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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 19/12/2025, n. 1063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 1063 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2615/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TRIESTE
- Sezione Civile –
Il Tribunale di Trieste, in composizione monocratica, nella persona del giudice Matteo Petrolati, ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al primo grado di merito al n. 2615/2023 R.G., promossa da nata a [...] il [...] e residente a [...]in Piano Parte_1
(PN), via Pionieri dell'Aria 101, C.F. , rappresentata e difesa C.F._1 dall'avv. Daniela TRIOLO del Foro di Trieste, C.F. come C.F._2 da procura del 15.06.2023, elettivamente domicilia presso il suo studio legale in Trieste, via Cesare Beccaria n.6. ATTORE contro
1) in persona dell'Ambasciatore COroparte_1 pro tempore; CONVENUTA CONTUMACE
2) CF COroparte_2
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste (cod. fiscale (C.F
, presso i cui uffici in Trieste, piazza Dalmazia n 3, domicilia per P.IVA_2 legge PEC Email_1
CONVENUTO
oggetto: responsabilità civile. conclusioni delle parti: all'udienza del 19.12.2025 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE Vicenda processuale Con atto del 30.6.20231 ha agito in giudizio nei confronti EL Parte_1
e del COroparte_1 COroparte_2 concludendo affinché “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Trieste, reietta ogni contraria istanza, eccezione o difesa, 1) dichiarare che la convenuta è responsabile civilmente per il danno materiale e danno morale subito dal prigioniero , e dalla figlia, , a causa EL Persona_1 Parte_1 deportazione e riduzione in schiavitù, privazione dello status di prigioniero e obbligo di lavori usuranti non retribuiti, denutrizione e condizioni di vita terrificanti ed inumane, 2) conseguentemente condannare la Repubblica Federale tedesca, al risarcimento a favore dell'attrice, iure proprio e iure hereditario, dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal defunto
, per le causali in atto, da quantificarsi in totali € 194.245,00, o nella diversa Persona_1 somma, anche superiore, che il Giudice vorrà liquidare in via equitativa, oltre a rivalutazione e interessi. 3) Con vittoria di compensi e spese.”. Rimaneva contumace la mentre si costituiva in COroparte_1 giudizio il chiedendo “Voglia codesto Ecc.mo COroparte_2
Tribunale:
a) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al
[...]
giacché succeduto a titolo particolare nel debito di cui è causa in COroparte_2 data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio;
b) dichiarare il difetto di legittimazione passiva EL Repubblica tedesca e, per l'effetto, estrometterla dal giudizio;
c) dichiarare la prescrizione dei diritti azionati;
e) in ogni caso, dichiarare le domande formulate dalle odierne controparti improponibili per intervenuta decadenza o – in subordine – rigettarle nel merito, in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, infondate per difetto di prova in ordine alla qualità di eredi del de cuius nonché alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
f) nella denegata ipotesi di non accoglimento delle eccezioni di estinzione del diritto per rinuncia, di prescrizione e di decadenza e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, procedere alla quantificazione delle poste di danno risarcibili, secondo quanto esposto nell'ambito EL presente comparsa;
g) in via ancor più gradata, accogliere l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato alla 1 Il D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14, come modificato dal D.L. 29 settembre 2023, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2023, n. 170, ha disposto (con l'art. 8, comma 11-ter) che "Al fine di consentire la concreta attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, i termini, a pena di decadenza, per l'esercizio delle azioni di accertamento e liquidazione dei danni, indicati al comma 6 del medesimo articolo, sono prorogati sino al 31 dicembre 2023 pag. 2/12 controparte le somme già percepite per il medesimo titolo o, comunque, quelle che esse avrebbero potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 2, cod. civ. Spese vinte.”. Non necessitandosi di svolgere attività istruttoria il Tribunale fissava, per la rimessione EL causa in decisione, l'udienza del 10.6.2025 rinviata ex art. 181 c.p.c. in ragione EL mancata comparizione delle parti all'udienza del 2.12.2025. Con provvedimento del Presidente del Tribunale di Trieste dell'8.10.2025 (in esecuzione del D.L. 117/2025 pubblicato l'8.8.2025 in vigore dal 9.9.2025 e EL delibera plenaria del CSM del 1.10.2025) il procedimento era assegnato allo scrivente Giudice. Con decreto del 2.12.2025 l'udienza di discussione, da tenersi in via cartolare, era aggiornata al 19.12.2025 data in cui il processo era definito.
Fatto e diritto
figlia di (nato a [...] il [...] e Parte_1 Persona_1 deceduto il 12/04/1973 in Trieste), ha agito rivendicando iure proprio e iure hereditatis il risarcimento del danno subito dalla stessa e dal de cuius in ragione EL deportazione dell'uomo, dello stato di prigionia e trattamento degradante subito nel periodo di deportazione e sottoposizione ai lavori forzati presso le industrie nel quartiere di Tegel, vicino Berlino, e successivamente presso l'industria elettrica AEG. Sinteticamente l'attrice ha dedotto che:
- veniva fatto prigioniero dall'esercito tedesco in data 12 Persona_1 settembre del 1943, mentre si trovava imbarcato nella Regia Marina italiana, per essere deportato in CP_1
- Veniva condotto presso il campo di concentramento di Luckenwalde, destinato allo smistamento dei prigionieri di guerra;
- veniva trasferito dopo alcuni giorni ad altro campo di concentramento nel quartiere di Tegel, vicino Berlino, con altri 600 italiani circa, al fine di essere utilizzato per l'industria bellica tedesca;
- nel 1944 il era assegnato alla AEG, fabbrica di materiale elettrico Pt_1 convertita in produzione bellica durante il conflitto, dove lavorava per circa 12 ore al giorno, dall'alba;
- nell'aprile del 1945, veniva spostato ad altro campo per essere rimpatriato. Durante il periodo di prigionia era stato sottoposto ai lavori forzati, Persona_1 aveva vissuto sotto la costante minaccia dei bombardamenti, in condizioni di salute precarie subendo danni psico fisici significativi anche di natura esistenziale. Queste, in estrema sintesi, le ragioni a sostegno EL domanda. pag. 3/12 Per completezza espositiva va evidenziato che il procedimento in esame si innesta all'interno di un filone contenzioso che ha visto gli eredi dei danneggiati (prigionieri di guerra militari e civili, internati e deportati) agire nei confronti EL Repubblica Federale di Germania per sentir dichiarare la sua responsabilità in ordine ai crimini commessi dal IC durante la Seconda Guerra Mondiale con particolare CP_3 riferimento ai trattamenti degradanti destinati ai deportati nei campi di concentramento. Detto contenzioso, che risulta pendente anche innanzi all'intestato Tribunale, solleva alcuni aspetti pregiudiziali comuni (ancorché ciascun procedimento mantenga, evidentemente, aspetti di specificità) e da tali questioni è quindi opportuno prendere le mosse. Non pare doversi spendere un particolare onere motivazionale in ordine alla giurisdizione del