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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/07/2025, n. 2691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2691 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del Giudice – Dott. Luigi
Aprea - ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 7997/2021 avente ad oggetto “assicurazione contro danni” e pendente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione, Parte_1
dall'avv. Mattia D'Alterio, presso il cui studio, sito in Giugliano in Campania (NA), alla S.F. D'Assisi n. 52, è elettivamente domiciliato
ATTORE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1
difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Enrico Loasses, presso il cui studio, sito in Milano, alla via Largo Quinto Alpini n. 15, è elettivamente domiciliata
CONVENUTA
CONCLUSIONI All'udienza del 8.05.2025 le parti, mediante il deposito di note scritte, concludevano in conformità dei rispettivi scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del
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processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio al dettato normativo di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., così come modificato con l. 69/2009.
Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in giudizio la Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., dinanzi al Tribunale di Controparte_2
Napoli Nord, al fine di ottenere indennizzo, in virtù della polizza assicurativa
“Multirischi Casa e Famiglia” n. 099.058.0000901769, per un furto che assumeva essersi verificatosi in data 20.07.2016 presso l'immobile di sua proprietà sito in
Giugliano in Campania (NA) alla via SS. Pietro e Paolo n°14.
A supporto della dispiegata azione, deduceva: che, in seguito all'evento, veniva sottratto di svariati beni quali orologi preziosi, anelli e diamanti per un vale complessivo di circa € 50.000,00; che aveva provveduto a denunciare l'accaduto alle
Autorità di Pubblica Sicurezza nonché alla propria Compagnia di Assicurazione;
che, veniva conferito incarico allo studio da parte della che in data CP_3 Controparte_2
4.08.2016, effettuava sopralluogo al fine di ispezionare il bene in oggetto assicurato;
che a distanza di venti giorni dal verificarsi del sinistro e precisamente in data
10.8.2016, aveva ricevuto dalla società assicurativa la comunicazione relativa alla disdetta del contratto tra le parti;
che, invano, aveva tentato di mettersi in contatto con lo studio al fine di ottenere la documentazione relativa al sopralluogo CP_3
effettuato e solo dopo ulteriori tentativi, gli veniva comunicato di aver ricevuto dalla ni la revoca del mandato;
che era, dunque, costretto a rivolgersi al CP_4
Presidente del Tribunale di Napoli Nord per ottenere la nomina di un perito;
che la
Presidente del Tribunale di Napoli Nord, nella persona della Dott.ssa Garzo, chiedeva spiegazioni solo alla e, senza instaurare alcun contraddittorio, rigettava Controparte_2
la richiesta di nomina di un arbitro;
che, a seguito di un ulteriore sollecito di nomina di un perito, in data 20.12.2018, la reincaricava lo studio per Controparte_2 CP_3
l'accertamento e la quantificazione del danno;
che si era provveduto a contattare il suindicato studio per richiedere tutta la documentazione in originale (lista beni trafugati, certificati di proprietà dei beni trafugati, certificato di residenza storico, etc.) ma senza ottenere alcun riscontro;
che, neanche in quest'occasione, lo studio CP_3
ha provveduto a quantificare il danno subito né tantomeno ha concluso le operazioni peritali;
che, pertanto, era stato costretto a chiedere, innanzi al Tribunale di Napoli
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Nord, la nomina di un CTU ex art. 696 bis c.p.c. al fine di veder quantificato, seppur a proprie spese, il danno subito e tentare, se possibile, una conciliazione con la società convenuta;
che, anche in questo caso, la si opponeva alla richiesta e il Controparte_2
giudice concludeva con la dichiarazione di inammissibilità della richiesta con conseguente condanna alle spese del giudizio;
che, sempre con l'intento di veder quantificato il danno, aveva chiesto nuovamente al Presidente del tribunale di Napoli
Nord, nella persona del Dott. la nomina di un perito ma senza alcun esito CP_5
positivo in quanto, dalle condizioni generali di contratto si evinceva che senza la volontà di entrambe le parti non era possibile accedere all'arbitrato e/o alla perizia contrattuale;
che, pur avendo tentato in tutti i modi possibili, di ottenere la quantificazione dei danni subiti, la società convenuta si era sempre opposta impedendo tale attività; che, anche, la richiesta di mediazione della lite era rimasta inevasa.
