle
clausole del contratto di fideiussione contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della
l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, si estende all'intero contratto solo nel caso di
interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla con preciso
onere della parte che ha interesse alla totale caducazione dell'atto).
Orbene, la statuizione sul punto del Tribunale secondo cui l'attrice -limitandosi a lamentare sic et simpliciter l'enunciata nullità- non ha assolutamente assolto agli
6 oneri probatori di cui alle pronunce richiamate su di sé incumbenti, appare al
Collegio certamente corretta e condivisibile, anche alla luce del principio dell'irrilevabilità ex officio dell'effetto estensivo di detta nullità parziale all'intero contratto (Cass. Civ., Sez. III, del 04/07/2023 n.18794 e del 27/01/2003 n.1189).
B) La soluzione innanzi adottata ha carattere assorbente della quarta censura relativa alle spese di lite.
C) Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base al valore della causa (€ 19.500,00), per fase di studio,
introduttiva e decisionale, secondo i parametri di cui al D.M. n.55/2014, aggiornati ex DM 147/2022.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Campobasso-Collegio civile,
pronunciando sull'appello avverso la sentenza ex art. 281 sexies cpc n.795/2021
pubblicata il 12/11/2021, del Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica, proposto da con citazione notificata a Parte_1
mezzo per del 13/12/2021, nei confronti di così provvede: CP_1
1) rigetta l'appello;
2) conseguentemente, condanna l'appellante a rimborsare alla costituita appellata le spese del presente grado di giudizio, con distrazione in favore del suo difensore dichiaratosi anticipatario, che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario del 15%, accessori e Iva e Cap come per legge;
7 3) dà atto della pronuncia di rigetto dell'appello ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13, c.
1-quater del DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio del 20/03/2025.
Il Giudice Ausiliario-est. Il Presidente
avv.Domenico Maria Spinelli d.ssa Maria Grazia d'Errico
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - Collegio civile- riunita in camera di consiglio e composta da:
-d.ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
-d.ssa Rita Carosella Consigliere
-avv. Domenico Maria Spinelli Giudice Ausiliario-rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.411/2021 R.G.A.C.C. avverso la sentenza ex art. 281
sexies cpc n.795/2021 pubblicata il 12/11/2021, del Tribunale di Campobasso,
avente per oggetto “fideiussione”
T R A
), rappresentata e difesa, in Parte_1 C.F._1
forza di mandato allegato all'atto di citazione in appello, dall'avv.Antonio de
Benedittis, elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in Campobasso alla
Via Mazzini n.40/b
APPELLANTE
E
1 c.f. ) in persona del l.r.p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1
difesa, in forza di mandato allegato alla comparsa di costituzione in appello,
dall'avv. Rossella Pucarelli, elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in
Campobasso Via L. D'Amato n.3/G
APPELLATA
Conclusioni: esaminate le note conclusive scritte depositate dalle parti costituite,
in sostituzione dell'udienza del 20/11/2024, come disposto ai sensi degli artt. 35
D.Leg.vo 149/2022 e 127 ter c.p.c., la causa è passata in decisione.
-SVOLGIMENTO DEL PROCESSO-
1) con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
premettendo che in data 23/05/2012 aveva sottoscritto contratto di fideiussione omnibus, registrata al n.5298804, in favore della Controparte_2
poi divenuta che a sua volta aveva ceduto il
[...] Controparte_3
credito alla soc. a garanzia della somma di € 19.500,00, Controparte_1
concessa in affidamento su conto corrente dalla stessa banca alla ditta
[...]