Giudice italiano, questione che merita un sintetico approfondimento perché rilevabile d'ufficio ancorché la relativa eccezione, sollevata in precedenti analoghi, non sia stata riproposta dalla Avvocatura dello Stato nel presente procedimento. In merito, infatti, gli elementi di estraneità che vengono in rilievo impongono di fare riferimento ai parametri del diritto processuale civile internazionale e segnatamente il disposto dell'art. 3 EL legge n. 218/1995 che consente di radicare il processo innanzi all'A.G. italiana se il convenuto, come nel nostro caso, ha una rappresentanza diplomatica stabile sul territorio nazionale. La soluzione è suffragata in via pretoria alla luce dell'indirizzo di Cass. Civ. Sez. U, Sentenza n. 5044 del 11/03/2004 (Rv. 571034 - 01) per cui: “Il rispetto dei diritti inviolabili EL persona umana ha assunto il valore di principio fondamentale dell'ordinamento internazionale, riducendo la portata e l'ambito di altri principi ai quali tale ordinamento si è tradizionalmente ispirato, quale quello sulla "sovrana uguaglianza" degli Stati, cui si collega il riconoscimento EL immunità statale dalla giurisdizione civile straniera. Ne consegue che la norma consuetudinaria di diritto internazionale generalmente riconosciuta che impone agli Stati l'obbligo di astenersi dall'esercitare il potere giurisdizionale nei confronti degli Stati stranieri, non ha carattere assoluto, nel senso che essa non accorda allo Stato straniero un'immunità totale dalla giurisdizione civile dello Stato territoriale, tale immunità non potendo essere invocata in presenza di comportamenti dello Stato straniero di tale gravità da configurare, in forza di norme consuetudinarie di diritto internazionale, crimini internazionali, in quanto lesivi, appunto, di quei valori universali di rispetto EL dignità umana che trascendono gli interessi delle singole comunità statali. Sussiste pertanto la giurisdizione italiana in relazione alla domanda risarcitoria promossa, nei confronti EL Repubblica federale di Germania, dal cittadino italiano che lamenti di essere stato catturato a seguito dell'occupazione nazista in Italia durante la seconda guerra mondiale e deportato in per essere utilizzato quale mano d'opera non volontaria al servizio di CP_1
pag. 4/12 imprese tedesche, atteso che sia la deportazione che l'assoggettamento ai lavori forzati devono essere annoverati tra i crimini di guerra e, quindi, tra i crimini di diritto internazionale, essendosi formata al riguardo una norma di diritto consuetudinario di portata generale per tutti i componenti EL comunità internazionale”. Ancora, e più recentemente: “L'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri per atti "iure imperii" costituisce una prerogativa (e non un diritto) riconosciuta da norme consuetudinarie internazionali, la cui operatività è preclusa nel nostro ordinamento, a seguito EL sentenza EL Corte cost. n. 238 del 2014, per i "delicta imperii", per quei crimini, cioè, compiuti in violazione di norme internazionali di "ius cogens", in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali” (Cass. Civ. Sez. U - , Sentenza n. 20442 del 28/09/2020 (Rv. 659019 - 01). Tanto chiarito, in ordine alla competenza territoriale, rileva il Tribunale che il presente giudizio avrebbe dovuto essere incardinato innanzi al Tribunale di Roma (Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 7371 del 2025). Ed infatti ai sensi dell'art. 25, primo periodo, cod. proc. civ., la competenza per le cause nelle quali è parte una Amministrazione dello Stato spetta al giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. Quella del foro erariale è inoltre una competenza per territorio di carattere generale e inderogabile sia per accordo preventivo delle parti che per adesione successiva di quelle costituite e che gli artt. 6 e 7 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 sottraggono alla stessa disponibilità dell'Amministrazione. Ora, tenuto conto che l'obbligazione dedotta in giudizio origina da un fatto illecito si realizza poi una concorrenza alternativa tra criteri di radicamento: l'individuazione del giudice competente ratione loci può infatti avvenire in base al forum delicti (luogo di commissione dell'illecito) o, in via alternativa, secondo il forum destinatae solutionis (il luogo dove deve effettuarsi la prestazione). La prima va senza dubbio esclusa perché il fatto nel caso in esame è stato consumato in quindi fuori dai confini nazionali. CP_1
Viene allora in rilievo il forum destinatae solutionis, che per i pagamenti degli indennizzi in denaro da parte del MEF ai sensi del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 e dell'art. 4 DM 28 giugno 2023 è la Tesoreria di Roma in conformità alle regole di contabilità di Stato. Tuttavia “l'art. 9 del r.d. n. 1611 del 1933, nella parte in cui consente la formulazione dell'eccezione di parte e il rilievo di ufficio dell'incompetenza erariale senza limiti di tempo, deve ritenersi tacitamente abrogato dall'art. 38 c.p.c. (così come modificato dalla legge n. 353 del 1990 e dalla legge n. 69 del 2009) attraverso una interpretazione EL norma speciale compatibile con il regime generale sancito da tale ultima disposizione e conforme ai principi espressi dagli artt. 24 e pag. 5/12 111 Cost., con la conseguenza che la questione di incompetenza ai sensi dell'art. 25 c.p.c. deve essere rilevata d'ufficio non oltre la prima udienza di trattazione” (Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20493 del 03/08/2018 (Rv. 650479 - 01). Ebbene come sopra accennato il presente procedimento è stato riassegnato allo scrivente Giudice con provvedimento del Presidente del Tribunale di Trieste dell'8.10.2025 (in esecuzione del D.L. 117/2025 pubblicato l'8.8.2025 in vigore dal 9.9.2025 e EL delibera plenaria del CSM del 1.10.2025) in una fase in cui era già maturata la preclusione per la rilevabilità anche d'ufficio EL menzionata questione EL competenza territoriale. Esaurite le questioni pregiudiziali vanno passate in rassegna quelle preliminari. CO L'Avvocatura dello Stato ha eccepito il difetto di legittimazione passiva EL e tuttavia ritiene il Tribunale che non siano stati proposti elementi nuovi alla cui stregua discostarsi dall'indirizzo già seguito dal Tribunale di Trieste con sentenza n. 518/2025 (non impugnata) che ha riconosciuto tale legittimazione in capo alla
COroparte_1
In particolare la difesa erariale eccepisce due condizioni ostative. La prima, di carattere sistematico, attiene al principio di diritto internazionale dell'immunità che esclude la sottoposizione di uno Stato sovrano alla giurisdizione di altro Stato sovrano. La seconda, di natura tecnica, prevede che con l'“Istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili EL persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del RZ IC nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945” ai sensi dell'art. 43 decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, lo Stato Italiano ha “assicurato continuità” all'Accordo di Bonn del 2 giugno 1961 tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Germania, CP_1 reso esecutivo con decreto del Presidente EL Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, con cui a fronte dell'impegno EL Repubblica Germania a versare alla CP_1
