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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 26/09/2025, n. 785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 785 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3936/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Damiano Dazzi - Presidente
2) Dott. Stefano Rago - Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli - Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3936/2024 vertente tra: TRA
, con l'avv. BOTTI DANIELA;
Parte_1
- RICORRENTE E
, con l'avv. CASELGRANDI FULVIA;
Controparte_1
- RESISTENTE E Con
PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
PREMESSA
Le parti sono genitori di (19/04/2001) e (27/12/2004). Per_1 Per_2
Con decreto del 19/02/2021, il Tribunale di Reggio Emilia ha disposto l'affido condiviso della figlia con collocazione presso la madre, e Per_2 che il padre contribuisse al mantenimento della prole con la somma mensile di € 1.000, oltre al 50% delle spese straordinarie.
ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
per chiedere una riduzione dell'assegno di mantenimento Controparte_1 ine ha allegato che la sua situazione economica sarebbe peggiorata rispetto all'epoca del decreto, mentre quella della resistente sarebbe migliorata. Ha, pertanto, chiesto, la riduzione dell'assegno di mantenimento per i figli a € 600 oltre al 50% delle spese straordinarie.
si è costituita e ha chiesto il rigetto Controparte_1 del ricorso e che il ricorrente sia condannato ai sensi dell'art. 96 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata. Nel decreto del Tribunale di Reggio Emilia del 19/02/2021 che aveva posto a carico del padre l'obbligo di versare la somma di € 1.000 per il loro mantenimento ordinario, oltre al 50% delle spese straordinarie, le condizioni economiche del erano ricostruite in questo modo: Parte_1
“[…] lavora come impiegato commerciale, presso la Stylgraph s.r.l. di Sassuolo (MO) operante nel settore ceramico;
ha dichiarato redditi annui netti pari ad € 30.600,00 circa nel 2016 (cfr. doc. 8 del ricorrente), ad € 37.700,00 circa nel 2017 (cfr. doc. 9 del ricorrente), ad € 43.600,00 circa nel 2018 (cfr. doc. 10 del ricorrente); prima di essere messo in CIG a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (la circostanza è chiaramente evincibile dall'esame delle buste paga in atti), poteva quindi contare su un'entrata mensile fissa di € 3.600,00 circa;
da febbraio ad ottobre 2020 ha percepito una retribuzione netta complessiva di € 19.482,00, corrispondente ad € 2.150,00 circa al mese (la busta paga di gennaio 2021 recante una retribuzione netta di € 1.800,00 circa, prodotta dal ricorrente all'udienza del 18/02/2021, è isolata e, pertanto, non è di per sé significativa di un'ulteriore riduzione del trattamento stipendiale); è proprietario esclusivo di un appartamento in Modena, via Crocetta n. 36, già adibito a residenza familiare ed attualmente messo a reddito al canone mensile di € 620,00 (cfr. doc. 62 del ricorrente), nonché titolare della quota di un quarto di un immobile commerciale adibito a laboratorio, ubicato presso il medesimo indirizzo, per il quale percepisce un canone mensile pro quota pari ad € 163,00 (cfr. docc. 60 e 61 del ricorrente); ha contratto matrimonio in data 28/06/2014 con e dalla loro unione Controparte_3
è nata in data [...] la figlia ente alla moglie ed Per_3
a quest'ultima, in Fiorano Modenese (MO), via Tamigi n. 50, in un immobile di proprietà esclusiva del coniuge (cfr. doc. 47 della resistente), gravato da mutuo con rata mensile di € 580,00 circa”. Le condizioni della erano invece così ricostruite: “La moglie, CP_4 che lavora presso la medesima suddetta società, ha dichiarato redditi annui netti pari ad € 15.100,00 circa nel 2016, ad € 18.000,00 circa nel 2017 e 2018; i redditi mensili, prima della CIG attivata dalla datrice di lavoro a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, erano pari ad
€ 1.500,00 circa al mese;
da febbraio ad ottobre 2020 ha percepito una retribuzione netta complessiva di € 10.618,00, corrispondente ad € 1.180,00 circa al mese;