evocava in giudizio l avanti al Controparte_4 CP_1
Tribunale di Campobasso per la declaratoria di nullità, ai sensi dell'art. dell'art. 1419, comma 1, c.c., ed occorrendo in via subordinata ex art. 1419, comma 2, c.c.,
della precisata fideiussione in quanto in contrasto con lo schema contrattuale ABI,
per violazione dell'art.2 della Legge antitrust n.287/1990;
- si costituiva in giudizio la soc. la quale, preliminarmente CP_1
eccependo l'incompetenza del giudice adito in favore del Tribunale delle Imprese
2 di Napoli, la carenza di sua legittimazione passiva per essere subentrata nei soli crediti pecuniari e non nei contratti e la carenza di interesse ad agire dell'attrice in difetto di escussione della garanzia, nel merito deduceva l'infondatezza della domanda per la quale ne chiedeva il rigetto, con il favore delle spese;
-l'adito Tribunale, con sentenza ex art. 281 sexies cpc n.795/2021 pubblicata il
12/11/2021, rigettava la domanda condannando l'attrice al pagamento delle spese di lite.
2) Con atto di citazione notificato a mezzo pec del 13/12/2021 Parte_1
ha interposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendo alla Corte di
[...]
Appello di Campobasso la riforma della stessa in forza dei motivi che di seguito verranno precisati e il favore delle spese;
- si è costituita la soc. (da ora per brevità solamente ”) la CP_1 CP_5
quale ha instato per il rigetto del formulato appello, con condanna alle spese del grado;
- precisate le conclusioni a mezzo di note scritte depositate, in sostituzione dell'udienza del 20/11/2024, come disposto ai sensi degli artt. 35 D.Leg.vo
149/2022 e 127 ter c.p.c., la causa è passata in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.=
-MOTIVI-
Preliminarmente va precisato che l'appello è argomentato in maniera specifica e supera, pertanto, il vaglio di ammissibilità di cui all'art. 342 c.p.c. L'appellante,
infatti, ha correttamente espresso i motivi di censura, seppur non puntualmente
3 rubricati, con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata, per cui la formulata eccezione,
più che altro di stile, va disattesa.
A) Con i sostanziali primi tre motivi d'impugnazione, da trattarsi unitariamente stante la loro stretta correlazione, l'appellante lamenta che il Tribunale ha erroneamente omesso di dichiarare la nullità totale -o subordinatamente parziale-
della prestata fideiussione omnibus per la sua conformità, sotto il profilo strutturale, allo schema contrattuale predisposto dall'ABI in contrasto con le norme antitrust.
In particolare, ha dedotto che la presenza in contratto delle clausole dello schema
ABI 2003 sulla reviviscenza della garanzia, della permanenza dell'obbligazione del fideiussore e dell'invalidità dell'obbligazione garantita avrebbe dovuto indurre il primo Giudice, alla luce del provvedimento n.55 della Banca d'Italia del
2/05/2005 che ha dichiarato l'illegittimità delle richiamate clausole certamente in contrasto con la Legge Antitrust n. 287/1990, a dichiarare la nullità totale -o subordinatamente parziale- dello stesso contratto fideiussorio
La censura, infondata, va rigettata.
Il Tribunale ha rigettato la domanda in punto di diritto a mente degli insegnamenti della S.C. in ordine alla nullità (parziale) delle sole clausole del contratto di fideiussione coincidenti con lo schema contrattuale predisposto dall'ABI in
4 contrasto con le norme antitrust, sempre che non venga fornita la prova che il contratto non si sarebbe concluso senza quella parte affetta da nullità, ovvero dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla,
ovvero ancora della precisa e comprovata diversa volontà delle parti, e in punto di fatto rimarcando -per l'appunto- l'omessa prova da parte dell'attrice dell'utilizzo tuttora uniforme delle clausole asseritamente nulle, ovvero dell'intento collusivo delle banche intese ad aggirare la pronuncia ABI, o ancora che in difetto della valida pattuizione di quelle tre clausole il contratto non sarebbe stato stipulato, e comunque di aver subito un pregiudizio in conseguenza dell'intesa anticoncorrenziale invocata.
