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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 10/06/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. Nr. 1795/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Rimini, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso Nr. 1795/2023 R.G. promosso da:
c.f. nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliata in Savignano sul Rubicone, Viale della Libertà n. 142, presso lo studio dell'avv. Andriuolo Jusi che la rappresenta e difende nel presente giudizio come da procura in atti;
- ricorrente -
contro
, c.f. , nato a [...] il [...], elettivamente CP_1 CodiceFiscale_2 domiciliato in Rimini, Via S. Chiara n. 14, presso lo studio dell'avv. Vertaglia Manuela che lo rappresenta e difende nel presente giudizio come da procura in atti;
- resistente -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
- intervenuto per legge - CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 30.10.2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Dagli atti e dai documenti di causa risulta quanto segue. ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dal marito , premettendo che Parte_1 CP_1 le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 08/12/2004; che in seguito all'unione hanno Per_ adottato il figlio nato a [...] in data [...], e che il nucleo familiare ha sempre vissuto presso la casa sita in Rimini in via Pegaso n. 65. La ricorrente ha riferito che, nel corso del rapporto coniugale, il marito ha progressivamente dedicato meno tempo alla propria famiglia e che a seguito dell'adozione del Per_ figlio essa ha rinunciato alla propria posizione lavorativa, ricevendo dal marito una somma di soli euro
300,00 mensili per provvedere alle spese alimentari di tutta la famiglia. In merito all'affidamento del minore Per_
la a chiesto disporsi l'affidamento condiviso con collocamento prevalente presso di sé e con Pt_1 conseguente assegnazione della casa coniugale in favore proprio e del figlio minore. In ordine al diritto di visita, la ha inizialmente chiesto di stabilire che il resistente possa tenere con sé il figlio per tre Pt_1 pomeriggi a settimana dalle ore 13 alle ore 21, subordinando la richiesta al trasferimento dell' presso CP_1 una idonea abitazione e rappresentando che quest'ultimo, nelle more della separazione, ha iniziato ad abitare presso una tavernetta collegata alla casa coniugale e priva dei requisiti di abitabilità. Tale richiesta è stata abbandonata in sede di precisazione delle conclusioni, ove la ricorrente ha chiesto conferma del calendario delle visite disposto dal Giudice nel corso del giudizio con ordinanza del 06.10.2023, domandando in rettifica che venga dichiarato il diritto del figlio a trascorrere alternativamente le festività di Natale e
Capodanno (dalle ore 10.00 del 23.12 alle ore 10.00 del 30.12 o dal 30.12. al 06.01 – stessi orari) e tre giorni consecutivi per le vacanze di Pasqua, alternando, negli anni, la Pasqua e Pasquetta e prevedendo che l'alternanza sia rispettata anche per le singole festività (8 Dicembre, 1° Novembre, 25 Aprile, 1° Maggio ecc.) e con inizio dell'alternanza da parte della madre. La a chiesto, altresì, di riconoscere il diritto Pt_1 del figlio a trascorrere due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive con ciascun genitore e previa comunicazione all'altro del periodo prescelto almeno 30 giorni prima e di stabilire che ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio il giorno del proprio compleanno salvo il diritto dell'altro genitore di recuperare tale giornata nella settimana successiva, mentre il compleanno del figlio sarà trascorso dai genitori ad anni alternati qualora non sia possibile trascorrerlo insieme. In punto di statuizioni economiche, la ricorrente ha dapprima richiesto che il padre corrisponda un assegno di euro 550,00 a titolo di contributo per Per_ il mantenimento del figlio poi ridotti ad euro 500,00 in sede di precisazione delle conclusioni, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e, in caso di riconoscimento di una minor somma, ha chiesto che siano poste a carico dell' le spese delle utenze per la casa coniugale;
in ogni caso, ha CP_1 chiesto porsi a carico del resistente l'80% delle spese straordinarie per il figlio, con vittoria di spese di lite.
