Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 29/04/2026, n. 3346
CS
Rigetto
Sentenza 29 aprile 2026

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  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione artt. 10, comma 1, e 12, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004

    Rete Ferroviaria Italiana non rientra tra le categorie soggettive espressamente indicate dall'art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 42/2004, non potendo essere assimilata né a un ente pubblico né a una persona giuridica privata senza fine di lucro. La società deve essere qualificata come impresa pubblica operante nei settori speciali, e non come organismo di diritto pubblico. Pertanto, non può essere ricondotta tra i soggetti di cui all'art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004.

  • Rigettato
    Inammissibilità del ricorso per difetto di interesse

    La nota della Soprintendenza di Bari ha natura provvedimentale e portata lesiva, in quanto idonea a incidere direttamente sulla sfera giuridica di Rete Ferroviaria Italiana, imponendo specifici obblighi procedimentali e sostanziali. Tali effetti non possono qualificarsi come meramente eventuali o futuri, ma devono ritenersi attuali e concreti, in quanto idonei a condizionare immediatamente l’attività progettuale e realizzativa dell’infrastruttura ferroviaria.

  • Rigettato
    Erronea interpretazione e applicazione degli artt. 10, comma 1, e 12, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004

    L’esercizio del potere espropriativo non implica la natura pubblica di Rete Ferroviaria Italiana. La sentenza impugnata distingue correttamente tra il regime di tutela di cui agli artt. 10 e 12 del d.lgs. n. 42/2004, applicabile ai beni appartenenti a soggetti pubblici o assimilati, e il diverso regime di cui all’art. 13, riferito ai beni appartenenti a soggetti privati, per i quali è richiesta una valutazione di “interesse particolarmente importante”. Nel caso di specie, i beni oggetto di esproprio sono originariamente beni privati e, come tali, non rientrano automaticamente nel regime di tutela previsto dagli artt. 10 e 12, né possono essere assoggettati alla relativa disciplina per il solo fatto del loro trasferimento nel patrimonio di Rete Ferroviaria Italiana. Diversamente opinando, si determinerebbe un effetto irragionevole e contraddittorio, tale da compromettere la realizzazione dell’opera pubblica, in assenza di un concreto e previamente accertato interesse culturale.

  • Accolto
    Contrasto con la localizzazione dell'opera e con la dichiarazione di pubblica utilità

    La sentenza di primo grado ha accolto il ricorso nel merito, annullando in parte qua gli atti impugnati. L'appello del Ministero è stato respinto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 29/04/2026, n. 3346
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 3346
    Data del deposito : 29 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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