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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 23/07/2025, n. 766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 766 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1188/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile, composta da
Dott. Giuseppe Serao Presidente Relatore
Dott. Lucia Cannella Consigliere
Dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n.° 1188/2024 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
16.7.2025 e promossa d a
GIÀ Parte_1 Parte_2
c.f. in persona del procuratore speciale Ing.
[...] P.IVA_1 Parte_3
con sede in Brescia, via Cefalonia n. 70, c.f. e P.Iva
[...] P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Gerardo Villanacci, c.f. , C.F._1
(tel. 0733.817052, fax 0733.817054, PEC , e con questo Email_1
elettivamente domiciliata in Orzinuovi (Bs), via Roma n. 4, presso lo studio dell'Avv.
Paolo Torresani, c.f. , con facoltà di ricevere notifiche, nel CodiceFiscale_2
rispetto delle leggi vigenti, a mezzo fax all'utenza 0733.817054, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata , giusta procura allegata al Email_2
presente atto (allig. 1).
APPELLANTE
c o n t r o
(C.F.: ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._3
quivi residente in [...] e (C.F.: , CP_2 C.F._4
nata a [...] il [...] e quivi residente in [...], elettivamente domiciliati in Brescia, Via Carlo Cattaneo 25, presso l'Avv. Filippo Rondani (C.F.:
, pec: , che li C.F._5 Email_3
rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Prof. Paolo Grassi (C.F.:
, pec: ) del Foro di Roma, C.F._6 Email_4
ed all'Avv. Michele Guidugli (C.F.: pec: C.F._7
, giusta delega in calce alla presente comparsa. I Email_5
Difensori acconsentono a ricevere avvisi e notifiche ai seguenti indirizzi PEC e numeri fax: – fax 0636002429, Email_4
- fax 0585776715 e Email_5
– fax 0303772133. Email_3
APPELLATI
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Brescia Prima Sezione Civile,
pubblicata in data 21.5.2024 con il n.° 20274/2024.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
"Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Brescia adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento delle ragioni dedotte in punto di fatto e di diritto nella
narrativa del suesposto atto che qui devono intendersi richiamate, riformare la sentenza
n. 2074/2024 emessa dal Tribunale Civile di Brescia, Prima Sezione Civile, a firma del
Giudice dott.ssa Elisabetta Sampaolesi, in data 17.05.2024, pubblicata il 21.05.2024, a
definizione del procedimento n. 6950/2022 R.G., mai notificata, promosso con atto di
citazione in opposizione a decreto ingiuntivo dalla società già Parte_1
in persona del procuratore speciale Ing. Parte_2 Parte_3
nei confronti della soc. in
[...] Controparte_3
persona del legale rappresentante sig. e per l'effetto dichiarare nullo CP_1
e/o revocare e/o annullare l'opposto decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale Civile di
Brescia in data 20.04.2022, distinto al n. 1654/2022, r.g. 4453/2022, in quanto relativo
a crediti inesistenti e, in ogni caso, per essere la pretesa creditoria infondata in fatto e
in diritto. Con vittoria di spese e competenze di lite anche del precedente giudizio, oltre
accessori fiscali e previdenziali di legge.”
Per parte appellata:
“Voglia, l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,
- Preliminarmente: dichiarare inammissibile l'appello per le ragioni di cui in narrativa.
- Rigettare integralmente l'appello proposto da già Parte_1 [...]
e le domande ivi rassegnate dall'attrice appellante, perché infondato Parte_2
in fatto e in diritto, e confermare integralmente l'ordinanza oggetto del presente
procedimento di appello;
- Con vittoria di spese, compensi, spese generali, IVA e CPA per entrambe le parti”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 13 giugno 2022, Parte_1
proponeva opposizione, avanti il Tribunale di Brescia, avverso il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n.° 1654/2022 emesso in data 19 aprile 2022 con il quale alla medesima, era stato ingiunto di pagare in favore della ricorrente
[...]
la complessiva somma di € 67.417,09, oltre interessi e Controparte_3
spese liquidate, in virtù dei contratti di comodato e di fornitura in esclusiva di carburanti stipulati dal gestore dell'impianto di distribuzione sito in Livorno, via dell'Ardenza
n.°80, con l'originaria proprietaria a cui era subentrata nell'anno Controparte_4
2017, a seguito di cessione di ramo d'azienda, la (oggi Parte_2 [...]
. Parte_1
In sede monitoria, l'ingiungente esponeva, in particolare: 1) di aver gestito, in forza di contratto di comodato gratuito e contestuale contratto di fornitura in esclusiva siglati con l'impianto di distribuzione carburanti sito in Livorno, via Controparte_4
dell'Ardenza n.° 80; 2) che nell'anno 2017 già Parte_1 Parte_2
aveva acquistato da il ramo d'azienda, comprensivo del Parte_2 CP_4
predetto impianto, avvisando i singoli gestori del subentro nei contratti in essere, ivi incluso il contratto di fornitura, e specificando espressamente che il subentro sarebbe avvenuto alle medesime condizioni applicate da;
3) che, tuttavia, non CP_4
appena subentrata, aveva iniziato ad applicare condizioni Parte_1
economiche differenti e peggiorative rispetto a quelle applicate da;
4) di aver, CP_4
quindi, convenuto la in giudizio, con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. Parte_1
dinanzi al Tribunale di Roma, al fine di sentirla condannare all'applicazione alle forniture di carburante effettuate delle condizioni economiche previste dall'Accordo Aziendale sulla Viabilità Ordinaria della Rete di Distribuzione della CP_4 Controparte_4
del 16.7.2014 e, conseguentemente, al pagamento delle somme maturate, al mese di febbraio 2018, pari ad € 11.100,00 a titolo di quote fisse e ad € 2.347,50 oltre Iva a titolo di differenziali;
5) che, con ordinanza dell'l l marzo 2020, emessa ai sensi dell'art. 702-
ter c.p.c., il Tribunale di Roma aveva accolto tale domanda e aveva, quindi, condannato ad applicare le condizioni economiche previste dall'Accordo Parte_1
Aziendale sulla Viabilità Ordinaria della Rete di Distribuzione della Controparte_4
del 16.7.2014, sino alla sottoscrizione di un nuovo accordo con le associazioni di categoria, nonché, al pagamento dell'importo maturato fino al mese di febbraio 2018 per
€ 13.963,95; 6) che, nonostante l'esecutività dell'ordinanza, che Parte_1
nel frattempo non aveva sottoscritto alcun nuovo accordo con le associazioni di categoria, si era rifiutata di ottemperare all'ordine imposto di applicare le condizioni economiche previste dal c.d. Accordo Esso;
7) di aver maturato, a decorrere dall'1 marzo
2018 sino al 26 aprile (data d1 cessazione del rapporto di gestione intercorso tra le parti),
l'ulteriore importo netto di € 59.734,61.
A sostegno della propria opposizione, chiedeva, in via Parte_1
preliminare, la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto nonché,
nel merito, la revoca dello stesso in ragione dell'asserita insussistenza dei requisiti di certezza e liquidità del credito azionato.
In particolare, l'opponente eccepiva l'inapplicabilità dell'art. 2558 c.c. ai contratti come quelli collettivi aziendali, soggetti a specifica e autonoma disciplina, sicché essa, in qualità di cessionaria di ramo d'azienda, non sarebbe subentrata nella posizione contrattuale della cedente, derivante dall'accordo collettivo aziendale del 16 luglio 2014 (accordo che sarebbe soggetto, non già alla disciplina di cui all'art. 2558 c.c., bensì, a quella di cui alla legge n.° 57/2001, che ne circoscriverebbe l'efficacia agli originari firmatari).
Secondo l'opponente, peraltro, la stessa clausola 5.1) del contratto di fornitura sottoscritto dal gestore e da , laddove, espressamente prevede che "il prezzo CP_4
di vendita dei carburanti (sarebbe stato) determinato sulla base dei criteri definiti
dall'Accordo aziendale concluso tra la e le Associazioni di categoria dei gestori CP_4
maggiormente rappresentative a livello nazionale, valido al momento del rifornimento",
andrebbe interpretata, a far tempo dalla cessione del ramo d'azienda , con riferimento ai soli accordi collettivi eventualmente stipulati dalla stessa cessionaria.
L'opponente contestava, altresì, I'ultrattività della clausola contenuta nell'Accordo
Aziendale del 16 luglio 2014 affermandone la contrarietà al principio della necessaria temporaneità delle obbligazioni, alla libertà negoziale della cessionaria - subentrata in un accordo non da essa sottoscritto, nonché, alla causa e funzione sociale "dei contratti
collettivi aziendali, la cui disciplina deve parametrarsi su una realtà socio-economica
in continua evoluzione che non può certamente essere vanificata da termini di durata
eccessivamente dilatati".
Con comparsa depositata in data 3 novembre 2022 si costituiva in giudizio la
[...]
contestando l'opposizione avversaria e chiedendo, Controparte_3
quindi, il rigetto dell'opposizione con conseguente conferma dell'opposto decreto.
Alla prima udienza del giorno 24 novembre 2022, il G.I. rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione.
Con sentenza n.° 2074/2024 il Tribunale rigettava l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo e condannava la società opponente alla rifusione delle spese.
La sentenza veniva gravata da a cui resistevano Parte_1 CP_1
e . CP_2
All'udienza del 16.7.2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante muove varie censure alla sentenza impugnata: errata applicazione delle disposizioni relative all'istituto del collegamento negoziale;
violazione ed errata interpretazione del disposto di cui all'art. 2558 c.c. e dell'art. 19
comma 3 L. n.° 57/2001; errata interpretazione dell'art. 5 del contratto di fornitura.
Contesta il collegamento negoziale riscontrato dal giudice di prime cure fra il contratto di fornitura e l'Accordo Aziendale del 2014, sostenendo che i contratti collegati mantengono ognuno la loro causa, conservando la propria individualità giuridica, e devono essere disciplinati dalla normativa tipica del loro schema negoziale;
pertanto,
mentre l'art. 2558 c.c. è applicabile al contratto di fornitura, non lo è invece all'Accordo
Aziendale del 2014 che è disciplinato dalla L. n.° 57/2001.
Richiama precedenti di legittimità (Cass. civ. 29.3.2010 n.° 7517. cfr. Cass. civ.
2.3.2002 n.° 3045) che hanno affermato l'applicabilità dell'art. 2558 c.c. ai rapporti negoziali a prestazioni corrispettive non aventi carattere personale, quali i “contratti di azienda” e i cosiddetti “contratti di impresa”, e non anche a quelli “soggetti a specifica diversa disciplina”.
Sostiene che a quest'ultimi appartiene l'Accordo Aziendale del 2014 che è soggetto alla specifica diversa disciplina dell'art. 1 sesto comma del d.lgs. n.° 32/1998 e alla successiva L. n.°57/2001 all'art. 19, comma 3, che prevede per ciascun “soggetto titolare di autorizzazione, concessione, o fornitore”, quale essa è, di concludere “con le
associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei gestori”,
accordi economici adeguati al soddisfacimento delle proprie esigenze piuttosto che essere vincolato ad applicare, in forza del meccanismo automatico successorio contenuto nel predetto art. 2558 c.c. un regolamento negoziale completamente estraneo alle proprie esigenze.
A conferma di detto assunto, deduce che l'Accordo Aziendale del 2014 è stato sottoscritto dalla società con la specifica intenzione di valorizzare “la Controparte_4
rete ”; pertanto, la dismissione di tale rete ha fatto venir meno la finalità e la logica CP_4
sottesa all'accordo e, in ogni caso, il mutamento delle parti contrattuali ha comportato la cessazione dell'equilibrio negoziale ed economico che lo caratterizzava, stante la radicale diversità di rispetto ad Parte_1 Controparte_4
Aggiunge che il richiamo semplice e generico dell'art. 5 del contratto di fornitura agli accordi collettivi sottoscritti, non può giustificare l'applicazione nei suoi confronti dell'intero regolamento dell'Accordo Aziendale del 2014, stante il riferimento letterale dell'articolo ai soli prezzi di vendite del carburante e non anche a sconti o a quote fisse pretese da controparte.
Con il secondo motivo lamenta la mancata disamina delle deduzioni difensive e della documentazione prodotta nel precedente grado di giudizio.
Deduce la natura aziendale, e non nazionale, dell'Accordo aziendale del 2014,
rilevando, pertanto, l'applicabilità alle sole parti che lo hanno sottoscritto;
aggiunge che tale connotazione aziendalistica dell'intesa, non ne consente la trasposizione in altri accordi aziendali anche in ragione delle prescrizioni dell'art. 19 comma 3 L. n.° 57/2001, che obbliga “il titolare di autorizzazione, concessione, o fornitore” a concludere uno specifico accordo aziendale.
Contesta, altresì, l'applicabilità nei propri confronti dell'Accordo Aziendale del 2014
per il fatto che essa non può essere considerata una datrice di lavoro dal momento che i gestori operano come imprenditori.
L'appellante lamenta poi, la violazione e la mancata applicazione del principio della temporaneità dei vincoli obbligatori.
Afferma che il giudice di primo grado ha interpretato, in modo errato, la clausola di ultrattività del contratto di fornitura poiché, a suo dire, non ha tenuto in debita considerazione le documentate difficoltà da essa incontrate nel concludere un nuovo accordo aziendale, a causa degli ostacoli frapposti dalle associazioni di categoria dei gestori che hanno avanzando richieste economicamente insostenibili, rendendosi disponibili solo alla conclusione di un accordo alle stesse condizioni già convenute con nel 2014. Controparte_4
Osserva, infine, che non può essere vincolata da un accordo la cui durata è indeterminata ed aleatoria, in quanto legata ad un incontro di volontà tra le associazioni dei gestori e la società distributrice e che, quindi, lede il principio di naturale temporaneità delle obbligazioni.
Con il terzo motivo, che afferisce il quantum, l'appellante si duole della violazione e mancata corretta applicazione dell'art. 2697 c.c..
Afferma che la relazione di parte allegata da Controparte_5
documento di provenienza unilaterale, che costituisce una mera allegazione
[...]
difensiva priva di valore probatorio;
aggiunge che in detta relazione il credito azionato da controparte è stato quantificato senza alcun dettaglio dei calcoli eseguiti e dei dati utilizzati.
