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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 10/01/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1054/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente
Dr. Manuela Velotti Consigliere Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel.
nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 1054/2024 promossa da:
Parte_1 Parte_2 con il patrocinio dell'Avv. MONTICELLI TIZIANA, elettivamente domiciliati presso il suo studio in SUZZARA (MT) VIA MANZONI 1
APPELLANTE contro
Controparte_1
Controparte_2 non costituiti
APPELLATI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Rilevato che
Con atto di citazione del 3.7.2024 e citavano in appello Pt_1 Pt_1 Parte_2
e innanzi l'intestata Corte chiedendo la Controparte_1 CP_2 riforma della sentenza n. 369/2024 del Tribunale di Reggio Emilia pubblicata in data 20.3.2024 con cui veniva rigettata l'opposizione a d.i. ottenuto da nei loro Controparte_1 confronti per il pagamento dell'importo di € 81.601,33 ciascuno in qualità di fideiussori di Pt_3
[...]
Con istanza dep. in data 18.12.2024 il procuratore degli appellanti dichiarava di rinunciare agli atti del giudizio, esponendo che nelle more del termine di costituzione delle appellate le parti avevano raggiunto accordo stragiudiziale, allegando PEC di accettazione dei procuratori delle controparti.
Ai sensi dell'art. 306 c.p.c. la rinuncia agli atti del giudizio deve essere accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione, Quindi nella fattispecie, deve senz'altro pronunciarsi l'estinzione del processo sulla base della sola rinuncia, senza necessità di accettazione alcuna in difetto di costituzione avversaria.
Ai sensi dell'art. 306 ultimo comma c.p.c. non sono ripetibili le spese del rinunciante.
La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del
D.P.R. n. 115 del 2002 (in tal senso si veda Sez. 5 -, Ordinanza n. 25485 del 12/10/2018: “In materia di impugnazioni, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma
1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione”);
P.Q.M.
La Corte, visto l'art.306 c.p.c., DICHIARA l'estinzione del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile in data 10.1.2025.
Il Consigliere Relatore
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente
Dr. Manuela Velotti Consigliere Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel.
nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 1054/2024 promossa da:
Parte_1 Parte_2 con il patrocinio dell'Avv. MONTICELLI TIZIANA, elettivamente domiciliati presso il suo studio in SUZZARA (MT) VIA MANZONI 1
APPELLANTE contro
Controparte_1
Controparte_2 non costituiti
APPELLATI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Rilevato che
Con atto di citazione del 3.7.2024 e citavano in appello Pt_1 Pt_1 Parte_2
e innanzi l'intestata Corte chiedendo la Controparte_1 CP_2 riforma della sentenza n. 369/2024 del Tribunale di Reggio Emilia pubblicata in data 20.3.2024 con cui veniva rigettata l'opposizione a d.i. ottenuto da nei loro Controparte_1 confronti per il pagamento dell'importo di € 81.601,33 ciascuno in qualità di fideiussori di Pt_3
[...]
Con istanza dep. in data 18.12.2024 il procuratore degli appellanti dichiarava di rinunciare agli atti del giudizio, esponendo che nelle more del termine di costituzione delle appellate le parti avevano raggiunto accordo stragiudiziale, allegando PEC di accettazione dei procuratori delle controparti.
Ai sensi dell'art. 306 c.p.c. la rinuncia agli atti del giudizio deve essere accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione, Quindi nella fattispecie, deve senz'altro pronunciarsi l'estinzione del processo sulla base della sola rinuncia, senza necessità di accettazione alcuna in difetto di costituzione avversaria.
Ai sensi dell'art. 306 ultimo comma c.p.c. non sono ripetibili le spese del rinunciante.
La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del
D.P.R. n. 115 del 2002 (in tal senso si veda Sez. 5 -, Ordinanza n. 25485 del 12/10/2018: “In materia di impugnazioni, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma
1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione”);
P.Q.M.
La Corte, visto l'art.306 c.p.c., DICHIARA l'estinzione del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile in data 10.1.2025.
Il Consigliere Relatore
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina