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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 09/06/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2484/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, in persona del giudice Leila Nadir Sersale, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2484 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
promossa da
(P.IVA n° , in persona del legale rappresentante pro _1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente dall'Avv. Alessio Botti e dall'Avv.
Francesco Grifoni
parte opponente
nei confronti di
(C.F. , in persona del NT P.IVA_2
presidente del consiglio di amministrazione pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Alessandro Donati e dall'Avv. Luca Spallieri
parte opposta
conclusioni:
per parte opponente: in via istruttoria, “per l'ammissione dele richieste istruttorie formulate dall'attrice
opponente in atto di citazione nonchè formulate nelle memorie ex art 171 ter n.2 e 3”; nel merito: “Voglia
l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza
ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e
deduzione: - in via preliminare, si chiede lo spostamento della prima udienza al fine di consentire la chiamata
in causa del terzo con sede in Terranuova B.ni (AR) Loc.tà Ganghereto n.59 in Controparte_2
persona del legale rappresentate pro tempore per sentirla condannare, nel caso in cui il finanziamento
1 R.G. n. 2484/2023
promiscuo n. 109271non venisse già considerato saldato, al pagamento del residuo di detto finanziamento. In
subordine, al fine di sentirla condannare in via solidare e fino alla concorrenza della garanzia in origine
prestata, all'eventuale somma che sarà ritenuta dovuta a parte opposta;
Nel merito - accertare e dichiarare il
già avvenuto pagamento del finanziamento sotto forma di fido promiscuo (identificato dal n. 109271) a
seguito del saldo e stralcio avvenuto con il terzo datore di ipoteca e fideiussore;
- in subordine condannare il
terzo estromittente a pagare il residuo dovuto in forza del finanziamento sotto Controparte_2
forma di fido promiscuo (identificato dal n. 109271); -Accertare e dichiarare il grave inadempimento della
banca, l'illegittimo recesso dal finanziamento, l'illegittima segnalazione alla centrale rischi e Banca d'Italia e
la sua condotta contraria ai principi di buona condotta e conseguentemente condannare la stessa al
pagamento di un risarcimento danni in favore dell'odierna parte attrice in opposizione per una somma non
minore a quella ingiunta con il decreto ingiuntivo opposto e/o nella somma maggiore che risulterà al termine
dell'istruttoria del presente giudizio effettuando eventualmente la compensazione con la somma che sarà
eventualmente ritenuto dovuta a controparte;
- accertare e dichiarare il grave danno subito dalla soc.
[...]
a seguito della condotta tenuta dalla banca così come indicata in narrativa e conseguentemente _1
condannare controparte al pagamento una somma non minore a quella ingiunta con il decreto ingiuntivo
opposto e/o nella somma maggiore che risulterà al termine dell'istruttoria del presente giudizio effettuando
eventualmente la compensazione con la somma che sarà eventualmente ritenuto dovuta a controparte;
- in
ogni caso si chiede che venga accertata e dichiarata, per i motivi dui cui in narrativa, l'infondatezza della
pretesa avversaria e per l'effetto revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il
Decreto Ingiuntivo n. 738/2023, emesso dal Tribunale di Arezzo (RG 1529/2023),Giudice Dott.ssa
L.N.Sersale, in data 01/08/2023; - In ipotesi: accertato l'illegittimo recesso contrattuale di parte opposta ed
accertato il conseguente danno derivante a per i motivi di cui in narrativa e _1
quale conseguenza della condotta avversaria, della revoca degli affidamenti e della chiusura linee di credito
da parte della , quantificato in misura eguale a NT
quanto ingiunto con il decreto ingiuntivo opposto, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni
effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n.738/2023, emesso dal Tribunale di Arezzo in data 01/08/2023, e per
l'effetto dichiarare compensata integralmente la somma ingiunta con il pari danno arrecato all'opponente. -
in ulteriore subordine, compensare l'eventuale somma dovuta a controparte con il valore attuale delle azioni
Bancarie possedute dalla soc. per n. 385, in ogni caso per un valore non inferiore al valore _1
nominale pari ad euro 9.940,70 Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese
generali come per legge”;
2 R.G. n. 2484/2023
per parte opposta: in via istruttoria “per l'ammissione, occorrendo, dei mezzi istruttori richiesti con la
seconda memoria integrativa ex art. 171 ter cpc”; nel merito: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni
contraria istanza ed eccezione disattesa, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto esposte negli atti difensivi
depositati nel corso del giudizio rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo n. 738/2023 del
Tribunale di Arezzo con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di merito, e per l'effetto, dichiarare
tenuta e condannare la società opponente al pagamento in favore di della somma di € NT
299.459,90= oltre interessi maturati e maturandi sui rispettivi capitali dei singoli rapporti, ai tassi indicati
nel ricorso monitorio, dalle date di decorrenza ivi indicate sino al saldo. Con vittoria delle spese della fase
monitoria, della fase inibitoria e del giudizio di opposizione”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha opposto _1
il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 738/2023 (R.G. n. 1529/2023) emesso dal
Tribunale di Arezzo in data 1 agosto 2023 su ricorso di NT
, con il quale è stato ingiunto alla il pagamento – in solido con
[...] _1
società Coste Srl, ed Controparte_3 CP_4 Controparte_5 [...]
– della somma di € 299.459,90, oltre interessi e spese, a titolo di debito Controparte_6
residuo dei seguenti contratti: i. conto corrente ordinario n. 203386 (docc. 1 e 2 monitorio); ii.
contratto di mutuo chirografario n. 212706 del 25 febbraio 2021 (docc. 3 e 4 monitorio); iii. contratto di mutuo chirografario n. 212572 del 20 maggio 2020 (docc. 5 e 6 monitorio).
L'opposizione si basa sui seguenti motivi:
i) intervenuto parziale pagamento di quanto vantato da controparte in epoca precedente al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, per effetto del saldo e stralcio accordato al terzo datore di ipoteca Immobiliare del Poggio Srl in relazione al finanziamento sotto forma di fido promiscuo n. 109271;
ii) intervenuta espromissione da parte del terzo del Poggio Srl in relazione alla CP_2
posizione debitoria relativa alla stessa opponente;
iii) il saldo e stralcio accordato dalla ha prodotto un danno alla opponente per la CP_1
trasformazione di un debito di € 80.000,00 garantito da ipoteca ad un debito di €
40.000,00 privo di garanzie con conseguente blocco dell'operatività finanziaria della società e il passaggio ad uno stato di sofferenza bancaria;
3 R.G. n. 2484/2023
iv) tale condotta della banca è contraria ai principi di correttezza e buona fede contrattuale in quanto gli affidamenti concessi sono stati revocati senza preavviso, con conseguente diritto al risarcimento del danno patito.
Parte opponente ha, inoltre, rappresentato che era in corso presso l'Organismo di Mediazione
Forense di Arezzo un procedimento di mediazione avente ad oggetto la fattispecie di cui al presente giudizio.
La società opponente ha dunque chiesto, previa sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, “-Nel merito: - accertare e dichiarare il già avvenuto pagamento del
finanziamento sotto forma di fido promiscuo (identificato dal n. 109271) a seguito del saldo e stralcio
avvenuto con il terzo datore di ipoteca e fideiussore. - in subordine condannare il terzo Controparte_2
estromittente a pagare il residuo dovuto in forza del finanziamento sotto forma di fido promiscuo
[...]
P.IVA_ (identificato dal n. -Accertare e dichiarare il grave inadempimento della banca, l'illegittimo recesso
dal finanziamento, l'illegittima segnalazione alla centrale rischi e Banca d'Italia e la sua condotta contraria ai
principi di buona condotta e conseguentemente condannare la stessa al pagamento di un risarcimento danni
in favore dell'odierna parte attrice in opposizione per una somma non minore a quella ingiunta con il decreto
ingiuntivo opposto e/o nella somma maggiore che risulterà al termine dell'istruttoria del presente giudizio
effettuando eventualmente la compensazione con la somma che sarà eventualmente ritenuto dovuta a
controparte - accertare e dichiarare il grave danno subito dalla soc. a seguito della condotta _1
tenuta dalla banca così come indicata in narrativa e conseguentemente condannare controparte al pagamento
una somma non minore a quella ingiunta con il decreto ingiuntivo opposto e/o nella somma maggiore che
risulterà al termine dell'istruttoria del presente giudizio effettuando eventualmente la compensazione con la
somma che sarà eventualmente ritenuto dovuta a controparte. - in ogni caso si chiede che venga accertata e
dichiarata, per i motivi dui cui in narrativa, l'infondatezza della pretesa avversaria e per l'effetto revocare e
porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 738/2023, emesso
dal Tribunale di Arezzo (RG 1529/2023),Giudice Dott.ssa L.N.Sersale, in data 01/08/2023. - In ipotesi:
accertato l'illegittimo recesso contrattuale di parte opposta ed accertato il conseguente danno derivante a
[...]
per i motivi di cui in narrativa e quale conseguenza della condotta avversaria, della _1
revoca degli affidamenti e della chiusura linee di credito da parte della
[...]
quantificato in misura eguale a quanto ingiunto con il decreto ingiuntivo NT
opposto, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo
n.738/2023, emesso dal Tribunale di Arezzo in data 01/08/2023, e per l'effetto dichiarare compensata
4 R.G. n. 2484/2023
integralmente la somma ingiunta con il pari danno arrecato all'opponente. Con vittoria di spese ed onorari
del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge”.
2. Si è costituita in giudizio , NT
chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto e il rigetto delle domande avversarie, in quanto infondate, per le seguenti ragioni:
i) l'importo di € 45.000,00 di cui all'accordo relativo al fido promiscuo n.109271 è stato detratto dal credito azionato in sede monitoria;
ii) l'atto di espromissione evocato dalla parte opponente è relativo al diverso contratto di mutuo n. 212165, non oggetto di ingiunzione;
iii) il recesso esercitato dalla banca è sorretto da idonea ragione, non identificabile nel venir meno della garanzia ipotecaria concessa da Immobiliare del Poggio s.r.l., ma nella constatata grave crisi economico-finanziaria della debitrice;
quest'ultima, inoltre, è stata tenuta al corrente dell'evoluzione del rapporto e preavvisata della sua risoluzione;
iv) l'addebito sul conto n. 203386 degli insoluti registrati sul fido n. 109271 è avvenuto nel rispetto dei contratti inter partes;
v) nessuna conseguenza negativa può essere ravvisata nel consenso prestato dalla banca alla cancellazione dell'ipoteca di terzo grado a seguito del pagamento da parte del terzo datore di ipoteca Immobiliare del Poggio s.r.l. della somma di € 45.000,00, che ha decurtato l'esposizione debitoria della;
_1
vi) non vi è prova del danno lamentato dalla società opponente.