Repubblica italiana, a definizione delle questioni economiche pendenti, la somma di 40 milioni di marchi tedeschi, il Governo italiano si impegnava a tenerla indenne da altre rivendicazioni ed a dichiarare “definite” tutte le questioni e le richieste EL Repubblica Italiana oppure delle persone fisiche o giuridiche italiane, ancora pendenti nei confronti EL Repubblica Federale di Germania o nei confronti delle persone fisiche o giuridiche tedesche derivanti da diritti sorti nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945. La ratio delle disposizioni sarebbe dunque chiara e cioè tenere esclusa dal contenzioso la Repubblica Federale di Germania anche al fine di evitare di incorrere in sanzioni sul piano internazionale per la violazione del citato accordo. pag. 6/12 La tesi non può essere accolta. Quanto alla prima delle questioni declinate basti richiamare l'indirizzo EL già evocata Cass. Civ. Sez. U, Sentenza n. 5044 del 11/03/2004 (Rv. 571034 - 01) che ha precisato come “Il rispetto dei diritti inviolabili EL persona umana ha assunto il valore di principio fondamentale dell'ordinamento internazionale, riducendo la portata e l'ambito di altri principi ai quali tale ordinamento si è tradizionalmente ispirato, quale quello sulla "sovrana uguaglianza" degli Stati, cui si collega il riconoscimento EL immunità statale dalla giurisdizione civile straniera. Ne consegue che la norma consuetudinaria di diritto internazionale generalmente riconosciuta che impone agli Stati l'obbligo di astenersi dall'esercitare il potere giurisdizionale nei confronti degli Stati stranieri, non ha carattere assoluto, nel senso che essa non accorda allo Stato straniero un'immunità totale dalla giurisdizione civile dello Stato territoriale, tale immunità non potendo essere invocata in presenza di comportamenti dello Stato straniero di tale gravità da configurare, in forza di norme consuetudinarie di diritto internazionale, crimini internazionali, in quanto lesivi, appunto, di quei valori universali di rispetto EL dignità umana che trascendono gli interessi delle singole comunità statali”. La seconda eccezione invece va respinta sulla base delle seguente argomentazioni. Innanzitutto l'art. 43 comma 3 decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 stabilisce che: “
3. In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna EL Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del RZ IC nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti” con ciò limitando la tutela giurisdizionale sul piano esecutivo e non già in ordine al processo di cognizione. Anzi si prevede espressamente che il danneggiato possa dotarsi di una “sentenza avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni cfr. comma 2 del menzionato art. 43” (tema su cui si è pronunciata anche la corte Cost. sent. 159 del 21/7/2023 che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 43, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 111 EL Costituzione). In questi termini, quindi, non è precluso che l'azione giurisdizionale volta all'ottenimento di una pronuncia dichiarativa e di accertamento EL responsabilità e di liquidazione del danno sia indirizzata anche alla COroparte_1 essendo preclusa, al contrario, solo una sentenza di condanna e l'azione esecutiva.
pag. 7/12 Neppure convince la ricostruzione elaborata al paragrafo 10 dell'atto di comparsa di costituzione e risposta per cui “Ricostruita in questi termini, la fattispecie introduce un'ipotesi peculiare di accollo, che trova fondamento espresso nelle menzionate disposizioni dell'Accordo di Bonn, con cui l'Italia (accollante) si è obbligata a tenere indenne la (accollata) dai debiti CP_1 risarcitori contratti da quest'ultima verso le vittime del RZ IC (accollatari), secondo il paradigma delineato dall'articolo 1273, comma 1, cod. civ.”. Infatti il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 non prevede alcun coinvolgimento COro
“negoziale” dell'accollatario in funzione liberatoria dell'accollata, il non ha assunto l'obbligazione di risarcire il danno bensì di concedere un indennizzo al ricorrere dei presupposti normativi di talché la posizione dell'Amministrazione finanziaria sul piano sostanziale andrebbe assimilata più a quella del garante con la conseguenza tra l'altro che, sul piano processuale, essa può far valere tutte le eccezioni che il garantito avrebbe potuto opporre al creditore. Ancora, sulla natura del provvedimento giurisdizionale che il Tribunale può emettere, va rilevato che il comma 4 dell'art. 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, nello stabilire che “con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e EL cooperazione internazionale e con il Ministro EL giustizia, da emanare non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite: a) la procedura di accesso al CP_6
b) le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto, detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titoli di benefici o indennizzi (…)”, esclude che nei giudizi di cognizione possa addivenirsi ad una condanna dell'Amministrazione dovendosi l'attività giurisdizionale limitare all'accertamento e alla liquidazione del danno mentre gli aspetti esecutivi sono regolati dal DM 28 giugno 2023 “Procedura di accesso e modalita' di erogazione degli importi del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanita' per la lesione di diritti inviolabili EL persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del RZ IC nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945”. Nel caso in esame il contraddittorio è stato correttamente compulsato nei confronti CO EL in quanto l'atto di citazione è stato notificato alla rappresentanza diplomatica e tuttavia rifiutato così potendosi ritenere accertata la conoscenza delle pendenza EL causa e deliberata la scelta di non argomentare difese tramite la costituzione in giudizio (cfr. nota verbale 209/2023 dell'ambasciata di CP_1
Roma). Esaminando ora le altre eccezioni preliminari va respinta quella di prescrizione in ragione dell'effetto estintivo del rato pa sua volta per maturato termine di prescrizione o in subordine per morte del reo. pag. 8/12 Quanto alla prima, la ricostruzione dell'Avvocatura dello Stato che sussume il fatto nell'ambito EL fattispecie delittuosa di cui all'art. 600 c.p. con conseguente termine estintivo dell'illecito civile da calcolarsi in linea con la prescrizione del reato ai sensi dell'art. 157 c.p. e 2947 c.c. non è condivisibile atteso che le dinamiche di deportazione dei prigionieri di guerra nei campi di concentramento tedeschi, per come verificatesi tra il 1939 e il 1945, integrano certamente i crimini di guerra in ragione EL netta violazione degli obblighi internazionali già all'epoca vigenti (cfr. Convenzione di Ginevra). Inoltre la Convenzione relativa alle leggi e agli usi EL guerra terrestre, stipulata a l'Aia il 18 ottobre 1907, il cui Regolamento allegato all'art. 52, stabiliva che servizi agli “abitanti” potevano essere imposti alla popolazione civile (soltanto) per le necessità dell'esercito di occupazione" escludeva pertanto che prestazioni siffatte potessero essere richieste per fini diversi e quindi lo svolgimento di lavori forzati a servizio del IC esulava dai confini del diritto internazionale pattizio. L'eccezione (sollevata dalle difese degli imputati nell'ambito del processo di Norimberga) per cui la Convenzione de l'Aia non era stata sottoscritta da alcuni Stati belligeranti venne superata dal Tribunale