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Sentenza 6 luglio 2025
Sentenza 6 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 06/07/2025, n. 1011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1011 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, seconda sezione civile, composta dai Signori
Magistrati:
- Dott. Nicolò Crascì Presidente
- Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
- Dott. Sergio Florio Giudice ausiliario-rel.-est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1728/2021 R.G. promossa da
- nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avvocato Gaetano Consiglio,
elettivamente domiciliato in Catania, via Dalmazia n. 57, presso lo studio dell'avvocato Maria Grazia Caruso
APPELLANTE
CONTRO
- nato a [...] il [...] (C.F: ), CP_1 CodiceFiscale_2
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Cappello, elettivamente domiciliato in
Catani, via O. Scammacca n. 99, presso lo studio dell'avv. Marianna Bennati
APPELLATO
E CONTRO
(P. IVA ) Controparte_2 P.IVA_1 CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Siracusa, con sentenza n. 2000/2021 pubblicata l'8.11.2021,
definitivamente pronunciando, accoglieva l'opposizione contro Controparte_2
[... e per l'effetto: 1) revocava il decreto ingiuntivo n. 678/20212 emesso dal medesimo Tribunale, rigettava la domanda riconvenzionale proposta da Pt_2
e compensava le spese tra dette parti;
2) accoglieva la domanda proposta da
[...]
contro e condannava il secondo al pagamento in CP_1 Parte_1
favore del primo di euro 8.390,06 per costi di ripristino, oltre oneri accessori, delle spese di lite, di quelle per ATP nonché della consulenza di parte;
3) rigettava la domanda ex art. 96 cpc promossa da . CP_1
Ha proposto appello con atto di citazione notificato il 7.5.2022. Parte_1
Si è costituito ed ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ex art. CP_1
342 e 348 bis c.p.c, nonché l violazione dell'art. 345 cpc, comunque il rigetto, spese vinte.
All'udienza del 17.4.2023, svoltasi a trattazione cartolare, venivano depositate note scritte e la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini per la produzione di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con ordinanza del 24.7.2023 la causa veniva rimessa sul ruolo ed ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Controparte_2
La causa veniva quindi rinviata al 6.5.2024 per la precisazione delle conclusioni e quindi trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc.
2 Con ordinanza del 17.10.2024 la causa veniva rimessa sul ruolo per trasferimento del
Presidente del Collegio ad altra sede e per la composizione del nuovo Collegio, con rinvio al 19.5.2025.
A tale udienza la causa veniva trattenuta in decisione con rinuncia ai termini per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica, già depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si esamina l'eccezione di inammissibilità dell'appello avanzata, ex articolo 342 c.p.c., da . CP_1
La Corte ritiene infondata detta eccezione perché il gravame contiene i requisiti richiesti dal primo comma di detta disposizione, secondo i parametri definiti necessari e sufficienti dalla Cassazione;
vale a dire una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze. Pertanto, non vi è necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., I, 03/03/2022, n.7081;
VI, 17/12/2021 n.40560; II, 14/07/2021 n.20066; 12/02/2021 n. 3679 e 3691).
Passando all'esame dell'appello, con unico motivo si deduce l'erroneità della sentenza del primo giudice laddove ha ritenuto che operasse in Parte_1
proprio e non quale legale rappresentante della fatto Controparte_2
quest'ultimo provato come in atti.
3 Ritiene l'appellante che, nonostante richiesto, il primo giudice non ha motivato il rigetto del rinnovo del procedimento di ATP, nonostante le critiche avanzate, in ogni caso sostiene che che le risultanze non possono essergli opposte e quindi che non ricorre nessuna prova di danni, anche tenuto conto che la controparte lo ha chiamato in causa con la citazione di primo grado sulla base della medesima sola consulenza,
nonostante i rilievi del geom. aventi ad oggetto l'inesistenza dei vizi nelle CP_3
opere edili realizzate da esso appellante.
In ogni caso, sostiene che si deve compensare l'importo dei vizi (euro _1
8.390,06) con l'importo dei lavori eseguiti, pari ad euro 14.045,00, provati dalle fatture e dalla ATP, per cui rimarrebbe a suo favore una somma non contestata di euro 5.654,40 che deve essere riconosciuta al , diversamente Parte_1
consentendosi un arricchimento senza giusta causa.
L'appello è infondato.
È accertato, anche mediante documentazione, che il contratto per la realizzazione dei lavori edilizi è stato stipulato tra , persona fisica, e : Parte_1 CP_1
ciò si evince non solo dal contratto avente ad oggetto i lavori edili ma anche dalla stressa ammissione di , il quale lo ha confermato nel corso del procedimento _1
di ATP. Ciò si rileva anche dalla visura camerale.
Inoltre, lo stesso , costituendosi in giudizio in sede di opposizione al d.i. _1
proposta da non ha avanzato domanda di inadempimento di nei CP_1 CP_1
confronti della persona fisica , limitandosi ad affermare la Parte_1
legittimazione di circostanza nella quale insiste anche in Controparte_2
appello.
4 Sarebbe poi evidentemente contraddittorio, osserva questa Corte, affermare per un verso il difetto di legittimazione attiva al riguardo della titolarità del diritto all'emissione del d..i. opposto, circostanza questa pacifica ed ammessa, e per l'altro sostenere la legittimazione attiva di medesimo per l'altro al riguardo Parte_1
della domanda di pagamento di un residuo di prezzo dell'appalto pari a circa
5.000,00 euro.
Quanto all'esistenza dei vizi, l'ATP ha confermato i medesimi quantificandone il corrispettivo in circa 8.390,00 euro, dandone conto in sede di risposta alle osservazioni: a parte la circostanza del difetto di legittimazione attiva di _1
.
[...]
Al riguardo la Cassazione ha statuito nel senso che nel contratto di appalto il committente, che lamenti difformità o difetti dell'opera, può a sua scelta richiedere l'eliminazione delle difformità o dei difetti dell'opera a spese dell'appaltatore ex art. 2931 c.c., con ulteriore ed alternativa istanza di risarcimento per equivalente subordinatamente alla mancata esecuzione specifica, ovvero domandare direttamente la riduzione del prezzo. Ne consegue che, mentre il risarcimento per equivalente può
essere chiesto solo quando sia stata proposta la domanda per l'eliminazione dei difetti, essendo ancorato al costo necessario per la loro eliminazione, viceversa, ove la domanda abbia ad oggetto solo la riduzione del prezzo, l'entità del risarcimento è
costituita esclusivamente dalle spese già sostenute per rifare l'opera. (Cassazione
civile sez. II, 23/08/2021, n.23291; in termini 16/10/2017, n.24305).
Per l'insieme di questi motivi l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
5 *****
Rimangono, infine, da regolare le spese di questo grado di giudizio che, tenuto conto del principio di soccombenza, si devono porre a carico di ed a favore Parte_1
di . CP_1
I compensi difensivi si determinano ai sensi dei DD.MM. n. 55/2014 e 147/2022,
poiché l'attività difensiva si è esaurita nella sua vigenza, fascia di valore tra euro
5.201,00 ed euro 26.000,00, importi minimi, tenuto conto che il valore indicato si colloca a ridosso di quello minimo della fascia nonché dell'attività svolta.
Pertanto, le spese del presente grado di giudizio si liquidano in complessivi euro
2.906,00 di cui euro 567,00 per la fase di studio, euro 461,00 per quella introduttiva,
euro 922,00 per la fase di istruttoria/trattazione ed euro 956,00 per quella decisionale, oltre il rimborso per spese generali (15%), CPA ed IVA come per legge.
Nulla per spese nei confronti di attesa la sua contumacia. Controparte_2
La Corte da atto, atteso il rigetto dell'appello, che sussistono i presupposti per l'applicazione, a carico degli appellanti in solido, dell'art. 13, commi 1 bis e quater,
del D.P.R. n. 115/2002, relativo al pagamento di un ulteriore importo di contributo unificato.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 762/2022 R.G.,
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Siracusa, n. 2000/2021 pubblicata l'8.11.2021.
6 Condanna a pagare a le spese del presente grado di Parte_1 CP_1
lite, sopra quantificate in complessivi euro in 2.906,00 oltre il rimborso per spese generali (15%), CPA ed IVA come per legge.
Nulla per spese per rimasta contumace. Controparte_2
Dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, a carico degli appellanti in solido, dell'art. 13, commi 1 bis e quater, del D.P.R. n. 115/2002, relativo al pagamento di un ulteriore importo di contributo unificato.