3. A seguito di istanza ex art. 649 c.p.c. si apriva un procedimento cautelare in esito al quale è stata rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
4. Il giudizio è proseguito con il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c.
5. La causa è stata istruita documentalmente.
6. All'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione dell'8 maggio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ult. co. c.p.c.
****
7. Il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è
governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale
5 R.G. n. 2484/2023
del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria. Invero, dall'art. 2697 c.c. - che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere e al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, per tutte, Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
8. Il presente giudizio ha ad oggetto il credito di euro 299.459,90 vantato da
[...]
, nei confronti della , a NT _1
titolo di debito residuo dei seguenti contratti: i. conto corrente ordinario n. 203386; ii. contratto di mutuo chirografario n. 212706 del 25 febbraio 2021; iii. contratto di mutuo chirografario n. 212572
del 20 maggio 2020.
A fondamento della pretesa azionata in sede monitoria, la banca ha prodotto documentazione idonea a dimostrare la sussistenza del credito ed il suo ammontare ed in particolare: copia del contratto di conto corrente ordinario n. 203386 con documento di sintesi con certificazione ex art. 50 TUB (doc. 1 e 2 fascicolo monitorio sub doc. 13 allegato alla comparsa); copia del contratto di mutuo chirografario n. 212706 e relativo piano di ammortamento (doc. 3 e 4); copia del contratto di mutuo chirografario n. 212572 del 20 maggio 2020 (doc. 5 e 6). Nel presente giudizio di opposizione,
ha anche prodotto gli estratti conto relativi al contratto n. 203386 (doc. 1).
9. La società ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, deducendo in primo luogo che, _1
anteriormente al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, è intervenuto il pagamento di parte delle somme richieste dalla controparte, per effetto del “saldo e stralcio” accordato al terzo datore di ipoteca Immobiliare del Poggio s.r.l. in relazione al finanziamento sotto forma di fido promiscuo n. 109271.
La tesi sostenuta dalla opponente non può essere condivisa.
6 R.G. n. 2484/2023
Anzitutto, va evidenziato che l'accordo evocato dalla parte opponente non può essere definito come “saldo e stralcio”, in quanto si è limitata ad acconsentire alla cancellazione NT
dell'ipoteca di terzo grado concessa da Immobiliare del Poggio s.r.l. a garanzia del fido promiscuo n. 109271 a fronte del pagamento, da parte della garante, di € 45.000,00.
Tanto chiarito, va evidenziato che l'importo in questione è stato detratto dal debito relativo al conto corrente n. 203386, sul quale venivano regolati i movimenti del fido n. 109271 (cfr. doc. 8 –
fascicolo parte opposta).
Diverso è, invece, l'atto di espromissione, sempre evocato dalla parte opponente.
Tale atto ha ad oggetto (non il fido promiscuo, ma) il contratto di mutuo n. 212165, ossia un contratto che non costituisce oggetto del ricorso per ingiunzione.
Di conseguenza, nessuno dei due accordi sopra richiamati è in grado di incidere sulla consistenza del credito portato dal decreto ingiuntivo opposto.
10. Con un ulteriore ordine di censure, la società opponente ha dedotto che ha CP_1 CP_1
proceduto alla revoca dell'affidamento n. 109271 senza preavviso e rinunciando a suo danno alla garanzia ipotecaria concessa da Immobiliare del Poggio s.r.l.
Nella prospettiva della società opponente, essa è passata, a causa della suddetta operazione, da una esposizione su un affidamento di € 80.000,00 circa (garantito da ipoteca) ad un saldo debitorio sul conto corrente di circa 40.000,00 (non garantito); per effetto di tale operazione, la stessa opponente ha subito la revoca degli anticipi fattura e di qualsiasi diverso credito, con conseguente blocco dell'operatività commerciale.
Detta prospettazione non è suscettibile di positivo apprezzamento.
Dalla documentazione in atti si ricava, invero, che: i) in data 4 giugno 2022, l'odierna opponente ha dato atto degli incontri avvenuti con la banca nei giorni precedenti e, soprattutto, evidenziato l'incapacità di provvedere al pagamento del debito (doc. 4 – fascicolo parte opposta); ii) in data 13
luglio 2022, è stato notificato pignoramento presso terzi da parte dell'Agente della Riscossione
dell'importo di € 155.943,33, (doc. 5 – fascicolo parte opposta).
In particolare, nella nota del 4 giugno 2022 si legge: “Attualmente la ha un portafoglio _1
commerciale anticipato relativo a fatture ormai datate, per precisione anno 2019, che attualmente sono in
parte passate al legale per il recupero del credito, in quanto è sempre più difficile procedere al loro incasso,
nonostante il continuo impegno profuso per sollecitarne il pagamento. La scrivente precisa inoltre che,
essendo, notoriamente, molto ridotto il fatturato della società la stessa non dispone di un cash _1
7 R.G. n. 2484/2023
flow o di fatture attuali in sostituzione, come da Voi richiesto, sufficienti a garantire una copertura diretta
dell'anticipato, come invece in passato in simili situazioni è stata in grado di fare, sottolineando la situazione
di mercato stagnante e che non ha le prospettive di ricrescita sperate e auspicate nella rappresentazione dei
precedenti business plan. (…) Tutto ciò premesso, la pertanto non è in grado di _1
soddisfare alle richieste da Voi ricevute”.
