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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 120/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
AN CARLO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 880/2024 depositato il 29/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone - Via Giorgione, 106 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Frosinone - Via Giuseppe Grezar, 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04720239012612229000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04720239012612229000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04720239012612229000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04720239012612229000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04720239012612229000 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04720239012612229000 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04720239012612229000 IVA-ALTRO 2009 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04720239012612229000 IVA-ALTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 60/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ------------------------
Resistente/Appellato:---------------------------
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento in epigrafe dell'Agenzia delle Entrate IS di Frosinone, notificata 6.5.2024, su presupposta cartella esattoriale per IVA, IRFEF, addizionali ed accessori.
Deduceva: l'omessa notifica della cartella presupposto dell'atto impugnato con conseguente prescrizione della pretesa.
Allegava l'atto impugnato. Concludeva per l'accoglimento del ricorso.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate deducendo: la regolare notifica della cartella sottesa l'atto impugnato;
la conseguenziale definitività della pretesa per mancata impugnazione della cartella;
derivare il credito da controllo automatizzato per il quale il ricorrente presentava richiesta di pagamento rateizzato corrispondendo le sole prime quattro rate;
non ricorrere la dedotta prescrizione in conseguenza di notifica di atti interruttivi.
Allegava documentazione e concludeva per il rigetto del ricorso.
Il ricorrente depositava memorie illustrative ribadendo quanto al ricorso e comunque la invalidità della notifica della cartella e degli asseriti atti interruttivi.
Non si costituiva l'Agenzia delle Entrate IS.
All'udienza pubblica del 26.01.2026, presenti le parti di cui al processo verbale, il ricorso era deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
La cartella sottesa l'atto impugnato, risulta notifica, come da relata versata in giudizio, a mezzo messo in data 27.5.2014 con deposito presso la casa comunale stante l'irreperibilità relativa del destinatario.
L'Ufficio versa in giudizio la prova dell'avvenuto deposito come da elenco.
Comprova l'inoltro della raccomandata informativa in data 27.5.2014 il cui plico portante il timbro postale del 27.5.2014 risulta restituito.
Dette risultanze notificatorie andavano impugnate con querela di falso.
L'Ufficio versa, altresì, in giudizio intimazioni di pagamento, contenenti la suddetta cartella di pagamento presupposto dell'atto impugnato, le cui notificazioni non appaiono regolari in quanto avvenute col rito della irreperibilità assoluta e deposito presso la causa comunale ma manca sulle relate la prova delle effettuate ricerche (ex multis Cass. 14990/2025).
Per i crediti portati dalla cartella impugnata la prescrizione è pacificamente decennale e quinquennale per interessi e sanzioni (Cass. Sez. Un. 23397/2016; Cass. n. 9214/2021).
Alla stregua di quanto innanzi le imposte principali non si sono prescritte poiché il termine decennale andava a scadere nel maggio del 2024.
Per effetto dell'art. 68 del D.L. 18/20 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché art. 12 del D.L.vo
159/2015, secondo comma, come richiamato, i termini per cui è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si è verificata la sospensione sono prorogati, in deroga alle disposizioni dello Statuto del contribuente, di giorni 542.
Aggiungendo detti 542 alla data del 6.5.2024 l'intimazione risulta notificata tempestivamente dal che nessuna decadenza o prescrizione si è verificata quanto alle imposte principali.
Vanno, invece, dichiarati prescritti interessi e sanzioni in assenza della notifica di validi atti interruttivi essendo decorso il termine quinquennale dall'ultima notifica.
Va, pertanto il ricorso parzialmente accolto con spese compensate. Rigetta nel resto.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso dichiarando non dovuti interessi e sanzioni perché prescritti. Rigetta nel resto. Spese compensate. Frosinone lì 26.01.2026 Il Giudice Monocratico - Dott. Carlo Zannini
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
AN CARLO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 880/2024 depositato il 29/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone - Via Giorgione, 106 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Frosinone - Via Giuseppe Grezar, 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04720239012612229000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04720239012612229000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04720239012612229000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04720239012612229000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04720239012612229000 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04720239012612229000 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04720239012612229000 IVA-ALTRO 2009 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04720239012612229000 IVA-ALTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 60/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ------------------------
Resistente/Appellato:---------------------------
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento in epigrafe dell'Agenzia delle Entrate IS di Frosinone, notificata 6.5.2024, su presupposta cartella esattoriale per IVA, IRFEF, addizionali ed accessori.
Deduceva: l'omessa notifica della cartella presupposto dell'atto impugnato con conseguente prescrizione della pretesa.
Allegava l'atto impugnato. Concludeva per l'accoglimento del ricorso.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate deducendo: la regolare notifica della cartella sottesa l'atto impugnato;
la conseguenziale definitività della pretesa per mancata impugnazione della cartella;
derivare il credito da controllo automatizzato per il quale il ricorrente presentava richiesta di pagamento rateizzato corrispondendo le sole prime quattro rate;
non ricorrere la dedotta prescrizione in conseguenza di notifica di atti interruttivi.
Allegava documentazione e concludeva per il rigetto del ricorso.
Il ricorrente depositava memorie illustrative ribadendo quanto al ricorso e comunque la invalidità della notifica della cartella e degli asseriti atti interruttivi.
Non si costituiva l'Agenzia delle Entrate IS.
All'udienza pubblica del 26.01.2026, presenti le parti di cui al processo verbale, il ricorso era deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
La cartella sottesa l'atto impugnato, risulta notifica, come da relata versata in giudizio, a mezzo messo in data 27.5.2014 con deposito presso la casa comunale stante l'irreperibilità relativa del destinatario.
L'Ufficio versa in giudizio la prova dell'avvenuto deposito come da elenco.
Comprova l'inoltro della raccomandata informativa in data 27.5.2014 il cui plico portante il timbro postale del 27.5.2014 risulta restituito.
Dette risultanze notificatorie andavano impugnate con querela di falso.
L'Ufficio versa, altresì, in giudizio intimazioni di pagamento, contenenti la suddetta cartella di pagamento presupposto dell'atto impugnato, le cui notificazioni non appaiono regolari in quanto avvenute col rito della irreperibilità assoluta e deposito presso la causa comunale ma manca sulle relate la prova delle effettuate ricerche (ex multis Cass. 14990/2025).
Per i crediti portati dalla cartella impugnata la prescrizione è pacificamente decennale e quinquennale per interessi e sanzioni (Cass. Sez. Un. 23397/2016; Cass. n. 9214/2021).
Alla stregua di quanto innanzi le imposte principali non si sono prescritte poiché il termine decennale andava a scadere nel maggio del 2024.
Per effetto dell'art. 68 del D.L. 18/20 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché art. 12 del D.L.vo
159/2015, secondo comma, come richiamato, i termini per cui è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si è verificata la sospensione sono prorogati, in deroga alle disposizioni dello Statuto del contribuente, di giorni 542.
Aggiungendo detti 542 alla data del 6.5.2024 l'intimazione risulta notificata tempestivamente dal che nessuna decadenza o prescrizione si è verificata quanto alle imposte principali.
Vanno, invece, dichiarati prescritti interessi e sanzioni in assenza della notifica di validi atti interruttivi essendo decorso il termine quinquennale dall'ultima notifica.
Va, pertanto il ricorso parzialmente accolto con spese compensate. Rigetta nel resto.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso dichiarando non dovuti interessi e sanzioni perché prescritti. Rigetta nel resto. Spese compensate. Frosinone lì 26.01.2026 Il Giudice Monocratico - Dott. Carlo Zannini