Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 120
CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica cartella presupposta e prescrizione

    La Corte ha ritenuto che la cartella presupposta sia stata regolarmente notificata mediante deposito presso la casa comunale, con successiva spedizione di raccomandata informativa restituita. Pertanto, la notifica della cartella è valida e le imposte principali non risultano prescritte, considerando anche la sospensione dei termini di 542 giorni. Tuttavia, interessi e sanzioni sono stati dichiarati prescritti per mancata notifica di validi atti interruttivi del termine quinquennale.

  • Accolto
    Prescrizione quinquennale di interessi e sanzioni

    La Corte ha accolto la domanda, dichiarando prescritti interessi e sanzioni in assenza della notifica di validi atti interruttivi del termine quinquennale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 120
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone
    Numero : 120
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

    Testo completo