Si è costituito in giudizio il resistente con comparsa depositata il 01.08.2023, nulla opponendo in merito alla richiesta di separazione e all'assegnazione della casa familiare e dichiarandosi favorevole a continuare a pagare tutte le utenze della stessa, peraltro intestate a suo nome. L' ha contestato ogni altra deduzione CP_1 della ricorrente, a partire dall'asserita inidoneità del locale dell'immobile in cui risiede ad ospitare il figlio e ha dedotto che tale scelta sarebbe stata una soluzione concordata tempo addietro dalle parti al fine di rendere Per_ più agevole per il minore la frequentazione di entrambi i genitori senza difficoltà legate allo spostamento da una abitazione all'altra. L' ha negato l'asserzione della madre di essere un padre poco CP_1 presente, sostenendo invece di aiutare il figlio con i compiti e di accompagnarlo agli allenamenti o alle uscite ogniqualvolta vi sia necessità e ha richiesto di procedersi all'ascolto del minore in modo che questo esprima la sua opinione sulle scelte in punto di collocamento. In base a tali premesse, il resistente ha chiesto che venga disposto il collocamento paritario del figlio presso entrambi i genitori, con possibilità di esercitare la responsabilità genitoriale separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione, e ha domandato che il tempo di presenza del minore presso ciascun genitore sia regolamentato tra le parti in base ad accordi variabili settimanalmente o stagionalmente in funzione delle esigenze personali del figlio e lavorative dei genitori e che si adotti la stessa soluzione in merito alle festività. Sul piano economico, il padre ha richiesto che ciascun genitore provveda in modo diretto e autonomo al mantenimento e alle esigenze di vita ordinaria Per_ del figlio con spese straordinarie divise tra le parti nella misura del 50%, oltre a metà dell'assegno familiare previsto ex lege. In considerazione del sostegno prestato al pagamento delle utenze casalinghe, ha da ultimo domandato la corresponsione di un assegno a proprio favore a carico della CP_1
i euro 150,00 al mese a titolo di contributo forfettario per compensare tali esborsi. Pt_1
La e l' sono comparsi all'udienza del 21.09.2023 dinanzi al Giudice relatore delegato alla Pt_1 CP_1 trattazione del procedimento.
Fallito il tentativo di conciliazione, il Giudice ha proceduto all'ascolto delle parti e, a scioglimento della riserva trattenuta all'esito dell'udienza, ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto e ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti: “a) affida congiuntamente ad
Per_ entrambi i genitori il figlio minore (nato il [...]), il quale manterrà la propria residenza anagrafica presso la madre nella casa familiare;
b) assegna la casa familiare sita in Rimini, Via Pegaso n.
Per_ 65, int. 2, a c) dispone che i tempi di permanenza di presso ciascun genitore siano Parte_1
Per_ regolati come segue: - una settimana starà con la madre un giorno a settimana (diverso dal giovedì), con pernotto, ed il weekend, dalle ore 13:00 del venerdì al lunedì mattina quando la madre lo
Per_ riaccompagnerà a scuola;
nella medesima settimana, trascorrerà con il padre tre giorni, con il
Per_ pernotto;
- la settimana successiva starà con il padre un giorno a settimana (diverso dal giovedì), con pernotto, ed il weekend, dalle ore 13:00 del venerdì al lunedì mattina quando il padre lo riaccompagnerà a
Per_ scuola;
nella medesima settimana, trascorrerà con la madre tre giorni, con il pernotto;
- durante le festività i genitori seguiranno le regole dell'alternanza: il padre alternerà con la madre di anno in anno il giorno di Natale e il Capodanno, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; - durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà tenere con sé il figlio minore almeno 7 giorni consecutivi, da concordare con l'altro genitore entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
d) dispone che versi a CP_1 Pt_1
, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni
[...] mese, l'importo di € 200,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie regolate secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna, con decorrenza dal mese di ottobre 2023”. Infine, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione sullo status.
Con sentenza n. 1795/2023 pubblicata il 03.11.2023, il Tribunale di Rimini ha pronunciato sentenza di separazione personale dei coniugi e, con separata ordinanza, il Collegio ha rimesso le parti innanzi al G.I. per la prosecuzione del giudizio e per la decisione sulle istanze istruttorie dalle stesse formulate.
Con successiva ordinanza del 27.02.2024, ritenute superflue le richieste di prove formulate dalle parti, il
Giudice istruttore ha rinviato all'udienza del 30.10.2024 per la rimessione della causa in decisione e ha invitato contestualmente le parti all'aggiornamento delle rispettive posizioni reddituali, assegnando alle stesse i termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
All'udienza predetta, le parti hanno insistito nelle conclusioni già rassegnate e il Giudice si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento, non ha poi presentato le conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (Cass. n. 10894/2005; Cass. n. 2381/2000 secondo cui
“Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
Preliminarmente va dato atto che le parti hanno entrambe domandato l'affidamento condiviso del figlio Per_ minore soluzione dalla quale questo Collegio non intende discostarsi in quanto, da un lato, non sono emersi indici contrari nel corso del giudizio che possano far ipotizzare l'opportunità di una scelta diversa e, dall'altro lato, tale opzione è rispettosa del diritto alla c.d. bigenitorialità sancito all'art. 337 ter c.c., inteso come il diritto del figlio minore di “mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
In accoglimento della richiesta formulata dall' va poi disposto che ciascun genitore eserciti CP_1 separatamente la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, al fine di semplificare la gestione della quotidianità ed evitare occasioni di contrasto tra le parti. Per_ Quanto alla collocazione del figlio, la ricorrente ha chiesto che sia collocato presso di sé, mentre il resistente ha domandato che sia disposta una collocazione paritaria del minore.
