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Articolo 4 della Legge 26 luglio 1993, n. 306
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Legge 26 luglio 1993, n. 306
Articolo 4 della Legge 26 luglio 1993, n. 306
Versione
20 agosto 1993
Art. 4. 1. La presente legge, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 20 agosto 1993
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