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Sentenza 7 ottobre 2024
Sentenza 7 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 07/10/2024, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2024 |
Testo completo
VG 1021/2024
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Giudice relatore
Dott. Lorenzo Azzi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il , da
1) Parte_1
Nato a Como (CO) il 06/02/1984, cittadino italiano,
Cod. Fisc.: , residente in [...] C.F._1
con l'Avv. Eugenio Zappalà
e
2) Parte_2
nata a [...] il [...], cittadina Italiana,
Cod. Fisc.: residente in [...] C.F._2 con l'Avv. Eugenio Zappalà
i quali hanno contratto matrimonio con rito Civile,
in SI (CO), in data 11 ottobre 2014,
(anno 2014, atto n.1, reg. , parte 1, serie A);
con i seguenti figli MINORI o maggiorenni NON economicamente indipendenti:
- nato il [...] Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 17 aprile 2024, hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
Voglia l'Ill.mo Tribunale, in accoglimento del presente ricorso:
1) autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
3) ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
4) OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione:
a) il figlio minore è affidato in via esclusiva al padre che ne curerà la crescita e Per_1 Parte_1
l'educazione, con collocazione prevalente presso lo stesso, anche ai fini anagrafici, nella casa familiare di proprietà esclusiva del medesimo;
b) La madre avrà diritto di vedere liberamente il proprio figlio quando riterrà, senza limitazioni di tempo e pernottamento quando si recherà in Italia, così come, il figlio, compatibilmente con le loro esigenze scolastiche,
impegni personali e desiderata, potranno far visita alla madre in Bulgaria presso la residenza della medesima;
nello specifico: - per la metà delle vacanze natalizie, alternandosi un anno con l'altro il periodo dalla mattina del giorno di
Natale alla mattina del 31 dicembre con il periodo successivo dal 31 dicembre in mattinata al 6 gennaio ad orario di cena;
- per l'intera durata delle vacanze pasquali, ad anni alterni,
- durante eventuali ponti nel corso dell'anno scolastico, sempre secondo il criterio dell'alternanza con la madre;
- durante le vacanze estive, per tre settimane anche consecutive, da concordarsi con la madre entro il 30 aprile di ogni anno, dandosi le parti reciprocamente atto che entrambe possono trascorrere le vacanze per il periodo di tre settimane consecutive;
c) la casa familiare di SI (CO), in Via Ai Monti, 5, di proprietà esclusiva del marito, rimane ad egli assegnata con tutto quanto l'arreda e correda, dandosi atto che la moglie si trasferirà in Bulgaria presso la residenza dei propri genitori, asportando i propri effetti personali.
d) Le Parti si obbligano reciprocamente a comunicarsi eventuale cambiamento del domicilio e/o abitazione;
e) Il sig. verserà, a decorrere dal mese di maggio 2024, a titolo di contributo al mantenimento alla Parte_1
moglie la somma mensile di Euro 500,00 (cinquecento), rivalutabile annualmente secondo indici Istat a partire dal mese di maggio 2025 (base maggio 2024), da corrispondersi alla madre anticipatamente entro il giorno 5
di ciascun mese per i prossimi 5 anni quindi per 60 (sessanta) mensilità; dandosi atto le Parti che il Parte_1
ha già versato alla moglie tale assegno anche per il mese corrente;
e) Le spese extra assegno saranno tutte in carico al signor che si occuperà in via diretta del Parte_1
mantenimento del figlio;
Per_1
f) le Parti si rilasciano reciproco assenso all'ottenimento di documento valido per l'espatrio per il figlio minore.
* * * *
I Ricorrenti
CHIEDONO INOLTRE
che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché fissi alle Parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter 2° comma c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione, con scadenza a data successiva a 6 mesi dal termine di scadenza delle note scritte per la fase della separazione, previo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, con le quali le Parti
dichiareranno di non volersi riconciliare;
e all'esito rimettere nuovamente la causa in decisione, affinché il
Collegio, con sentenza definitiva, accolga le seguenti
CONCLUSIONI relative al DIVORZIO
Voglia l'Ill.mo Tribunale:
1) dichiarare lo sciglimento del matrimonio contratto dalle Parti 11 ottobre 2014 a SI (CO); Registri
dello Stato Civile del Comune di SI (CO) con Atto n.1, Parte 1, Serie A;
2) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SI (CO) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) dichiarare compensate le spese legali;
4) CONFERMARE le condizioni della separazione consensuale dei coniugi e per l'effetto
OMOLOGARE le seguenti condizioni:
a) il figlio minore resta affidato esclusivamente al padre sig. che ne curerà la Per_1 Parte_1
crescita e l'educazione, con collocazione prevalente presso lo stesso, anche ai fini anagrafici, nella casa familiare di proprietà esclusiva del medesimo;
b) La madre avrà diritto di vedere liberamente il proprio figlio quando riterrà, senza limitazioni di tempo e pernottamento quando si recherà in Italia, così come, il figlio, compatibilmente con le loro esigenze scolastiche,
impegni personali e desiderata, potranno far visita alla madre in Bulgaria presso la residenza della medesima;
nello specifico:
- per la metà delle vacanze natalizie, alternandosi un anno con l'altro il periodo dalla mattina del giorno di
Natale alla mattina del 31 dicembre con il periodo successivo dal 31 dicembre in mattinata al 6 gennaio ad orario di cena;
- per l'intera durata delle vacanze pasquali, ad anni alterni,
- durante eventuali ponti nel corso dell'anno scolastico, sempre secondo il criterio dell'alternanza con la madre;
- durante le vacanze estive, per tre settimane anche consecutive, da concordarsi con la madre entro il 30 aprile di ogni anno, dandosi le parti reciprocamente atto che entrambe possono trascorrere le vacanze per il periodo di tre settimane consecutive;
c) la casa familiare di SI (CO), Via Ai Monti, 5, di proprietà esclusiva del rimane al medesimo Parte_1
assegnata con tutto quanto l'arreda e correda, dandosi atto che la moglie si trasferirà altrove. Le Parti si obbligano reciprocamente a comunicarsi eventuale cambiamento del domicilio e/o abitazione;
d) il padre continuerà a versare a titolo di contributo al mantenimento personale della moglie la somma mensile di Euro 500,00 (cinquecento/00), rivalutabile annualmente secondo indici Istat a partire dal mese di maggio
2025 (base maggio 2024), da corrispondersi alla madre anticipatamente entro il giorno 5 di ciascun mese per
60 (sessanta) mensilità;
e) il si accollerà le spese extra assegno del figlio nella misura del 100%; Parte_1
f) il percepirà per la quota del 100% l'Assegno Unico Familiare in forza del totale carico del minore Parte_1
; Per_1
5) PRENDERE ATTO delle seguenti ulteriori pattuizioni delle Parti:
5.1) le Parti rinnovano il reciproco assenso all'ottenimento di documento valido per l'espatrio per entrambi i minori.
* * * *
Le Parti dichiarano espressamente, ai sensi dell'art. 473-bis.51 2° comma c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale delle parti con il deposito di note scritte, sia per la fase relativa alla pronuncia di separazione, sia per la fase relativa alla pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le Parti dichiarano di non volersi riconciliare e dichiarano di rinunciare all'appello avverso l'emananda sentenza di separazione personale ed avverso l'emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio. I coniugi si esonerano reciprocamente dalla produzione della documentazione indicata nell'ultima parte del citato 2° comma dell'art. 473-bis.51 ulteriore rispetto alle allegate dichiarazioni dei redditi (docc. 5 e 6)
impegnandosi a produrla su richiesta.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
Parte_1
E
Parte_2 che hanno contratto matrimonio in data 11 ottobre 2014, in SI (CO)
con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SI
(anno 2014, atto n. 1, reg. ______, parte 1, Serie A),
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse,
come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SI (CO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
6) PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo per il giudizio di divorzio.