di Norimberga osservando che nel 1939 (e, quindi, prima dell'inizio del conflitto) le “regole2 da essa stabilite erano riconosciute e accettate da tutte le nazioni civili ed avevano quindi assunto la forza e il valore di norme consuetudinarie. Alla qualificazione giuridica dei fatti come “crimini di guerra” segue la loro imprescrittibilità come convenzionalmente stabilito da una serie di Trattati internazionali (alcuni, per vero, cui lo Stato Italiano non ha aderito) tra cui quello istituivo EL Corte Penale internazionale del 1998 la cui retroattività deve ritenersi fondata alla luce EL clausola aperta dell'art. 10 comma 1 Cost. “L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”. La riproposta ricostruzione giuridica e la natura delle fonti alla cui stregua è stato possibile configurare i fatti EL deportazione e dell'assoggettamento dei deportati al lavoro forzato e come "crimine internazionale" sancendone imprescrittibilità, come ribadita in più Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nonché nei trattati istitutivi dei Tribunali Internazionali per l'ex Jugoslavia, per il Ruanda oltre che, come anticipato, EL C.P.I., consente di affermare che si sia al cospetto di norme di diritto consuetudinario di portata generale e allora valide ed efficaci per tutti i componenti EL comunità internazionale. Peraltro la retroattività EL imprescrittibilità sancita a livello internazionale, con riferimento alla questione civilistica di cui oggi si discute, neppure crea particolari problemi di frizione interna con il principio assoluto dell'irretroattività EL norma penale sfavorevole di cui all'art. 25 Cost. perché un conto è la responsabilità civile pag. 9/12 altro la responsabilità penale come chiarito dalla Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 19566 del 2004 e Sez. 3, Sentenza n. 3642 del 2024 “la prescrizione del diritto al risarcimento del danno cagionato dal reato, quando la sua durata sia moELta alla disciplina dettata per il reato, si inserisce nel quadro generale dell'istituto EL prescrizione civile, senza comprometterne la sostanziale autonomia rispetto all'analogo istituto regolato nel sistema penale, giacché ciascuno dei due istituti costituisce un complesso normativo in sè chiuso e perfetto (…) ai fini civili, il disposto dell'art. 2947, terzo comma, cod. civ., permette un accertamento incidentale EL responsabilità penale astrattamente intesa, senza quindi che possa venire in gioco il limite costituzionale richiamato, non potendosi statuire alcuna pronuncia di condanna penale personale”. Non rilevano neanche altre cause estintive del reato tra cui l'evocata morte del reo. In merito va rilevato, innanzitutto, che l'illecito di cui si chiede l'accertamento non ha carattere personalistico nel senso che non si muove l'azione nei confronti di un singolo soggetto persona fisica bensì di una serie di condotte realizzate nell'ambito di un criminale progetto politico. In secondo luogo l'eccezione erariale, pur suggestiva, ben argomentata e non priva di allegazioni, volta a dimostrare la morte del reo sulla base dell'aspettativa di vita, rimane, attualmente, ancora incerta e non soddisfa i parametri di precisione per consentire la formazione EL prova sul fatto estintivo per presunzioni. Venendo al merito EL questione ritiene il Tribunale che la domanda non possa essere accolta per difetto di prova. Non si ignora come, in talune ipotesi, la giurisprudenza di merito abbia ritenuto provati gli elementi costitutivi dell'illecito civile con riferimento a fatti comunque riconducibili alle vicende di deportazione, prigionia e internamento degli internati militari italiani (IMI) ricorrendo all'istituto del fatto notorio ex art. 115 comma 2 c.p.c. In tema di “comune esperienza”, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il ricorso all'istituto attiene all'esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito e debba essere inteso come fatto conosciuto da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo (Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 4182 del 15/02/2024 (Rv. 670109 - 01). Ed invero la ripartizione dell'onere probatorio nell'ambito del filone contenzioso del risarcimento danni per fatti illeciti compiuti in epoca bellica non sfugge alle regole ordinarie del processo civile ancorchè, la peculiarità del procedimento, abbia consentito il ricorso del notorio per ritenere assolto l'onere incombente su parte attrice. Tuttavia dalla lettura integrale delle citate pronunce non sfugge come i fatti giudicati in quei procedimenti fossero corredati da una serie di allegazioni recanti indici precisi in ordine alla data di cattura e di liberazione, al luogo dell'internamento e pag. 10/12 all'attività svolta (foglio matricolare, encomi o onorificenze al merito, documentazione sanitaria) anche fornendo supporto probatorio circa le specifiche dinamiche organizzative e modalità di detenzione nei luoghi indicati (letteratura storica, resoconti ufficiali, memoriali, riscontri numerici ecc.). Nel caso in esame non si ritiene che le allegazioni di parte attrice abbiano consentito di acquisire elementi sufficienti per complessivamente considerare assolto l'onere probatorio a suo carico. Più precisamente la corrispondenza di cui all'all. 2 non reca informazioni puntuali a sostegno EL ricostruzione avanzata contenendo “rassicurazioni” sullo stato di salute del né i documenti di cui ai nn. 3, 4 e 5 forniscono elementi precipui Pt_1 oltre alla circostanza che il effettivamente venne impiegato nell'ambito Pt_1 dell'industria elettrica AEG. Anche gli stralci di diario allegati ai nn. 10 e 11 si limitano a ripercorrere in via narrativa e in prima persona, come è evidente in ragione del tipo di fonte cui attengono, le vicende occorse ma non forniscono parametri di riscontro esterni ed obiettivi né indice cronologico temporali precisi. Diversamente ragionando si sovvertirebbe la regola processuale dell'onere probatorio sostanzialmente obbligando parte convenuta a fornire la prova negativa di un fatto ritenuto provato in ragione delle “atrocità compiute dal regime nazista tra gli anni '41 e '44” e EL “realtà storica inoppugnabile”, considerazioni che tuttavia appaiono eccessivamente generiche per essere introdotte quale regola di giudizio probante alla stregua di un fatto notorio necessitandosi quantomeno di elementi individualizzanti e caratterizzanti la singola esperienza personale. Anche la domanda relativa al danno iure proprio per lesione del rapporto parentale non è adeguatamente sostenuta sul piano probatorio. E infatti parte attrice evoca le ripercussioni “per aver vissuto la propria intera esistenza in un contesto familiare segnato dall'esperienza di prigionia e lavoro forzato subita dal padre”, certamente verosimili e ragionevoli, e purtuttavia non fornisce una declinazione concreta delle forme di manifestazione di dette ripercussioni né EL loro entità rimanendo così carente la prova sul danno e sul rapporto eziologico tra l'asserito pregiudizio e le vicende occorse nel '44. Le spese di lite vengono compensate stante la natura e la complessità EL vicenda che ha comportato l'approfondimento e la soluzione di numerose e complesse questioni giuridiche.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pag. 11/12 - rigetta le domande;
- compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Trieste, il 19.12.2025.
