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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 04/11/2025, n. 932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 932 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1310/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di NO, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria BALLETTI Presidente dott. Guerino IANNICELLI Consigliere rel. dott.ssa Marina MAINENTI Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in sede di rinvio e in grado di appello iscritta al n. 1310 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] ); Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Romolo Frasso per procura allegata all'atto di citazione in riassunzione;
- appellante in riassunzione -
E
, con sede in alla via Nizza n. 146; Controparte_1 CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Vuolo per procura allegata alla comparsa di risposta;
- appellata in riassunzione -
OGGETTO: giudizio di rinvio, ex art. 392 c.p.c., a seguito della cassazione della sentenza della Corte di appello di NO n. 523/2022, pubblicata il 05/05/2022.
CONCLUSIONI
Per l'appellante in riassunzione: “Voglia l'ecc.ma Corte di Appello adita, uniformandosi ai principi di diritto enunciati dalla Cassazione, - accogliere
l'appello svolto avverso la sentenza del Tribunale di NO n. 3062/2017, CP_1 confermando la condanna della al pagamento in favore dell'odierna Parte_2 attrice della somma di cui al monitorio del Tribunale di NO n. 8336/2010; -
1 con vittoria di compenso professionale e spese, anche forfettarie, di tutti i giudizi
(monitorio, primo grado, secondo grado, Cassazione e presente giudizio di rinvio),
Iva e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Per l'appellata in riassunzione: “A - Revocare definitivamente il decreto ingiuntivo n. 8336/2010 del Tribunale di NO e rigettare tutte le domande di pagamento proposte dalla Dr.ssa in danno dell' . B - Parte_1 Parte_2
Condannare la ricorrente in riassunzione alle spese e competenze del secondo grado di merito, oltre quelle del grado di legittimità da liquidarsi in questa sede”.
FATTI DI CAUSA
La sentenza di primo grado
Con sentenza n. 3062/2017, pubblicata il 20/06/2017, il Tribunale di NO accolse l'opposizione e, per l'effetto, revocò il decreto n. 8336/10, notificato in data
15.11.2010, che aveva ingiunto all' il pagamento Controparte_1 in favore di titolare dell'omonima farmacia, della somma di € Parte_1
90.851,76 a titolo di corrispettivo dovuto per specialità medicinali erogate agli assistiti del nel mese di agosto 2010, oltre interessi ex art. 5 del D.L.vo n. CP_2
231 del 2002 di cui al ricorso (dalla scadenza fissata convenzionalmente per il pagamento fino al saldo) e spese processuali, (capo 1); condannò l'
[...]
al pagamento in favore di della sorta Controparte_1 Parte_1 capitale ingiunta pari ad € 90.851,76 oltre interessi al saggio legale a far data dalla messa in mora al saldo (capo 2); condannò alla refusione in favore Parte_1 dell' delle spese di lite, liquidate in € 1.800,00 per Controparte_1 compensi di avvocato ed € 283,00 per esborsi, oltre accessori (capo 3). Part
Premesso che l' aveva dedotto, a sostegno dell'opposizione, l'infondatezza della pretesa inerente agli interessi di cui al D.L.vo n. 231 del 2002 e alla decorrenza, ritenendo dovuti solo gli interessi al tasso legale con decorrenza, tutt'al più, dalla messa in mora, il giudice di primo grado riteneva, anzitutto, infondata l'eccezione di formazione del giudicato esterno sollevata da in Parte_1 relazione al diritto della ricorrente alla percezione degli interessi di cui al D.L.vo n.
231/02, per essere stati emessi altri decreti ingiuntivi non opposti (n. 471/08 e
1610/08, emessi dal Tribunale di Nocera Inferiore e n. 4567/09, emesso dal
Tribunale di NO), relativi a prestazioni sanitarie eseguite nell'ambito dello stesso rapporto (decreti ingiuntivi).
2 Esponeva, sul punto, che il decreto ingiuntivo divenuto inoppugnabile non produce alcun effetto di giudicato per le altre prestazioni, sia pure riconducibili ad un medesimo rapporto obbligatorio;
che, per l'effetto preclusivo scaturente dal giudicato, occorre che tra il giudizio in corso e quello definito sussista una piena identità di petitum e causa petendi, diversamente da quanto si verifica allorché siano azionati due crediti diversi, sebbene relativi ad uno stesso rapporto destinato a protrarsi nel tempo;
che, inoltre, il provvedimento giurisdizionale non è vincolante in altri giudizi aventi ad oggetto le medesime questioni di fatto o di diritto, se da esso non sia possibile ricavare le ragioni della decisione ed i principi di diritto che ne costituiscono il fondamento e, quindi, quando il giudicato si sia formato per effetto della mancata opposizione ad un decreto ingiuntivo;
che, in tal caso, il debitore non può più contestare il proprio obbligo relativamente al periodo indicato nel ricorso monitorio, ma, in mancanza di esplicita motivazione sulle questioni di diritto nel decreto ingiuntivo divenuto definitivamente esecutivo, non gli è inibito farlo per le periodicità successive.
Nel merito, il primo giudice affermava che la disciplina dettata dal D.L.vo n. 231 del 2002 non opera, ai sensi dell'articolo 11, in caso di “contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002”; che il rapporto tra farmacie ed il Servizio Sanitario Nazionale è disciplinato, ai sensi dell'articolo 8, comma secondo, del D.L.vo n. 502 del 1992, da convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati con le organizzazioni nazionali di categoria;
che l'accordo collettivo nazionale che regolamenta la materia, approvato con D.P.R. n. 371 del 1998, è tuttora in vigore, in forza della previsione di cui all'art. 18, comma 2; che l'art. 8, comma 5, del D.P.R. citato prevede la corresponsione degli interessi al mero tasso legale, norma che non può reputarsi “gravemente iniqua in danno del creditore”; che la norma speciale prevale sulla più generale disciplina introdotta dal D.L.vo n. 231/02; che, pertanto, sulla somma ingiunta a titolo di capitale devono riconoscersi solo gli interessi al tasso legale decorrenti dalla costituzione in mora;
che, infatti, la mora ex re, di cui all'art. 1219, comma 2 n. 3, c.c., non trova applicazione nel caso in cui a dover eseguire pagamenti di somme di denaro sia la pubblica amministrazione, essendo derogata la disposizione di cui all'art. 1182, comma 3, c.c. dalle norme di contabilità pubblica, che prescrivono l'estinzione dei debiti presso gli uffici del gestore del servizio di tesoreria, con la conseguenza che la mera scadenza del termine di pagamento è inidonea a costituire in mora la pubblica amministrazione.
La sentenza di appello cassata
3 La Corte di appello di NO, con sentenza n. 523/2022, pubblicata il 5.5.2022, rigettò l'appello, ritenendo infondato il motivo di impugnazione incentrato sull'eccezione di giudicato esterno costituito dalla sentenza n. 1839/2014 passata in giudicato.
Motivava che il provvedimento giurisdizionale passato in giudicato non è vincolante in giudizi diversi, ancorché abbiano ad oggetto le medesime ragioni di fatto, quando non vi sia identità di rapporti giuridici, in quanto divergenti quanto a frazione temporale ed importi;
che l'effetto preclusivo del giudicato esterno ricorre allorché tra il giudizio in corso e quello definito con sentenza inoppugnabile sussista una piena identità di causa petendi e di petitum, il che non può verificarsi qualora siano azionati in giudizio due crediti diversi, sebbene relativi ad uno stesso rapporto che si protrae nel tempo;
che, pertanto, non può ritenersi che la sentenza n.
1839/2014 copra con la sua efficacia di cosa giudicata anche la domanda al pagamento degli interessi moratori di cui al D.L.vo n. 231 del 2002 proposta nel presente giudizio perché essa ha ad oggetto il pagamento di farmaci forniti in un diverso periodo (giugno 2009).
Nel merito, richiamava l'orientamento espresso, in fattispecie sovrapponibile a quella in esame, dalle Sezioni Unite n. 26496 del 2020 che, ponendo fine al contrasto giurisprudenziale sull'applicabilità del saggio d'interessi moratori disposto dal D.L.vo n. 231/02 ai crediti derivati dall'assistenza farmaceutica, hanno confermato l'orientamento prevalente enunciando il principio di diritto secondo cui sono dovuti gli interessi all'ordinario tasso legale, non essendo applicabili gli interessi moratori di cui all'art. 5 del D.L.vo n. 231 del 2002. Il giudice di secondo grado riteneva infondato anche il motivo di impugnazione che censurava la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite nonostante la prevalente Part soccombenza dell' pponente.
L'ordinanza di rinvio
La sentenza di secondo grado, impugnata da veniva cassata Parte_1 dalla Corte di cassazione che, con ordinanza n. 28746, pubblicata il 7.11.2024, disponeva il rinvio alla Corte di appello di NO, in diversa composizione.
Accogliendo il primo motivo di impugnazione, che assorbiva gli altri tre motivi, il giudice di legittimità osservava che, ritenendo infondata l'eccezione di efficacia di giudicato esterno della sentenza del Tribunale di NO n. 1839/2014 per la diversità delle frazioni temporali delle prestazioni relative al medesimo rapporto giuridico, la sentenza impugnata aveva disatteso il principio più volte affermato in
4 tema di giudicato esterno dalla Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, secondo cui
“qualora in due giudizi tra le stesse parti siano fatti valere due crediti fondati sul medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica (cioè, alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause), formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo” (Cass., 22.3.2024, n. 7834; Cass., Sez. Un., 16.6.2006, n.
13916; Cass., 31.5.2019, n. 14883).
La riassunzione al giudice di rinvio
Riassunta la causa, ai sensi dell'art. 392 c.p.c., chiede che la Parte_1 sentenza di appello si uniformi al principio di diritto espresso dalla Suprema Corte, Part confermando la condanna dell' nei termini di cui all'originario monitorio del
Tribunale di NO n. 8336/2010, con vittoria delle spese di tutti i gradi e le fasi del giudizio (monitorio, primo grado, appello, Cassazione e rinvio).
L , costituitasi, risponde che, a norma dell'art. Controparte_1
8, comma 5, del D.P.R. n. 371/98 che ha reso esecutiva la “convenzione farmaceutica” e dell'art. 8, comma 2, del D.L.vo n. 502/1992 che la regola, per il pagamento del dovuto oltre il termine……non possono essere riconosciuti interessi superiori a quelli legali;
che anche la Suprema Corte, con orientamento consolidato, ritiene che il saggio di interessi previsto dal D.L.vo n. 231/02 è inapplicabile ai Part crediti derivanti dall'erogazione dell'assistenza farmaceutica per conto delle atteso che tale rapporto deriva da una fonte, non negoziale, ma legale ed amministrativa, ossia dall'art. 8, comma 2, cit., ed è ininfluente l'anteriorità o meno rispetto alla data dell'8 agosto 2002; che la Corte di cassazione, nell'ordinanza che cassa la sentenza della Corte d'appello n. 523/2022, ha rilevato esclusivamente una violazione processuale (ex art. 101 secondo comma cpc), da ritenersi prioritaria ed assorbente gli altri motivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
aveva impugnato la sentenza di primo grado del Tribunale di Parte_1
NO (n. 3062/2017, pubblicata il 20.6.2017) nella parte in cui le aveva riconosciuto, sul corrispettivo di € 90.851,76 per le specialità medicinali erogate nel mese di agosto 2010, gli interessi al saggio legale a far data dalla messa in mora al
5 saldo, anziché gli interessi ex art. 5 del D.L.vo n. 231 del 2002 richiesti nel ricorso monitorio, dal giorno successivo alla scadenza del termine fissato per il pagamento fino al saldo.
La medesima questione devoluta in appello, che attiene al saggio degli interessi moratori per il ritardato pagamento delle specialità medicinali erogate dalla farmacista ad agosto del 2010 (quello previsto dall'art. 1284 c.c. o, invece, quello stabilito dall'art. 5 del D.L.vo n. 231/2002) e al dies a quo della sua decorrenza
(dalla messa in mora o, invece, dal giorno successivo alla scadenza del termine fissato per il pagamento), era stata proposta anche in un altro giudizio tra le medesime parti, avente ad oggetto il pagamento dei farmaci erogati nel precedente mese di giugno 2009. Quest'altro giudizio era stato definito, in pendenza del primo grado di questo giudizio, con la sentenza del Tribunale di NO n. 1839/2014 del
10.4.2014, passata in giudicato, la quale aveva rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo che contestava l'applicazione degli interessi moratori ex D.L.vo n.
231/2002 ed aveva concluso che “al rapporto dedotto in giudizio sono applicabili gli interessi di mora ex D.Lgs 231/2002. Conseguentemente, per la costituzione in Part Part mora dell' non è più necessaria una formale intimazione scritta, ma l' deve essere considerata in mora, con relativo obbligo di corrispondere gli interessi al tasso di cui all'art. 5 del D.Lgs 231/2002, automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento”.
La sentenza n. 523/2022, pubblicata il 5.5.2022, che aveva rigettato l'appello avverso la sentenza n. 3062/2017, escludendo che la sentenza n. 1839/2014 avesse efficacia di giudicato esterno in questo processo sulla questione controversa, è stata cassata con rinvio dalla Suprema Corte per aver disatteso il principio in essa richiamato.
Dovendo fare applicazione, in sede di rinvio, al principio ribadito dalla Suprema
Corte in tema di giudicato esterno, disatteso dalla sentenza cassata, la questione devoluta in appello deve ritenersi già definita per l'estensione degli effetti del giudicato esplicato dalla sentenza del Tribunale di NO n. 1839/2014, la quale ha deciso su analoga questione in relazione ad altra mensilità (giugno 2009), ma riferita al medesimo rapporto giuridico. Pertanto, il diritto di agli Parte_1 interessi ex D.L.vo n. 231/2002 decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento deve ritenersi già affermato, con effetti anche in questo giudizio, dalla precedente sentenza passata in giudicato.
6 L'appello, perciò, deve essere accolto e, con esso, la domanda proposta con il ricorso monitorio anche nella parte in cui fa applicazione degli interessi moratori ex
D.L.vo n. 231/2002. Come chiarito dalla Suprema Corte, il decreto ingiuntivo n.
8336/10 revocato dalla sentenza di primo grado, anche in caso di accoglimento dell'appello, non determina alcuna “riviviscenza” del decreto ingiuntivo già Part revocato (Cass., ord., 6.9.2017, n. 20868). Conseguentemente, la condanna dell' opponente al pagamento della somma di € 90.851,76 (capo 2 del dispositivo della sentenza di primo grado) deve essere riformata nella parte in cui prevede l'applicazione degli interessi legali, anziché degli interessi ex art. 5 del D.L.vo n.
231/2002, da calcolarsi dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento al soddisfo.
Stante l'accoglimento dell'appello proposto dalla parte soccombente in primo grado e la conseguente riforma della sentenza impugnata, occorre procedere d'ufficio al regolamento delle spese processuali anche del primo grado di giudizio, che tenga conto dell'esito complessivo della lite (Cass., 29.10.2019, n. 27606). Il regolamento deve comprendere anche le spese del giudizio di rinvio e del giudizio di legittimità, come indicato dalla Suprema Corte, ma anche quelle del precedente giudizio di appello, stante l'effetto espansivo che la cassazione della sentenza d'appello produce anche sul capo relativo alle spese (Cass., ord., 7.2.2022, n. 3798).
Sul punto, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito con modificazioni nella legge n. 162 del 2014, ed emendato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, per la compensazione integrale di tutte le spese, stante la novità della questione trattata. La questione dell'unicità o pluralità del rapporto obbligatorio relativo al pagamento della quota di corrispettivo dei farmaci a carico del servizio sanitario nazionale, da cui dipende l'efficacia di giudicato esterno, non aveva ancora un orientamento giurisprudenziale, venutosi a formare solo nel corso del secondo grado di giudizio (Cass., ord., 16.7.2024, n. 19536; cfr anche Cass., ord., 12.2.2019, n. 3968). Si consideri, poi, che in mancanza di un giudicato esterno, la questione di applicazione degli interessi moratori relativi alle transazioni commerciali alle prestazioni farmaceutiche è stata risolta in senso negativo da
Cass., ord., 12.2.2019, n. 3968, in favore del tasso legale ex art. 1284 c.c.
PQM
7 La Corte di Appello di NO, prima sezione civile, definitivamente decidendo in sede di rinvio e in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 1310/2024, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado del
Tribunale di NO n. 3062/2017, pubblicata il 20.6.2017, condanna l'
[...]
al pagamento in favore di degli Controparte_1 Parte_1 interessi ex art. 5 del D.L.vo n. 231/2002 sulla somma di € 90.851,76 (capo 2 del dispositivo della sentenza di primo grado), da calcolarsi dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento fino al soddisfo;
2. compensa interamente tutte le spese processuali tra le parti.
NO lì 30/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Guerino IANNICELLI) (dott.ssa Maria BALLETTI)
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di NO, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria BALLETTI Presidente dott. Guerino IANNICELLI Consigliere rel. dott.ssa Marina MAINENTI Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in sede di rinvio e in grado di appello iscritta al n. 1310 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] ); Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Romolo Frasso per procura allegata all'atto di citazione in riassunzione;
- appellante in riassunzione -
E
, con sede in alla via Nizza n. 146; Controparte_1 CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Vuolo per procura allegata alla comparsa di risposta;
- appellata in riassunzione -
OGGETTO: giudizio di rinvio, ex art. 392 c.p.c., a seguito della cassazione della sentenza della Corte di appello di NO n. 523/2022, pubblicata il 05/05/2022.
CONCLUSIONI
Per l'appellante in riassunzione: “Voglia l'ecc.ma Corte di Appello adita, uniformandosi ai principi di diritto enunciati dalla Cassazione, - accogliere
l'appello svolto avverso la sentenza del Tribunale di NO n. 3062/2017, CP_1 confermando la condanna della al pagamento in favore dell'odierna Parte_2 attrice della somma di cui al monitorio del Tribunale di NO n. 8336/2010; -
1 con vittoria di compenso professionale e spese, anche forfettarie, di tutti i giudizi
(monitorio, primo grado, secondo grado, Cassazione e presente giudizio di rinvio),
Iva e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Per l'appellata in riassunzione: “A - Revocare definitivamente il decreto ingiuntivo n. 8336/2010 del Tribunale di NO e rigettare tutte le domande di pagamento proposte dalla Dr.ssa in danno dell' . B - Parte_1 Parte_2
Condannare la ricorrente in riassunzione alle spese e competenze del secondo grado di merito, oltre quelle del grado di legittimità da liquidarsi in questa sede”.
FATTI DI CAUSA
La sentenza di primo grado
Con sentenza n. 3062/2017, pubblicata il 20/06/2017, il Tribunale di NO accolse l'opposizione e, per l'effetto, revocò il decreto n. 8336/10, notificato in data
15.11.2010, che aveva ingiunto all' il pagamento Controparte_1 in favore di titolare dell'omonima farmacia, della somma di € Parte_1
90.851,76 a titolo di corrispettivo dovuto per specialità medicinali erogate agli assistiti del nel mese di agosto 2010, oltre interessi ex art. 5 del D.L.vo n. CP_2
231 del 2002 di cui al ricorso (dalla scadenza fissata convenzionalmente per il pagamento fino al saldo) e spese processuali, (capo 1); condannò l'
[...]
al pagamento in favore di della sorta Controparte_1 Parte_1 capitale ingiunta pari ad € 90.851,76 oltre interessi al saggio legale a far data dalla messa in mora al saldo (capo 2); condannò alla refusione in favore Parte_1 dell' delle spese di lite, liquidate in € 1.800,00 per Controparte_1 compensi di avvocato ed € 283,00 per esborsi, oltre accessori (capo 3). Part
Premesso che l' aveva dedotto, a sostegno dell'opposizione, l'infondatezza della pretesa inerente agli interessi di cui al D.L.vo n. 231 del 2002 e alla decorrenza, ritenendo dovuti solo gli interessi al tasso legale con decorrenza, tutt'al più, dalla messa in mora, il giudice di primo grado riteneva, anzitutto, infondata l'eccezione di formazione del giudicato esterno sollevata da in Parte_1 relazione al diritto della ricorrente alla percezione degli interessi di cui al D.L.vo n.
231/02, per essere stati emessi altri decreti ingiuntivi non opposti (n. 471/08 e
1610/08, emessi dal Tribunale di Nocera Inferiore e n. 4567/09, emesso dal
Tribunale di NO), relativi a prestazioni sanitarie eseguite nell'ambito dello stesso rapporto (decreti ingiuntivi).
2 Esponeva, sul punto, che il decreto ingiuntivo divenuto inoppugnabile non produce alcun effetto di giudicato per le altre prestazioni, sia pure riconducibili ad un medesimo rapporto obbligatorio;
che, per l'effetto preclusivo scaturente dal giudicato, occorre che tra il giudizio in corso e quello definito sussista una piena identità di petitum e causa petendi, diversamente da quanto si verifica allorché siano azionati due crediti diversi, sebbene relativi ad uno stesso rapporto destinato a protrarsi nel tempo;
che, inoltre, il provvedimento giurisdizionale non è vincolante in altri giudizi aventi ad oggetto le medesime questioni di fatto o di diritto, se da esso non sia possibile ricavare le ragioni della decisione ed i principi di diritto che ne costituiscono il fondamento e, quindi, quando il giudicato si sia formato per effetto della mancata opposizione ad un decreto ingiuntivo;
che, in tal caso, il debitore non può più contestare il proprio obbligo relativamente al periodo indicato nel ricorso monitorio, ma, in mancanza di esplicita motivazione sulle questioni di diritto nel decreto ingiuntivo divenuto definitivamente esecutivo, non gli è inibito farlo per le periodicità successive.
Nel merito, il primo giudice affermava che la disciplina dettata dal D.L.vo n. 231 del 2002 non opera, ai sensi dell'articolo 11, in caso di “contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002”; che il rapporto tra farmacie ed il Servizio Sanitario Nazionale è disciplinato, ai sensi dell'articolo 8, comma secondo, del D.L.vo n. 502 del 1992, da convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati con le organizzazioni nazionali di categoria;
che l'accordo collettivo nazionale che regolamenta la materia, approvato con D.P.R. n. 371 del 1998, è tuttora in vigore, in forza della previsione di cui all'art. 18, comma 2; che l'art. 8, comma 5, del D.P.R. citato prevede la corresponsione degli interessi al mero tasso legale, norma che non può reputarsi “gravemente iniqua in danno del creditore”; che la norma speciale prevale sulla più generale disciplina introdotta dal D.L.vo n. 231/02; che, pertanto, sulla somma ingiunta a titolo di capitale devono riconoscersi solo gli interessi al tasso legale decorrenti dalla costituzione in mora;
che, infatti, la mora ex re, di cui all'art. 1219, comma 2 n. 3, c.c., non trova applicazione nel caso in cui a dover eseguire pagamenti di somme di denaro sia la pubblica amministrazione, essendo derogata la disposizione di cui all'art. 1182, comma 3, c.c. dalle norme di contabilità pubblica, che prescrivono l'estinzione dei debiti presso gli uffici del gestore del servizio di tesoreria, con la conseguenza che la mera scadenza del termine di pagamento è inidonea a costituire in mora la pubblica amministrazione.
La sentenza di appello cassata
3 La Corte di appello di NO, con sentenza n. 523/2022, pubblicata il 5.5.2022, rigettò l'appello, ritenendo infondato il motivo di impugnazione incentrato sull'eccezione di giudicato esterno costituito dalla sentenza n. 1839/2014 passata in giudicato.
Motivava che il provvedimento giurisdizionale passato in giudicato non è vincolante in giudizi diversi, ancorché abbiano ad oggetto le medesime ragioni di fatto, quando non vi sia identità di rapporti giuridici, in quanto divergenti quanto a frazione temporale ed importi;
che l'effetto preclusivo del giudicato esterno ricorre allorché tra il giudizio in corso e quello definito con sentenza inoppugnabile sussista una piena identità di causa petendi e di petitum, il che non può verificarsi qualora siano azionati in giudizio due crediti diversi, sebbene relativi ad uno stesso rapporto che si protrae nel tempo;
che, pertanto, non può ritenersi che la sentenza n.
1839/2014 copra con la sua efficacia di cosa giudicata anche la domanda al pagamento degli interessi moratori di cui al D.L.vo n. 231 del 2002 proposta nel presente giudizio perché essa ha ad oggetto il pagamento di farmaci forniti in un diverso periodo (giugno 2009).
Nel merito, richiamava l'orientamento espresso, in fattispecie sovrapponibile a quella in esame, dalle Sezioni Unite n. 26496 del 2020 che, ponendo fine al contrasto giurisprudenziale sull'applicabilità del saggio d'interessi moratori disposto dal D.L.vo n. 231/02 ai crediti derivati dall'assistenza farmaceutica, hanno confermato l'orientamento prevalente enunciando il principio di diritto secondo cui sono dovuti gli interessi all'ordinario tasso legale, non essendo applicabili gli interessi moratori di cui all'art. 5 del D.L.vo n. 231 del 2002. Il giudice di secondo grado riteneva infondato anche il motivo di impugnazione che censurava la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite nonostante la prevalente Part soccombenza dell' pponente.
L'ordinanza di rinvio
La sentenza di secondo grado, impugnata da veniva cassata Parte_1 dalla Corte di cassazione che, con ordinanza n. 28746, pubblicata il 7.11.2024, disponeva il rinvio alla Corte di appello di NO, in diversa composizione.
Accogliendo il primo motivo di impugnazione, che assorbiva gli altri tre motivi, il giudice di legittimità osservava che, ritenendo infondata l'eccezione di efficacia di giudicato esterno della sentenza del Tribunale di NO n. 1839/2014 per la diversità delle frazioni temporali delle prestazioni relative al medesimo rapporto giuridico, la sentenza impugnata aveva disatteso il principio più volte affermato in
4 tema di giudicato esterno dalla Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, secondo cui
“qualora in due giudizi tra le stesse parti siano fatti valere due crediti fondati sul medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica (cioè, alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause), formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo” (Cass., 22.3.2024, n. 7834; Cass., Sez. Un., 16.6.2006, n.
13916; Cass., 31.5.2019, n. 14883).
La riassunzione al giudice di rinvio
Riassunta la causa, ai sensi dell'art. 392 c.p.c., chiede che la Parte_1 sentenza di appello si uniformi al principio di diritto espresso dalla Suprema Corte, Part confermando la condanna dell' nei termini di cui all'originario monitorio del
Tribunale di NO n. 8336/2010, con vittoria delle spese di tutti i gradi e le fasi del giudizio (monitorio, primo grado, appello, Cassazione e rinvio).
L , costituitasi, risponde che, a norma dell'art. Controparte_1
8, comma 5, del D.P.R. n. 371/98 che ha reso esecutiva la “convenzione farmaceutica” e dell'art. 8, comma 2, del D.L.vo n. 502/1992 che la regola, per il pagamento del dovuto oltre il termine……non possono essere riconosciuti interessi superiori a quelli legali;
che anche la Suprema Corte, con orientamento consolidato, ritiene che il saggio di interessi previsto dal D.L.vo n. 231/02 è inapplicabile ai Part crediti derivanti dall'erogazione dell'assistenza farmaceutica per conto delle atteso che tale rapporto deriva da una fonte, non negoziale, ma legale ed amministrativa, ossia dall'art. 8, comma 2, cit., ed è ininfluente l'anteriorità o meno rispetto alla data dell'8 agosto 2002; che la Corte di cassazione, nell'ordinanza che cassa la sentenza della Corte d'appello n. 523/2022, ha rilevato esclusivamente una violazione processuale (ex art. 101 secondo comma cpc), da ritenersi prioritaria ed assorbente gli altri motivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
aveva impugnato la sentenza di primo grado del Tribunale di Parte_1
NO (n. 3062/2017, pubblicata il 20.6.2017) nella parte in cui le aveva riconosciuto, sul corrispettivo di € 90.851,76 per le specialità medicinali erogate nel mese di agosto 2010, gli interessi al saggio legale a far data dalla messa in mora al
5 saldo, anziché gli interessi ex art. 5 del D.L.vo n. 231 del 2002 richiesti nel ricorso monitorio, dal giorno successivo alla scadenza del termine fissato per il pagamento fino al saldo.
La medesima questione devoluta in appello, che attiene al saggio degli interessi moratori per il ritardato pagamento delle specialità medicinali erogate dalla farmacista ad agosto del 2010 (quello previsto dall'art. 1284 c.c. o, invece, quello stabilito dall'art. 5 del D.L.vo n. 231/2002) e al dies a quo della sua decorrenza
(dalla messa in mora o, invece, dal giorno successivo alla scadenza del termine fissato per il pagamento), era stata proposta anche in un altro giudizio tra le medesime parti, avente ad oggetto il pagamento dei farmaci erogati nel precedente mese di giugno 2009. Quest'altro giudizio era stato definito, in pendenza del primo grado di questo giudizio, con la sentenza del Tribunale di NO n. 1839/2014 del
10.4.2014, passata in giudicato, la quale aveva rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo che contestava l'applicazione degli interessi moratori ex D.L.vo n.
231/2002 ed aveva concluso che “al rapporto dedotto in giudizio sono applicabili gli interessi di mora ex D.Lgs 231/2002. Conseguentemente, per la costituzione in Part Part mora dell' non è più necessaria una formale intimazione scritta, ma l' deve essere considerata in mora, con relativo obbligo di corrispondere gli interessi al tasso di cui all'art. 5 del D.Lgs 231/2002, automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento”.
La sentenza n. 523/2022, pubblicata il 5.5.2022, che aveva rigettato l'appello avverso la sentenza n. 3062/2017, escludendo che la sentenza n. 1839/2014 avesse efficacia di giudicato esterno in questo processo sulla questione controversa, è stata cassata con rinvio dalla Suprema Corte per aver disatteso il principio in essa richiamato.
Dovendo fare applicazione, in sede di rinvio, al principio ribadito dalla Suprema
Corte in tema di giudicato esterno, disatteso dalla sentenza cassata, la questione devoluta in appello deve ritenersi già definita per l'estensione degli effetti del giudicato esplicato dalla sentenza del Tribunale di NO n. 1839/2014, la quale ha deciso su analoga questione in relazione ad altra mensilità (giugno 2009), ma riferita al medesimo rapporto giuridico. Pertanto, il diritto di agli Parte_1 interessi ex D.L.vo n. 231/2002 decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento deve ritenersi già affermato, con effetti anche in questo giudizio, dalla precedente sentenza passata in giudicato.
6 L'appello, perciò, deve essere accolto e, con esso, la domanda proposta con il ricorso monitorio anche nella parte in cui fa applicazione degli interessi moratori ex
D.L.vo n. 231/2002. Come chiarito dalla Suprema Corte, il decreto ingiuntivo n.
8336/10 revocato dalla sentenza di primo grado, anche in caso di accoglimento dell'appello, non determina alcuna “riviviscenza” del decreto ingiuntivo già Part revocato (Cass., ord., 6.9.2017, n. 20868). Conseguentemente, la condanna dell' opponente al pagamento della somma di € 90.851,76 (capo 2 del dispositivo della sentenza di primo grado) deve essere riformata nella parte in cui prevede l'applicazione degli interessi legali, anziché degli interessi ex art. 5 del D.L.vo n.
231/2002, da calcolarsi dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento al soddisfo.
Stante l'accoglimento dell'appello proposto dalla parte soccombente in primo grado e la conseguente riforma della sentenza impugnata, occorre procedere d'ufficio al regolamento delle spese processuali anche del primo grado di giudizio, che tenga conto dell'esito complessivo della lite (Cass., 29.10.2019, n. 27606). Il regolamento deve comprendere anche le spese del giudizio di rinvio e del giudizio di legittimità, come indicato dalla Suprema Corte, ma anche quelle del precedente giudizio di appello, stante l'effetto espansivo che la cassazione della sentenza d'appello produce anche sul capo relativo alle spese (Cass., ord., 7.2.2022, n. 3798).
Sul punto, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito con modificazioni nella legge n. 162 del 2014, ed emendato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, per la compensazione integrale di tutte le spese, stante la novità della questione trattata. La questione dell'unicità o pluralità del rapporto obbligatorio relativo al pagamento della quota di corrispettivo dei farmaci a carico del servizio sanitario nazionale, da cui dipende l'efficacia di giudicato esterno, non aveva ancora un orientamento giurisprudenziale, venutosi a formare solo nel corso del secondo grado di giudizio (Cass., ord., 16.7.2024, n. 19536; cfr anche Cass., ord., 12.2.2019, n. 3968). Si consideri, poi, che in mancanza di un giudicato esterno, la questione di applicazione degli interessi moratori relativi alle transazioni commerciali alle prestazioni farmaceutiche è stata risolta in senso negativo da
Cass., ord., 12.2.2019, n. 3968, in favore del tasso legale ex art. 1284 c.c.
PQM
7 La Corte di Appello di NO, prima sezione civile, definitivamente decidendo in sede di rinvio e in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 1310/2024, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado del
Tribunale di NO n. 3062/2017, pubblicata il 20.6.2017, condanna l'
[...]
al pagamento in favore di degli Controparte_1 Parte_1 interessi ex art. 5 del D.L.vo n. 231/2002 sulla somma di € 90.851,76 (capo 2 del dispositivo della sentenza di primo grado), da calcolarsi dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento fino al soddisfo;
2. compensa interamente tutte le spese processuali tra le parti.
NO lì 30/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Guerino IANNICELLI) (dott.ssa Maria BALLETTI)
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