Secondo il tradizionale insegnamento della Cassazione, “L'individuazione del genitore collocatario deve avvenire all'esito di un giudizio prognostico che il giudice compie, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, in merito alle capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, tenendo conto, in base a elementi concreti, del modo in cui il padre e la madre hanno in precedenza svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità a un assiduo rapporto, nonché della personalità di ciascun genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore.” (Cass. Civ. sez. I, 16/02/2018, n.3913).
Nel presente giudizio, le parti hanno dato atto che, nel momento in cui la crisi coniugale è divenuta conclamata, la situazione non ha impedito al figlio di trascorrere pari tempo presso ciascun genitore, pur in assenza di un previo provvedimento giudiziale.
Sebbene ciò comporti, a detta della ricorrente, delle difficoltà logistiche dovute al fatto che il vestiario di
Per_ viene conservato quasi interamente presso di sé, tali difficoltà risultano inevitabili in un contesto di disgregazione della coppia e, in ogni caso, non ostano alla previsione di tempi paritari di collocazione del minore presso ciascun genitore, anche considerato che - come già rilevato con ordinanza del 06/10/2023 - la a proposto una ampia regolazione del diritto di visita paterno. Pt_1
Per_ Vanno, quindi, disposti tempi paritari di permanenza di presso ciascun genitore, regolati come segue:
Per_ una settimana starà con la madre un giorno a settimana (diverso dal giovedì), con pernotto, ed il weekend, dalle ore 13:00 del venerdì al lunedì mattina quando la madre lo riaccompagnerà a scuola;
nella
Per_ Per_ medesima settimana, trascorrerà con il padre tre giorni, con il pernotto;
la settimana successiva starà con il padre un giorno a settimana (diverso dal giovedì), con pernotto, ed il weekend, dalle ore 13:00
Per_ del venerdì al lunedì mattina quando il padre lo riaccompagnerà a scuola;
nella medesima settimana, trascorrerà con la madre tre giorni, con il pernotto.
Durante le festività i genitori seguiranno le regole dell'alternanza: il figlio trascorrerà alternativamente con i genitori le festività del Natale e del Capodanno (dalle ore 10,00 del 23.13 alle ore 10,00 del 30.12 o dal 30.12 al 06.01 – stessi orari) e tre giorni consecutivi per le vacanze di Pasqua alternando, negli anni, la Pasqua e la
Pasquetta; l'alternanza dovrà essere rispettata anche per le singole festività (8 dicembre, 1° novembre, 25 aprile, 1° maggio ecc.).
Ciascun genitore avrà diritto a trascorrere con il figlio due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive previa comunicazione all'altro genitore del periodo prescelto almeno 30 giorni prima.
Ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio il giorno del proprio compleanno salvo il diritto dell'altro genitore di recuperare tale giornata nella settimana successiva, mentre il compleanno del figlio sarà trascorso dai genitori ad anni alternati qualora non sia possibile trascorrerlo insieme.
Il minore manterrà la propria residenza anagrafica presso la madre nella casa familiare, sita in Rimini, Via
Pegaso n. 65, int. 2, che, così come richiesto concordemente dalle parti, va assegnata a Parte_1
Per quanto riguarda il mantenimento del figlio, la ricorrente ha chiesto che il padre corrisponda mensilmente un assegno di euro 500,00, oltre all'80% delle spese straordinarie;
il resistente ha invece contestato di dovere alcunché e ha sostenuto di provvedere già al pagamento di tutte le utenze di casa, chiedendo invece che le spese straordinarie siano ripartite nella misura del 50% tra le parti. L'art. 337-ter c.c. prevede al 4° comma che “salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i temi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
Dagli elementi acquisiti al presente giudizio, emerge un quadro reddituale maggiormente favorevole in capo al resistente, il quale dispone di un reddito annuale superiore in media di circa 10.000 euro rispetto alla
L' inoltre, dispone di conti correnti e conti titoli di valore significativamente più elevato Pt_1 CP_1 rispetto alla che ha prodotto documentazione da cui risulta solo un modesto importo sul proprio Pt_1 corrente e un portafoglio titoli del valore di circa 12.500 euro. Irrilevante è il fatto che i plurimi rapporti del resistente siano cointestati, in quanto la loro composizione, quantità e qualità è comunque significativa al fine di ritenere che l' abbia una capacità economico - patrimoniale nettamente superiore a quella della CP_1
Ciò emerge anche dalle allegazioni del resistente che ha affermato di aver provveduto negli ultimi Pt_1 anni al pagamento di una serie di spese straordinarie - producendo documentazione idonea a comprovare l'esborso sostenuto - e al pagamento di diverse vacanze e campeggi più volte all'anno (circostanza quest'ultima confermata dalla stessa ricorrente).