In data 25 luglio 2022, la banca ha quindi esercitato il recesso dell'affidamento promiscuo concesso alla e contraddistinto dal n. 109271. _1
La ragione della revoca degli affidamenti concessi alla non risiede, dunque, nel venir _1
meno della garanzia ipotecaria concessa da Immobiliare del Poggio s.r.l., ma nella situazione di grave crisi economico-finanziaria della (cfr. anche doc. 7 – fascicolo parte opposta, in cui si _1
richiamano la precedente corrispondenza e le perduranti anomalie esistenti sui rapporti bancari in oggetto).
La situazione di grave crisi economica, ammessa dalla stessa odierna opponente, esclude la possibilità di condividere la tesi secondo cui la condotta della banca avrebbe privato la _1
della possibilità di definire la propria situazione con la banca stessa.
Alla luce delle considerazioni svolte, è possibile affermare che il recesso risulta sorretto da valida giustificazione e che, per altro verso, l'odierna opponente è sempre stata al corrente dell'evoluzione del rapporto.
11. Quanto all'addebito del saldo negativo del suddetto rapporto sul conto corrente n. 208836, lo stesso è avvenuto nel rispetto dei termini e delle condizioni espressamente previste dai contratti sottoscritti in data 27 febbraio 2015 (doc. 2). Ed invero, i contratti che disciplinavano le c.d. “forme tecniche” di utilizzo dell'affidamento promiscuo contemplavano il diritto della banca di ricevere immediatamente il rimborso della somma anticipata, qualora le somme di una o più fatture ovvero degli altri documenti non fossero state puntualmente o integralmente pagate alla scadenza del termine per il pagamento fissato dalle stesse fatture o dagli altri documenti, oltre alla facoltà della banca stessa, in caso di mancato rimborso, di procedere all'addebito sul conto corrente della somma anticipata.
12. Orbene, una volta constatata l'insolvenza della odierna opponente, ha NT
legittimamente utilizzato le garanzie reali che aveva ricevuto da Immobiliare del Poggio s.r.l.
sull'affidamento promiscuo n. 109271 e sul contratto di mutuo n. 212165, ottenendo il pagamento dell'importo di € 45.000,00 a valere sul debito di cui all'affidamento promiscuo n. 109271 e
8 R.G. n. 2484/2023
l'espromissione cumulativa in relazione al contratto di mutuo n. 212165, (che, come si è detto, non costituisce oggetto del decreto opposto).
È, dunque, evidente che alcuna conseguenza pregiudizievole – peraltro neppure adeguatamente provata – è imputabile alla banca per avere prestato consenso alla cancellazione dell'ipoteca di terzo grado a seguito del pagamento, da parte del terzo datore di ipoteca Immobiliare del Poggio
s.r.l., della somma di € 45.000,00.
È appena il caso di sottolineare che detto pagamento ha ridotto di oltre la metà l'esposizione esistente sul conto corrente, a vantaggio della , e che, in ogni caso, la liberazione della _1
suddetta garanzia rientra tra gli atti che la banca, a favore della quale la garanzia era stata prestata,
poteva liberamente effettuare, senza necessità di alcun consenso da parte del debitore.
13. In sede di note conclusionali e in subordine, l'opponente ha eccepito la compensazione tra
“l'eventuale somma dovuta a controparte con il valore attuale delle azioni Bancarie possedute dalla soc.
[...]
per n. 385, in ogni caso per un valore non inferiore al valore nominale pari ad euro 9.940,70”. _1
L'eccezione è irricevibile.
I fatti costitutivi delle eccezioni in senso stretto, che ampliano il thema decidendum (quale pacificamente è l'eccezione di compensazione ex art. 1242 co. 1 c.c.) devono essere dedotti con la comparsa di costituzione, ovvero, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo – come nella specie –
con l'atto di opposizione stesso, rivestendo in tale procedimento l'opponente solo formalmente la veste di attore, ma essendo sostanzialmente la parte convenuta.
Nel caso di specie, invece, il fatto costitutivo dell'eccezione di compensazione, pacificamente anteriore al maturare delle preclusioni assertive (ed anche istruttorie), è stato dedotto solo nella seconda memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c. e l'eccezione sollevata solo in sede di note conclusionali.
14. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione deve essere respinta, ogni altro profilo assorbito. Per l'effetto, deve essere confermato nei confronti della società opponente
[...]
il decreto ingiuntivo opposto. _1
15. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base del d.m. 55/2014,
come modificato dal d.m. 147/2022, sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento (euro
260.001,00 a euro 520.000), ad esclusione della fase istruttoria, che si liquida sulla base dei valori minimi, trattandosi di causa istruita solo su base documentale.
P.Q.M.
9 R.G. n. 2484/2023
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma nei confronti della società _1
il decreto ingiuntivo n. 738/2023 (R.G. n. 1529/2023) emesso dal Tribunale di Arezzo;
[...]
b) condanna la società al pagamento delle spese di lite in favore di _1
, liquidate in € 17.252,00 per compensi, NT
oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Arezzo, in data 9 giugno 2025
Il giudice
Leila Nadir Sersale
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, in persona del giudice Leila Nadir Sersale, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2484 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
promossa da
(P.IVA n° , in persona del legale rappresentante pro _1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente dall'Avv. Alessio Botti e dall'Avv.
Francesco Grifoni
parte opponente
nei confronti di
(C.F. , in persona del NT P.IVA_2
presidente del consiglio di amministrazione pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Alessandro Donati e dall'Avv. Luca Spallieri
parte opposta
conclusioni:
per parte opponente: in via istruttoria, “per l'ammissione dele richieste istruttorie formulate dall'attrice
opponente in atto di citazione nonchè formulate nelle memorie ex art 171 ter n.2 e 3”; nel merito: “Voglia
l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza
ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e
deduzione: - in via preliminare, si chiede lo spostamento della prima udienza al fine di consentire la chiamata
in causa del terzo con sede in Terranuova B.ni (AR) Loc.tà Ganghereto n.59 in Controparte_2
persona del legale rappresentate pro tempore per sentirla condannare, nel caso in cui il finanziamento
1 R.G. n. 2484/2023
promiscuo n. 109271non venisse già considerato saldato, al pagamento del residuo di detto finanziamento. In
subordine, al fine di sentirla condannare in via solidare e fino alla concorrenza della garanzia in origine
prestata, all'eventuale somma che sarà ritenuta dovuta a parte opposta;
Nel merito - accertare e dichiarare il
già avvenuto pagamento del finanziamento sotto forma di fido promiscuo (identificato dal n. 109271) a
seguito del saldo e stralcio avvenuto con il terzo datore di ipoteca e fideiussore;
- in subordine condannare il
terzo estromittente a pagare il residuo dovuto in forza del finanziamento sotto Controparte_2
forma di fido promiscuo (identificato dal n. 109271); -Accertare e dichiarare il grave inadempimento della
banca, l'illegittimo recesso dal finanziamento, l'illegittima segnalazione alla centrale rischi e Banca d'Italia e
la sua condotta contraria ai principi di buona condotta e conseguentemente condannare la stessa al
pagamento di un risarcimento danni in favore dell'odierna parte attrice in opposizione per una somma non
minore a quella ingiunta con il decreto ingiuntivo opposto e/o nella somma maggiore che risulterà al termine
dell'istruttoria del presente giudizio effettuando eventualmente la compensazione con la somma che sarà
eventualmente ritenuto dovuta a controparte;
- accertare e dichiarare il grave danno subito dalla soc.
[...]
a seguito della condotta tenuta dalla banca così come indicata in narrativa e conseguentemente _1
condannare controparte al pagamento una somma non minore a quella ingiunta con il decreto ingiuntivo
opposto e/o nella somma maggiore che risulterà al termine dell'istruttoria del presente giudizio effettuando
eventualmente la compensazione con la somma che sarà eventualmente ritenuto dovuta a controparte;
- in
ogni caso si chiede che venga accertata e dichiarata, per i motivi dui cui in narrativa, l'infondatezza della
pretesa avversaria e per l'effetto revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il
Decreto Ingiuntivo n. 738/2023, emesso dal Tribunale di Arezzo (RG 1529/2023),Giudice Dott.ssa
L.N.Sersale, in data 01/08/2023; - In ipotesi: accertato l'illegittimo recesso contrattuale di parte opposta ed
accertato il conseguente danno derivante a per i motivi di cui in narrativa e _1
quale conseguenza della condotta avversaria, della revoca degli affidamenti e della chiusura linee di credito
da parte della , quantificato in misura eguale a NT
quanto ingiunto con il decreto ingiuntivo opposto, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni
effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n.738/2023, emesso dal Tribunale di Arezzo in data 01/08/2023, e per
l'effetto dichiarare compensata integralmente la somma ingiunta con il pari danno arrecato all'opponente. -
in ulteriore subordine, compensare l'eventuale somma dovuta a controparte con il valore attuale delle azioni
Bancarie possedute dalla soc. per n. 385, in ogni caso per un valore non inferiore al valore _1
nominale pari ad euro 9.940,70 Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese
generali come per legge”;
2 R.G. n. 2484/2023
per parte opposta: in via istruttoria “per l'ammissione, occorrendo, dei mezzi istruttori richiesti con la
seconda memoria integrativa ex art. 171 ter cpc”; nel merito: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni
contraria istanza ed eccezione disattesa, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto esposte negli atti difensivi
depositati nel corso del giudizio rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo n. 738/2023 del
Tribunale di Arezzo con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di merito, e per l'effetto, dichiarare
tenuta e condannare la società opponente al pagamento in favore di della somma di € NT
299.459,90= oltre interessi maturati e maturandi sui rispettivi capitali dei singoli rapporti, ai tassi indicati
nel ricorso monitorio, dalle date di decorrenza ivi indicate sino al saldo. Con vittoria delle spese della fase
monitoria, della fase inibitoria e del giudizio di opposizione”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha opposto _1
il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 738/2023 (R.G. n. 1529/2023) emesso dal
Tribunale di Arezzo in data 1 agosto 2023 su ricorso di NT
, con il quale è stato ingiunto alla il pagamento – in solido con
[...] _1
società Coste Srl, ed Controparte_3 CP_4 Controparte_5 [...]
– della somma di € 299.459,90, oltre interessi e spese, a titolo di debito Controparte_6
residuo dei seguenti contratti: i. conto corrente ordinario n. 203386 (docc. 1 e 2 monitorio); ii.
contratto di mutuo chirografario n. 212706 del 25 febbraio 2021 (docc. 3 e 4 monitorio); iii. contratto di mutuo chirografario n. 212572 del 20 maggio 2020 (docc. 5 e 6 monitorio).
L'opposizione si basa sui seguenti motivi:
i) intervenuto parziale pagamento di quanto vantato da controparte in epoca precedente al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, per effetto del saldo e stralcio accordato al terzo datore di ipoteca Immobiliare del Poggio Srl in relazione al finanziamento sotto forma di fido promiscuo n. 109271;
ii) intervenuta espromissione da parte del terzo del Poggio Srl in relazione alla CP_2
posizione debitoria relativa alla stessa opponente;
iii) il saldo e stralcio accordato dalla ha prodotto un danno alla opponente per la CP_1
trasformazione di un debito di € 80.000,00 garantito da ipoteca ad un debito di €
40.000,00 privo di garanzie con conseguente blocco dell'operatività finanziaria della società e il passaggio ad uno stato di sofferenza bancaria;
3 R.G. n. 2484/2023
iv) tale condotta della banca è contraria ai principi di correttezza e buona fede contrattuale in quanto gli affidamenti concessi sono stati revocati senza preavviso, con conseguente diritto al risarcimento del danno patito.
Parte opponente ha, inoltre, rappresentato che era in corso presso l'Organismo di Mediazione
Forense di Arezzo un procedimento di mediazione avente ad oggetto la fattispecie di cui al presente giudizio.
La società opponente ha dunque chiesto, previa sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, “-Nel merito: - accertare e dichiarare il già avvenuto pagamento del
finanziamento sotto forma di fido promiscuo (identificato dal n. 109271) a seguito del saldo e stralcio
avvenuto con il terzo datore di ipoteca e fideiussore. - in subordine condannare il terzo Controparte_2
estromittente a pagare il residuo dovuto in forza del finanziamento sotto forma di fido promiscuo
[...]
P.IVA_ (identificato dal n. -Accertare e dichiarare il grave inadempimento della banca, l'illegittimo recesso
dal finanziamento, l'illegittima segnalazione alla centrale rischi e Banca d'Italia e la sua condotta contraria ai
principi di buona condotta e conseguentemente condannare la stessa al pagamento di un risarcimento danni
in favore dell'odierna parte attrice in opposizione per una somma non minore a quella ingiunta con il decreto
ingiuntivo opposto e/o nella somma maggiore che risulterà al termine dell'istruttoria del presente giudizio
effettuando eventualmente la compensazione con la somma che sarà eventualmente ritenuto dovuta a
controparte - accertare e dichiarare il grave danno subito dalla soc. a seguito della condotta _1
tenuta dalla banca così come indicata in narrativa e conseguentemente condannare controparte al pagamento
una somma non minore a quella ingiunta con il decreto ingiuntivo opposto e/o nella somma maggiore che
risulterà al termine dell'istruttoria del presente giudizio effettuando eventualmente la compensazione con la
somma che sarà eventualmente ritenuto dovuta a controparte. - in ogni caso si chiede che venga accertata e
dichiarata, per i motivi dui cui in narrativa, l'infondatezza della pretesa avversaria e per l'effetto revocare e
porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 738/2023, emesso
dal Tribunale di Arezzo (RG 1529/2023),Giudice Dott.ssa L.N.Sersale, in data 01/08/2023. - In ipotesi:
accertato l'illegittimo recesso contrattuale di parte opposta ed accertato il conseguente danno derivante a
[...]
per i motivi di cui in narrativa e quale conseguenza della condotta avversaria, della _1
revoca degli affidamenti e della chiusura linee di credito da parte della
[...]
quantificato in misura eguale a quanto ingiunto con il decreto ingiuntivo NT
opposto, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo
n.738/2023, emesso dal Tribunale di Arezzo in data 01/08/2023, e per l'effetto dichiarare compensata
4 R.G. n. 2484/2023
integralmente la somma ingiunta con il pari danno arrecato all'opponente. Con vittoria di spese ed onorari
del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge”.
2. Si è costituita in giudizio , NT
chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto e il rigetto delle domande avversarie, in quanto infondate, per le seguenti ragioni:
i) l'importo di € 45.000,00 di cui all'accordo relativo al fido promiscuo n.109271 è stato detratto dal credito azionato in sede monitoria;
ii) l'atto di espromissione evocato dalla parte opponente è relativo al diverso contratto di mutuo n. 212165, non oggetto di ingiunzione;
iii) il recesso esercitato dalla banca è sorretto da idonea ragione, non identificabile nel venir meno della garanzia ipotecaria concessa da Immobiliare del Poggio s.r.l., ma nella constatata grave crisi economico-finanziaria della debitrice;
quest'ultima, inoltre, è stata tenuta al corrente dell'evoluzione del rapporto e preavvisata della sua risoluzione;
iv) l'addebito sul conto n. 203386 degli insoluti registrati sul fido n. 109271 è avvenuto nel rispetto dei contratti inter partes;
v) nessuna conseguenza negativa può essere ravvisata nel consenso prestato dalla banca alla cancellazione dell'ipoteca di terzo grado a seguito del pagamento da parte del terzo datore di ipoteca Immobiliare del Poggio s.r.l. della somma di € 45.000,00, che ha decurtato l'esposizione debitoria della;
_1
vi) non vi è prova del danno lamentato dalla società opponente.
