Decreto cautelare 4 novembre 2020
Ordinanza cautelare 4 dicembre 2020
Sentenza 9 luglio 2021
Sentenza 1 ottobre 2021
Ordinanza cautelare 15 ottobre 2021
Sentenza 18 ottobre 2021
Ordinanza cautelare 24 gennaio 2022
Accoglimento
Sentenza 30 giugno 2022
Inammissibile
Sentenza 31 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 01/10/2021, n. 1163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1163 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/10/2021
N. 01163/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01107/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il EN
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1107 del 2020, proposto da
RO RB, rappresentato e difeso dagli avvocati Livia Aulino ed Elio Errichiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione EN, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Botteon ed Emanuele Mio, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura Regionale in Venezia, Fondamenta Santa Lucia Cannaregio n. 23, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza San Marco, 63;
per l'annullamento
- della nota del 4 settembre 2020 della Segreteria Scuola di formazione specifica in medicina generale della Regione EN avente ad oggetto “ Corso di formazione specifica in medicina generale: indicazioni ”;
- ove occorra e per quanto di ragione, della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22176 del 12 maggio 2020;
- ove occorra e per quanto di ragione, della nota prot. n. 48374-P dell’1 ottobre 2019, di contenuto non conosciuto, citata nella circolare del Ministero della Salute prot. n. 22176 del 12 maggio 2020;
- ove occorra e per quanto di ragione, dell'avviso per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2019/2022 tramite graduatoria riservata della Regione EN, se e nella parte in cui preclude l'assunzione e/o la conserva-zione di incarichi convenzionali e/o l'esercizio di attività libero professionale compatibile in concreto con gli obblighi formativi;
- ove esistente o nelle more pervenuto, dell'autodichiarazione di compatibilità e di qualsiasi altro atto regionale nella misura in cui dovesse stabilire l'incompatibilità tra la frequenza del corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2019/2022 e lo svolgimento di attività libero professionale;
- di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche non conosciuto, rispetto a quelli impugnati;
nonché per la questione di costituzionalità
- in quanto occorra dell'articolo dell'art. 12, comma 3, della legge 25 giugno 2019, n. 60, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35;
nonché per l'accertamento
del diritto di parte ricorrente a frequentare il corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, tramite graduatoria riservata, e a svolgere attività libero professionale compatibile con gli obblighi formativi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione del EN e del Ministero della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza del giorno 16 giugno 2021, tenutasi da remoto, il dott. Filippo Dallari; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Parte ricorrente è stata ammessa, in sovrannumero e senza borsa di studio, al primo anno del corso di formazione in Medicina Generale triennio 2019/2022 in base al c.d. Decreto Calabria, d.l. n. 35 del 30 aprile 2019, convertito dalla legge n. 60 del 25 giugno 2019.
1.1. In base all’art. 12, comma 3, del Decreto Calabria: “ Fino al 31 dicembre 2021 i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale e già risultati idonei al concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, che siano stati incaricati, nell'ambito delle funzioni convenzionali previste dall'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale per almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, nei dieci anni antecedenti alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al concorso per l'accesso al corso di formazione specifica in medicina generale, accedono al predetto corso, tramite graduatoria riservata, senza borsa di studio”.
1.2. Con nota del 4 settembre 2020, la Segreteria della Scuola di formazione specifica in medicina generale ha comunicato agli specializzandi ammessi in base al Decreto Calabria di “ dismettere tutti gli incarichi, ancorché provvisori, convenzionali o libero professionali, assunti in epoca precedente l’avvio del corso ”, allegando altresì la circolare prot. n. 22176 del 12 maggio 2020 con cui il Ministero della Salute in risposta a specifico quesito del Coordinamento Commissione Salute presso la Regione Piemonte aveva chiarito che: “ Ai professionisti ammessi in virtù dell’art. 12, comma 3, del d.l. n. 35/2019, al pari di tutti gli altri medici che hanno vinto il concorso si applicano gli stessi limiti e le stesse preclusioni previste dall’art. 11 del d.m. 7.3.2006, ivi comprese le eccezioni di cui all’art. 19, comma 11, della legge n. 448/2001, fatta salva la possibilità, entro il 31.12.2021, di usufruire di quanto previsto dall’art. 9, del d.l. n. 135/2018, convertito con modificazioni n. 12/2019 (c.d. decreto semplificazioni) . Resta inteso che, quanto appena illustrato lascia impregiudicate – per tutta la durata dell’emergenza Covid-19 le disposizioni già adottate a seguito dell’emanazione del d.l. n. 18 del 17 marzo 2020 ‘Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica COVID-19’ ”.