Non può sottacersi, infine, la mancata produzione degli estratti conto 2020 e 2021 da parte del resistente, condotta che contrasta con il disposto di cui all'art. 473-bis.12 c.p.c. e che appare volutamente diretta ad impedire una puntuale ricostruzione delle proprie disponibilità.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, appare opportuno disporre un aumento del contributo paterno al mantenimento fissato in sede provvisoria in euro 200,00, ponendo a carico dell con decorrenza dalla CP_1 pubblicazione della presente sentenza, la somma mensile di euro 400,00 - rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat - oltre al 50% delle spese straordinarie regolate secondo il Protocollo in uso presso il
Tribunale di Bologna.
Inoltre, per effetto del collocamento paritario, va disposto che l'assegno unico sia ripartito al 50% come per legge, in assenza di diverso accordo tra le parti.
Da ultimo, l' ha chiesto un contributo a carico della i euro 150,00, rivalutabile annualmente CP_1 Pt_1
Istat, a titolo di contributo forfettario di tutte le utenze e di tutte le spese a cui lo stesso provvede.
Tale contributo non può essere ricondotto nell'assegno di mantenimento ai sensi dell'art. 156 c.c. in quanto è lo stesso resistente a chiedere, nelle proprie conclusioni, che si accerti che “ogni coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento, essendo ciascuno di essi economicamente autonomo ed autosufficiente”.
Stante la mancata riconducibilità della domanda all'ipotesi di cui l'art. 156 c.c., la stessa è inammissibile in questa sede. Infatti l'art. 40 c.p.c. novellato dalla legge n. 353/90, consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi, soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 133 c.p.c. e soggette a riti diversi. Conseguentemente è esclusa la possibilità del “simultaneus processus” nell'ambito di un'azione, quale quella di separazione personale dei coniugi, soggetta al rito della camera di consiglio, con quella di restituzione e pagamento di somme che sono soggette al rito ordinario trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla prima
(principio espresso in Cass. Sez. I, Sentenza n. 6660 del 15/05/2001).
Quanto alle spese del presente procedimento, ricorrono giustificati motivi, in ragione delle domande svolte dalle parti e della reciproca soccombenza, per provvedere alla loro integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei Parte_1 confronti di , ogni altra eccezione, domanda ed istanza disattesa, così provvede: CP_1 Per_ 1) dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore il quale manterrà la propria residenza anagrafica presso la madre nella casa familiare;
la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma terzo, c.c., e le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
ciascun genitore potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui avrà il figlio con sé;
2) assegna la casa familiare sita in Rimini, Via Pegaso n. 65, int. 2, a Parte_1 Per_
3) dispone il collocamento paritario di presso ciascun genitore, da regolarsi come segue: - una Per_ settimana starà con la madre un giorno a settimana (diverso dal giovedì), con pernotto, ed il weekend, dalle ore 13:00 del venerdì al lunedì mattina quando la madre lo riaccompagnerà a scuola;
nella medesima Per_ Per_ settimana, trascorrerà con il padre tre giorni, con il pernotto;
- la settimana successiva starà con il padre un giorno a settimana (diverso dal giovedì), con pernotto, ed il weekend, dalle ore 13:00 del venerdì al Per_ lunedì mattina quando il padre lo riaccompagnerà a scuola;
nella medesima settimana, trascorrerà con la madre tre giorni, con il pernotto;
durante le festività i genitori seguiranno le regole dell'alternanza: il figlio trascorrerà alternativamente con i genitori le festività del Natale e del Capodanno (dalle ore 10,00 del 23.13 alle ore 10,00 del 30.12 o dal 30.12 al 06.01 – stessi orari) e tre giorni consecutivi per le vacanze di Pasqua alternando, negli anni, la Pasqua e la Pasquetta;
l'alternanza dovrà essere rispettata anche per le singole festività (8 dicembre, 1° novembre, 25 aprile, 1° maggio ecc.); ciascun genitore avrà diritto a trascorrere con il figlio due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive previa comunicazione all'altro genitore del periodo prescelto almeno 30 giorni prima;
ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio il giorno del proprio compleanno salvo il diritto dell'altro genitore di recuperare tale giornata nella settimana successiva, mentre il compleanno del figlio sarà trascorso dai genitori ad anni alternati qualora non sia possibile trascorrerlo insieme.
4) con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, versando alla madre la somma mensile di euro 400,00 anticipatamente entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente sulla base degli indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie regolate secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di
Bologna;
5) dispone che l'assegno unico universale sia ripartito al 50% come per legge, in assenza di diverso accordo tra le parti;
6) dichiara inammissibile la domanda con cui ha chiesto di porre un contributo a carico della CP_1
i euro 150,00; Pt_1
7) compensa integralmente fra le parti le spese del presente procedimento.
Si comunichi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio della Sezione Unica civile il giorno 05.06.2025.