Così deciso in COMO, il 17.9.2024
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Nicoletta Sommazzi dott.ssa Barbara Cao
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Giudice relatore
Dott. Lorenzo Azzi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il , da
1) Parte_1
Nato a Como (CO) il 06/02/1984, cittadino italiano,
Cod. Fisc.: , residente in [...] C.F._1
con l'Avv. Eugenio Zappalà
e
2) Parte_2
nata a [...] il [...], cittadina Italiana,
Cod. Fisc.: residente in [...] C.F._2 con l'Avv. Eugenio Zappalà
i quali hanno contratto matrimonio con rito Civile,
in SI (CO), in data 11 ottobre 2014,
(anno 2014, atto n.1, reg. , parte 1, serie A);
con i seguenti figli MINORI o maggiorenni NON economicamente indipendenti:
- nato il [...] Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 17 aprile 2024, hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
Voglia l'Ill.mo Tribunale, in accoglimento del presente ricorso:
1) autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
3) ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
4) OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione:
a) il figlio minore è affidato in via esclusiva al padre che ne curerà la crescita e Per_1 Parte_1
l'educazione, con collocazione prevalente presso lo stesso, anche ai fini anagrafici, nella casa familiare di proprietà esclusiva del medesimo;
b) La madre avrà diritto di vedere liberamente il proprio figlio quando riterrà, senza limitazioni di tempo e pernottamento quando si recherà in Italia, così come, il figlio, compatibilmente con le loro esigenze scolastiche,
impegni personali e desiderata, potranno far visita alla madre in Bulgaria presso la residenza della medesima;
nello specifico: - per la metà delle vacanze natalizie, alternandosi un anno con l'altro il periodo dalla mattina del giorno di
Natale alla mattina del 31 dicembre con il periodo successivo dal 31 dicembre in mattinata al 6 gennaio ad orario di cena;
- per l'intera durata delle vacanze pasquali, ad anni alterni,
- durante eventuali ponti nel corso dell'anno scolastico, sempre secondo il criterio dell'alternanza con la madre;
- durante le vacanze estive, per tre settimane anche consecutive, da concordarsi con la madre entro il 30 aprile di ogni anno, dandosi le parti reciprocamente atto che entrambe possono trascorrere le vacanze per il periodo di tre settimane consecutive;
c) la casa familiare di SI (CO), in Via Ai Monti, 5, di proprietà esclusiva del marito, rimane ad egli assegnata con tutto quanto l'arreda e correda, dandosi atto che la moglie si trasferirà in Bulgaria presso la residenza dei propri genitori, asportando i propri effetti personali.
d) Le Parti si obbligano reciprocamente a comunicarsi eventuale cambiamento del domicilio e/o abitazione;
e) Il sig. verserà, a decorrere dal mese di maggio 2024, a titolo di contributo al mantenimento alla Parte_1
moglie la somma mensile di Euro 500,00 (cinquecento), rivalutabile annualmente secondo indici Istat a partire dal mese di maggio 2025 (base maggio 2024), da corrispondersi alla madre anticipatamente entro il giorno 5
di ciascun mese per i prossimi 5 anni quindi per 60 (sessanta) mensilità; dandosi atto le Parti che il Parte_1
ha già versato alla moglie tale assegno anche per il mese corrente;
e) Le spese extra assegno saranno tutte in carico al signor che si occuperà in via diretta del Parte_1
mantenimento del figlio;
Per_1
f) le Parti si rilasciano reciproco assenso all'ottenimento di documento valido per l'espatrio per il figlio minore.