la ha avuto un altro figlio, , nato CP_4 Per_4 il 03/07/2011 dall'unione con , col quale non risulta Persona_5 convivere e che le versa, a titolo di contributo al mantenimento di detto minore, la somma mensile di € 400,00; ha dichiarato redditi annui netti pari ad € 15.600,00 circa nel 2017, ad € 18.300,00 circa nel 2018, ad € 19.100,00 circa nel 2019 (cfr. doc. 41 della resistente); dal settembre 2017 lavora, con contratto a tempo parziale (per 30 ore settimanali) presso la G.P.S. s.r.l. di Reggio Emilia, percependo una retribuzione mensile netta di
€ 1.100,00 per quattordici mensili (cfr. doc. 14 della resistente), corrispondenti ad € 1.280,00 circa per dodici mensilità; vive, unitamente ai tre figli, in un immobile sito in Bagno (RE), via Kafka n. 21, di sua esclusiva proprietà, gravato da mutuo ipotecario con rata mensile di € 960,50, in scadenza del maggio 2023 (cfr. doc. 35 del ricorrente e doc. 7 della resistente).” Il ricorrente sostiene che le sue condizioni economiche siano peggiorate in quanto dal 2022 egli ha iniziato a lavorare come libero professionista, percependo redditi asseritamente inferiori rispetto all'epoca del decreto;
le condizioni della sarebbero invece migliorate, dal momento che CP_4 ella ha estinto il mutuo ipotecario che gravava sul suo immobile di Bagno. Bisogna tuttavia considerare quanto segue:
1) il ricorrente, nonostante l'espressa contestazione della sul CP_1 punto, non ha fornito alcuna documentazione relativa alla cessazione del rapporto di lavoro con la società Stylgraph, sicché non vi è alcuna prova che egli sia stato realmente costretto (a causa, ad esempio, di un licenziamento) a mutare le proprie condizioni lavorative;
non vi è, pertanto, modo di escludere che il cambio di occupazione del sia frutto di una libera Parte_1 scelta, con la relativa assunzione di un rischio professionale che non può ricadere sui figli;
2) la documentazione reddituale prodotta non basta a provare che la condizione economica del ricorrente sia effettivamente peggiorata in modo stabile e definitivo: il ha, infatti, prodotto documentazione Parte_1 reddituale relativa agli anni d'imposta 2022, 2023 e 2024, da cui si desume la percezione di un reddito annuo di circa € 30.000, € 49.000 e € 20.100; si tratta di fluttuazioni in linea con quelle rilevate all'epoca del decreto del 2021; inoltre, la tesi del , secondo cui il reddito percepito nel 2023 Parte_1 sarebbe falsato dalla pe el TFR non trova riscontro documentale, e pare anzi smentita dall'esame della documentazione prodotta (in particolare, il quadro LM della dichiarazione per il 2023 evidenzia la percezione di un reddito netto da attività autonoma corrispondente a circa
€ 39.200, vale a dire € 3.250 mensili, in linea con le precedenti retribuzioni); in ogni caso, il Collegio ritiene opportuno evidenziare che, dal momento che l'obbligo di contribuzione che grava su ciascun genitore si fonda su una valutazione complessiva della rispettiva capacità lavorativa anche potenziale, una domanda di riduzione non può fondarsi su peggioramenti temporanei, ma presuppone la prova di un mutamento definitivo e complessivo delle condizioni economiche;
3) le altre circostanze indicate dal ricorrente non possono considerarsi sopravvenute rispetto all'epoca del decreto: in particolare, già nel 2021 il era gravato dal mantenimento della figlia avuta dalla nuova Parte_1 compagna, mentre il decreto prendeva espressamente in considerazione l'imminente scadenza del mutuo sostenuto dalla resistente.
Per questi motivi
il Collegio ritiene di escludere che siano intervenuti mutamenti rilevanti rispetto al 2021.
2. Spese Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo facendo applicazione dei parametri del DM 55/2014. La domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. avanzata dalla resistente non può invece essere accolta. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., S.U., n. 9912/2018), sebbene non sia necessaria la prova del danno, occorre pur sempre la dimostrazione, sul piano soggettivo, della mala fede o della colpa grave della parte soccombente, che non ricorrono nel caso di specie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 3.500 per onorari, più spese generali, IVA e CPA.