Così deciso in Catania, 12 giugno 2025, nella Camera di Consiglio della II sezione civile tenutasi a mezzo applicativo Teams.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Sergio Florio Dott. Nicolò Crascì
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, seconda sezione civile, composta dai Signori
Magistrati:
- Dott. Nicolò Crascì Presidente
- Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
- Dott. Sergio Florio Giudice ausiliario-rel.-est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1728/2021 R.G. promossa da
- nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avvocato Gaetano Consiglio,
elettivamente domiciliato in Catania, via Dalmazia n. 57, presso lo studio dell'avvocato Maria Grazia Caruso
APPELLANTE
CONTRO
- nato a [...] il [...] (C.F: ), CP_1 CodiceFiscale_2
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Cappello, elettivamente domiciliato in
Catani, via O. Scammacca n. 99, presso lo studio dell'avv. Marianna Bennati
APPELLATO
E CONTRO
(P. IVA ) Controparte_2 P.IVA_1 CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Siracusa, con sentenza n. 2000/2021 pubblicata l'8.11.2021,
definitivamente pronunciando, accoglieva l'opposizione contro Controparte_2
[... e per l'effetto: 1) revocava il decreto ingiuntivo n. 678/20212 emesso dal medesimo Tribunale, rigettava la domanda riconvenzionale proposta da Pt_2
e compensava le spese tra dette parti;
2) accoglieva la domanda proposta da
[...]
contro e condannava il secondo al pagamento in CP_1 Parte_1
favore del primo di euro 8.390,06 per costi di ripristino, oltre oneri accessori, delle spese di lite, di quelle per ATP nonché della consulenza di parte;
3) rigettava la domanda ex art. 96 cpc promossa da . CP_1
Ha proposto appello con atto di citazione notificato il 7.5.2022. Parte_1
Si è costituito ed ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ex art. CP_1
342 e 348 bis c.p.c, nonché l violazione dell'art. 345 cpc, comunque il rigetto, spese vinte.
All'udienza del 17.4.2023, svoltasi a trattazione cartolare, venivano depositate note scritte e la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini per la produzione di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con ordinanza del 24.7.2023 la causa veniva rimessa sul ruolo ed ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Controparte_2
La causa veniva quindi rinviata al 6.5.2024 per la precisazione delle conclusioni e quindi trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc.
2 Con ordinanza del 17.10.2024 la causa veniva rimessa sul ruolo per trasferimento del
Presidente del Collegio ad altra sede e per la composizione del nuovo Collegio, con rinvio al 19.5.2025.
A tale udienza la causa veniva trattenuta in decisione con rinuncia ai termini per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica, già depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si esamina l'eccezione di inammissibilità dell'appello avanzata, ex articolo 342 c.p.c., da . CP_1
La Corte ritiene infondata detta eccezione perché il gravame contiene i requisiti richiesti dal primo comma di detta disposizione, secondo i parametri definiti necessari e sufficienti dalla Cassazione;
vale a dire una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze. Pertanto, non vi è necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., I, 03/03/2022, n.7081;
VI, 17/12/2021 n.40560; II, 14/07/2021 n.20066; 12/02/2021 n. 3679 e 3691).
Passando all'esame dell'appello, con unico motivo si deduce l'erroneità della sentenza del primo giudice laddove ha ritenuto che operasse in Parte_1
proprio e non quale legale rappresentante della fatto Controparte_2
quest'ultimo provato come in atti.
3 Ritiene l'appellante che, nonostante richiesto, il primo giudice non ha motivato il rigetto del rinnovo del procedimento di ATP, nonostante le critiche avanzate, in ogni caso sostiene che che le risultanze non possono essergli opposte e quindi che non ricorre nessuna prova di danni, anche tenuto conto che la controparte lo ha chiamato in causa con la citazione di primo grado sulla base della medesima sola consulenza,
nonostante i rilievi del geom. aventi ad oggetto l'inesistenza dei vizi nelle CP_3
opere edili realizzate da esso appellante.
In ogni caso, sostiene che si deve compensare l'importo dei vizi (euro _1
8.390,06) con l'importo dei lavori eseguiti, pari ad euro 14.045,00, provati dalle fatture e dalla ATP, per cui rimarrebbe a suo favore una somma non contestata di euro 5.654,40 che deve essere riconosciuta al , diversamente Parte_1
consentendosi un arricchimento senza giusta causa.
L'appello è infondato.