* * * *
I Ricorrenti
CHIEDONO INOLTRE
che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché fissi alle Parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter 2° comma c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione, con scadenza a data successiva a 6 mesi dal termine di scadenza delle note scritte per la fase della separazione, previo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, con le quali le Parti
dichiareranno di non volersi riconciliare;
e all'esito rimettere nuovamente la causa in decisione, affinché il
Collegio, con sentenza definitiva, accolga le seguenti
CONCLUSIONI relative al DIVORZIO
Voglia l'Ill.mo Tribunale:
1) dichiarare lo sciglimento del matrimonio contratto dalle Parti 11 ottobre 2014 a SI (CO); Registri
dello Stato Civile del Comune di SI (CO) con Atto n.1, Parte 1, Serie A;
2) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SI (CO) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) dichiarare compensate le spese legali;
4) CONFERMARE le condizioni della separazione consensuale dei coniugi e per l'effetto
OMOLOGARE le seguenti condizioni:
a) il figlio minore resta affidato esclusivamente al padre sig. che ne curerà la Per_1 Parte_1
crescita e l'educazione, con collocazione prevalente presso lo stesso, anche ai fini anagrafici, nella casa familiare di proprietà esclusiva del medesimo;
b) La madre avrà diritto di vedere liberamente il proprio figlio quando riterrà, senza limitazioni di tempo e pernottamento quando si recherà in Italia, così come, il figlio, compatibilmente con le loro esigenze scolastiche,
impegni personali e desiderata, potranno far visita alla madre in Bulgaria presso la residenza della medesima;
nello specifico:
- per la metà delle vacanze natalizie, alternandosi un anno con l'altro il periodo dalla mattina del giorno di
Natale alla mattina del 31 dicembre con il periodo successivo dal 31 dicembre in mattinata al 6 gennaio ad orario di cena;
- per l'intera durata delle vacanze pasquali, ad anni alterni,
- durante eventuali ponti nel corso dell'anno scolastico, sempre secondo il criterio dell'alternanza con la madre;
- durante le vacanze estive, per tre settimane anche consecutive, da concordarsi con la madre entro il 30 aprile di ogni anno, dandosi le parti reciprocamente atto che entrambe possono trascorrere le vacanze per il periodo di tre settimane consecutive;
c) la casa familiare di SI (CO), Via Ai Monti, 5, di proprietà esclusiva del rimane al medesimo Parte_1
assegnata con tutto quanto l'arreda e correda, dandosi atto che la moglie si trasferirà altrove. Le Parti si obbligano reciprocamente a comunicarsi eventuale cambiamento del domicilio e/o abitazione;
d) il padre continuerà a versare a titolo di contributo al mantenimento personale della moglie la somma mensile di Euro 500,00 (cinquecento/00), rivalutabile annualmente secondo indici Istat a partire dal mese di maggio
2025 (base maggio 2024), da corrispondersi alla madre anticipatamente entro il giorno 5 di ciascun mese per
60 (sessanta) mensilità;
e) il si accollerà le spese extra assegno del figlio nella misura del 100%; Parte_1
f) il percepirà per la quota del 100% l'Assegno Unico Familiare in forza del totale carico del minore Parte_1
; Per_1
5) PRENDERE ATTO delle seguenti ulteriori pattuizioni delle Parti:
5.1) le Parti rinnovano il reciproco assenso all'ottenimento di documento valido per l'espatrio per entrambi i minori.
* * * *
Le Parti dichiarano espressamente, ai sensi dell'art. 473-bis.51 2° comma c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale delle parti con il deposito di note scritte, sia per la fase relativa alla pronuncia di separazione, sia per la fase relativa alla pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le Parti dichiarano di non volersi riconciliare e dichiarano di rinunciare all'appello avverso l'emananda sentenza di separazione personale ed avverso l'emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio. I coniugi si esonerano reciprocamente dalla produzione della documentazione indicata nell'ultima parte del citato 2° comma dell'art. 473-bis.51 ulteriore rispetto alle allegate dichiarazioni dei redditi (docc. 5 e 6)
impegnandosi a produrla su richiesta.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
Parte_1
E
Parte_2 che hanno contratto matrimonio in data 11 ottobre 2014, in SI (CO)
con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SI
(anno 2014, atto n. 1, reg. ______, parte 1, Serie A),
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse,
come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SI (CO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
6) PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo per il giudizio di divorzio.
Così deciso in COMO, il 17.9.2024
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Nicoletta Sommazzi dott.ssa Barbara Cao