Reggio Emilia, 25/9/2025
Il Presidente Il Giudice est. Damiano Dazzi Lorenzo Meoli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Damiano Dazzi - Presidente
2) Dott. Stefano Rago - Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli - Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3936/2024 vertente tra: TRA
, con l'avv. BOTTI DANIELA;
Parte_1
- RICORRENTE E
, con l'avv. CASELGRANDI FULVIA;
Controparte_1
- RESISTENTE E Con
PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
PREMESSA
Le parti sono genitori di (19/04/2001) e (27/12/2004). Per_1 Per_2
Con decreto del 19/02/2021, il Tribunale di Reggio Emilia ha disposto l'affido condiviso della figlia con collocazione presso la madre, e Per_2 che il padre contribuisse al mantenimento della prole con la somma mensile di € 1.000, oltre al 50% delle spese straordinarie.
ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
per chiedere una riduzione dell'assegno di mantenimento Controparte_1 ine ha allegato che la sua situazione economica sarebbe peggiorata rispetto all'epoca del decreto, mentre quella della resistente sarebbe migliorata. Ha, pertanto, chiesto, la riduzione dell'assegno di mantenimento per i figli a € 600 oltre al 50% delle spese straordinarie.
si è costituita e ha chiesto il rigetto Controparte_1 del ricorso e che il ricorrente sia condannato ai sensi dell'art. 96 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata. Nel decreto del Tribunale di Reggio Emilia del 19/02/2021 che aveva posto a carico del padre l'obbligo di versare la somma di € 1.000 per il loro mantenimento ordinario, oltre al 50% delle spese straordinarie, le condizioni economiche del erano ricostruite in questo modo: Parte_1
“[…] lavora come impiegato commerciale, presso la Stylgraph s.r.l. di Sassuolo (MO) operante nel settore ceramico;
ha dichiarato redditi annui netti pari ad € 30.600,00 circa nel 2016 (cfr. doc. 8 del ricorrente), ad € 37.700,00 circa nel 2017 (cfr. doc. 9 del ricorrente), ad € 43.600,00 circa nel 2018 (cfr. doc. 10 del ricorrente); prima di essere messo in CIG a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (la circostanza è chiaramente evincibile dall'esame delle buste paga in atti), poteva quindi contare su un'entrata mensile fissa di € 3.600,00 circa;
da febbraio ad ottobre 2020 ha percepito una retribuzione netta complessiva di € 19.482,00, corrispondente ad € 2.150,00 circa al mese (la busta paga di gennaio 2021 recante una retribuzione netta di € 1.800,00 circa, prodotta dal ricorrente all'udienza del 18/02/2021, è isolata e, pertanto, non è di per sé significativa di un'ulteriore riduzione del trattamento stipendiale); è proprietario esclusivo di un appartamento in Modena, via Crocetta n. 36, già adibito a residenza familiare ed attualmente messo a reddito al canone mensile di € 620,00 (cfr. doc. 62 del ricorrente), nonché titolare della quota di un quarto di un immobile commerciale adibito a laboratorio, ubicato presso il medesimo indirizzo, per il quale percepisce un canone mensile pro quota pari ad € 163,00 (cfr. docc. 60 e 61 del ricorrente); ha contratto matrimonio in data 28/06/2014 con e dalla loro unione Controparte_3
è nata in data [...] la figlia ente alla moglie ed Per_3
a quest'ultima, in Fiorano Modenese (MO), via Tamigi n. 50, in un immobile di proprietà esclusiva del coniuge (cfr. doc. 47 della resistente), gravato da mutuo con rata mensile di € 580,00 circa”. Le condizioni della erano invece così ricostruite: “La moglie, CP_4 che lavora presso la medesima suddetta società, ha dichiarato redditi annui netti pari ad € 15.100,00 circa nel 2016, ad € 18.000,00 circa nel 2017 e 2018; i redditi mensili, prima della CIG attivata dalla datrice di lavoro a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, erano pari ad
€ 1.500,00 circa al mese;
da febbraio ad ottobre 2020 ha percepito una retribuzione netta complessiva di € 10.618,00, corrispondente ad € 1.180,00 circa al mese;
la ha avuto un altro figlio, , nato CP_4 Per_4 il 03/07/2011 dall'unione con , col quale non risulta Persona_5 convivere e che le versa, a titolo di contributo al mantenimento di detto minore, la somma mensile di € 400,00; ha dichiarato redditi annui netti pari ad € 15.600,00 circa nel 2017, ad € 18.300,00 circa nel 2018, ad € 19.100,00 circa nel 2019 (cfr. doc. 41 della resistente); dal settembre 2017 lavora, con contratto a tempo parziale (per 30 ore settimanali) presso la G.P.S. s.r.l. di Reggio Emilia, percependo una retribuzione mensile netta di
€ 1.100,00 per quattordici mensili (cfr. doc. 14 della resistente), corrispondenti ad € 1.280,00 circa per dodici mensilità; vive, unitamente ai tre figli, in un immobile sito in Bagno (RE), via Kafka n. 21, di sua esclusiva proprietà, gravato da mutuo ipotecario con rata mensile di € 960,50, in scadenza del maggio 2023 (cfr. doc. 35 del ricorrente e doc. 7 della resistente).” Il ricorrente sostiene che le sue condizioni economiche siano peggiorate in quanto dal 2022 egli ha iniziato a lavorare come libero professionista, percependo redditi asseritamente inferiori rispetto all'epoca del decreto;
le condizioni della sarebbero invece migliorate, dal momento che CP_4 ella ha estinto il mutuo ipotecario che gravava sul suo immobile di Bagno. Bisogna tuttavia considerare quanto segue:
1) il ricorrente, nonostante l'espressa contestazione della sul CP_1 punto, non ha fornito alcuna documentazione relativa alla cessazione del rapporto di lavoro con la società Stylgraph, sicché non vi è alcuna prova che egli sia stato realmente costretto (a causa, ad esempio, di un licenziamento) a mutare le proprie condizioni lavorative;
non vi è, pertanto, modo di escludere che il cambio di occupazione del sia frutto di una libera Parte_1 scelta, con la relativa assunzione di un rischio professionale che non può ricadere sui figli;
2) la documentazione reddituale prodotta non basta a provare che la condizione economica del ricorrente sia effettivamente peggiorata in modo stabile e definitivo: il ha, infatti, prodotto documentazione Parte_1 reddituale relativa agli anni d'imposta 2022, 2023 e 2024, da cui si desume la percezione di un reddito annuo di circa € 30.000, € 49.000 e € 20.100; si tratta di fluttuazioni in linea con quelle rilevate all'epoca del decreto del 2021; inoltre, la tesi del , secondo cui il reddito percepito nel 2023 Parte_1 sarebbe falsato dalla pe el TFR non trova riscontro documentale, e pare anzi smentita dall'esame della documentazione prodotta (in particolare, il quadro LM della dichiarazione per il 2023 evidenzia la percezione di un reddito netto da attività autonoma corrispondente a circa
€ 39.200, vale a dire € 3.250 mensili, in linea con le precedenti retribuzioni); in ogni caso, il Collegio ritiene opportuno evidenziare che, dal momento che l'obbligo di contribuzione che grava su ciascun genitore si fonda su una valutazione complessiva della rispettiva capacità lavorativa anche potenziale, una domanda di riduzione non può fondarsi su peggioramenti temporanei, ma presuppone la prova di un mutamento definitivo e complessivo delle condizioni economiche;
3) le altre circostanze indicate dal ricorrente non possono considerarsi sopravvenute rispetto all'epoca del decreto: in particolare, già nel 2021 il era gravato dal mantenimento della figlia avuta dalla nuova Parte_1 compagna, mentre il decreto prendeva espressamente in considerazione l'imminente scadenza del mutuo sostenuto dalla resistente.
Per questi motivi
il Collegio ritiene di escludere che siano intervenuti mutamenti rilevanti rispetto al 2021.
2. Spese Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo facendo applicazione dei parametri del DM 55/2014. La domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. avanzata dalla resistente non può invece essere accolta. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., S.U., n. 9912/2018), sebbene non sia necessaria la prova del danno, occorre pur sempre la dimostrazione, sul piano soggettivo, della mala fede o della colpa grave della parte soccombente, che non ricorrono nel caso di specie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 3.500 per onorari, più spese generali, IVA e CPA.
Reggio Emilia, 25/9/2025
Il Presidente Il Giudice est. Damiano Dazzi Lorenzo Meoli