pag. 12/12
il Giudice Matteo Petrolati
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TRIESTE
- Sezione Civile –
Il Tribunale di Trieste, in composizione monocratica, nella persona del giudice Matteo Petrolati, ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al primo grado di merito al n. 2615/2023 R.G., promossa da nata a [...] il [...] e residente a [...]in Piano Parte_1
(PN), via Pionieri dell'Aria 101, C.F. , rappresentata e difesa C.F._1 dall'avv. Daniela TRIOLO del Foro di Trieste, C.F. come C.F._2 da procura del 15.06.2023, elettivamente domicilia presso il suo studio legale in Trieste, via Cesare Beccaria n.6. ATTORE contro
1) in persona dell'Ambasciatore COroparte_1 pro tempore; CONVENUTA CONTUMACE
2) CF COroparte_2
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste (cod. fiscale (C.F
, presso i cui uffici in Trieste, piazza Dalmazia n 3, domicilia per P.IVA_2 legge PEC Email_1
CONVENUTO
oggetto: responsabilità civile. conclusioni delle parti: all'udienza del 19.12.2025 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE Vicenda processuale Con atto del 30.6.20231 ha agito in giudizio nei confronti EL Parte_1
e del COroparte_1 COroparte_2 concludendo affinché “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Trieste, reietta ogni contraria istanza, eccezione o difesa, 1) dichiarare che la convenuta è responsabile civilmente per il danno materiale e danno morale subito dal prigioniero , e dalla figlia, , a causa EL Persona_1 Parte_1 deportazione e riduzione in schiavitù, privazione dello status di prigioniero e obbligo di lavori usuranti non retribuiti, denutrizione e condizioni di vita terrificanti ed inumane, 2) conseguentemente condannare la Repubblica Federale tedesca, al risarcimento a favore dell'attrice, iure proprio e iure hereditario, dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal defunto
, per le causali in atto, da quantificarsi in totali € 194.245,00, o nella diversa Persona_1 somma, anche superiore, che il Giudice vorrà liquidare in via equitativa, oltre a rivalutazione e interessi. 3) Con vittoria di compensi e spese.”. Rimaneva contumace la mentre si costituiva in COroparte_1 giudizio il chiedendo “Voglia codesto Ecc.mo COroparte_2
Tribunale:
a) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al
[...]
giacché succeduto a titolo particolare nel debito di cui è causa in COroparte_2 data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio;
b) dichiarare il difetto di legittimazione passiva EL Repubblica tedesca e, per l'effetto, estrometterla dal giudizio;
c) dichiarare la prescrizione dei diritti azionati;
e) in ogni caso, dichiarare le domande formulate dalle odierne controparti improponibili per intervenuta decadenza o – in subordine – rigettarle nel merito, in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, infondate per difetto di prova in ordine alla qualità di eredi del de cuius nonché alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
f) nella denegata ipotesi di non accoglimento delle eccezioni di estinzione del diritto per rinuncia, di prescrizione e di decadenza e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, procedere alla quantificazione delle poste di danno risarcibili, secondo quanto esposto nell'ambito EL presente comparsa;
g) in via ancor più gradata, accogliere l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato alla 1 Il D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14, come modificato dal D.L. 29 settembre 2023, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2023, n. 170, ha disposto (con l'art. 8, comma 11-ter) che "Al fine di consentire la concreta attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, i termini, a pena di decadenza, per l'esercizio delle azioni di accertamento e liquidazione dei danni, indicati al comma 6 del medesimo articolo, sono prorogati sino al 31 dicembre 2023 pag. 2/12 controparte le somme già percepite per il medesimo titolo o, comunque, quelle che esse avrebbero potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 2, cod. civ. Spese vinte.”. Non necessitandosi di svolgere attività istruttoria il Tribunale fissava, per la rimessione EL causa in decisione, l'udienza del 10.6.2025 rinviata ex art. 181 c.p.c. in ragione EL mancata comparizione delle parti all'udienza del 2.12.2025. Con provvedimento del Presidente del Tribunale di Trieste dell'8.10.2025 (in esecuzione del D.L. 117/2025 pubblicato l'8.8.2025 in vigore dal 9.9.2025 e EL delibera plenaria del CSM del 1.10.2025) il procedimento era assegnato allo scrivente Giudice. Con decreto del 2.12.2025 l'udienza di discussione, da tenersi in via cartolare, era aggiornata al 19.12.2025 data in cui il processo era definito.
Fatto e diritto
figlia di (nato a [...] il [...] e Parte_1 Persona_1 deceduto il 12/04/1973 in Trieste), ha agito rivendicando iure proprio e iure hereditatis il risarcimento del danno subito dalla stessa e dal de cuius in ragione EL deportazione dell'uomo, dello stato di prigionia e trattamento degradante subito nel periodo di deportazione e sottoposizione ai lavori forzati presso le industrie nel quartiere di Tegel, vicino Berlino, e successivamente presso l'industria elettrica AEG. Sinteticamente l'attrice ha dedotto che:
- veniva fatto prigioniero dall'esercito tedesco in data 12 Persona_1 settembre del 1943, mentre si trovava imbarcato nella Regia Marina italiana, per essere deportato in CP_1
- Veniva condotto presso il campo di concentramento di Luckenwalde, destinato allo smistamento dei prigionieri di guerra;
- veniva trasferito dopo alcuni giorni ad altro campo di concentramento nel quartiere di Tegel, vicino Berlino, con altri 600 italiani circa, al fine di essere utilizzato per l'industria bellica tedesca;
- nel 1944 il era assegnato alla AEG, fabbrica di materiale elettrico Pt_1 convertita in produzione bellica durante il conflitto, dove lavorava per circa 12 ore al giorno, dall'alba;
- nell'aprile del 1945, veniva spostato ad altro campo per essere rimpatriato. Durante il periodo di prigionia era stato sottoposto ai lavori forzati, Persona_1 aveva vissuto sotto la costante minaccia dei bombardamenti, in condizioni di salute precarie subendo danni psico fisici significativi anche di natura esistenziale. Queste, in estrema sintesi, le ragioni a sostegno EL domanda. pag. 3/12 Per completezza espositiva va evidenziato che il procedimento in esame si innesta all'interno di un filone contenzioso che ha visto gli eredi dei danneggiati (prigionieri di guerra militari e civili, internati e deportati) agire nei confronti EL Repubblica Federale di Germania per sentir dichiarare la sua responsabilità in ordine ai crimini commessi dal IC durante la Seconda Guerra Mondiale con particolare CP_3 riferimento ai trattamenti degradanti destinati ai deportati nei campi di concentramento. Detto contenzioso, che risulta pendente anche innanzi all'intestato Tribunale, solleva alcuni aspetti pregiudiziali comuni (ancorché ciascun procedimento mantenga, evidentemente, aspetti di specificità) e da tali questioni è quindi opportuno prendere le mosse. Non pare doversi spendere un particolare onere motivazionale in ordine alla giurisdizione del Giudice italiano, questione che merita un sintetico approfondimento perché rilevabile d'ufficio ancorché la relativa eccezione, sollevata in precedenti analoghi, non sia