3. A seguito di istanza ex art. 649 c.p.c. si apriva un procedimento cautelare in esito al quale è stata rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
4. Il giudizio è proseguito con il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c.
5. La causa è stata istruita documentalmente.
6. All'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione dell'8 maggio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ult. co. c.p.c.
****
7. Il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è
governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale
5 R.G. n. 2484/2023
del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria. Invero, dall'art. 2697 c.c. - che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere e al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, per tutte, Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
8. Il presente giudizio ha ad oggetto il credito di euro 299.459,90 vantato da
[...]
, nei confronti della , a NT _1
titolo di debito residuo dei seguenti contratti: i. conto corrente ordinario n. 203386; ii. contratto di mutuo chirografario n. 212706 del 25 febbraio 2021; iii. contratto di mutuo chirografario n. 212572
del 20 maggio 2020.
A fondamento della pretesa azionata in sede monitoria, la banca ha prodotto documentazione idonea a dimostrare la sussistenza del credito ed il suo ammontare ed in particolare: copia del contratto di conto corrente ordinario n. 203386 con documento di sintesi con certificazione ex art. 50 TUB (doc. 1 e 2 fascicolo monitorio sub doc. 13 allegato alla comparsa); copia del contratto di mutuo chirografario n. 212706 e relativo piano di ammortamento (doc. 3 e 4); copia del contratto di mutuo chirografario n. 212572 del 20 maggio 2020 (doc. 5 e 6). Nel presente giudizio di opposizione,
ha anche prodotto gli estratti conto relativi al contratto n. 203386 (doc. 1).
9. La società ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, deducendo in primo luogo che, _1
anteriormente al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, è intervenuto il pagamento di parte delle somme richieste dalla controparte, per effetto del “saldo e stralcio” accordato al terzo datore di ipoteca Immobiliare del Poggio s.r.l. in relazione al finanziamento sotto forma di fido promiscuo n. 109271.
La tesi sostenuta dalla opponente non può essere condivisa.
6 R.G. n. 2484/2023
Anzitutto, va evidenziato che l'accordo evocato dalla parte opponente non può essere definito come “saldo e stralcio”, in quanto si è limitata ad acconsentire alla cancellazione NT
dell'ipoteca di terzo grado concessa da Immobiliare del Poggio s.r.l. a garanzia del fido promiscuo n. 109271 a fronte del pagamento, da parte della garante, di € 45.000,00.
Tanto chiarito, va evidenziato che l'importo in questione è stato detratto dal debito relativo al conto corrente n. 203386, sul quale venivano regolati i movimenti del fido n. 109271 (cfr. doc. 8 –
fascicolo parte opposta).
Diverso è, invece, l'atto di espromissione, sempre evocato dalla parte opponente.
Tale atto ha ad oggetto (non il fido promiscuo, ma) il contratto di mutuo n. 212165, ossia un contratto che non costituisce oggetto del ricorso per ingiunzione.
Di conseguenza, nessuno dei due accordi sopra richiamati è in grado di incidere sulla consistenza del credito portato dal decreto ingiuntivo opposto.
10. Con un ulteriore ordine di censure, la società opponente ha dedotto che ha CP_1 CP_1
proceduto alla revoca dell'affidamento n. 109271 senza preavviso e rinunciando a suo danno alla garanzia ipotecaria concessa da Immobiliare del Poggio s.r.l.
Nella prospettiva della società opponente, essa è passata, a causa della suddetta operazione, da una esposizione su un affidamento di € 80.000,00 circa (garantito da ipoteca) ad un saldo debitorio sul conto corrente di circa 40.000,00 (non garantito); per effetto di tale operazione, la stessa opponente ha subito la revoca degli anticipi fattura e di qualsiasi diverso credito, con conseguente blocco dell'operatività commerciale.
Detta prospettazione non è suscettibile di positivo apprezzamento.
Dalla documentazione in atti si ricava, invero, che: i) in data 4 giugno 2022, l'odierna opponente ha dato atto degli incontri avvenuti con la banca nei giorni precedenti e, soprattutto, evidenziato l'incapacità di provvedere al pagamento del debito (doc. 4 – fascicolo parte opposta); ii) in data 13
luglio 2022, è stato notificato pignoramento presso terzi da parte dell'Agente della Riscossione
dell'importo di € 155.943,33, (doc. 5 – fascicolo parte opposta).
In particolare, nella nota del 4 giugno 2022 si legge: “Attualmente la ha un portafoglio _1
commerciale anticipato relativo a fatture ormai datate, per precisione anno 2019, che attualmente sono in
parte passate al legale per il recupero del credito, in quanto è sempre più difficile procedere al loro incasso,
nonostante il continuo impegno profuso per sollecitarne il pagamento. La scrivente precisa inoltre che,
essendo, notoriamente, molto ridotto il fatturato della società la stessa non dispone di un cash _1
7 R.G. n. 2484/2023
flow o di fatture attuali in sostituzione, come da Voi richiesto, sufficienti a garantire una copertura diretta
dell'anticipato, come invece in passato in simili situazioni è stata in grado di fare, sottolineando la situazione
di mercato stagnante e che non ha le prospettive di ricrescita sperate e auspicate nella rappresentazione dei
precedenti business plan. (…) Tutto ciò premesso, la pertanto non è in grado di _1
soddisfare alle richieste da Voi ricevute”.
In data 25 luglio 2022, la banca ha quindi esercitato il recesso dell'affidamento promiscuo concesso alla e contraddistinto dal n. 109271. _1
La ragione della revoca degli affidamenti concessi alla non risiede, dunque, nel venir _1
meno della garanzia ipotecaria concessa da Immobiliare del Poggio s.r.l., ma nella situazione di grave crisi economico-finanziaria della (cfr. anche doc. 7 – fascicolo parte opposta, in cui si _1
richiamano la precedente corrispondenza e le perduranti anomalie esistenti sui rapporti bancari in oggetto).
La situazione di grave crisi economica, ammessa dalla stessa odierna opponente, esclude la possibilità di condividere la tesi secondo cui la condotta della banca avrebbe privato la _1
della possibilità di definire la propria situazione con la banca stessa.
Alla luce delle considerazioni svolte, è possibile affermare che il recesso risulta sorretto da valida giustificazione e che, per altro verso, l'odierna opponente è sempre stata al corrente dell'evoluzione del rapporto.
11. Quanto all'addebito del saldo negativo del suddetto rapporto sul conto corrente n. 208836, lo stesso è avvenuto nel rispetto dei termini e delle condizioni espressamente previste dai contratti sottoscritti in data 27 febbraio 2015 (doc. 2). Ed invero, i contratti che disciplinavano le c.d. “forme tecniche” di utilizzo dell'affidamento promiscuo contemplavano il diritto della banca di ricevere immediatamente il rimborso della somma anticipata, qualora le somme di una o più fatture ovvero degli altri documenti non fossero state puntualmente o integralmente pagate alla scadenza del termine per il pagamento fissato dalle stesse fatture o dagli altri documenti, oltre alla facoltà della banca stessa, in caso di mancato rimborso, di procedere all'addebito sul conto corrente della somma anticipata.
12. Orbene, una volta constatata l'insolvenza della odierna opponente, ha NT
legittimamente utilizzato le garanzie reali che aveva ricevuto da Immobiliare del Poggio s.r.l.
sull'affidamento promiscuo n. 109271 e sul contratto di mutuo n. 212165, ottenendo il pagamento dell'importo di € 45.000,00 a valere sul debito di cui all'affidamento promiscuo n. 109271 e
8 R.G. n. 2484/2023
l'espromissione cumulativa in relazione al contratto di mutuo n. 212165, (che, come si è detto, non costituisce oggetto del decreto opposto).
È, dunque, evidente che alcuna conseguenza pregiudizievole – peraltro neppure adeguatamente provata – è imputabile alla banca per avere prestato consenso alla cancellazione dell'ipoteca di terzo grado a seguito del pagamento, da parte del terzo datore di ipoteca Immobiliare del Poggio
s.r.l., della somma di € 45.000,00.
È appena il caso di sottolineare che detto pagamento ha ridotto di oltre la metà l'esposizione esistente sul conto corrente, a vantaggio della , e che, in ogni caso, la liberazione della _1
suddetta garanzia rientra tra gli atti che la banca, a favore della quale la garanzia era stata prestata,
poteva liberamente effettuare, senza necessità di alcun consenso da parte del debitore.
13. In sede di note conclusionali e in subordine, l'opponente ha eccepito la compensazione tra
“l'eventuale somma dovuta a controparte con il valore attuale delle azioni Bancarie possedute dalla soc.
[...]
per n. 385, in ogni caso per un valore non inferiore al valore nominale pari ad euro 9.940,70”. _1
L'eccezione è irricevibile.
I fatti costitutivi delle eccezioni in senso stretto, che ampliano il thema decidendum (quale pacificamente è l'eccezione di compensazione ex art. 1242 co. 1 c.c.) devono essere dedotti con la comparsa di costituzione, ovvero, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo – come nella specie –
con l'atto di opposizione stesso, rivestendo in tale procedimento l'opponente solo formalmente la veste di attore, ma essendo sostanzialmente la parte convenuta.
Nel caso di specie, invece, il fatto costitutivo dell'eccezione di compensazione, pacificamente anteriore al maturare delle preclusioni assertive (ed anche istruttorie), è stato dedotto solo nella seconda memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c. e l'eccezione sollevata solo in sede di note conclusionali.
14. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione deve essere respinta, ogni altro profilo assorbito. Per l'effetto, deve essere confermato nei confronti della società opponente
[...]
il decreto ingiuntivo opposto. _1
15. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base del d.m. 55/2014,
come modificato dal d.m. 147/2022, sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento (euro
260.001,00 a euro 520.000), ad esclusione della fase istruttoria, che si liquida sulla base dei valori minimi, trattandosi di causa istruita solo su base documentale.
P.Q.M.
9 R.G. n. 2484/2023
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma nei confronti della società _1
il decreto ingiuntivo n. 738/2023 (R.G. n. 1529/2023) emesso dal Tribunale di Arezzo;
[...]
b) condanna la società al pagamento delle spese di lite in favore di _1
, liquidate in € 17.252,00 per compensi, NT
oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Arezzo, in data 9 giugno 2025
Il giudice
Leila Nadir Sersale
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