La Corte non ritiene corrette le argomentazioni svolte dall'appellante,
evidenziando che l'impugnata sentenza è stata dal Giudice di prime cure pienamente ed esaurientemente esposta e motivata sia in punto di diritto che di fatto, seguendo un iter logico interpretativo perfettamente aderente al costante e consolidato orientamento giurisprudenziale delineato in materia dalla S.C.=
Infatti, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, risolvendo il contrasto sorto sulla validità o meno delle fideiussioni bancarie omnibus che riproducevano le clausole del contratto tipo, già giudicato contrario alle regole della concorrenza antitrust giacché frutto di un'intesa restrittiva della concorrenza, hanno affermato il principio per il quale le clausole coincidenti con il contratto tipo secondo lo schema ABI, e precisamente quelle di cui agli artt, 2 (cd. “reviviscenza” della garanzia dopo l'estinzione del debito principale), 6 (deroga all'art. 1957 c.c.) e 8
5 (estensione della garanzia anche agli obblighi di restituzione del debitore derivanti dalla invalidità del rapporto principale), sono solo nulle (nullità parziale), restando viceversa valido e conforme a legge il resto del contratto di fideiussione omnibus
(sentenza n. 41994 del 30.12.2021).
Detti insegnamenti, poi, sono stati ribaditi con le ulteriori pronunce del
20/09/2023 n.26957 (secondo cui l'inserimento di clausole in violazione delle norme
sulla concorrenza in una fideiussione "a valle" di intese anticoncorrenziali, già
dichiarate nulle dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, non comporta
l'invalidità dell'intero contratto, ma al più delle singole clausole, ed eventualmente il
risarcimento del danno, qualora tale domanda sia stata proposta e il pregiudizio
provato), del 4/07/2023 n.18794 (secondo cui spetta a chi ha interesse alla totale
caducazione dell'assetto di interessi programmato l'onere di provare l'interdipendenza
del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre è precluso al giudice
rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto), del
26/04/2024 n.11188 (secondo cui colui che invoca l'estensione di invalidità dell'intero
contratto ha l'onere di provare che senza quella parte affetta da nullità il contratto non
si sarebbe concluso) o ancora del 13/03/2024 n.6685 (secondo cui la nullità delle
clausole del contratto di fideiussione contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della
l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, si estende all'intero contratto solo nel caso di
interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla con preciso
onere della parte che ha interesse alla totale caducazione dell'atto).
Orbene, la statuizione sul punto del Tribunale secondo cui l'attrice -limitandosi a lamentare sic et simpliciter l'enunciata nullità- non ha assolutamente assolto agli
6 oneri probatori di cui alle pronunce richiamate su di sé incumbenti, appare al
Collegio certamente corretta e condivisibile, anche alla luce del principio dell'irrilevabilità ex officio dell'effetto estensivo di detta nullità parziale all'intero contratto (Cass. Civ., Sez. III, del 04/07/2023 n.18794 e del 27/01/2003 n.1189).
B) La soluzione innanzi adottata ha carattere assorbente della quarta censura relativa alle spese di lite.
C) Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base al valore della causa (€ 19.500,00), per fase di studio,
introduttiva e decisionale, secondo i parametri di cui al D.M. n.55/2014, aggiornati ex DM 147/2022.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Campobasso-Collegio civile,
pronunciando sull'appello avverso la sentenza ex art. 281 sexies cpc n.795/2021
pubblicata il 12/11/2021, del Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica, proposto da con citazione notificata a Parte_1
mezzo per del 13/12/2021, nei confronti di così provvede: CP_1
1) rigetta l'appello;
2) conseguentemente, condanna l'appellante a rimborsare alla costituita appellata le spese del presente grado di giudizio, con distrazione in favore del suo difensore dichiaratosi anticipatario, che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario del 15%, accessori e Iva e Cap come per legge;
7 3) dà atto della pronuncia di rigetto dell'appello ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13, c.
1-quater del DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio del 20/03/2025.
Il Giudice Ausiliario-est. Il Presidente
avv.Domenico Maria Spinelli d.ssa Maria Grazia d'Errico
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