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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 15/09/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 277/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE UNICA CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. 277/202 R.G. promossa da:
D A
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Viole n. 3, Cod. Fisc. C.F._1
A T T R I C E
C O N T R O
, nato a [...] il [...], residente in [...]
75, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Gian Vittorio Cunsolo. C.F._2
C O N V E N U T O
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 21.10.2021, iscritto a ruolo il 08.11.2021 al n.1279/21 di Questo
Tribunale, l'odierna intimante, chiamava in giudizio intimandogli sfratto per Parte_2
finita locazione riguardo all'immobile garage sito in Palagonia, via Vittorio Veneto 20, con invito a rilasciare detto immobile libero e sgombero di persone e cose, chiedendo al Giudice adito di convalidare l'intimato sfratto.
Si costituiva, in data 24.11.2021, l'intimato, con propria comparsa eccependo di avere, con ricorso possessorio, iscritto dinanzi Questo Tribunale in data 28.02.2021 con n. r.g. 244/21, di essere reintegrato nel possesso dell'immobile oggetto di causa. Era accaduto che con lettera raccomandata
1 del 30.12.2020, l'odierna intimante aveva diffidato il a rilasciare l'immobile de Parte_2
quo, passando subito dopo alle vie di fatto chiudendo, con chiave posseduta solo da essa attrice una delle due serrature della predetta unità immobiliare, impedendogli di entrare nel garage oggetto di causa, dove teneva la propria autovettura, concimi, utensili, macchinari, mezzi meccanici e trattori agricoli ed altro ancora. Spogliandolo di fatto del proprio diritto e dell'uso dei propri beni e del garage.
Chiedeva pertanto, ai sensi dell'art. 705cpc di dichiarare l'inammissibilità del procedimento di convalida, essendo in corso il superiore procedimento possessori con conseguente improcedibilità
dell'intimato sfratto.
Con ordinanza del 1° marzo 2022, il giudice istruttore, del procedimento di convalida n. 1279/2021,
Dott.ssa Valeria Peritore, rigettata l'istanza di rilascio e, mutato il rito, fissava l'udienza del 19
ottobre 2022 per il prosieguo del giudizio.
La causa passava al nuovo ruolo n. 277/22 RG per il merito.
A seguito di vari rinvii, il fascicolo veniva dinanzi l'odierno decidente in data 20.02.2025, con udienza fissata in modalità cartolare ex art. 127ter cpc.
Con ordinanza del 24 novembre 2023, la La CA veniva invitata ad avviare la mediazione civile ex art. 5 D. Lgs. 28/2010, e la causa veniva rinviata per la verifica all'udienza del 20 febbraio 2025,
da tenersi ai sensi dell'art.127.ter, col deposito di note scritte (avvenuta, per la prima volta dinanzi questo decidente).
Con provvedimento del 28 aprile 2025, ritenuto il mancato avvio della mediazione civile disposta dal giudice, ex D,Lgs. N. 28/2010, veniva fissata l'udienza del 15 settembre 2025, per discussione e decisione, ex art.281sexies, stavolta in presenza.
All'udienza del 15 settembre 2025, entrambi i difensori, precisate le conclusioni chiedevano di assumere la causa in decisione.
**********************
La domanda attorea va dichiarata improcedibile.
2 Premesso che l'azione spiegata dalla si configura giuridicamente quale azione di Parte_1
convalida di sfratto con relativa opposizione da parte dell'intimato, osserva il decidente che,
trattandosi di materia riguardante le locazioni, la domanda giudiziale andava preceduta dall'esperimento del tentativo di mediazione di cui all'art. 5 comma 1 bis d.lgs. 28/2010, ricorrendo una ipotesi di mediazione obbligatoria da svolgersi prima del giudizio. Vengono infatti in rilievo rapporti locatizi tra le parti che richiedono, a pena di improcedibilità della domanda, l'esperimento della mediazione obbligatoria che, appunto, deve precedere l'instaurazione del giudizio contenzioso.
Nella fattispecie, poiché parte attrice non si era attivata prima della instaurazione del giudizio per promuovere la mediazione, venne assegnato con provvedimento del 24 novembre 2023 termine per l'esperimento del tentativo di mediazione. Con provvedimento 28 aprile 2025 si rilevava il mancato depositò del verbale di mediazione e parte intimata rilevava che nessuna mediazione era stata avviata, nonostante l'ordine del giudice, pertanto chiedeva di dichiare l'improcedibilità del presente giudizio.
Considerato dunque il mancato adempimento dell'ordine del giudice, non può che essere dichiarata la improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria,
avuto riguardo alla ratio giustificatrice del d.lgs. 28/2010 .
Le spese di causa seguono la soccombenza a norma dell'articolo 91 e c.p.c. e vanno poste a carico di parte attrice
Quanto alla liquidazione delle spese processuali, le stesse vengono liquidate ai sensi del D.M.
55/2014 (causa di valore indeterminabile, complessità bassa , valori medi di liquidazione, esclusa la fase istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del dott. Vincenzo Alfio Filippello,
definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara l'improcedibilità della domanda per mancato preventivo esperimento della mediazione obbligatoria di cui al d.lgs. 28/2010;
3 b) condanna parte attrice alla rifusione delle spese di causa in favore del difensore del Parte_2
, che ha chiesto la distrazione, avendo anticipato spese e compensi, che si liquidano in €
[...]
2.551,01per compenso ex D.M. 55/2014, rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;
.
Così deciso
Caltagirone 03.10.2025
Il G.O.P.