Tanto premesso ed esposto, concludeva affinché venissero accertati i fatti di cui è causa e si dichiarasse l'obbligo di indennizzo assicurativo, come da contratto tra le parti, in capo alla per i danni patiti in conseguenza del furto Controparte_2
subito e, per l'effetto, accertare e quantificare il danno subito dall'attore nella somma di € 50.000,00 o diversa somma statuita in corso di giudizio. Il tutto con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio la che, contestando la fondatezza Controparte_1
in fatto e in diritto della pretesa risarcitoria avanzata, deduceva: che non poteva ritenersi assolto l'onere probatorio in capo al circa la presenza e la proprietà dei Pt_1
beni che asseriva fossero andati perduti essendosi limitato a consegnare unicamente le copie dei certificati degli orologi e dei gioielli assolutamente prive di valore probatorio;
che nulla era stato consegnato dall'attore che potesse provare il possesso prima del verificarsi dell'evento furto.
Ciò posto, concludeva per il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto e vittoria di spese di lite.
Svolta l'istruttoria attraverso l'audizione di due testi di parte attrice e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e riservata in decisione all'udienza del 14.05.2025 con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
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La domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
Entrando nel merito del giudizio, risulta documentalmente provata la stipula tra la e di una polizza assicurativa operante dal Controparte_2 Parte_1
17.09.2015 al 17.09.2016, a copertura, tra le altre cose, anche del rischio di furto e rapina all'interno dell'abitazione dell'assicurato e fino al massimale complessivo di €
30.000,00.
Nel caso in esame, la domanda avanzata dall'attore è qualificabile come azione di adempimento contrattuale diretta al conseguimento dell'indennizzo previsto dalle condizioni della polizza assicurativa per il verificarsi dell'evento concretizzante il rischio quale “oggetto” della copertura.
Ebbene, la compagnia assicurativa convenuta, al fine di escludere l'operatività dell'obbligazione indennitaria azionata, ha eccepito l'esclusione della garanzia assicurativa in ragione del fatto che il non ha compiutamente dimostrato Parte_1
l'asserita sottrazione dei beni indicati né, tantomeno, fornito adeguata prova del valore di quest'ultimi.
In punto di riparto degli oneri probatori, ai sensi dell'art. 1218 c.c., si può innanzitutto richiamare il principio espresso dalla Suprema Corte, a Sezioni Unite, sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533 che ha chiarito che il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi dell'altrui pretesa.
Con riguardo alla ripartizione dell'onere probatorio nell'ambito dei contratti di assicurazione, è opportuno premettere che secondo i principi consolidati della giurisprudenza di legittimità, come da ultimo riaffermati con la pronuncia della
Suprema Corte n. 1558 del 2018, nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore, e avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo, è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientri nei “rischi inclusi”, ovvero nella categoria generale di rischi oggetto di copertura assicurativa. Se il contratto contiene clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), la sussistenza dei presupposti di fatto per l'applicazione di
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tali clausole costituisce un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provato dall'assicuratore (cfr. anche Cass. n. 30656/2017; n. 6548/2013).
Sulla base di tale assunto la giurisprudenza ha avuto quindi modo di precisare che “il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, con la conseguenza che ai sensi dell'art. 2967 c.c. spetta all'assicurato- danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro” (Cass.
30656/2017); mentre, sull'assicuratore, anche in ragione di quanto previsto dall'art. 1900, co 1 c.c. (in forza del quale non è dovuto indennizzo per i sinistri cagionati da dolo o colpa grave del contraente), grava l'onere di provare la causa impeditiva o estintiva del diritto all'indennizzo (Cass. 7242/2005, 19734/ 2011).
In definitiva, l'assicurato ha l'onere di dimostrare che si sia verificato il fatto dedotto in polizza, il rischio coperto dalla garanzia, e che lo stesso sia dipeso dalle cause previste in contratto. Una volta fornita la prova che si sia verificato uno dei rischi inclusi nella polizza, grava sull'assicuratore l'onere di provare un fatto impeditivo della pretesa attorea che come tale, rappresentando il fatto costitutivo dell'eccezione sollevata, rientra nel suo onere probatorio.
Nel caso in esame, non risulta oggetto di specifica contestazione da parte della
Compagnia assicurativa l'avvenuto furto dei beni all'interno dell'abitazione del Pt_1
sita in Giugliano in Campania alla via S.S. Pietro e Paolo n. 14 nelle
[...]
circostanze di tempo e luogo narrate dall'attore nell'atto introduttivo.