È accertato, anche mediante documentazione, che il contratto per la realizzazione dei lavori edilizi è stato stipulato tra , persona fisica, e : Parte_1 CP_1
ciò si evince non solo dal contratto avente ad oggetto i lavori edili ma anche dalla stressa ammissione di , il quale lo ha confermato nel corso del procedimento _1
di ATP. Ciò si rileva anche dalla visura camerale.
Inoltre, lo stesso , costituendosi in giudizio in sede di opposizione al d.i. _1
proposta da non ha avanzato domanda di inadempimento di nei CP_1 CP_1
confronti della persona fisica , limitandosi ad affermare la Parte_1
legittimazione di circostanza nella quale insiste anche in Controparte_2
appello.
4 Sarebbe poi evidentemente contraddittorio, osserva questa Corte, affermare per un verso il difetto di legittimazione attiva al riguardo della titolarità del diritto all'emissione del d..i. opposto, circostanza questa pacifica ed ammessa, e per l'altro sostenere la legittimazione attiva di medesimo per l'altro al riguardo Parte_1
della domanda di pagamento di un residuo di prezzo dell'appalto pari a circa
5.000,00 euro.
Quanto all'esistenza dei vizi, l'ATP ha confermato i medesimi quantificandone il corrispettivo in circa 8.390,00 euro, dandone conto in sede di risposta alle osservazioni: a parte la circostanza del difetto di legittimazione attiva di _1
.
[...]
Al riguardo la Cassazione ha statuito nel senso che nel contratto di appalto il committente, che lamenti difformità o difetti dell'opera, può a sua scelta richiedere l'eliminazione delle difformità o dei difetti dell'opera a spese dell'appaltatore ex art. 2931 c.c., con ulteriore ed alternativa istanza di risarcimento per equivalente subordinatamente alla mancata esecuzione specifica, ovvero domandare direttamente la riduzione del prezzo. Ne consegue che, mentre il risarcimento per equivalente può
essere chiesto solo quando sia stata proposta la domanda per l'eliminazione dei difetti, essendo ancorato al costo necessario per la loro eliminazione, viceversa, ove la domanda abbia ad oggetto solo la riduzione del prezzo, l'entità del risarcimento è
costituita esclusivamente dalle spese già sostenute per rifare l'opera. (Cassazione
civile sez. II, 23/08/2021, n.23291; in termini 16/10/2017, n.24305).
Per l'insieme di questi motivi l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
5 *****
Rimangono, infine, da regolare le spese di questo grado di giudizio che, tenuto conto del principio di soccombenza, si devono porre a carico di ed a favore Parte_1
di . CP_1
I compensi difensivi si determinano ai sensi dei DD.MM. n. 55/2014 e 147/2022,
poiché l'attività difensiva si è esaurita nella sua vigenza, fascia di valore tra euro
5.201,00 ed euro 26.000,00, importi minimi, tenuto conto che il valore indicato si colloca a ridosso di quello minimo della fascia nonché dell'attività svolta.
Pertanto, le spese del presente grado di giudizio si liquidano in complessivi euro
2.906,00 di cui euro 567,00 per la fase di studio, euro 461,00 per quella introduttiva,
euro 922,00 per la fase di istruttoria/trattazione ed euro 956,00 per quella decisionale, oltre il rimborso per spese generali (15%), CPA ed IVA come per legge.
Nulla per spese nei confronti di attesa la sua contumacia. Controparte_2
La Corte da atto, atteso il rigetto dell'appello, che sussistono i presupposti per l'applicazione, a carico degli appellanti in solido, dell'art. 13, commi 1 bis e quater,
del D.P.R. n. 115/2002, relativo al pagamento di un ulteriore importo di contributo unificato.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 762/2022 R.G.,
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Siracusa, n. 2000/2021 pubblicata l'8.11.2021.
6 Condanna a pagare a le spese del presente grado di Parte_1 CP_1
lite, sopra quantificate in complessivi euro in 2.906,00 oltre il rimborso per spese generali (15%), CPA ed IVA come per legge.
Nulla per spese per rimasta contumace. Controparte_2
Dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, a carico degli appellanti in solido, dell'art. 13, commi 1 bis e quater, del D.P.R. n. 115/2002, relativo al pagamento di un ulteriore importo di contributo unificato.
Così deciso in Catania, 12 giugno 2025, nella Camera di Consiglio della II sezione civile tenutasi a mezzo applicativo Teams.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Sergio Florio Dott. Nicolò Crascì
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