1.3. Successivamente con decreto del 28 settembre 2020 il Ministero della Salute ha stabilito che “ limitatamente ai medici che si iscrivono al corso di formazione specifica in medicina generale relativo al triennio 2019-2022, è consentito mantenere gli incarichi convenzionali di cui all’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, ivi inclusi gli incarichi nell’ambito della medicina penitenziaria, in essere al momento dell’iscrizione, in deroga alle disposizioni di cui all’art. 11 del decreto del Ministro della Salute 7 marzo 2006. Le ore di attività svolte dai suddetti medici sono considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, ai sensi dell’art. 2-quinquies del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27” .
Ciò in quanto per “ la cronica carenza dei medici impegnati nelle attività afferenti alla medicina generale, aggravata dall’emergenza Covid-19, al fine di scongiurare gravi disservizi nelle diverse aree della medicina generale e garantire la continuità assistenziale primaria e territoriale, si rende necessario derogare per i medici che si iscrivono al corso di formazione specifica in medicina generale relativo al triennio 2019-2022, alle disposizioni di cui all’articolo 11 del decreto del Ministro della Salute 7 marzo 2006 ”.
4. Con ricorso, notificato e depositato in data 3 novembre 2020, parte ricorrente, che alla data di iscrizione non svolgeva incarichi convenzionali, ma incarichi occasionali di libera professione, ha impugnato la nota del 4 settembre 2020 della Segreteria Scuola di formazione sulla base dei seguenti motivi.
I - Violazione e/o falsa applicazione artt. 3, 4, 33, ult. Comma, e 97 Cost.. Violazione e/o falsa applicazione del bando per l’accesso al corso di medicina generale 2019/2022 tramite graduatoria riservata della regione veneto. Violazione e/o falsa applicazione del d.l. 35 del 2019 convertito dalla legge n. 60 del 2019. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 32 e 34 del d.lgs. n. 151 del 2001. Irragionevolezza, carenza di istruttoria e motivazione. Eccesso di potere per erroneità e/o carenza dei presupposti di fatto e di diritto, per ingiustizia manifesta e per disparità di trattamento.
L’avviso con cui è stata indetta la procedura per la partecipazione al corso non avrebbe previsto alcuna incompatibilità e le Linee guida valevoli per i corsisti, pubblicate dalla Regione EN, a pag. 4 con specifico riferimento all’attività libero professionale, riportavano “ Attività in l.p.: Compatibile e cumulabile ”.
La nota del 4 settembre 2020 della Segreteria della Scuola si porrebbe quindi in contrasto con il principio del legittimo affidamento di parte ricorrente ed in contraddizione con i precedenti atti dell’Amministrazione, modificando retroattivamente le regole di partecipazione al corso.
Sarebbe inoltre arbitrario e irragionevole consentire la prosecuzione degli incarichi convenzionali di medicina generale che possono prevedere un impegno più gravoso e vietare l’attività libero professionale in concreto compatibile con il corso.
Tale preclusione non sarebbe prevista né dalla legge n. 60 del 2019 né dal bando, ma deriverebbe da una interpretazione irragionevole, restrittiva ed arbitraria della normativa di riferimento.
II - Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 4, 33, ult. comma, e 97 Cost.. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 23, 24 e 25 del d.lgs. n. 368 del 1999. Violazione e/o falsa applicazione del d.l. 35/2019 convertito con l. 60 del 2019. Violazione e/o falsa applicazione decreto del ministero della salute del 7 marzo 2006. Violazione e/o falsa applicazione del bando per l’accesso al corso di medicina generale 2019/2022 tramite graduatoria riservata della regione veneto. Irragionevolezza, arbitrarietà, carenza di istruttoria e motivazione. Eccesso di potere per erroneità e/o carenza dei presupposti di fatto e di diritto, per illogicità, per ingiustizia manifesta e per disparità di trattamento. Contraddizione tra atti della P.A. .
Ai corsisti ammessi ex Decreto Calabria - senza borsa e in soprannumero - non dovrebbero estendersi automaticamente le incompatibilità previste dall’art. 11 del d.m. 7 marzo 2006, ma dovrebbe consentirsi lo svolgimento delle attività in concreto compatibili.
