Art. 4. 1. La presente legge, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 4 della Legge 26 luglio 1993, n. 306
Articolo 3
- Legge 26 luglio 1993, n. 306
Articolo 4 della Legge 26 luglio 1993, n. 306
Versione
20 agosto 1993
20 agosto 1993