Nonostante la difficoltà per l'attore di provare un fatto di tipo negativo-elusivo la dinamica dell'accaduto trova preciso riscontro nell'escussione testimoniale, nell'espletata consulenza tecnica d'ufficio e nella documentazione allegata (in primis la denuncia presentata ai Carabinieri).
L'attore ha sporto denuncia alla Questura di Napoli – Commissariato di Pubblica
Sicurezza di Giugliano -Villaricca il 22.07.2016 (il giorno successivo al verificarsi dell'evento) e ha raccontato di aver subito un furto nella sua abitazione nella serata tra il 20.07.2016 e il 21.07.2016 e che gli erano stati sottratti i seguenti beni: n.11 orologi
(di cui n. 2 rolex datejast, rolex air king, rolex GMT, rolex submarine, tudor crono,
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tudor big blok, tudor submariner, n. 3 omega), n. 2 anelli in oro bianco e diamanti e n.
1 orecchini con diamanti, denaro, per un valore di € 3.000,00 in contanti.
Con nota pervenuta alla il 26.07.2016 il convenuto ha poi dato Controparte_2
comunicazione alla compagnia assicurativa del furto subito.
Oltretutto, le dichiarazioni rese dai testi escussi hanno fornito poi riscontro circa l'accadimento del fatto storico e della detenzione antecedente dei beni oggetto di furto.
Il teste , escusso all'udienza del 18.01.2024 ha dichiarato “ho notato Testimone_1
che la stava la casa “sottosopra”, stavano cassetti a terra, divani spostati, biancheria;
è andato subito nella cabina armadio della sua camera da letto;
stavano tutti i cassetti a terra e non so se avesse una cassaforte, ma so che custodiva degli orologi, Pt_1
orecchini della moglie, qualche anello della moglie, nei cassetti dell'armadio; so che aveva una decina di orologi di valore, ad esempio ricordo possedesse un Rolex, un
Tudor, me lo sono fatto prestare per qualche cerimonia ” e dunque, ha confermato il verificarsi dell'evento lesivo e la circostanza attestante il possesso di taluni beni oggetto di furto.
Le medesime circostanze sono confermate anche dalla testimonianza resa dal secondo teste escusso, , che all'udienza del 10.6.2024, ha dichiarato “ so che mio Tes_2
fratello possedeva degli orologi, tre/quattro Rolex;
a volte ce li siamo pure scambiati;
aveva anche altri orologi ma non ricordo i modelli, ricordo fossero due /3; aveva anche anella bracciali che venivano indossati in occasioni particolari, l'ho anche accompagnato a volte a comprarli;
li custodiva in cassetto della cabina armadio della camera da letto, conosco questa circostanza in quanto ho proprio visto il cassetto in parola”.
Se ne desume che i testi, dunque, hanno confermato le circostanze di fatto riferite da parte attrice circa l'evento “furto” verificatosi presso l'abitazione di sua proprietà e, in particolare l'avvenuto furto dei beni secondo le modalità descritte in citazione.
Pertanto, alla luce del quadro probatorio complessivamente considerato, può ritenersi dimostrato in via documentale quanto dichiarativa, il verificarsi dell'evento lesivo e la sottrazione di beni mobili di proprietà del . Pt_1
È stato provato il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato a conseguire l'indennizzo sulla base della polizza sottoscritta con la e, specificamente, in ragione Controparte_2
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di quanto previsto alla pagina n. 5 nella quale si legge che rientrano nel concetto di furto “il complesso mobiliare per l'arredamento del locali di abitazione, impianti non fissi, armadi forti, casseforti, oggetti di vestiario ed indumenti di genere, effetti personali, oggetti pregiati come di seguito definiti, denaro, provviste di famiglia, elettrodomestici o accessori di pertinenza e quant'altro di inerente l'abitazione compresi i rivestimenti nonché veicoli a motore e non, capi di vestiario, gli oggetti personali e il denaro anche in villeggiatura o presso alberghi e pensioni” cfr. pag. 5 polizza assicurativa allegata al fascicolo di parte attrice).
Oltretutto, l'evento per cui è causa, essendosi verificato il 20.07.2016 e, dunque, prima della scadenza della polizza stipulata (scadenza al 17.09.2016) è da ritenersi oggetto di garanzia assicurativa poiché avvenuto nel periodo di validità della stessa.
In sostanza, non emergono elementi di fatto da cui desumere la sussistenza in capo al danneggiato della grave negligenza richiesta dalla legge al fine di escludere l'attivazione dell'obbligazione indennitaria in capo alla Compagnia assicurativa.