Osserva che la documentazione allegata alla perizia di parte, a cura del Rag. e Per_1
tenuta in considerazione dal giudice di prime cure, non consente di accertare l'esistenza dei presupposti richiesti dall'Accordo Aziendale del 2014 dal momento che ha soltanto dichiarato che vanterebbe un credito Controparte_3
nei confronti dell'appellante a titolo di "Sconto Unico di Gestione" e di "Ulteriore Sconto
Variabile" indicando gli importi asseritamente dovuti senza tuttavia fornire il dettaglio dei calcoli eseguiti e dei dati impiegati (intesi come prezzi, litri di carburante acquistati e venduti), limitandosi a richiamare i documenti da cui avrebbe reperito le informazioni.
Lamenta che il giudice di prime cure ha ritenuto raggiunta la prova sul quantum per non avere essa contestato, in modo specifico, i calcoli avversari, pur essendo onerata: così,
il Tribunale ha violato l'art. 2697 c.c. facendo ricadere su di essa l'onere probatorio della pretesa creditoria, statuendo erroneamente che i fatti estintivi vanno provati prima di quelli costitutivi.
.................
Si ravvisa la necessità di una trattazione congiunta dei primi due motivi di appello
sovrapponibili e attinenti a profili strettamente connessi.
È opportuno premettere una ricostruzione della normativa applicabile al caso di specie dandosi atto dei numerosi precedenti in termini negativi rispetto al gravame,
ripetutamente emessi da questa Corte (cfr.: sent. n.° 1022/2024; sent. n.° 374/2025; sent.
sub R.G. n.° 1158/2022; sent. sub R.G. n.°441/2024; sent. sub R.G. n.°570/2022; sent.
sub R.G. n.°754/2022; sent. sub R.G. n.°725/2022). In primis, l'attività di erogazione dei carburanti è riconducibile nell'ambito dei servizi pubblici, “come attività pubbliche o private destinate a soddisfare fini sociali e soggette
a programmi e controlli specifici ai sensi dell'art. 41, comma 3 Cost. secondo cui la
legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività pubblica e privata
possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali”.
Il d.lgs. n.° 32/1998, rubricato “Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei
carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n.
59”, è stato introdotto nel processo di liberalizzazione dell'attività di distribuzione dei carburanti.
Tale normativa all'art.1 comma 6 prevede che “la gestione degli impianti può essere
affidata dal titolare dell'autorizzazione ad altri soggetti, di seguito denominati gestori,
mediante contratti di durata non inferiore a sei anni aventi per oggetto la cessione
gratuita dell'uso di tutte le attrezzature fisse e mobili finalizzate alla distribuzione di
carburanti per uso di autotrazione, secondo le modalità e i termini definiti dagli accordi
interprofessionali stipulati fra le associazioni di categoria più rappresentative, a livello
nazionale, dei gestori e dei titolari dell'autorizzazione. Gli altri aspetti contrattuali e
commerciali sono regolati in conformità con i già menzionati accordi
interprofessionali. I medesimi accordi interprofessionali si applicano ai titolari di
autorizzazione e ai gestori;
esistono depositati presso il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato che ne assicura la pubblicità. Gli accordi
interprofessionali di cui al presente comma prevedono un tentativo obbligatorio di
conciliazione delle controversie contrattuali individuali secondo le modalità e i termini
ivi definiti. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su richiesta di una delle parti, esperisce un tentativo di mediazione delle vertenze collettive”.
Il successivo comma 6 bis stabilisce che “il contratto di cessione gratuita di cui al
comma 6 comporta la stipula di un contratto di fornitura, ovvero di somministrazione,
dei carburanti”.
La rete distributiva dei carburanti è stata successivamente disciplinata anche dalla L. n.°
57/2001, rubricata “Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati.”
In particolare, l'art. 19 comma 3 in conformità alle norme introdotte dal Regolamento
eurounitario n.° 2790/1999, ha stabilito che “i rapporti economici fra i soggetti titolari
di autorizzazione, concessione, o fornitori e le associazioni di categoria dei gestori di
impianti di distribuzione dei carburanti sono regolati secondo modalità e termini
definiti nell'ambito di specifici accordi aziendali, stipulati tra ciascun soggetto titolare
di autorizzazione, concessione, o fornitore e le associazioni di categoria maggiormente
rappresentative a livello nazionale dei gestori, aventi ad oggetto l'individuazione dei
criteri di formazione dei prezzi di vendita consentiti nel medesimo regolamento
nell'ambito di predefinite tipologie di contratti. Negli stessi accordi aziendali sono
regolati rapporti contrattuali ed economici inerenti alle attività aggiuntive a quella di
distribuzione dei carburanti. Gli accordi definiscono altresì le modalità per esperire il
tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie individuali.”
In osservanza delle disposizioni introdotte dal sopracitato Regolamento eurounitario n.°
2790/1990, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE, oggi trasfuso nell'art. 101 TFUE in materia di pratiche commerciali fra gli Stati membri che impediscono, restringono o sfalsano la concorrenza, l'art. 19 comma 3 della L. n.°
57/2001, ha disciplinato le modalità di conclusione di accordi verticali, ovvero, degli accordi stipulati fra imprese operanti ciascuna ad un livello differente della catena di produzione o di distribuzione, afferenti all'attività di distribuzione dei carburanti.
Dall'analisi del dato normativo ed in considerazione alle finalità sottese allo stesso,
emerge un collegamento negoziale sia fra il contratto di cessione in uso gratuito dell'impianto di distribuzione ed il contratto di fornitura, stante quanto espressamente previsto al comma 6 bis dell'art. 1 d.lgs. n.° 32/1998, sia relativamente al contratto di fornitura e all'Accordo Aziendale, disciplinante le condizioni economiche.
In considerazione di ciò, la giurisprudenza di legittimità ha qualificato, nel complesso,
tale rapporto contrattuale come “l'amalgama di più negozi tipici in un unico contratto”,
avente carattere unitario ed atipico (Cass. n.° 5684(2018).
Tanto premesso, questa Corte ritiene che il collegamento negoziale sia stato espressamente previsto dall'art. 5 del contratto di fornitura stipulato il giorno 11.5.2016
tra e nella parte in Controparte_4 Parte_4
cui prevede che “il prezzo di vendita dei carburanti sarà determinato sulla base dei
criteri definiti dall'Accordo Aziendale concluso fra la e le Associazioni di CP_4
categoria dei gestori maggiormente rappresentative a livello nazionale, valido al
momento del rifornimento” e che, pertanto, è infondato il motivo di appello relativo all'errata applicazione delle disposizioni relative all'istituto del collegamento negoziale da parte del giudice di primo grado.
Nella fattispecie, i rapporti contrattuali risultano collegati in quanto unicamente l'esistenza e la funzionalità congiunta di tutti consentono la realizzazione dell'attività di distribuzione dei carburanti in conformità alle disposizioni normative ed ai principi di tutela della concorrenza e della parte contrattuale più debole. Parimenti infondata è la censura relativa all'inapplicabilità dell'art. 2558 c.c. al subentro di nell'Accordo Aziendale del 2014. Parte_2
Sul punto, parte appellante ha richiamato alcune pronunce della giurisprudenza di legittimità (Cass. n.° 7517/2010 e Cass. n.° 3045/2002) che riguardano fattispecie differenti che hanno specificatamente ad oggetto l'applicabilità di accordi collettivi relativi a rapporti di lavoro subordinato e ad accordi sindacali, mentre la disposizione letterale dell'art. 2558 c.c. stabilisce espressamente che “se non è pattuito diversamente,
l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda
stessa che non abbiano carattere personale. Il terzo contraente può tuttavia recedere
dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa,
salvo in questo caso la responsabilità dell'alienante”.
Non vi è, dunque, alcuna espressa preclusione all'applicabilità di tale disposizione normativa anche all'Accordo Aziendale stipulato nel 2014, che ben può essere ricondotto ad un contratto stipulato per l'esercizio dell'azienda.
Inoltre, come giustamente ritenuto dal giudice di primo grado, l'Accordo Aziendale del
2014 deve ritenersi ancora vigente, dal momento che l'art. 1 del medesimo, pur fissandone la scadenza in data 31 dicembre 2015, stabilisce che la sua efficacia si intende prorogata fino alla sottoscrizione di un nuovo accordo, circostanza non ancora verificatasi.
Al riguardo, sono assolutamente irrilevanti le addotte difficoltà che Parte_1
avrebbe incontrato nelle trattative con le associazioni di categoria dei gestori degli
[...]
impianti di distribuzione del carburante.
Passando ad esaminare la censura relativa alla violazione o alla mancata applicazione del principio della temporaneità dei vincoli obbligatori, ritiene la Corte che, attraverso la stipulazione del contratto di trasferimento del ramo d'azienda, Parte_2
abbia manifestato liberamente la propria volontà di subentrare anche nei contratti
[...]
stipulati per l'esercizio dell'azienda, non avendo esercitato la propria facoltà di pattuire diversamente, secondo quanto disposto dall'art. 2558 comma 1 c.c., e detto dato emerge con evidenza, come già ritenuto dal primo giudice, anche dalla comunicazione inviata ai gestori in data 13.1.2017..
Non è poi vero che la società appellante risulti vincolata a tempo indeterminato alle condizioni pattuite nell'Accordo Aziendale stipulato nel 2014, avendo la facoltà di procedere alla stipula di un nuovo Accordo Aziendale con le associazioni di categoria rappresentative dei gestori degli impianti di distribuzione del carburante, in conformità
a quanto stabilito dall'art. 1 comma 6 d.lgs. n.° 32/1998 e dall'art. 19 della L. n.°
57/2001.
Altrettanto priva di fondamento deve poi considerarsi l'eccezione formulata da parte appellante circa la natura aziendale dell'Accordo, ovvero, che lo stesso sia riferibile unicamente alle parti che lo hanno sottoscritto.
L'Accordo Aziendale possiede una portata applicativa generalizzata nei confronti sia del titolare dell'autorizzazione dell'attività di distribuzione del carburante
(originariamente e in seguito in forza del Controparte_4 Parte_2 Parte_2
subentro avvenuto a seguito del trasferimento del ramo d'azienda) che dei gestori degli impianti di distribuzione del carburante, rappresentati in sede di stipula dalle proprie associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.
Come visto, il legislatore, in attuazione della normativa eurounitaria, ha introdotto la necessità di stipulare Accordi Aziendali interprofessionali in tale settore, al fine di predisporre un generale strumento di tutela della parte contrattuale debole, evitando in tal modo che la disciplina economica e giuridica del rapporto sia concordata a livello individuale.
Ne discende che, anche nel caso in cui il contratto di fornitura non contenesse esplicito rinvio alle condizioni economiche fissate dall'accordo collettivo aziendale, la decisione sull'efficacia vincolante per il cessionario di dette condizioni non sarebbero probabilmente diverse: l'art. 1 d.lgs. 11 febbraio 1998 n.° 32 e l'art. 19 legge 5 marzo
2001 n.° 57 sanciscono infatti l'obbligatoria regolamentazione collettiva dei rapporti contrattuali ed economici tra i titolari di concessioni/autorizzazioni/fornitori e i gestori degli impianti di distribuzione del carburante.
I due motivi vanno quindi disattesi.
Il terzo motivo è parimenti infondato.
Per quanto concerne la debenza, l'appellante lamenta che il Tribunale non abbia fatto una corretta applicazione della norma in tema di onere della prova.
Sul punto, il Tribunale così argomentava: “per quanto concerne l'entità del credito, si
evidenzia che parte opposta ha versato in atti idonea documentazione - in particolare,
la relazione di parte redatta dal Rag. (doc. 9 del fascicolo monitorio) - da cui Per_1
risulta che i calcoli sono stati puntualmente eseguiti richiamando le clausole previste
negli Accordi e, peraltro, utilizzando i medesimi criteri applicati nella redazione della
prima relazione oggetto del ricorso promosso dinanzi al Tribunale di Roma. D'altro
canto, non ha sollevato specifiche contestazioni in ordine a detti criteri Parte_1
di calcolo, sicché il credito monitoriamente azionato dal gestore opposto non può che essere ritenuto provato nella misura richiesta”.
si è limitata a dedurre genericamente come controparte non ha Parte_1
adeguatamente provato l'ammontare del proprio credito, non potendo ritenersi sufficiente la documentazione di parte prodotta, in quanto di formazione unilaterale ed a contestare altrettanto genericamente che il gestore non aveva indicato il dettaglio dei calcoli eseguiti e dei dati impiegati (intesi come prezzi, litri di carburante acquistati e venduti), né aveva specificato la natura dell'impianto utilizzato ed il carburante fornito ed ogni altro elemento costituente il presupposto per il riconoscimento del diritto azionato.
La Corte rileva che i motivi di censura non colgono nel segno e non sono state confutate nei motivi di appello, le argomentazioni con cui il giudice di prime cure ha, invece,
ritenuto sufficienti gli elementi forniti dal gestore a fronte della mancata specifica contestazione ad opera della parte opponente, che pure era in possesso dei dati rilevanti inerenti all'attività del gestore ed avrebbe, perciò, alla luce di essi, potuto specificare tali contestazioni.
Non vi è stata dunque alcuna inversione dell'onere probatorio in quanto il Tribunale,
sulla scorta dei dati dei suoi in possesso, ha ravvisato la correttezza delle somme pretese in via monitoria, sia per effetto della consulenza di parte, la cui correttezza era già stata valutata positivamente in altro provvedimento giurisdizionale, sia perché a fronte di criteri certi cristallizzati negli Accordi del 2011 e del 2014 il soggetto debitore, nella sua qualità di fornitore del carburante, era nelle condizioni di svolgere contestazioni specifiche alla metodologia di calcolo che di converso ha omesso.
In conclusione, l'appello proposto da già Parte_1 Parte_2 va pertanto rigettato con conseguente integrale conferma della sentenza
[...]
impugnata.
L'appellante già va condannato alla Parte_1 Parte_2
rifusione delle spese del grado nei confronti di parte appellata e CP_1 CP_2
che si liquidano come da dispositivo.
[...]
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n.°
115/2002 a carico dell'appellante già Parte_1 Parte_2
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da già avverso Parte_1 Parte_2
la sentenza n.° 2074/2024 emessa dal Tribunale di Brescia, in data 21.5.2024 disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da e per l'effetto, conferma la Parte_1
sentenza impugnata;
- condanna a rifondere a e le spese Parte_1 CP_1 CP_2
del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 9.991,00 (di cui € 2.977,00
per la fase di studio della controversia, € 1.911,00 per la fase introduttiva del giudizio ed € 5.103,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario I.V.A. e C.P.A., come per legge;
- dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n.° 115/2002 a carico dell'appellante Parte_1
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2025. IL PRESIDENTE EST-
Dott. Giuseppe Serao
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile, composta da
Dott. Giuseppe Serao Presidente Relatore
Dott. Lucia Cannella Consigliere
Dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n.° 1188/2024 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
16.7.2025 e promossa d a
GIÀ Parte_1 Parte_2
c.f. in persona del procuratore speciale Ing.
[...] P.IVA_1 Parte_3
con sede in Brescia, via Cefalonia n. 70, c.f. e P.Iva
[...] P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Gerardo Villanacci, c.f. , C.F._1
(tel. 0733.817052, fax 0733.817054, PEC , e con questo Email_1
elettivamente domiciliata in Orzinuovi (Bs), via Roma n. 4, presso lo studio dell'Avv.
Paolo Torresani, c.f. , con facoltà di ricevere notifiche, nel CodiceFiscale_2
rispetto delle leggi vigenti, a mezzo fax all'utenza 0733.817054, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata , giusta procura allegata al Email_2
presente atto (allig. 1).
APPELLANTE
c o n t r o
(C.F.: ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._3
quivi residente in [...] e (C.F.: , CP_2 C.F._4
nata a [...] il [...] e quivi residente in [...], elettivamente domiciliati in Brescia, Via Carlo Cattaneo 25, presso l'Avv. Filippo Rondani (C.F.:
, pec: , che li C.F._5 Email_3
rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Prof. Paolo Grassi (C.F.:
, pec: ) del Foro di Roma, C.F._6 Email_4
ed all'Avv. Michele Guidugli (C.F.: pec: C.F._7
, giusta delega in calce alla presente comparsa. I Email_5
Difensori acconsentono a ricevere avvisi e notifiche ai seguenti indirizzi PEC e numeri fax: – fax 0636002429, Email_4
- fax 0585776715 e Email_5
– fax 0303772133. Email_3
APPELLATI
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Brescia Prima Sezione Civile,
pubblicata in data 21.5.2024 con il n.° 20274/2024.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
"Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Brescia adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento delle ragioni dedotte in punto di fatto e di diritto nella
narrativa del suesposto atto che qui devono intendersi richiamate, riformare la sentenza
n. 2074/2024 emessa dal Tribunale Civile di Brescia, Prima Sezione Civile, a firma del
Giudice dott.ssa Elisabetta Sampaolesi, in data 17.05.2024, pubblicata il 21.05.2024, a
definizione del procedimento n. 6950/2022 R.G., mai notificata, promosso con atto di
citazione in opposizione a decreto ingiuntivo dalla società già Parte_1
in persona del procuratore speciale Ing. Parte_2 Parte_3
nei confronti della soc. in
[...] Controparte_3
persona del legale rappresentante sig. e per l'effetto dichiarare nullo CP_1
e/o revocare e/o annullare l'opposto decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale Civile di
Brescia in data 20.04.2022, distinto al n. 1654/2022, r.g. 4453/2022, in quanto relativo
a crediti inesistenti e, in ogni caso, per essere la pretesa creditoria infondata in fatto e
in diritto. Con vittoria di spese e competenze di lite anche del precedente giudizio, oltre
accessori fiscali e previdenziali di legge.”
Per parte appellata:
“Voglia, l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,
- Preliminarmente: dichiarare inammissibile l'appello per le ragioni di cui in narrativa.
- Rigettare integralmente l'appello proposto da già Parte_1 [...]
e le domande ivi rassegnate dall'attrice appellante, perché infondato Parte_2
in fatto e in diritto, e confermare integralmente l'ordinanza oggetto del presente
procedimento di appello;
- Con vittoria di spese, compensi, spese generali, IVA e CPA per entrambe le parti”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 13 giugno 2022, Parte_1
proponeva opposizione, avanti il Tribunale di Brescia, avverso il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n.° 1654/2022 emesso in data 19 aprile 2022 con il quale alla medesima, era stato ingiunto di pagare in favore della ricorrente
[...]
la complessiva somma di € 67.417,09, oltre interessi e Controparte_3
spese liquidate, in virtù dei contratti di comodato e di fornitura in esclusiva di carburanti stipulati dal gestore dell'impianto di distribuzione sito in Livorno, via dell'Ardenza
n.°80, con l'originaria proprietaria a cui era subentrata nell'anno Controparte_4
2017, a seguito di cessione di ramo d'azienda, la (oggi Parte_2 [...]
. Parte_1
In sede monitoria, l'ingiungente esponeva, in particolare: 1) di aver gestito, in forza di contratto di comodato gratuito e contestuale contratto di fornitura in esclusiva siglati con l'impianto di distribuzione carburanti sito in Livorno, via Controparte_4
dell'Ardenza n.° 80; 2) che nell'anno 2017 già Parte_1 Parte_2
aveva acquistato da il ramo d'azienda, comprensivo del Parte_2 CP_4
predetto impianto, avvisando i singoli gestori del subentro nei contratti in essere, ivi incluso il contratto di fornitura, e specificando espressamente che il subentro sarebbe avvenuto alle medesime condizioni applicate da;
3) che, tuttavia, non CP_4
appena subentrata, aveva iniziato ad applicare condizioni Parte_1
economiche differenti e peggiorative rispetto a quelle applicate da;
4) di aver, CP_4
quindi, convenuto la in giudizio, con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. Parte_1
dinanzi al Tribunale di Roma, al fine di sentirla condannare all'applicazione alle forniture di carburante effettuate delle condizioni economiche previste dall'Accordo Aziendale sulla Viabilità Ordinaria della Rete di Distribuzione della CP_4 Controparte_4
del 16.7.2014 e, conseguentemente, al pagamento delle somme maturate, al mese di febbraio 2018, pari ad € 11.100,00 a titolo di quote fisse e ad € 2.347,50 oltre Iva a titolo di differenziali;
5) che, con ordinanza dell'l l marzo 2020, emessa ai sensi dell'art. 702-
ter c.p.c., il Tribunale di Roma aveva accolto tale domanda e aveva, quindi, condannato ad applicare le condizioni economiche previste dall'Accordo Parte_1
Aziendale sulla Viabilità Ordinaria della Rete di Distribuzione della Controparte_4
del 16.7.2014, sino alla sottoscrizione di un nuovo accordo con le associazioni di categoria, nonché, al pagamento dell'importo maturato fino al mese di febbraio 2018 per
€ 13.963,95; 6) che, nonostante l'esecutività dell'ordinanza, che Parte_1
nel frattempo non aveva sottoscritto alcun nuovo accordo con le associazioni di categoria, si era rifiutata di ottemperare all'ordine imposto di applicare le condizioni economiche previste dal c.d. Accordo Esso;
7) di aver maturato, a decorrere dall'1 marzo
2018 sino al 26 aprile (data d1 cessazione del rapporto di gestione intercorso tra le parti),
l'ulteriore importo netto di € 59.734,61.
A sostegno della propria opposizione, chiedeva, in via Parte_1
preliminare, la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto nonché,
nel merito, la revoca dello stesso in ragione dell'asserita insussistenza dei requisiti di certezza e liquidità del credito azionato.
In particolare, l'opponente eccepiva l'inapplicabilità dell'art. 2558 c.c. ai contratti come quelli collettivi aziendali, soggetti a specifica e autonoma disciplina, sicché essa, in qualità di cessionaria di ramo d'azienda, non sarebbe subentrata nella posizione contrattuale della cedente, derivante dall'accordo collettivo aziendale del 16 luglio 2014 (accordo che sarebbe soggetto, non già alla disciplina di cui all'art. 2558 c.c., bensì, a quella di cui alla legge n.° 57/2001, che ne circoscriverebbe l'efficacia agli originari firmatari).
Secondo l'opponente, peraltro, la stessa clausola 5.1) del contratto di fornitura sottoscritto dal gestore e da , laddove, espressamente prevede che "il prezzo CP_4
di vendita dei carburanti (sarebbe stato) determinato sulla base dei criteri definiti
dall'Accordo aziendale concluso tra la e le Associazioni di categoria dei gestori CP_4
maggiormente rappresentative a livello nazionale, valido al momento del rifornimento",
andrebbe interpretata, a far tempo dalla cessione del ramo d'azienda , con riferimento ai soli accordi collettivi eventualmente stipulati dalla stessa cessionaria.
L'opponente contestava, altresì, I'ultrattività della clausola contenuta nell'Accordo
Aziendale del 16 luglio 2014 affermandone la contrarietà al principio della necessaria temporaneità delle obbligazioni, alla libertà negoziale della cessionaria - subentrata in un accordo non da essa sottoscritto, nonché, alla causa e funzione sociale "dei contratti
collettivi aziendali, la cui disciplina deve parametrarsi su una realtà socio-economica
in continua evoluzione che non può certamente essere vanificata da termini di durata
eccessivamente dilatati".
Con comparsa depositata in data 3 novembre 2022 si costituiva in giudizio la
[...]
contestando l'opposizione avversaria e chiedendo, Controparte_3
quindi, il rigetto dell'opposizione con conseguente conferma dell'opposto decreto.
Alla prima udienza del giorno 24 novembre 2022, il G.I. rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione.
Con sentenza n.° 2074/2024 il Tribunale rigettava l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo e condannava la società opponente alla rifusione delle spese.
La sentenza veniva gravata da a cui resistevano Parte_1 CP_1
e . CP_2
All'udienza del 16.7.2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante muove varie censure alla sentenza impugnata: errata applicazione delle disposizioni relative all'istituto del collegamento negoziale;
violazione ed errata interpretazione del disposto di cui all'art. 2558 c.c. e dell'art. 19
comma 3 L. n.° 57/2001; errata interpretazione dell'art. 5 del contratto di fornitura.
Contesta il collegamento negoziale riscontrato dal giudice di prime cure fra il contratto di fornitura e l'Accordo Aziendale del 2014, sostenendo che i contratti collegati mantengono ognuno la loro causa, conservando la propria individualità giuridica, e devono essere disciplinati dalla normativa tipica del loro schema negoziale;
pertanto,
mentre l'art. 2558 c.c. è applicabile al contratto di fornitura, non lo è invece all'Accordo
Aziendale del 2014 che è disciplinato dalla L. n.° 57/2001.
Richiama precedenti di legittimità (Cass. civ. 29.3.2010 n.° 7517. cfr. Cass. civ.
2.3.2002 n.° 3045) che hanno affermato l'applicabilità dell'art. 2558 c.c. ai rapporti negoziali a prestazioni corrispettive non aventi carattere personale, quali i “contratti di azienda” e i cosiddetti “contratti di impresa”, e non anche a quelli “soggetti a specifica diversa disciplina”.
Sostiene che a quest'ultimi appartiene l'Accordo Aziendale del 2014 che è soggetto alla specifica diversa disciplina dell'art. 1 sesto comma del d.lgs. n.° 32/1998 e alla successiva L. n.°57/2001 all'art. 19, comma 3, che prevede per ciascun “soggetto titolare di autorizzazione, concessione, o fornitore”, quale essa è, di concludere “con le
associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei gestori”,
accordi economici adeguati al soddisfacimento delle proprie esigenze piuttosto che essere vincolato ad applicare, in forza del meccanismo automatico successorio contenuto nel predetto art. 2558 c.c. un regolamento negoziale completamente estraneo alle proprie esigenze.
A conferma di detto assunto, deduce che l'Accordo Aziendale del 2014 è stato sottoscritto dalla società con la specifica intenzione di valorizzare “la Controparte_4
rete ”; pertanto, la dismissione di tale rete ha fatto venir meno la finalità e la logica CP_4
sottesa all'accordo e, in ogni caso, il mutamento delle parti contrattuali ha comportato la cessazione dell'equilibrio negoziale ed economico che lo caratterizzava, stante la radicale diversità di rispetto ad Parte_1 Controparte_4
Aggiunge che il richiamo semplice e generico dell'art. 5 del contratto di fornitura agli accordi collettivi sottoscritti, non può giustificare l'applicazione nei suoi confronti dell'intero regolamento dell'Accordo Aziendale del 2014, stante il riferimento letterale dell'articolo ai soli prezzi di vendite del carburante e non anche a sconti o a quote fisse pretese da controparte.
Con il secondo motivo lamenta la mancata disamina delle deduzioni difensive e della documentazione prodotta nel precedente grado di giudizio.
Deduce la natura aziendale, e non nazionale, dell'Accordo aziendale del 2014,
rilevando, pertanto, l'applicabilità alle sole parti che lo hanno sottoscritto;
aggiunge che tale connotazione aziendalistica dell'intesa, non ne consente la trasposizione in altri accordi aziendali anche in ragione delle prescrizioni dell'art. 19 comma 3 L. n.° 57/2001, che obbliga “il titolare di autorizzazione, concessione, o fornitore” a concludere uno specifico accordo aziendale.
Contesta, altresì, l'applicabilità nei propri confronti dell'Accordo Aziendale del 2014
per il fatto che essa non può essere considerata una datrice di lavoro dal momento che i gestori operano come imprenditori.
L'appellante lamenta poi, la violazione e la mancata applicazione del principio della temporaneità dei vincoli obbligatori.
Afferma che il giudice di primo grado ha interpretato, in modo errato, la clausola di ultrattività del contratto di fornitura poiché, a suo dire, non ha tenuto in debita considerazione le documentate difficoltà da essa incontrate nel concludere un nuovo accordo aziendale, a causa degli ostacoli frapposti dalle associazioni di categoria dei gestori che hanno avanzando richieste economicamente insostenibili, rendendosi disponibili solo alla conclusione di un accordo alle stesse condizioni già convenute con nel 2014. Controparte_4
Osserva, infine, che non può essere vincolata da un accordo la cui durata è indeterminata ed aleatoria, in quanto legata ad un incontro di volontà tra le associazioni dei gestori e la società distributrice e che, quindi, lede il principio di naturale temporaneità delle obbligazioni.
Con il terzo motivo, che afferisce il quantum, l'appellante si duole della violazione e mancata corretta applicazione dell'art. 2697 c.c..
Afferma che la relazione di parte allegata da Controparte_5
documento di provenienza unilaterale, che costituisce una mera allegazione
[...]
difensiva priva di valore probatorio;
aggiunge che in detta relazione il credito azionato da controparte è stato quantificato senza alcun dettaglio dei calcoli eseguiti e dei dati utilizzati.
Osserva che la documentazione allegata alla perizia di parte, a cura del Rag. e Per_1
tenuta in considerazione dal giudice di prime cure, non consente di accertare l'esistenza dei presupposti richiesti dall'Accordo Aziendale del 2014 dal momento che ha soltanto dichiarato che vanterebbe un credito Controparte_3
nei confronti dell'appellante a titolo di "Sconto Unico di Gestione" e di "Ulteriore Sconto
Variabile" indicando gli importi asseritamente dovuti senza tuttavia fornire il dettaglio dei calcoli eseguiti e dei dati impiegati (intesi come prezzi, litri di carburante acquistati e venduti), limitandosi a richiamare i documenti da cui avrebbe reperito le informazioni.
Lamenta che il giudice di prime cure ha ritenuto raggiunta la prova sul quantum per non avere essa contestato, in modo specifico, i calcoli avversari, pur essendo onerata: così,
il Tribunale ha violato l'art. 2697 c.c. facendo ricadere su di essa l'onere probatorio della pretesa creditoria, statuendo erroneamente che i fatti estintivi vanno provati prima di quelli costitutivi.
.................
Si ravvisa la necessità di una trattazione congiunta dei primi due motivi di appello
sovrapponibili e attinenti a profili strettamente connessi.
È opportuno premettere una ricostruzione della normativa applicabile al caso di specie dandosi atto dei numerosi precedenti in termini negativi rispetto al gravame,
ripetutamente emessi da questa Corte (cfr.: sent. n.° 1022/2024; sent. n.° 374/2025; sent.
sub R.G. n.° 1158/2022; sent. sub R.G. n.°441/2024; sent. sub R.G. n.°570/2022; sent.
sub R.G. n.°754/2022; sent. sub R.G. n.°725/2022). In primis, l'attività di erogazione dei carburanti è riconducibile nell'ambito dei servizi pubblici, “come attività pubbliche o private destinate a soddisfare fini sociali e soggette
a programmi e controlli specifici ai sensi dell'art. 41, comma 3 Cost. secondo cui la
legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività pubblica e privata
possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali”.
Il d.lgs. n.° 32/1998, rubricato “Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei
carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n.
59”, è stato introdotto nel processo di liberalizzazione dell'attività di distribuzione dei carburanti.
Tale normativa all'art.1 comma 6 prevede che “la gestione degli impianti può essere
affidata dal titolare dell'autorizzazione ad altri soggetti, di seguito denominati gestori,
mediante contratti di durata non inferiore a sei anni aventi per oggetto la cessione
gratuita dell'uso di tutte le attrezzature fisse e mobili finalizzate alla distribuzione di
carburanti per uso di autotrazione, secondo le modalità e i termini definiti dagli accordi
interprofessionali stipulati fra le associazioni di categoria più rappresentative, a livello
nazionale, dei gestori e dei titolari dell'autorizzazione. Gli altri aspetti contrattuali e
commerciali sono regolati in conformità con i già menzionati accordi
interprofessionali. I medesimi accordi interprofessionali si applicano ai titolari di
autorizzazione e ai gestori;
esistono depositati presso il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato che ne assicura la pubblicità. Gli accordi
interprofessionali di cui al presente comma prevedono un tentativo obbligatorio di
conciliazione delle controversie contrattuali individuali secondo le modalità e i termini
ivi definiti. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su richiesta di una delle parti, esperisce un tentativo di mediazione delle vertenze collettive”.
Il successivo comma 6 bis stabilisce che “il contratto di cessione gratuita di cui al
comma 6 comporta la stipula di un contratto di fornitura, ovvero di somministrazione,
dei carburanti”.
La rete distributiva dei carburanti è stata successivamente disciplinata anche dalla L. n.°
57/2001, rubricata “Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati.”
In particolare, l'art. 19 comma 3 in conformità alle norme introdotte dal Regolamento
eurounitario n.° 2790/1999, ha stabilito che “i rapporti economici fra i soggetti titolari
di autorizzazione, concessione, o fornitori e le associazioni di categoria dei gestori di
impianti di distribuzione dei carburanti sono regolati secondo modalità e termini
definiti nell'ambito di specifici accordi aziendali, stipulati tra ciascun soggetto titolare
di autorizzazione, concessione, o fornitore e le associazioni di categoria maggiormente
rappresentative a livello nazionale dei gestori, aventi ad oggetto l'individuazione dei
criteri di formazione dei prezzi di vendita consentiti nel medesimo regolamento
nell'ambito di predefinite tipologie di contratti. Negli stessi accordi aziendali sono
regolati rapporti contrattuali ed economici inerenti alle attività aggiuntive a quella di
distribuzione dei carburanti. Gli accordi definiscono altresì le modalità per esperire il
tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie individuali.”
In osservanza delle disposizioni introdotte dal sopracitato Regolamento eurounitario n.°
2790/1990, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE, oggi trasfuso nell'art. 101 TFUE in materia di pratiche commerciali fra gli Stati membri che impediscono, restringono o sfalsano la concorrenza, l'art. 19 comma 3 della L. n.°
57/2001, ha disciplinato le modalità di conclusione di accordi verticali, ovvero, degli accordi stipulati fra imprese operanti ciascuna ad un livello differente della catena di produzione o di distribuzione, afferenti all'attività di distribuzione dei carburanti.
Dall'analisi del dato normativo ed in considerazione alle finalità sottese allo stesso,
emerge un collegamento negoziale sia fra il contratto di cessione in uso gratuito dell'impianto di distribuzione ed il contratto di fornitura, stante quanto espressamente previsto al comma 6 bis dell'art. 1 d.lgs. n.° 32/1998, sia relativamente al contratto di fornitura e all'Accordo Aziendale, disciplinante le condizioni economiche.
In considerazione di ciò, la giurisprudenza di legittimità ha qualificato, nel complesso,
tale rapporto contrattuale come “l'amalgama di più negozi tipici in un unico contratto”,
avente carattere unitario ed atipico (Cass. n.° 5684(2018).
Tanto premesso, questa Corte ritiene che il collegamento negoziale sia stato espressamente previsto dall'art. 5 del contratto di fornitura stipulato il giorno 11.5.2016
tra e nella parte in Controparte_4 Parte_4
cui prevede che “il prezzo di vendita dei carburanti sarà determinato sulla base dei
criteri definiti dall'Accordo Aziendale concluso fra la e le Associazioni di CP_4
categoria dei gestori maggiormente rappresentative a livello nazionale, valido al
momento del rifornimento” e che, pertanto, è infondato il motivo di appello relativo all'errata applicazione delle disposizioni relative all'istituto del collegamento negoziale da parte del giudice di primo grado.
Nella fattispecie, i rapporti contrattuali risultano collegati in quanto unicamente l'esistenza e la funzionalità congiunta di tutti consentono la realizzazione dell'attività di distribuzione dei carburanti in conformità alle disposizioni normative ed ai principi di tutela della concorrenza e della parte contrattuale più debole. Parimenti infondata è la censura relativa all'inapplicabilità dell'art. 2558 c.c. al subentro di nell'Accordo Aziendale del 2014. Parte_2
Sul punto, parte appellante ha richiamato alcune pronunce della giurisprudenza di legittimità (Cass. n.° 7517/2010 e Cass. n.° 3045/2002) che riguardano fattispecie differenti che hanno specificatamente ad oggetto l'applicabilità di accordi collettivi relativi a rapporti di lavoro subordinato e ad accordi sindacali, mentre la disposizione letterale dell'art. 2558 c.c. stabilisce espressamente che “se non è pattuito diversamente,
l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda
stessa che non abbiano carattere personale. Il terzo contraente può tuttavia recedere
dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa,
salvo in questo caso la responsabilità dell'alienante”.
Non vi è, dunque, alcuna espressa preclusione all'applicabilità di tale disposizione normativa anche all'Accordo Aziendale stipulato nel 2014, che ben può essere ricondotto ad un contratto stipulato per l'esercizio dell'azienda.
Inoltre, come giustamente ritenuto dal giudice di primo grado, l'Accordo Aziendale del
2014 deve ritenersi ancora vigente, dal momento che l'art. 1 del medesimo, pur fissandone la scadenza in data 31 dicembre 2015, stabilisce che la sua efficacia si intende prorogata fino alla sottoscrizione di un nuovo accordo, circostanza non ancora verificatasi.
Al riguardo, sono assolutamente irrilevanti le addotte difficoltà che Parte_1
avrebbe incontrato nelle trattative con le associazioni di categoria dei gestori degli
[...]
impianti di distribuzione del carburante.
Passando ad esaminare la censura relativa alla violazione o alla mancata applicazione del principio della temporaneità dei vincoli obbligatori, ritiene la Corte che, attraverso la stipulazione del contratto di trasferimento del ramo d'azienda, Parte_2
abbia manifestato liberamente la propria volontà di subentrare anche nei contratti
[...]
stipulati per l'esercizio dell'azienda, non avendo esercitato la propria facoltà di pattuire diversamente, secondo quanto disposto dall'art. 2558 comma 1 c.c., e detto dato emerge con evidenza, come già ritenuto dal primo giudice, anche dalla comunicazione inviata ai gestori in data 13.1.2017..
Non è poi vero che la società appellante risulti vincolata a tempo indeterminato alle condizioni pattuite nell'Accordo Aziendale stipulato nel 2014, avendo la facoltà di procedere alla stipula di un nuovo Accordo Aziendale con le associazioni di categoria rappresentative dei gestori degli impianti di distribuzione del carburante, in conformità
a quanto stabilito dall'art. 1 comma 6 d.lgs. n.° 32/1998 e dall'art. 19 della L. n.°
57/2001.
Altrettanto priva di fondamento deve poi considerarsi l'eccezione formulata da parte appellante circa la natura aziendale dell'Accordo, ovvero, che lo stesso sia riferibile unicamente alle parti che lo hanno sottoscritto.
L'Accordo Aziendale possiede una portata applicativa generalizzata nei confronti sia del titolare dell'autorizzazione dell'attività di distribuzione del carburante
(originariamente e in seguito in forza del Controparte_4 Parte_2 Parte_2
subentro avvenuto a seguito del trasferimento del ramo d'azienda) che dei gestori degli impianti di distribuzione del carburante, rappresentati in sede di stipula dalle proprie associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.
Come visto, il legislatore, in attuazione della normativa eurounitaria, ha introdotto la necessità di stipulare Accordi Aziendali interprofessionali in tale settore, al fine di predisporre un generale strumento di tutela della parte contrattuale debole, evitando in tal modo che la disciplina economica e giuridica del rapporto sia concordata a livello individuale.
Ne discende che, anche nel caso in cui il contratto di fornitura non contenesse esplicito rinvio alle condizioni economiche fissate dall'accordo collettivo aziendale, la decisione sull'efficacia vincolante per il cessionario di dette condizioni non sarebbero probabilmente diverse: l'art. 1 d.lgs. 11 febbraio 1998 n.° 32 e l'art. 19 legge 5 marzo
2001 n.° 57 sanciscono infatti l'obbligatoria regolamentazione collettiva dei rapporti contrattuali ed economici tra i titolari di concessioni/autorizzazioni/fornitori e i gestori degli impianti di distribuzione del carburante.
I due motivi vanno quindi disattesi.
Il terzo motivo è parimenti infondato.
Per quanto concerne la debenza, l'appellante lamenta che il Tribunale non abbia fatto una corretta applicazione della norma in tema di onere della prova.
Sul punto, il Tribunale così argomentava: “per quanto concerne l'entità del credito, si
evidenzia che parte opposta ha versato in atti idonea documentazione - in particolare,
la relazione di parte redatta dal Rag. (doc. 9 del fascicolo monitorio) - da cui Per_1
risulta che i calcoli sono stati puntualmente eseguiti richiamando le clausole previste
negli Accordi e, peraltro, utilizzando i medesimi criteri applicati nella redazione della
prima relazione oggetto del ricorso promosso dinanzi al Tribunale di Roma. D'altro
canto, non ha sollevato specifiche contestazioni in ordine a detti criteri Parte_1
di calcolo, sicché il credito monitoriamente azionato dal gestore opposto non può che essere ritenuto provato nella misura richiesta”.
si è limitata a dedurre genericamente come controparte non ha Parte_1
adeguatamente provato l'ammontare del proprio credito, non potendo ritenersi sufficiente la documentazione di parte prodotta, in quanto di formazione unilaterale ed a contestare altrettanto genericamente che il gestore non aveva indicato il dettaglio dei calcoli eseguiti e dei dati impiegati (intesi come prezzi, litri di carburante acquistati e venduti), né aveva specificato la natura dell'impianto utilizzato ed il carburante fornito ed ogni altro elemento costituente il presupposto per il riconoscimento del diritto azionato.
La Corte rileva che i motivi di censura non colgono nel segno e non sono state confutate nei motivi di appello, le argomentazioni con cui il giudice di prime cure ha, invece,
ritenuto sufficienti gli elementi forniti dal gestore a fronte della mancata specifica contestazione ad opera della parte opponente, che pure era in possesso dei dati rilevanti inerenti all'attività del gestore ed avrebbe, perciò, alla luce di essi, potuto specificare tali contestazioni.
Non vi è stata dunque alcuna inversione dell'onere probatorio in quanto il Tribunale,
sulla scorta dei dati dei suoi in possesso, ha ravvisato la correttezza delle somme pretese in via monitoria, sia per effetto della consulenza di parte, la cui correttezza era già stata valutata positivamente in altro provvedimento giurisdizionale, sia perché a fronte di criteri certi cristallizzati negli Accordi del 2011 e del 2014 il soggetto debitore, nella sua qualità di fornitore del carburante, era nelle condizioni di svolgere contestazioni specifiche alla metodologia di calcolo che di converso ha omesso.
In conclusione, l'appello proposto da già Parte_1 Parte_2 va pertanto rigettato con conseguente integrale conferma della sentenza
[...]
impugnata.
L'appellante già va condannato alla Parte_1 Parte_2
rifusione delle spese del grado nei confronti di parte appellata e CP_1 CP_2
che si liquidano come da dispositivo.
[...]
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n.°
115/2002 a carico dell'appellante già Parte_1 Parte_2
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da già avverso Parte_1 Parte_2
la sentenza n.° 2074/2024 emessa dal Tribunale di Brescia, in data 21.5.2024 disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da e per l'effetto, conferma la Parte_1
sentenza impugnata;
- condanna a rifondere a e le spese Parte_1 CP_1 CP_2
del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 9.991,00 (di cui € 2.977,00
per la fase di studio della controversia, € 1.911,00 per la fase introduttiva del giudizio ed € 5.103,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario I.V.A. e C.P.A., come per legge;
- dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n.° 115/2002 a carico dell'appellante Parte_1
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2025. IL PRESIDENTE EST-
Dott. Giuseppe Serao