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Rimini, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso Nr. 1795/2023 R.G. promosso da:
c.f. nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliata in Savignano sul Rubicone, Viale della Libertà n. 142, presso lo studio dell'avv. Andriuolo Jusi che la rappresenta e difende nel presente giudizio come da procura in atti;
- ricorrente -
contro
, c.f. , nato a [...] il [...], elettivamente CP_1 CodiceFiscale_2 domiciliato in Rimini, Via S. Chiara n. 14, presso lo studio dell'avv. Vertaglia Manuela che lo rappresenta e difende nel presente giudizio come da procura in atti;
- resistente -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
- intervenuto per legge - CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 30.10.2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Dagli atti e dai documenti di causa risulta quanto segue. ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dal marito , premettendo che Parte_1 CP_1 le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 08/12/2004; che in seguito all'unione hanno Per_ adottato il figlio nato a [...] in data [...], e che il nucleo familiare ha sempre vissuto presso la casa sita in Rimini in via Pegaso n. 65. La ricorrente ha riferito che, nel corso del rapporto coniugale, il marito ha progressivamente dedicato meno tempo alla propria famiglia e che a seguito dell'adozione del Per_ figlio essa ha rinunciato alla propria posizione lavorativa, ricevendo dal marito una somma di soli euro
300,00 mensili per provvedere alle spese alimentari di tutta la famiglia. In merito all'affidamento del minore Per_
la a chiesto disporsi l'affidamento condiviso con collocamento prevalente presso di sé e con Pt_1 conseguente assegnazione della casa coniugale in favore proprio e del figlio minore. In ordine al diritto di visita, la ha inizialmente chiesto di stabilire che il resistente possa tenere con sé il figlio per tre Pt_1 pomeriggi a settimana dalle ore 13 alle ore 21, subordinando la richiesta al trasferimento dell' presso CP_1 una idonea abitazione e rappresentando che quest'ultimo, nelle more della separazione, ha iniziato ad abitare presso una tavernetta collegata alla casa coniugale e priva dei requisiti di abitabilità. Tale richiesta è stata abbandonata in sede di precisazione delle conclusioni, ove la ricorrente ha chiesto conferma del calendario delle visite disposto dal Giudice nel corso del giudizio con ordinanza del 06.10.2023, domandando in rettifica che venga dichiarato il diritto del figlio a trascorrere alternativamente le festività di Natale e
Capodanno (dalle ore 10.00 del 23.12 alle ore 10.00 del 30.12 o dal 30.12. al 06.01 – stessi orari) e tre giorni consecutivi per le vacanze di Pasqua, alternando, negli anni, la Pasqua e Pasquetta e prevedendo che l'alternanza sia rispettata anche per le singole festività (8 Dicembre, 1° Novembre, 25 Aprile, 1° Maggio ecc.) e con inizio dell'alternanza da parte della madre. La a chiesto, altresì, di riconoscere il diritto Pt_1 del figlio a trascorrere due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive con ciascun genitore e previa comunicazione all'altro del periodo prescelto almeno 30 giorni prima e di stabilire che ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio il giorno del proprio compleanno salvo il diritto dell'altro genitore di recuperare tale giornata nella settimana successiva, mentre il compleanno del figlio sarà trascorso dai genitori ad anni alternati qualora non sia possibile trascorrerlo insieme. In punto di statuizioni economiche, la ricorrente ha dapprima richiesto che il padre corrisponda un assegno di euro 550,00 a titolo di contributo per Per_ il mantenimento del figlio poi ridotti ad euro 500,00 in sede di precisazione delle conclusioni, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e, in caso di riconoscimento di una minor somma, ha chiesto che siano poste a carico dell' le spese delle utenze per la casa coniugale;
in ogni caso, ha CP_1 chiesto porsi a carico del resistente l'80% delle spese straordinarie per il figlio, con vittoria di spese di lite.
