Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 18/02/2026, n. 1132
CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026

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  • Accolto
    Difetto di motivazione della cartella

    La Corte ha ritenuto applicabile l'art. 7, comma 5 bis, del D. Lgs. n. 546/1992, che pone l'onere della prova a carico della pubblica amministrazione. Tale onere non è stato assolto dal Consorzio di Bonifica, nonostante fosse stato chiamato in giudizio.

  • Accolto
    Mancanza di beneficio consortile

    La Corte ha ritenuto applicabile l'art. 7, comma 5 bis, del D. Lgs. n. 546/1992, che pone l'onere della prova a carico della pubblica amministrazione. Tale onere non è stato assolto dal Consorzio di Bonifica, nonostante fosse stato chiamato in giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 18/02/2026, n. 1132
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 1132
    Data del deposito : 18 febbraio 2026

    Testo completo