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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 27/01/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 23.01.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, in data 27.01.2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1891 del ruolo generale per l'anno 2024, promossa da
1. nato a [...], il [...], ivi residente, Parte_1
in via Is Melas n. 37, elettivamente domiciliato in Iglesias, via Roma n. 78, presso lo studio dell'Avv. Federico MELIS, che lo rappresentano e difendono in forza di procura speciale a margine del ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
2. Controparte_1
, in persona del Presidente pro
[...]
tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari, via Sonnino n. 96, presso l'Ufficio
di Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto DI TUCCI e
pagina 1 dall'Avv. Paolo SPIGA in forza di procura generale, rogito Notaio del Per_1
05.04.2016;
resistente
CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente:
“L'Avv. Federico Melis, nella sua qualità di difensore di , vista Parte_1
l'offerta pari al 9% per le tecnopatie per cui è causa, con la presente CP_2
dichiara di accettare detta offerta transattiva nell'interesse del ricorrente, anche
in dipendenza della procura speciale a margine del ricorso introduttivo del
giudizio sottoscritto dal ricorrente che delega l'Avvocato a conciliare e transigere
la causa.
Chiede pertanto che venga dichiarata cessata la materia del contendere con il
riconoscimento del 9% per le tecnopatie e con vittoria di spese e competenze da
distrarsi al suindicato difensore”.
Nell'interesse del resistente:
“voglia l'adito Giudice, ogni diversa istanza disattesa, dichiarare cmc alle
condizioni illustrate o altrimenti respingere la domanda poiché infondata.
Spese, competenze ed onorari secondo giustizia”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale nei Parte_1
confronti dell' Controparte_1
, al fine di ottenere la condanna al
[...]
pagina 2 pagamento di un indennizzo per malattia professionale, con decorrenza di legge e interessi legali.
2. L' si è Controparte_3
costituito in giudizio offrendo il riconoscimento di un indennizzo commisurato a un danno biologico del 9%, per le tecnopatie di cui si tratta.
3. Nelle note di trattazione scritta depositate il 16.01.2025, Pt_1
ha manifestato la volontà di accettare la proposta.
[...]
4. Nelle note autorizzate depositate, il 09.12.2024, il Procuratore della ricorrente ha dichiarato di accettare la proposta dell' , con conseguente CP_2
cessazione della materia del contendere.
5. La causa è stata istruita con sole produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
6. Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Secondo la giurisprudenza ormai costante della Corte di Cassazione, la cessazione della materia del contendere si verifica solo quando sopravvenga una situazione che elimini la posizione di contrasto tra le parti, producendo la caducazione dell'interesse delle stesse ad agire e a contraddire e, quindi, facendo venir meno la necessità della pronuncia del Giudice (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. V,
04.08.2017, n. 19568, secondo cui “Nel processo tributario, come nel processo
civile, la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere
adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti,
atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta
al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una
decisione sul merito della vertenza”; Cass. civ., Sez. L., 12.11.2020, ordinanza n.
25625).
pagina 3 La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata soltanto quando i contendenti, nel darsi atto reciprocamente dell'intervenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, non manifestino interesse a coltivare ulteriormente il giudizio.
Nel caso di specie, appunto, è risultato documentalmente provato che:
− aveva presentato, il 12.07.2023, domanda Parte_1
CP_ amministrativa n. 516968266/120 al convenuto per ottenere il riconoscimento di malattia professionale, per una discopatia lombare plurima;
− l' con il provvedimento del 03.11.2023 aveva respinto la CP_2
domanda proposta dal ricorrente odierno;
− l'odierno ricorrente, pertanto, il 17.05.2024, aveva presentato opposizione contro il provvedimento adottato dall' convenuto, rimasto, CP_3
tuttavia, senza esito;
− per tali ragioni, l'odierno ricorrente ha agito in giudizio, affinché gli venisse riconosciuta la malattia professionale lamentata;
− l' nella memoria di costituzione, ha proposto il riconoscimento CP_2
di un danno biologico complessivo del 9%;
− l'odierno ricorrente ha, dunque, accettato l'esito del 9%, ma con il favore delle spese di lite.
In difetto di un accordo compensativo tra le parti sulle spese di lite, queste ultime devono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale.
In effetti, la proposta dell' dimostra la fondatezza della domanda CP_2
proposta dal ricorrente con l'atto introduttivo.
pagina 4 Pertanto, in virtù del criterio di soccombenza, l'
[...]
Controparte_1
in persona del Presidente pro tempore, deve essere condannato a
[...]
rifondere delle spese del presente giudizio, che si liquidano in Parte_1
dispositivo, anche tenuto conto del sopravvenuto accordo.
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del Difensore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., essendo agli atti la relativa dichiarazione.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. condanna l'
[...]
, in persona Controparte_1
del Presidente pro tempore, a rifondere delle spese del Parte_1
presente giudizio, che liquida in complessivi euro 3.000,00 per compensi di
Avvocato, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., da corrispondersi direttamente in favore dell'Avv. Federico MELIS, dichiaratosi antistatario.
Cagliari, 27.01.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe CARTA
pagina 5