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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/06/2025, n. 919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 919 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22163/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22163/2024 V.G. promossa da:
e , entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio Parte_1 Parte_2 dell'avv. GIOVANDO CRISTINA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 Parte_2 in TORINO il 07/10/1994.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 1341 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1994).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 17 febbraio 1997 e il 5.02.2000 Persona_1 Persona_2
non è economicamente autosufficiente.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di sentenza n. 950/2024 del Tribunale
Ordinario di Torino pubblicata in data 12/02/2024.
Con ricorso depositato il 20/09/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. pag. 1 di 3 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza;
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile Parte_1 Parte_2 sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che i signori e versino direttamente al figlio Parte_1 Controparte_1
, maggiorenne non economicamente indipendente, che vive a Cambridge (Regno Unito) ove Per_2 ha appena terminato il percorso di studi in Biologia marina ed è alla ricerca di un'attività lavorativa, euro 300,00 (trecento/00) mensili ciascuno, rivalutabili ISTAT, mediante bonifico da effettuarsi entro il giorno 5 del mese, sul conto corrente/carta prepagata intestati al figlio, sino all'indipendenza economica di . Per_2
DISPONE la ripartizione al 50% le spese per il figlio , comprese le spese per il vitto e Per_2 l'alloggio all'estero, oltre alle spese straordinarie sempre suddivise al 50 % (mediche, straordinarie ed extrascolastiche) rispetto alle quali le parti potranno fare riferimento alle indicazioni di cui al
Protocollo adottato dal Tribunale di Torino in data 15 marzo 2016, da intendersi parte integrante del presente atto, sino all'indipendenza economica del figlio.
DÀ ATTO che i signori e preso atto delle reciproche Parte_1 Controparte_1 disponibilità reddituali e patrimoniali relative all'ultimo triennio, dichiarano di essere economicamente autosufficienti.
DÀ ATTO che con il presente accordo, i signori e Parte_1 Controparte_1 riconoscono di aver definito ogni questione patrimoniale e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto sopra previsto, nulla hanno più a pretendere l'uno dall'altra.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
30/05/2025.
pag. 2 di 3 Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22163/2024 V.G. promossa da:
e , entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio Parte_1 Parte_2 dell'avv. GIOVANDO CRISTINA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 Parte_2 in TORINO il 07/10/1994.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 1341 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1994).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 17 febbraio 1997 e il 5.02.2000 Persona_1 Persona_2
non è economicamente autosufficiente.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di sentenza n. 950/2024 del Tribunale
Ordinario di Torino pubblicata in data 12/02/2024.
Con ricorso depositato il 20/09/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. pag. 1 di 3 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza;
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile Parte_1 Parte_2 sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che i signori e versino direttamente al figlio Parte_1 Controparte_1
, maggiorenne non economicamente indipendente, che vive a Cambridge (Regno Unito) ove Per_2 ha appena terminato il percorso di studi in Biologia marina ed è alla ricerca di un'attività lavorativa, euro 300,00 (trecento/00) mensili ciascuno, rivalutabili ISTAT, mediante bonifico da effettuarsi entro il giorno 5 del mese, sul conto corrente/carta prepagata intestati al figlio, sino all'indipendenza economica di . Per_2
DISPONE la ripartizione al 50% le spese per il figlio , comprese le spese per il vitto e Per_2 l'alloggio all'estero, oltre alle spese straordinarie sempre suddivise al 50 % (mediche, straordinarie ed extrascolastiche) rispetto alle quali le parti potranno fare riferimento alle indicazioni di cui al
Protocollo adottato dal Tribunale di Torino in data 15 marzo 2016, da intendersi parte integrante del presente atto, sino all'indipendenza economica del figlio.
DÀ ATTO che i signori e preso atto delle reciproche Parte_1 Controparte_1 disponibilità reddituali e patrimoniali relative all'ultimo triennio, dichiarano di essere economicamente autosufficienti.
DÀ ATTO che con il presente accordo, i signori e Parte_1 Controparte_1 riconoscono di aver definito ogni questione patrimoniale e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto sopra previsto, nulla hanno più a pretendere l'uno dall'altra.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
30/05/2025.
pag. 2 di 3 Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pag. 3 di 3