stata riproposta dalla Avvocatura dello Stato nel presente procedimento. In merito, infatti, gli elementi di estraneità che vengono in rilievo impongono di fare riferimento ai parametri del diritto processuale civile internazionale e segnatamente il disposto dell'art. 3 EL legge n. 218/1995 che consente di radicare il processo innanzi all'A.G. italiana se il convenuto, come nel nostro caso, ha una rappresentanza diplomatica stabile sul territorio nazionale. La soluzione è suffragata in via pretoria alla luce dell'indirizzo di Cass. Civ. Sez. U, Sentenza n. 5044 del 11/03/2004 (Rv. 571034 - 01) per cui: “Il rispetto dei diritti inviolabili EL persona umana ha assunto il valore di principio fondamentale dell'ordinamento internazionale, riducendo la portata e l'ambito di altri principi ai quali tale ordinamento si è tradizionalmente ispirato, quale quello sulla "sovrana uguaglianza" degli Stati, cui si collega il riconoscimento EL immunità statale dalla giurisdizione civile straniera. Ne consegue che la norma consuetudinaria di diritto internazionale generalmente riconosciuta che impone agli Stati l'obbligo di astenersi dall'esercitare il potere giurisdizionale nei confronti degli Stati stranieri, non ha carattere assoluto, nel senso che essa non accorda allo Stato straniero un'immunità totale dalla giurisdizione civile dello Stato territoriale, tale immunità non potendo essere invocata in presenza di comportamenti dello Stato straniero di tale gravità da configurare, in forza di norme consuetudinarie di diritto internazionale, crimini internazionali, in quanto lesivi, appunto, di quei valori universali di rispetto EL dignità umana che trascendono gli interessi delle singole comunità statali. Sussiste pertanto la giurisdizione italiana in relazione alla domanda risarcitoria promossa, nei confronti EL Repubblica federale di Germania, dal cittadino italiano che lamenti di essere stato catturato a seguito dell'occupazione nazista in Italia durante la seconda guerra mondiale e deportato in per essere utilizzato quale mano d'opera non volontaria al servizio di CP_1
pag. 4/12 imprese tedesche, atteso che sia la deportazione che l'assoggettamento ai lavori forzati devono essere annoverati tra i crimini di guerra e, quindi, tra i crimini di diritto internazionale, essendosi formata al riguardo una norma di diritto consuetudinario di portata generale per tutti i componenti EL comunità internazionale”. Ancora, e più recentemente: “L'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri per atti "iure imperii" costituisce una prerogativa (e non un diritto) riconosciuta da norme consuetudinarie internazionali, la cui operatività è preclusa nel nostro ordinamento, a seguito EL sentenza EL Corte cost. n. 238 del 2014, per i "delicta imperii", per quei crimini, cioè, compiuti in violazione di norme internazionali di "ius cogens", in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali” (Cass. Civ. Sez. U - , Sentenza n. 20442 del 28/09/2020 (Rv. 659019 - 01). Tanto chiarito, in ordine alla competenza territoriale, rileva il Tribunale che il presente giudizio avrebbe dovuto essere incardinato innanzi al Tribunale di Roma (Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 7371 del 2025). Ed infatti ai sensi dell'art. 25, primo periodo, cod. proc. civ., la competenza per le cause nelle quali è parte una Amministrazione dello Stato spetta al giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. Quella del foro erariale è inoltre una competenza per territorio di carattere generale e inderogabile sia per accordo preventivo delle parti che per adesione successiva di quelle costituite e che gli artt. 6 e 7 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 sottraggono alla stessa disponibilità dell'Amministrazione. Ora, tenuto conto che l'obbligazione dedotta in giudizio origina da un fatto illecito si realizza poi una concorrenza alternativa tra criteri di radicamento: l'individuazione del giudice competente ratione loci può infatti avvenire in base al forum delicti (luogo di commissione dell'illecito) o, in via alternativa, secondo il forum destinatae solutionis (il luogo dove deve effettuarsi la prestazione). La prima va senza dubbio esclusa perché il fatto nel caso in esame è stato consumato in quindi fuori dai confini nazionali. CP_1
Viene allora in rilievo il forum destinatae solutionis, che per i pagamenti degli indennizzi in denaro da parte del MEF ai sensi del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 e dell'art. 4 DM 28 giugno 2023 è la Tesoreria di Roma in conformità alle regole di contabilità di Stato. Tuttavia “l'art. 9 del r.d. n. 1611 del 1933, nella parte in cui consente la formulazione dell'eccezione di parte e il rilievo di ufficio dell'incompetenza erariale senza limiti di tempo, deve ritenersi tacitamente abrogato dall'art. 38 c.p.c. (così come modificato dalla legge n. 353 del 1990 e dalla legge n. 69 del 2009) attraverso una interpretazione EL norma speciale compatibile con il regime generale sancito da tale ultima disposizione e conforme ai principi espressi dagli artt. 24 e pag. 5/12 111 Cost., con la conseguenza che la questione di incompetenza ai sensi dell'art. 25 c.p.c. deve essere rilevata d'ufficio non oltre la prima udienza di trattazione” (Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20493 del 03/08/2018 (Rv. 650479 - 01). Ebbene come sopra accennato il presente procedimento è stato riassegnato allo scrivente Giudice con provvedimento del Presidente del Tribunale di Trieste dell'8.10.2025 (in esecuzione del D.L. 117/2025 pubblicato l'8.8.2025 in vigore dal 9.9.2025 e EL delibera plenaria del CSM del 1.10.2025) in una fase in cui era già maturata la preclusione per la rilevabilità anche d'ufficio EL menzionata questione EL competenza territoriale. Esaurite le questioni pregiudiziali vanno passate in rassegna quelle preliminari. CO L'Avvocatura dello Stato ha eccepito il difetto di legittimazione passiva EL e tuttavia ritiene il Tribunale che non siano stati proposti elementi nuovi alla cui stregua discostarsi dall'indirizzo già seguito dal Tribunale di Trieste con sentenza n. 518/2025 (non impugnata) che ha riconosciuto tale legittimazione in capo alla
COroparte_1
In particolare la difesa erariale eccepisce due condizioni ostative. La prima, di carattere sistematico, attiene al principio di diritto internazionale dell'immunità che esclude la sottoposizione di uno Stato sovrano alla giurisdizione di altro Stato sovrano. La seconda, di natura tecnica, prevede che con l'“Istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili EL persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del RZ IC nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945” ai sensi dell'art. 43 decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, lo Stato Italiano ha “assicurato continuità” all'Accordo di Bonn del 2 giugno 1961 tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Germania, CP_1 reso esecutivo con decreto del Presidente EL Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, con cui a fronte dell'impegno EL Repubblica Germania a versare alla CP_1