Il Decreto Calabria avrebbe previsto una modalità di accesso alternativa ai corsi di formazione e costituirebbe una disciplina speciale sovraordinata al d.m. 7 marzo 2006.
Le disposizioni di grado secondario di cui al d.m. 7 marzo 2006 non sarebbero automaticamente applicabili ai corsisti ammessi in base al Decreto Calabria.
Inoltre il principio di eterointegrazione dei bandi avrebbe natura eccezionale e sarebbe applicabile esclusivamente con riferimento a norme primarie di natura imperativa.
III - Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 401 del 2000. Violazione e/o falsa applicazione del d.l. n. 35 del 2019 convertito dalla legge n. 60 del 2019. Violazione e/o falsa applicazione delle linee guida regionali in merito all’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 12 della legge 25 giugno 2019, n. 60 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, recante misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria. Violazione e/o falsa applicazione del bando per l’accesso al corso di medicina generale 2019/2022 tramite graduatoria riservata della regione EN. Violazione di legge ed eccesso di potere per erroneità e/o carenza dei presupposti di fatto e di diritto. Contraddittorietà tra atti della p.a.. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34, 35, 36 e 97 della Costituzione. Violazione del principio di non discriminazione e par condicio.
Il fatto che il Decreto Calabria non preveda espressamente la facoltà per i corsisti di svolgere l’attività libero professionale non implicherebbe che tale attività debba ritenersi vietata.
Una interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina imporrebbe di estendere anche ai corsisti di cui al Decreto Calabria la possibilità di svolgere attività libero professionale, così come riconosciuto ai corsisti soprannumerari e senza borsa ammessi ai sensi della legge n. 401 del 2000.
L’assenza della borsa implicherebbe il riconoscimento della facoltà di svolgere l’attività lavorativa libero professionale.
Si dovrebbe considerare la compatibilità in concreto dell’attività svolta con la frequenza del corso e non il dato formale della natura del rapporto.
IV- Incostituzionalità dell’articolo 12, comma 3, della legge 25 giugno 2019, n. 60 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34, 35, 36 e 97 della Costituzione.
In subordine l’art. 12, comma 3, della legge 25 giugno 2019, n. 60 qualora interpretato nel senso di vietare ai corsisti senza borsa di svolgere attività lavorativa libero professionale sarebbe costituzionalmente illegittimo per violazione del diritto di parte ricorrente allo studio, alla formazione, al lavoro e alla carriera e in quanto discriminatorio rispetto ai corsisti di cui alla legge n. 401 del 2000.
3. La Regione del EN si è costituita in giudizio e ha contestato nel merito le censure proposte da parte ricorrente rilevando in particolare:
- il carattere vincolato-consequenziale del provvedimento assunto rispetto a quanto disposto dall’art. 19, comma 11, della legge n. 448 del 2001 e dal d.m. 7 marzo 2006;
- la diversità di ratio della legge n. 401 del 2000 che avrebbe consentito ai laureati in medicina e chirurgia, iscritti al corso universitario di laurea prima del 31 dicembre 1991 ed abilitati all’esercizio professionale, di svolgere l’attività libero professionale in considerazione non dell’assenza della borsa di studio, ma della legittima aspettativa di tali medici i quali avevano confidato nella possibilità di esercitare come medici di medicina generale con il solo conseguimento della laurea e, successivamente, si sono trovati a dover frequentare il corso di formazione specifica post laurea;
- la regola generale per i corsisti sarebbe la frequenza del corso a “ a tempo pieno ” e la correlata applicazione delle cause di incompatibilità di cui al d.m. 7 marzo 2006: la legge n. 401 del 2000 rappresenterebbe quindi un’eccezione, insuscettibile di applicazione analogica;
- il bando non avrebbe indicato le incompatibilità previste dal d.m. 7 marzo 2006 in quanto solo a seguito della circolare ministeriale sarebbe stata chiarita l’applicazione di tali disposizioni anche ai corsisti ammessi in base al Decreto Calabria e tale disciplina derivava direttamente dalla legge.
Il Ministero della Salute, costituitosi in giudizio, si è invece limitato a rilevare che la circolare 12 maggio 2020 avrebbe natura interpretativa, non provvedimentale e pertanto non sarebbe impugnabile. Diversamente sarebbe da affermarsi la competenza del Tribunale amministrativo per il Lazio, sede di Roma.