Avv. Vincenzo Alfio Filippello
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE UNICA CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. 277/202 R.G. promossa da:
D A
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Viole n. 3, Cod. Fisc. C.F._1
A T T R I C E
C O N T R O
, nato a [...] il [...], residente in [...]
75, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Gian Vittorio Cunsolo. C.F._2
C O N V E N U T O
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 21.10.2021, iscritto a ruolo il 08.11.2021 al n.1279/21 di Questo
Tribunale, l'odierna intimante, chiamava in giudizio intimandogli sfratto per Parte_2
finita locazione riguardo all'immobile garage sito in Palagonia, via Vittorio Veneto 20, con invito a rilasciare detto immobile libero e sgombero di persone e cose, chiedendo al Giudice adito di convalidare l'intimato sfratto.
Si costituiva, in data 24.11.2021, l'intimato, con propria comparsa eccependo di avere, con ricorso possessorio, iscritto dinanzi Questo Tribunale in data 28.02.2021 con n. r.g. 244/21, di essere reintegrato nel possesso dell'immobile oggetto di causa. Era accaduto che con lettera raccomandata
1 del 30.12.2020, l'odierna intimante aveva diffidato il a rilasciare l'immobile de Parte_2
quo, passando subito dopo alle vie di fatto chiudendo, con chiave posseduta solo da essa attrice una delle due serrature della predetta unità immobiliare, impedendogli di entrare nel garage oggetto di causa, dove teneva la propria autovettura, concimi, utensili, macchinari, mezzi meccanici e trattori agricoli ed altro ancora. Spogliandolo di fatto del proprio diritto e dell'uso dei propri beni e del garage.
Chiedeva pertanto, ai sensi dell'art. 705cpc di dichiarare l'inammissibilità del procedimento di convalida, essendo in corso il superiore procedimento possessori con conseguente improcedibilità
dell'intimato sfratto.
Con ordinanza del 1° marzo 2022, il giudice istruttore, del procedimento di convalida n. 1279/2021,
Dott.ssa Valeria Peritore, rigettata l'istanza di rilascio e, mutato il rito, fissava l'udienza del 19
ottobre 2022 per il prosieguo del giudizio.
La causa passava al nuovo ruolo n. 277/22 RG per il merito.
A seguito di vari rinvii, il fascicolo veniva dinanzi l'odierno decidente in data 20.02.2025, con udienza fissata in modalità cartolare ex art. 127ter cpc.
Con ordinanza del 24 novembre 2023, la La CA veniva invitata ad avviare la mediazione civile ex art. 5 D. Lgs. 28/2010, e la causa veniva rinviata per la verifica all'udienza del 20 febbraio 2025,
da tenersi ai sensi dell'art.127.ter, col deposito di note scritte (avvenuta, per la prima volta dinanzi questo decidente).
Con provvedimento del 28 aprile 2025, ritenuto il mancato avvio della mediazione civile disposta dal giudice, ex D,Lgs. N. 28/2010, veniva fissata l'udienza del 15 settembre 2025, per discussione e decisione, ex art.281sexies, stavolta in presenza.
All'udienza del 15 settembre 2025, entrambi i difensori, precisate le conclusioni chiedevano di assumere la causa in decisione.
**********************
La domanda attorea va dichiarata improcedibile.
2 Premesso che l'azione spiegata dalla si configura giuridicamente quale azione di Parte_1
convalida di sfratto con relativa opposizione da parte dell'intimato, osserva il decidente che,
trattandosi di materia riguardante le locazioni, la domanda giudiziale andava preceduta dall'esperimento del tentativo di mediazione di cui all'art. 5 comma 1 bis d.lgs. 28/2010, ricorrendo una ipotesi di mediazione obbligatoria da svolgersi prima del giudizio. Vengono infatti in rilievo rapporti locatizi tra le parti che richiedono, a pena di improcedibilità della domanda, l'esperimento della mediazione obbligatoria che, appunto, deve precedere l'instaurazione del giudizio contenzioso.
Nella fattispecie, poiché parte attrice non si era attivata prima della instaurazione del giudizio per promuovere la mediazione, venne assegnato con provvedimento del 24 novembre 2023 termine per l'esperimento del tentativo di mediazione. Con provvedimento 28 aprile 2025 si rilevava il mancato depositò del verbale di mediazione e parte intimata rilevava che nessuna mediazione era stata avviata, nonostante l'ordine del giudice, pertanto chiedeva di dichiare l'improcedibilità del presente giudizio.
Considerato dunque il mancato adempimento dell'ordine del giudice, non può che essere dichiarata la improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria,
avuto riguardo alla ratio giustificatrice del d.lgs. 28/2010 .
Le spese di causa seguono la soccombenza a norma dell'articolo 91 e c.p.c. e vanno poste a carico di parte attrice
Quanto alla liquidazione delle spese processuali, le stesse vengono liquidate ai sensi del D.M.
55/2014 (causa di valore indeterminabile, complessità bassa , valori medi di liquidazione, esclusa la fase istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del dott. Vincenzo Alfio Filippello,
definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara l'improcedibilità della domanda per mancato preventivo esperimento della mediazione obbligatoria di cui al d.lgs. 28/2010;
3 b) condanna parte attrice alla rifusione delle spese di causa in favore del difensore del Parte_2
, che ha chiesto la distrazione, avendo anticipato spese e compensi, che si liquidano in €
[...]
2.551,01per compenso ex D.M. 55/2014, rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;
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Così deciso
Caltagirone 03.10.2025
Il G.O.P.
Avv. Vincenzo Alfio Filippello
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