Repubblica italiana, a definizione delle questioni economiche pendenti, la somma di 40 milioni di marchi tedeschi, il Governo italiano si impegnava a tenerla indenne da altre rivendicazioni ed a dichiarare “definite” tutte le questioni e le richieste EL Repubblica Italiana oppure delle persone fisiche o giuridiche italiane, ancora pendenti nei confronti EL Repubblica Federale di Germania o nei confronti delle persone fisiche o giuridiche tedesche derivanti da diritti sorti nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945. La ratio delle disposizioni sarebbe dunque chiara e cioè tenere esclusa dal contenzioso la Repubblica Federale di Germania anche al fine di evitare di incorrere in sanzioni sul piano internazionale per la violazione del citato accordo. pag. 6/12 La tesi non può essere accolta. Quanto alla prima delle questioni declinate basti richiamare l'indirizzo EL già evocata Cass. Civ. Sez. U, Sentenza n. 5044 del 11/03/2004 (Rv. 571034 - 01) che ha precisato come “Il rispetto dei diritti inviolabili EL persona umana ha assunto il valore di principio fondamentale dell'ordinamento internazionale, riducendo la portata e l'ambito di altri principi ai quali tale ordinamento si è tradizionalmente ispirato, quale quello sulla "sovrana uguaglianza" degli Stati, cui si collega il riconoscimento EL immunità statale dalla giurisdizione civile straniera. Ne consegue che la norma consuetudinaria di diritto internazionale generalmente riconosciuta che impone agli Stati l'obbligo di astenersi dall'esercitare il potere giurisdizionale nei confronti degli Stati stranieri, non ha carattere assoluto, nel senso che essa non accorda allo Stato straniero un'immunità totale dalla giurisdizione civile dello Stato territoriale, tale immunità non potendo essere invocata in presenza di comportamenti dello Stato straniero di tale gravità da configurare, in forza di norme consuetudinarie di diritto internazionale, crimini internazionali, in quanto lesivi, appunto, di quei valori universali di rispetto EL dignità umana che trascendono gli interessi delle singole comunità statali”. La seconda eccezione invece va respinta sulla base delle seguente argomentazioni. Innanzitutto l'art. 43 comma 3 decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 stabilisce che: “
3. In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna EL Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del RZ IC nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti” con ciò limitando la tutela giurisdizionale sul piano esecutivo e non già in ordine al processo di cognizione. Anzi si prevede espressamente che il danneggiato possa dotarsi di una “sentenza avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni cfr. comma 2 del menzionato art. 43” (tema su cui si è pronunciata anche la corte Cost. sent. 159 del 21/7/2023 che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 43, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 111 EL Costituzione). In questi termini, quindi, non è precluso che l'azione giurisdizionale volta all'ottenimento di una pronuncia dichiarativa e di accertamento EL responsabilità e di liquidazione del danno sia indirizzata anche alla COroparte_1 essendo preclusa, al contrario, solo una sentenza di condanna e l'azione esecutiva.
pag. 7/12 Neppure convince la ricostruzione elaborata al paragrafo 10 dell'atto di comparsa di costituzione e risposta per cui “Ricostruita in questi termini, la fattispecie introduce un'ipotesi peculiare di accollo, che trova fondamento espresso nelle menzionate disposizioni dell'Accordo di Bonn, con cui l'Italia (accollante) si è obbligata a tenere indenne la (accollata) dai debiti CP_1 risarcitori contratti da quest'ultima verso le vittime del RZ IC (accollatari), secondo il paradigma delineato dall'articolo 1273, comma 1, cod. civ.”. Infatti il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 non prevede alcun coinvolgimento COro
“negoziale” dell'accollatario in funzione liberatoria dell'accollata, il non ha assunto l'obbligazione di risarcire il danno bensì di concedere un indennizzo al ricorrere dei presupposti normativi di talché la posizione dell'Amministrazione finanziaria sul piano sostanziale andrebbe assimilata più a quella del garante con la conseguenza tra l'altro che, sul piano processuale, essa può far valere tutte le eccezioni che il garantito avrebbe potuto opporre al creditore. Ancora, sulla natura del provvedimento giurisdizionale che il Tribunale può emettere, va rilevato che il comma 4 dell'art. 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, nello stabilire che “con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e EL cooperazione internazionale e con il Ministro EL giustizia, da emanare non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite: a) la procedura di accesso al CP_6
b) le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto, detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titoli di benefici o indennizzi (…)”, esclude che nei giudizi di cognizione possa addivenirsi ad una condanna dell'Amministrazione dovendosi l'attività giurisdizionale limitare all'accertamento e alla liquidazione del danno mentre gli aspetti esecutivi sono regolati dal DM 28 giugno 2023 “Procedura di accesso e modalita' di erogazione degli importi del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanita' per la lesione di diritti inviolabili EL persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del RZ IC nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945”. Nel caso in esame il contraddittorio è stato correttamente compulsato nei confronti CO EL in quanto l'atto di citazione è stato notificato alla rappresentanza diplomatica e tuttavia rifiutato così potendosi ritenere accertata la conoscenza delle pendenza EL causa e deliberata la scelta di non argomentare difese tramite la costituzione in giudizio (cfr. nota verbale 209/2023 dell'ambasciata di CP_1
Roma). Esaminando ora le altre eccezioni preliminari va respinta quella di prescrizione in ragione dell'effetto estintivo del rato pa sua volta per maturato termine di prescrizione o in subordine per morte del reo. pag. 8/12 Quanto alla prima, la ricostruzione dell'Avvocatura dello Stato che sussume il fatto nell'ambito EL fattispecie delittuosa di cui all'art. 600 c.p. con conseguente termine estintivo dell'illecito civile da calcolarsi in linea con la prescrizione del reato ai sensi dell'art. 157 c.p. e 2947 c.c. non è condivisibile atteso che le dinamiche di deportazione dei prigionieri di guerra nei campi di concentramento tedeschi, per come verificatesi tra il 1939 e il 1945, integrano certamente i crimini di guerra in ragione EL netta violazione degli obblighi internazionali già all'epoca vigenti (cfr. Convenzione di Ginevra). Inoltre la Convenzione relativa alle leggi e agli usi EL guerra terrestre, stipulata a l'Aia il 18 ottobre 1907, il cui Regolamento allegato all'art. 52, stabiliva che servizi agli “abitanti” potevano essere imposti alla popolazione civile (soltanto) per le necessità dell'esercito di occupazione" escludeva pertanto che prestazioni siffatte potessero essere richieste per fini diversi e quindi lo svolgimento di lavori forzati a servizio del IC esulava dai confini del diritto internazionale pattizio. L'eccezione (sollevata dalle difese degli imputati nell'ambito del processo di Norimberga) per cui la Convenzione de l'Aia non era stata sottoscritta da alcuni Stati belligeranti venne superata dal Tribunale di Norimberga osservando che nel 1939 (e, quindi, prima dell'inizio del conflitto) le “regole2 da essa stabilite erano riconosciute e accettate da tutte le nazioni civili ed avevano quindi assunto la forza e il valore di norme consuetudinarie. Alla qualificazione giuridica dei fatti come “crimini di guerra” segue la loro imprescrittibilità come convenzionalmente stabilito da una serie di Trattati internazionali (alcuni, per vero, cui lo Stato Italiano non ha aderito) tra cui quello istituivo EL Corte Penale internazionale del 1998 la cui retroattività deve ritenersi fondata alla luce EL clausola aperta dell'art. 10 comma 1 Cost. “L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”. La riproposta ricostruzione giuridica e la natura delle fonti alla cui stregua è stato possibile configurare i fatti EL deportazione e dell'assoggettamento dei deportati al lavoro forzato e come "crimine internazionale" sancendone imprescrittibilità, come ribadita in più Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nonché nei trattati istitutivi dei Tribunali Internazionali per l'ex Jugoslavia, per il Ruanda oltre che, come anticipato, EL C.P.I., consente di affermare che si sia al cospetto di norme di diritto consuetudinario di portata generale e allora valide ed efficaci per tutti i componenti EL comunità internazionale. Peraltro la retroattività EL imprescrittibilità sancita a livello internazionale, con riferimento alla questione civilistica di cui oggi si discute, neppure crea particolari problemi di frizione interna con il principio assoluto dell'irretroattività EL norma penale sfavorevole di cui all'art. 25 Cost. perché un conto è la responsabilità civile pag. 9/12 altro la responsabilità penale come chiarito dalla Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 19566 del 2004 e Sez. 3, Sentenza n. 3642 del 2024 “la prescrizione del diritto al risarcimento del danno cagionato dal reato, quando la sua durata sia moELta alla disciplina dettata per il reato, si inserisce nel quadro generale dell'istituto EL prescrizione civile, senza comprometterne la sostanziale autonomia rispetto all'analogo istituto regolato nel sistema penale, giacché ciascuno dei due istituti costituisce un complesso normativo in sè chiuso e perfetto (…) ai fini civili, il disposto dell'art. 2947, terzo comma, cod. civ., permette un accertamento incidentale EL responsabilità penale astrattamente intesa, senza quindi che possa venire in gioco il limite costituzionale richiamato, non potendosi statuire alcuna pronuncia di condanna penale personale”. Non rilevano neanche altre cause estintive del reato tra cui l'evocata morte del reo. In merito va rilevato, innanzitutto, che l'illecito di cui si chiede l'accertamento non ha carattere personalistico nel senso che non si muove l'azione nei confronti di un singolo soggetto persona fisica bensì di una serie di condotte realizzate nell'ambito di un criminale progetto politico. In secondo luogo l'eccezione erariale, pur suggestiva, ben argomentata e non priva di allegazioni, volta a dimostrare la morte del reo sulla base dell'aspettativa di vita, rimane, attualmente, ancora incerta e non soddisfa i parametri di precisione per consentire la formazione EL prova sul fatto estintivo per presunzioni. Venendo al merito EL questione ritiene il Tribunale che la domanda non possa essere accolta per difetto di prova. Non si ignora come, in talune ipotesi, la giurisprudenza di merito abbia ritenuto provati gli elementi costitutivi dell'illecito civile con riferimento a fatti comunque riconducibili alle vicende di deportazione, prigionia e internamento degli internati militari italiani (IMI) ricorrendo all'istituto del fatto notorio ex art. 115 comma 2 c.p.c. In tema di “comune esperienza”, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il ricorso all'istituto attiene all'esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito e debba essere inteso come fatto conosciuto da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo (Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 4182 del 15/02/2024 (Rv. 670109 - 01). Ed invero la ripartizione dell'onere probatorio nell'ambito del filone contenzioso del risarcimento danni per fatti illeciti compiuti in epoca bellica non sfugge alle regole ordinarie del processo civile ancorchè, la peculiarità del procedimento, abbia consentito il ricorso del notorio per ritenere assolto l'onere incombente su parte attrice. Tuttavia dalla lettura integrale delle citate pronunce non sfugge come i fatti giudicati in quei procedimenti fossero corredati da una serie di allegazioni recanti indici precisi in ordine alla data di cattura e di liberazione, al luogo dell'internamento e pag. 10/12 all'attività svolta (foglio matricolare, encomi o onorificenze al merito, documentazione sanitaria) anche fornendo supporto probatorio circa le specifiche dinamiche organizzative e modalità di detenzione nei luoghi indicati (letteratura storica, resoconti ufficiali, memoriali, riscontri numerici ecc.). Nel caso in esame non si ritiene che le allegazioni di parte attrice abbiano consentito di acquisire elementi sufficienti per complessivamente considerare assolto l'onere probatorio a suo carico. Più precisamente la corrispondenza di cui all'all. 2 non reca informazioni puntuali a sostegno EL ricostruzione avanzata contenendo “rassicurazioni” sullo stato di salute del né i documenti di cui ai nn. 3, 4 e 5 forniscono elementi precipui Pt_1 oltre alla circostanza che il effettivamente venne impiegato nell'ambito Pt_1 dell'industria elettrica AEG. Anche gli stralci di diario allegati ai nn. 10 e 11 si limitano a ripercorrere in via narrativa e in prima persona, come è evidente in ragione del tipo di fonte cui attengono, le vicende occorse ma non forniscono parametri di riscontro esterni ed obiettivi né indice cronologico temporali precisi. Diversamente ragionando si sovvertirebbe la regola processuale dell'onere probatorio sostanzialmente obbligando parte convenuta a fornire la prova negativa di un fatto ritenuto provato in ragione delle “atrocità compiute dal regime nazista tra gli anni '41 e '44” e EL “realtà storica inoppugnabile”, considerazioni che tuttavia appaiono eccessivamente generiche per essere introdotte quale regola di giudizio probante alla stregua di un fatto notorio necessitandosi quantomeno di elementi individualizzanti e caratterizzanti la singola esperienza personale. Anche la domanda relativa al danno iure proprio per lesione del rapporto parentale non è adeguatamente sostenuta sul piano probatorio. E infatti parte attrice evoca le ripercussioni “per aver vissuto la propria intera esistenza in un contesto familiare segnato dall'esperienza di prigionia e lavoro forzato subita dal padre”, certamente verosimili e ragionevoli, e purtuttavia non fornisce una declinazione concreta delle forme di manifestazione di dette ripercussioni né EL loro entità rimanendo così carente la prova sul danno e sul rapporto eziologico tra l'asserito pregiudizio e le vicende occorse nel '44. Le spese di lite vengono compensate stante la natura e la complessità EL vicenda che ha comportato l'approfondimento e la soluzione di numerose e complesse questioni giuridiche.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pag. 11/12 - rigetta le domande;
- compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Trieste, il 19.12.2025.
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il Giudice Matteo Petrolati