4. Con ordinanza n. 614 del 4 dicembre 2020 questa Sezione ha accolto la domanda cautelare proposta da parte ricorrente, ritenendo che “ debba essere valutata in concreto l’effettiva compatibilità delle attività lavorative ulteriori svolte dal ricorrente rispetto agli obblighi formativi derivanti dalla partecipazione al corso ”.
Ciò in quanto:
- “ il c.d. Decreto Calabria pare introdurre una autonoma modalità di accesso al corso di medicina generale che riguarda medici che hanno già avviato una propria attività lavorativa ”;
- “ le cause di incompatibilità costituiscono un’eccezione alla generale libertà di iniziativa economica ed occorre accedere ad una interpretazione costituzionalmente orientata delle relative disposizioni, tenendo altresì conto del legittimo affidamento ingenerato nel ricorrente circa la possibilità di svolgere le attività lavorative compatibili” ;
- “ dalle disposizioni di cui alla legge n. 401 del 2000 e dagli ulteriori decreti emergenziali può desumersi che non vi sia una assoluta incompatibilità tra la partecipazione al corso e lo svolgimento di ulteriori attività lavorative che possano essere in concreto svolte senza pregiudicare l’adempimento degli imposti obblighi formativi” .
5. In vista dell’udienza di discussione del ricorso le parti hanno depositato memorie e repliche in cui hanno sviluppato ulteriormente le proprie difese e in particolare le Ragione ha richiamato la sentenza T.A.R. Lazio, Sez. III Quater , 5 marzo 2021, n. 2740 e il Ministero ha insistito per la declaratoria di difetto di legittimazione passiva.
All’udienza del 16 giugno 2021 la causa è stata trattenuta in decisione .
DIRITTO
1. In via preliminare, si rileva che la circolare prot. n. 22176 del 12 maggio 2020 (impugnata “ove occorra e per quanto di ragione ”) con cui il Ministero della Salute, in risposta al quesito proposto dal Coordinamento Commissione Salute presso la Regione Piemonte, ha espresso il proprio parere in ordine all’applicabilità dell’art. 11 del d.m. 7 marzo 2006 agli specializzandi ammessi in base al Decreto Calabria - risulta avere natura meramente interpretativa, non provvedimentale con efficacia esterna (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 28 febbraio 2018, n. 2250; Consiglio di Stato, Sez. IV, 4 dicembre 2017, n. 5664; Consiglio di Stato, Sez. III, 1 dicembre 2016, n. 5047; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. II, 21 aprile 2016, n. 1105).
Deve quindi confermarsi la competenza del giudice adito.
2. Venendo al merito, le censure proposte con i primi tre motivi di ricorso, che per ragioni di connessione possono essere esaminate congiuntamente, sono fondate.
2.1. In base alla Direttiva 1993/16/CE del 5 aprile 1993 è consentito agli Stati membri autorizzare una formazione specifica in medicina generale a tempo ridotto a condizione che venga garantito un livello qualitativo equivalente a quello della formazione a tempo pieno (art. 35).
Inoltre è stato puntualmente chiarito che agli specializzandi durante il corso - sia in caso di formazione a tempo pieno, sia in caso di formazione a tempo ridotto - debba essere riconosciuta una “ remunerazione adeguata” e tale prescrizione deve ritenersi direttamente esecutiva (Corte giust. UE, Sez. VIII, 24 gennaio 2018, in C616/16 e C617/16).
E per costante giurisprudenza il giudice nazionale, quando applica disposizioni di diritto nazionale precedenti o successive ad una direttiva, è tenuto ad interpretarle, quanto più possibile, alla luce del tenore letterale e della finalità di questa direttiva (Cons. Stato, Sez. V, 8 settembre 2008, n. 4242), in modo da raggiungere il risultato perseguito da questa, con riferimento allo specifico caso in esame.
Il giudice deve quindi fare tutto quanto gli compete, prendendo in considerazione il diritto interno nella sua globalità e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da tale diritto per garantire l’attuazione delle disposizioni della direttiva (Corte giust. UE, 18 dicembre 2014, in C131/13, C163/13 e C164/13).
2.2. Come ampiamente noto, il diritto al lavoro, il diritto ad una retribuzione proporzionata e sufficiente a soddisfare i bisogni propri e della propria famiglia nonché lo stesso diritto allo studio costituiscono valori fondanti del nostro ordinamento nazionale.
Corollario di tali principi è che le norme che prevedono cause di incompatibilità - in quanto introducono un’eccezione rispetto al generale diritto al lavoro e alla libertà di iniziativa economica - sono da considerare di stretta interpretazione.
Con la censura centrale del ricorso si sostiene l’erroneità dell’interpretazione assunta a presupposto dell’impugnato divieto di svolgere attività libero professionale.
La censura è fondata.
Deve infatti ritenersi che la normativa di riferimento - interpretata in senso conforme ai sopra brevemente sintetizzati principi unionali e nazionali – non consente di escludere che parte ricorrente possa proseguire il corso e conseguire una remunerazione adeguata attraverso lo svolgimento delle attività lavorative e professionali quando tali attività siano in concreto compatibili con l’assolvimento degli obblighi formativi previsti (in questo senso: T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III Quater, ordinanza 22 gennaio 2021, n. 391; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, ordinanza 10 marzo 2021, n. 473; T; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III Quater , decreto 7 luglio 2021, n. 3685; Tar Lazio, Roma, Sez. III Quater , ordinanza 22 luglio 2021, n. 4063; T.A.R. Toscana, Sez. I, ordinanza 22 luglio 2021 n. 453; TAR Emilia Romagna, Sez. II, ordinanza 22 settembre 2021, n. 434).
2.3. L’interpretazione sostenuta da parte ricorrente, diversamente da quanto ritenuto dalla Regione, va condivisa sotto più di un profilo.
Da un punto di vista letterale non vi è infatti alcuna disposizione che espressamente estenda le cause di incompatibilità di cui all’art. 11 del d.m. 7 marzo 2006 agli specializzandi ammessi in base all’art. 12, comma 3, del d.l. n. 35 del 2019, convertito dalla legge n. 60 del 2019.
In relazione ai generali criteri cronologico e di specialità, va rilevato che il legislatore con il Decreto Calabria, in forza di una fonte di rango primario successiva rispetto al d.m. del 7 marzo 2006, ha previsto un’ulteriore differente categoria di medici ammessi al corso e che tale differente categoria di soggetti presenta evidenti profili di specialità.
Si tratta in particolare di medici ammessi al corso:
- in via eccezionale per sopperire alle croniche carenze di medici di medicina generale;
- in sovrannumero sulla base di una graduatoria separata;
- in quanto, pur non essendosi classificati in posizione utile al concorso, hanno già avviato e svolto un’attività professionale per un periodo di almeno 24 mesi;
- senza la corresponsione di una borsa di studio.
La specialità di tale disciplina, impone di valutare in concreto la compatibilità alla fattispecie in esame delle precedenti disposizioni di cui all’art. 11 del d.m. 7 marzo 2006.
2.4. Invero le cause di incompatibilità previste dall’art. 11 del d.m. del 2006 si fondano su due presupposti tra loro correlati:
- la necessità di garantire l’adempimento degli obblighi formativi;
- il riconoscimento della borsa di studio.
Sotto quest’ultimo profilo, al pari degli specializzandi ammessi ai sensi dell’art. 3 della legge n. 401 del 2000, l’attenuazione del regime delle incompatibilità per gli specializzandi ammessi in base al Decreto Calabria trova giustificazione nel mancato riconoscimento di una borsa di studio (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 13 febbraio 2013, n. 892.
L’interpretazione che estende il divieto di cui all’art. 11 del d.m. 7 marzo 2006 anche alle attività lavorative in concreto compatibili con gli obblighi formativi non risulta infatti coerente con la disciplina speciale di cui all’art. 12, comma 3, del Decreto Calabria, che esclude il riconoscimento della borsa di studio.
Qualora la mancata assegnazione della borsa di studio fosse accompagnata anche dal divieto di svolgere altre attività lavorative-professionali, l’accesso in base al Decreto Calabria finirebbe per essere irragionevolmente circoscritto ai soli soggetti che già dispongono di altre risorse proprie e che possono studiare senza conseguire alcuna remunerazione.
Come si è detto, invece, in base alle prescrizioni unionali e ai valori cardine del nostro ordinamento, deve essere quantomeno riconosciuta agli specializzandi la possibilità di conseguire in via indiretta una remunerazione adeguata/sufficiente e idonea attraverso lo svolgimento di attività lavorative compatibili.
Sotto il primo profilo – in merito alla necessità di garantire l’adempimento degli obblighi formativi – dalle disposizioni di cui alla legge n. 401 del 2000 e dai successivi decreti emergenziali può desumersi che non vi sia una assoluta inconciliabilità tra la partecipazione al corso e lo svolgimento di ulteriori attività lavorative che siano in concreto compatibili con l’adempimento degli obblighi formativi previsti.
E, come si è visto, ciò risulta conforme anche alle prescrizioni della Direttiva 1993/16/CE che all’art. 35 consente agli Stati membri di autorizzare anche una formazione specifica in medicina generale a tempo ridotto a condizione che venga garantito un livello qualitativo equivalente a quello della formazione a tempo pieno.
2.5. La soluzione interpretativa accolta risulta peraltro coerente anche con la necessità di tutelare il legittimo affidamento ingenerato in parte ricorrente circa la possibilità di proseguire, durante il corso, l’avviata attività libero professionale compatibile.
Come rilevato da parte ricorrente, infatti, la lex specialis della procedura non faceva alcun richiamo alle cause di incompatibilità di cui al d.m. del 7 marzo 2006 e le Linee guida pubblicate dalla Regione indicavano espressamente come compatibile l’attività libero professionale.
2.6. Con il decreto del 28 settembre 2020 – adottato successivamente all’emanazione della impugnata nota della Segreteria del corso - il Ministero della Salute ha espressamente riconosciuto agli specializzandi ammessi in base al Decreto Calabria di “ mantenere gli incarichi convenzionali di cui all’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, ivi inclusi gli incarichi nell’ambito della medicina penitenziaria, in essere al momento dell’iscrizione”, al fine di sopperire alla cronica mancanza di “ medici impegnati nelle attività afferenti alla medicina generale, aggravata dall’emergenza Covid-19”.
Va rilevato come tale decreto, per quanto dia per presupposta l’applicazione delle cause di incompatibilità di cui all’art. 11 del d.m. del 2006 agli specializzandi ammessi in base al Decreto Calabria, da un lato, non vieti agli stessi di svolgere attività libero professionali – non produce effetti costitutivi in tal senso – e, dall’altro lato, confermi la sostanziale necessità di consentire agli specializzandi di conseguire una remunerazione attraverso la prosecuzione delle attività lavorative precedentemente avviate.
Risulta quindi coerente con tale logica di fondo che a parte ricorrente – la quale ha allegato di non avere convenzioni in essere al momento dell’iscrizione al corso e che pertanto non sarebbe in grado di conseguire una remunerazione adeguata durante il corso - non sia impedito di continuare a svolgere la precedente attività libero professionale in concreto compatibile.
2.7. Quanto agli ulteriori decreti emergenziali richiamati dalla Regione è sufficiente rilevare che si tratta di disposizioni successive e temporanee che consentono agli specializzandi lo svolgimento di alcune limitate attività per un periodo che non copre l’intera durata del corso.
2.8. Infine, in relazione al precedente più volte richiamato dalla Regione (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III Quater n. 2740 del 5 marzo 2021), si osserva che la medesima Sezione del Tribunale Amministrativo per il Lazio, seppur solo in sede cautelare, ha successivamente ritenuto che debba essere valutata in concreto l’effettiva compatibilità delle attività lavorative ulteriori svolte rispetto agli obblighi formativi derivanti dalla partecipazione al corso (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III Quater , ordinanza 22 luglio 2021, n. 4063).
3. Per le ragioni sopra esposte il ricorso deve pertanto essere accolto e per l’effetto deve essere annullato l’atto della Scuola di formazione specifica in medicina generale, comunicato con nota in data 4 settembre 2020, nella parte in cui vieta a parte ricorrente lo svolgimento di attività libero professionale in concreto compatibile con gli obblighi formativi del corso.
4. In ragione della peculiarità della fattispecie e in particolare della novità delle questioni trattate, sussistono i presupposti per compensare le spese .
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il EN (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto della Scuola di formazione specifica in medicina generale, comunicato con nota in data 4 settembre 2020, nei limiti e nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nelle camere di consiglio del giorno 16 giugno 2021, in modalità videoconferenza, e del giorno 8 settembre 2021, a Venezia, con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Filippo Dallari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO