Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 22/12/2025, n. 8283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8283 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08283/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04759/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4759 del 2022, proposto da
Vodafone Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Gennaro Belvini, Vincenza Belvini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola, Giacomo Pizza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Napoli, p.zza Municipio;
Arpac, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanna Caliendo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- della Disposizione Dirigenziale n. 17 del 05.08.2022, DISP/2022/0005966 del 09.08.2022 trasmessa a mezzo p.e.c. ed avente ad oggetto “Conclusione negativa della Conferenza di Servizi – Modifica di una Stazione Radio Base Vodafone Italia S.p.A. e realizzazione condivisione con Telecom Italia S.p.A. su infrastruttura preesistente ed ubicata in via Armando Diaz n. 11, su immobile censito al NCT Foglio 136 particella 50 – N.C.E.U Fg. 8 p.lla 1698”;
- del parere tecnico non favorevole alla realizzazione/adeguamento avente ad oggetto “Parere tecnico di competenza per la realizzazione e/o adeguamento dell'impianto di telecomunicazioni sito nel comune di Napoli, via Diaz n.11” reso dall'A.R.P.A.C. Prot. N. 0037483/2022 del 16/06/2022, trasmesso a mezzo p.e.c. del 16.06.2022;
- di ogni altro atto connesso, preordinato, consequenziale e comunque lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Napoli e di Arpac;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore la dott.ssa IA GR D'IO e uditi all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 dicembre 2025 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che, con il ricorso in oggetto, parte ricorrente ha impugnato gli atti meglio specificati in epigrafe, chiedendone l’annullamento, deducendo plurimi articolati motivi con cui lamenta vizi di violazione di legge ed eccesso di potere per più profili;
Considerato che, con dichiarazione depositata il 4 novembre 2025, parte ricorrente ha manifestato la propria sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del ricorso;
Rilevato, dunque, che - in ossequio al principio dispositivo - al Collegio non resta che dare atto del venir meno dell’interesse del ricorrente alla definizione nel merito del presente giudizio e dichiarare l’improcedibilità del gravame ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., non avendo il Giudice Amministrativo il potere di procedere d'ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, n. 3302/2023);
Ritenuto di compensare le spese di giudizio, attesa la pronuncia in rito;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025, tenuta da remoto tramite Microsoft Teams, con l'intervento dei magistrati:
LU Di IT, Presidente
IA GR D'IO, Consigliere, Estensore
Angela Fontana, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA GR D'IO | LU Di IT |
IL SEGRETARIO