Di contro, la convenuta, all'esito del giudizio non ha provato Controparte_2
l'esistenza di alcun fatto impeditivo o estintivo del diritto all'indennizzo azionato dall'attore, potendosi ritenere, quindi, del tutto irrilevanti le sollevate eccezioni ai fini del presente giudizio.
Con riferimento, poi, alla quantificazione del valore dei beni assicurati e del relativo indennizzo da corrispondere all'assicurato non vi sono motivi per disattendere le risultanze peritali.
Nel corso del giudizio, il perito incaricato – – effettuando una disamina Persona_1
circa la peculiarità dei beni oggetto di causa, dei materiali e del relativo valore, esaminati gli atti di causa, acquisita nel rispetto del contraddittorio la documentazione necessaria (cfr. certificati di garanzia dei beni allegati al fascicolo di parte attrice), dichiarava che: “Sulla base della documentazione prodotta in atti e dei valori di mercato stimabili per l'anno di riferimento (2016), i beni oggetto di furto risultano essere i seguenti: Ho distinto i reperti per tipologia, attribuendo un numero progressivo a ciascun bene. I reperti da n. 1 a n. 11 sono costituiti da orologi, mentre i reperti da n.
12 a n. 15 riguardano articoli di gioielleria. La valutazione degli orologi è stata condotta tenendo conto di: caratteristiche tecniche dichiarate (modello, referenza e
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matricola); stato presunto di conservazione (considerato buono, salvo diversa evidenza); quotazioni di mercato storico (fonti: Chrono24, WatchCharts, TimeZone, forum specializzati); contesto collezionistico e storico di riferimento”.
E, inoltre, relativamente alla verifica dell'autenticità dei certificati prodotti in giudizio dal e la riconducibilità degli stessi ai beni oggetto di furto, il CTU ha riferito Pt_1
che “l'analisi della documentazione prodotta si ritiene che la documentazione allegata sia autentica e idonea a dimostrare la riconducibilità dei beni indicati ai certificati prodotti” (cfr. pag. 11 della perizia di stima depositata da ). Persona_1
Quindi, effettuando una elencazione dei beni oggetto del furto dedotto, con specifico elenco distinto per categoria, e relative tabelle riteneva, dunque, che l'indennizzo dovuto dall'Assicurazione è stato commisurato dall'ausiliario al valore del bene assicurato alla data del 20.07.2016 con detrazione dello scoperto del 10%.
Tali conclusioni, logicamente e correttamente motivate dall'ausiliario, non sono state oggetto di alcuna contestazione proveniente dalle parti.
Pertanto, alla luce delle condizioni di polizza, il valore complessivo dell'indennizzo dovuto per il furto risulta accoglibile nei limiti stabiliti e corrispondente ad €
30.000,00.
In conclusione, la società va condannata, a titolo di Controparte_1
indennizzo, al pagamento in favore di dell'importo complessivo di € Parte_1
30.000,00, oltre interessi al tasso legale dalla data della richiesta risarcitoria all'effettivo soddisfo.
Per quanto attiene alle spese, tenuto conto dell'esito del giudizio, che ha condotto ad una sostanziale riduzione del credito originariamente azionato, sussistono ragioni giustificative per una compensazione parziale delle spese processuali nella misura del
50%. La restante metà va invece posta carico della società assicuratrice convenuta secondo il principio della soccombenza e viene liquidata come da dispositivo in relazione al valore della controversia determinato in base al decisum ed all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito.
Vanno infine definitivamente poste a carico della compagnia assicurativa convenuta le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
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Il Tribunale di NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• accoglie la domanda proposta e per l'effetto, condanna la società
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, a titolo Controparte_1
di indennizzo, in favore di della somma di € 30.000,00, oltre interessi Parte_1
legali come in parte motiva;
• condanna la società assicurativa convenuta al pagamento, in favore di Parte_1
delle spese processuali che si liquidano in € 545,00 per esborsi ed € 3.809,00 per compensi, al netto della compensazione parziale, oltre IVA e CPA se dovute e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato, con attribuzione all'avv. Mattia D'Alterio dichiaratosi antistatario.
• pone definitivamente a carico della convenuta compagnia assicurativa le spese di
CTU.
Così deciso in Aversa in data 09/07/2025
Il giudice
Dott. Luigi Aprea
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