Si è costituito in giudizio il resistente con comparsa depositata il 01.08.2023, nulla opponendo in merito alla richiesta di separazione e all'assegnazione della casa familiare e dichiarandosi favorevole a continuare a pagare tutte le utenze della stessa, peraltro intestate a suo nome. L' ha contestato ogni altra deduzione CP_1 della ricorrente, a partire dall'asserita inidoneità del locale dell'immobile in cui risiede ad ospitare il figlio e ha dedotto che tale scelta sarebbe stata una soluzione concordata tempo addietro dalle parti al fine di rendere Per_ più agevole per il minore la frequentazione di entrambi i genitori senza difficoltà legate allo spostamento da una abitazione all'altra. L' ha negato l'asserzione della madre di essere un padre poco CP_1 presente, sostenendo invece di aiutare il figlio con i compiti e di accompagnarlo agli allenamenti o alle uscite ogniqualvolta vi sia necessità e ha richiesto di procedersi all'ascolto del minore in modo che questo esprima la sua opinione sulle scelte in punto di collocamento. In base a tali premesse, il resistente ha chiesto che venga disposto il collocamento paritario del figlio presso entrambi i genitori, con possibilità di esercitare la responsabilità genitoriale separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione, e ha domandato che il tempo di presenza del minore presso ciascun genitore sia regolamentato tra le parti in base ad accordi variabili settimanalmente o stagionalmente in funzione delle esigenze personali del figlio e lavorative dei genitori e che si adotti la stessa soluzione in merito alle festività. Sul piano economico, il padre ha richiesto che ciascun genitore provveda in modo diretto e autonomo al mantenimento e alle esigenze di vita ordinaria Per_ del figlio con spese straordinarie divise tra le parti nella misura del 50%, oltre a metà dell'assegno familiare previsto ex lege. In considerazione del sostegno prestato al pagamento delle utenze casalinghe, ha da ultimo domandato la corresponsione di un assegno a proprio favore a carico della CP_1
i euro 150,00 al mese a titolo di contributo forfettario per compensare tali esborsi. Pt_1
La e l' sono comparsi all'udienza del 21.09.2023 dinanzi al Giudice relatore delegato alla Pt_1 CP_1 trattazione del procedimento.
Fallito il tentativo di conciliazione, il Giudice ha proceduto all'ascolto delle parti e, a scioglimento della riserva trattenuta all'esito dell'udienza, ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto e ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti: “a) affida congiuntamente ad
Per_ entrambi i genitori il figlio minore (nato il [...]), il quale manterrà la propria residenza anagrafica presso la madre nella casa familiare;
b) assegna la casa familiare sita in Rimini, Via Pegaso n.
Per_ 65, int. 2, a c) dispone che i tempi di permanenza di presso ciascun genitore siano Parte_1
Per_ regolati come segue: - una settimana starà con la madre un giorno a settimana (diverso dal giovedì), con pernotto, ed il weekend, dalle ore 13:00 del venerdì al lunedì mattina quando la madre lo
Per_ riaccompagnerà a scuola;
nella medesima settimana, trascorrerà con il padre tre giorni, con il
Per_ pernotto;
- la settimana successiva starà con il padre un giorno a settimana (diverso dal giovedì), con pernotto, ed il weekend, dalle ore 13:00 del venerdì al lunedì mattina quando il padre lo riaccompagnerà a
Per_ scuola;
nella medesima settimana, trascorrerà con la madre tre giorni, con il pernotto;
- durante le festività i genitori seguiranno le regole dell'alternanza: il padre alternerà con la madre di anno in anno il giorno di Natale e il Capodanno, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; - durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà tenere con sé il figlio minore almeno 7 giorni consecutivi, da concordare con l'altro genitore entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
d) dispone che versi a CP_1 Pt_1
, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni
[...] mese, l'importo di € 200,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie regolate secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna, con decorrenza dal mese di ottobre 2023”. Infine, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione sullo status.
Con sentenza n. 1795/2023 pubblicata il 03.11.2023, il Tribunale di Rimini ha pronunciato sentenza di separazione personale dei coniugi e, con separata ordinanza, il Collegio ha rimesso le parti innanzi al G.I. per la prosecuzione del giudizio e per la decisione sulle istanze istruttorie dalle stesse formulate.
Con successiva ordinanza del 27.02.2024, ritenute superflue le richieste di prove formulate dalle parti, il
Giudice istruttore ha rinviato all'udienza del 30.10.2024 per la rimessione della causa in decisione e ha invitato contestualmente le parti all'aggiornamento delle rispettive posizioni reddituali, assegnando alle stesse i termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
All'udienza predetta, le parti hanno insistito nelle conclusioni già rassegnate e il Giudice si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento, non ha poi presentato le conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (Cass. n. 10894/2005; Cass. n. 2381/2000 secondo cui
“Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
Preliminarmente va dato atto che le parti hanno entrambe domandato l'affidamento condiviso del figlio Per_ minore soluzione dalla quale questo Collegio non intende discostarsi in quanto, da un lato, non sono emersi indici contrari nel corso del giudizio che possano far ipotizzare l'opportunità di una scelta diversa e, dall'altro lato, tale opzione è rispettosa del diritto alla c.d. bigenitorialità sancito all'art. 337 ter c.c., inteso come il diritto del figlio minore di “mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
In accoglimento della richiesta formulata dall' va poi disposto che ciascun genitore eserciti CP_1 separatamente la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, al fine di semplificare la gestione della quotidianità ed evitare occasioni di contrasto tra le parti. Per_ Quanto alla collocazione del figlio, la ricorrente ha chiesto che sia collocato presso di sé, mentre il resistente ha domandato che sia disposta una collocazione paritaria del minore.
