Art. 7. Decorrenza dei benefici
I miglioramenti economici derivanti dall'applicazione degli articoli 1 e 2 della presente legge, nonche' l'aumento dell'indennita' di assistenza e di accompagnamento previsto dal secondo comma dell'articolo 107 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato - approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 - come risulta modificato dal precedente articolo 3, sono corrisposti d'ufficio a decorrere dal 1 gennaio 1975.
Ogni altro nuovo beneficio viene concesso su presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.
Se la domanda e' presentata dopo un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i nuovi benefici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.
I miglioramenti economici derivanti dall'applicazione degli articoli 1 e 2 della presente legge, nonche' l'aumento dell'indennita' di assistenza e di accompagnamento previsto dal secondo comma dell'articolo 107 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato - approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 - come risulta modificato dal precedente articolo 3, sono corrisposti d'ufficio a decorrere dal 1 gennaio 1975.
Ogni altro nuovo beneficio viene concesso su presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.
Se la domanda e' presentata dopo un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i nuovi benefici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.