Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 26/03/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. 111/2024 P.U.
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZ. CIVILE – GRUPPO 1
PROCEDURE CONCORSUALI ed ESECUZIONI IMMOBILIARI
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Antonella Dragotto Presidente
Dott.ssa Roberta Brera Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Bianco Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
di apertura della liquidazione giudiziale
Letto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale presentato in data 05.09.2024 da
[...]
, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Cassella Parte_1 P.IVA_1
NEI CONFRONTI
della (C.F. e P.Iva , con sede in Alessandria via Cavour n. 32, in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante;
sentito in camera di consiglio il giudice delegato all'istruttoria; ravvisata la competenza territoriale del Tribunale adito;
Premesso che:
- in pendenza dell'istanza di apertura della Liquidazione Giudiziale presentata da
[...]
la società n data 08.10.2024 depositava ricorso per accesso Parte_1 Controparte_1 agli strumenti di regolazione della crisi con riserva di proporre concordato preventivo o chiedere l'omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti oppure l'omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'art. 64bis, ex art. 44, co.1,lett. a), CCII ,
- contestualmente chiedeva le misure protettive di cui all'art. 54 co. 2 primo e secondo periodo CCII,
- con provvedimento depositato il 17.10.2025, il Tribunale concedeva alla ricorrente il termine di 60 giorni ex art. 44 comma 1 lettera a) nominando Commissario giudiziale il dott. ; Persona_1
- con provvedimento del 06.11.2024 venivano confermate le misure protettive richieste;
- con provvedimento del 12.12.2024 veniva autorizzata la proroga di giorni 60 per presentare la proposta di concordato preventivo;
- a seguito delle criticità emerse all'udienza del 06.02.2025, in cui a fronte delle linee guida del Piano e della
Proposta illustrate dal legale della società ricorrente venivano richieste maggiori garanzie per i creditori, la società depositava atto di rinuncia alla domanda;
CP_1
- il Tribunale, preso atto della rinuncia, dichiarava l'estinzione del sub-procedimento n. 111- 2/2024 e revocava le misure protettive concesse, fissando l'udienza dell'11 marzo 2025 per l'audizione della società
;
[...]
Rilevato che all'udienza nessuno compariva per la società debitrice e insisteva nella richiesta di apertura CP_2 della Liquidazione Giudiziale;
ritenuta integrata la condizione di procedibilità di cui all'art. 49, ult. comma, d. lgs. 14/2019, avendo la convenuta debiti iscritti a ruolo ed affidati all del complessivo importo di Controparte_3
€ 1. 518.418, 52; osservato che:
- tanto dalla documentazione acquisita dal Tribunale quanto dalle produzioni della stessa debitrice nel ricorso prenotativo e nella conseguente procedura poi dichiarata estinta per rinuncia alla domanda, emerge pacificamente il superamento delle soglie di cui all'art. 2 co. 1 lett. d;
-l'insolvenza della società debitrice risulta provata dal mancato pagamento dei debiti di cui al ricorso di
, dai decreti ingiuntivi emessi nei suoi confronti e dalla stessa documentazione di cui al punto CP_2 precedente, da cui emerge anche che, a seguito dell'operazione di scissione della mediante CP_1 conferimento di elementi patrimoniali a tre società di nuova costituzione, la società debitrice svolge solo attività amministrative di supporto alle suddette società
P.Q.M.
Visti gli artt. 1, 2, 49, 121 D.Lgs. 14/2019;
DICHIARA
Aperta la liquidazione giudiziale di C.F. e P.Iva , con sede in Alessandria Controparte_1 P.IVA_2
via Cavour n. 32, in persona del legale rappresentante;
NOMINA
Giudice Delegato la dott.ssa Roberta Brera;
NOMINA
Curatore il dott. ; Persona_1
ORDINA
al curatore di procedere, con la massima sollecitudine e con i più opportuni strumenti, alla immediata ricognizione informale, anche mediante strumenti fotografici, dei beni esistenti nei locali di pertinenza della debitrice, e di procedere quindi all'inventario dei beni;
STABILISCE
che il giorno 17 luglio 2025 ore 12.30, nella sede ed alla presenza del Giudice Delegato abbia luogo l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo.
ORDINA
Alla debitrice il deposito in Cancelleria, entro 3 giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale ove la documentazione sia tenuta a norma dell'art. 2215-bis del codice civile, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, e dell'elenco dei creditori corredato del loro domicilio digitale.
ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della debitrice il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tale modalità di presentazione delle domande non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore, né l'invio telematico presso la cancelleria, e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, a:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
DISPONE La prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Alessandria nella camera di consiglio dell'11.03.2025
Il Giudice rel.
Roberta Brera Il Presidente
Antonella Dragotto