Secondo il tradizionale insegnamento della Cassazione, “L'individuazione del genitore collocatario deve avvenire all'esito di un giudizio prognostico che il giudice compie, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, in merito alle capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, tenendo conto, in base a elementi concreti, del modo in cui il padre e la madre hanno in precedenza svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità a un assiduo rapporto, nonché della personalità di ciascun genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore.” (Cass. Civ. sez. I, 16/02/2018, n.3913).
Nel presente giudizio, le parti hanno dato atto che, nel momento in cui la crisi coniugale è divenuta conclamata, la situazione non ha impedito al figlio di trascorrere pari tempo presso ciascun genitore, pur in assenza di un previo provvedimento giudiziale.
Sebbene ciò comporti, a detta della ricorrente, delle difficoltà logistiche dovute al fatto che il vestiario di
Per_ viene conservato quasi interamente presso di sé, tali difficoltà risultano inevitabili in un contesto di disgregazione della coppia e, in ogni caso, non ostano alla previsione di tempi paritari di collocazione del minore presso ciascun genitore, anche considerato che - come già rilevato con ordinanza del 06/10/2023 - la a proposto una ampia regolazione del diritto di visita paterno. Pt_1
Per_ Vanno, quindi, disposti tempi paritari di permanenza di presso ciascun genitore, regolati come segue:
Per_ una settimana starà con la madre un giorno a settimana (diverso dal giovedì), con pernotto, ed il weekend, dalle ore 13:00 del venerdì al lunedì mattina quando la madre lo riaccompagnerà a scuola;
nella
Per_ Per_ medesima settimana, trascorrerà con il padre tre giorni, con il pernotto;
la settimana successiva starà con il padre un giorno a settimana (diverso dal giovedì), con pernotto, ed il weekend, dalle ore 13:00
Per_ del venerdì al lunedì mattina quando il padre lo riaccompagnerà a scuola;
nella medesima settimana, trascorrerà con la madre tre giorni, con il pernotto.
Durante le festività i genitori seguiranno le regole dell'alternanza: il figlio trascorrerà alternativamente con i genitori le festività del Natale e del Capodanno (dalle ore 10,00 del 23.13 alle ore 10,00 del 30.12 o dal 30.12 al 06.01 – stessi orari) e tre giorni consecutivi per le vacanze di Pasqua alternando, negli anni, la Pasqua e la
Pasquetta; l'alternanza dovrà essere rispettata anche per le singole festività (8 dicembre, 1° novembre, 25 aprile, 1° maggio ecc.).
Ciascun genitore avrà diritto a trascorrere con il figlio due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive previa comunicazione all'altro genitore del periodo prescelto almeno 30 giorni prima.
Ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio il giorno del proprio compleanno salvo il diritto dell'altro genitore di recuperare tale giornata nella settimana successiva, mentre il compleanno del figlio sarà trascorso dai genitori ad anni alternati qualora non sia possibile trascorrerlo insieme.
Il minore manterrà la propria residenza anagrafica presso la madre nella casa familiare, sita in Rimini, Via
Pegaso n. 65, int. 2, che, così come richiesto concordemente dalle parti, va assegnata a Parte_1
Per quanto riguarda il mantenimento del figlio, la ricorrente ha chiesto che il padre corrisponda mensilmente un assegno di euro 500,00, oltre all'80% delle spese straordinarie;
il resistente ha invece contestato di dovere alcunché e ha sostenuto di provvedere già al pagamento di tutte le utenze di casa, chiedendo invece che le spese straordinarie siano ripartite nella misura del 50% tra le parti. L'art. 337-ter c.c. prevede al 4° comma che “salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i temi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
Dagli elementi acquisiti al presente giudizio, emerge un quadro reddituale maggiormente favorevole in capo al resistente, il quale dispone di un reddito annuale superiore in media di circa 10.000 euro rispetto alla
L' inoltre, dispone di conti correnti e conti titoli di valore significativamente più elevato Pt_1 CP_1 rispetto alla che ha prodotto documentazione da cui risulta solo un modesto importo sul proprio Pt_1 corrente e un portafoglio titoli del valore di circa 12.500 euro. Irrilevante è il fatto che i plurimi rapporti del resistente siano cointestati, in quanto la loro composizione, quantità e qualità è comunque significativa al fine di ritenere che l' abbia una capacità economico - patrimoniale nettamente superiore a quella della CP_1
Ciò emerge anche dalle allegazioni del resistente che ha affermato di aver provveduto negli ultimi Pt_1 anni al pagamento di una serie di spese straordinarie - producendo documentazione idonea a comprovare l'esborso sostenuto - e al pagamento di diverse vacanze e campeggi più volte all'anno (circostanza quest'ultima confermata dalla stessa ricorrente).
Non può sottacersi, infine, la mancata produzione degli estratti conto 2020 e 2021 da parte del resistente, condotta che contrasta con il disposto di cui all'art. 473-bis.12 c.p.c. e che appare volutamente diretta ad impedire una puntuale ricostruzione delle proprie disponibilità.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, appare opportuno disporre un aumento del contributo paterno al mantenimento fissato in sede provvisoria in euro 200,00, ponendo a carico dell con decorrenza dalla CP_1 pubblicazione della presente sentenza, la somma mensile di euro 400,00 - rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat - oltre al 50% delle spese straordinarie regolate secondo il Protocollo in uso presso il
Tribunale di Bologna.
Inoltre, per effetto del collocamento paritario, va disposto che l'assegno unico sia ripartito al 50% come per legge, in assenza di diverso accordo tra le parti.
Da ultimo, l' ha chiesto un contributo a carico della i euro 150,00, rivalutabile annualmente CP_1 Pt_1
Istat, a titolo di contributo forfettario di tutte le utenze e di tutte le spese a cui lo stesso provvede.
Tale contributo non può essere ricondotto nell'assegno di mantenimento ai sensi dell'art. 156 c.c. in quanto è lo stesso resistente a chiedere, nelle proprie conclusioni, che si accerti che “ogni coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento, essendo ciascuno di essi economicamente autonomo ed autosufficiente”.
Stante la mancata riconducibilità della domanda all'ipotesi di cui l'art. 156 c.c., la stessa è inammissibile in questa sede. Infatti l'art. 40 c.p.c. novellato dalla legge n. 353/90, consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi, soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 133 c.p.c. e soggette a riti diversi. Conseguentemente è esclusa la possibilità del “simultaneus processus” nell'ambito di un'azione, quale quella di separazione personale dei coniugi, soggetta al rito della camera di consiglio, con quella di restituzione e pagamento di somme che sono soggette al rito ordinario trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla prima
(principio espresso in Cass. Sez. I, Sentenza n. 6660 del 15/05/2001).
Quanto alle spese del presente procedimento, ricorrono giustificati motivi, in ragione delle domande svolte dalle parti e della reciproca soccombenza, per provvedere alla loro integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei Parte_1 confronti di , ogni altra eccezione, domanda ed istanza disattesa, così provvede: CP_1 Per_ 1) dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore il quale manterrà la propria residenza anagrafica presso la madre nella casa familiare;
la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma terzo, c.c., e le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
ciascun genitore potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui avrà il figlio con sé;
2) assegna la casa familiare sita in Rimini, Via Pegaso n. 65, int. 2, a Parte_1 Per_
3) dispone il collocamento paritario di presso ciascun genitore, da regolarsi come segue: - una Per_ settimana starà con la madre un giorno a settimana (diverso dal giovedì), con pernotto, ed il weekend, dalle ore 13:00 del venerdì al lunedì mattina quando la madre lo riaccompagnerà a scuola;
nella medesima Per_ Per_ settimana, trascorrerà con il padre tre giorni, con il pernotto;
- la settimana successiva starà con il padre un giorno a settimana (diverso dal giovedì), con pernotto, ed il weekend, dalle ore 13:00 del venerdì al Per_ lunedì mattina quando il padre lo riaccompagnerà a scuola;
nella medesima settimana, trascorrerà con la madre tre giorni, con il pernotto;
durante le festività i genitori seguiranno le regole dell'alternanza: il figlio trascorrerà alternativamente con i genitori le festività del Natale e del Capodanno (dalle ore 10,00 del 23.13 alle ore 10,00 del 30.12 o dal 30.12 al 06.01 – stessi orari) e tre giorni consecutivi per le vacanze di Pasqua alternando, negli anni, la Pasqua e la Pasquetta;
l'alternanza dovrà essere rispettata anche per le singole festività (8 dicembre, 1° novembre, 25 aprile, 1° maggio ecc.); ciascun genitore avrà diritto a trascorrere con il figlio due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive previa comunicazione all'altro genitore del periodo prescelto almeno 30 giorni prima;
ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio il giorno del proprio compleanno salvo il diritto dell'altro genitore di recuperare tale giornata nella settimana successiva, mentre il compleanno del figlio sarà trascorso dai genitori ad anni alternati qualora non sia possibile trascorrerlo insieme.
4) con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, versando alla madre la somma mensile di euro 400,00 anticipatamente entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente sulla base degli indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie regolate secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di
Bologna;
5) dispone che l'assegno unico universale sia ripartito al 50% come per legge, in assenza di diverso accordo tra le parti;
6) dichiara inammissibile la domanda con cui ha chiesto di porre un contributo a carico della CP_1
i euro 150,00; Pt_1
7) compensa integralmente fra le parti le spese del presente procedimento.
Si comunichi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio della Sezione Unica civile il giorno 05.06.2025.
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi