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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 24/09/2025, n. 933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 933 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. ALBERTO NICOLA FILARDO PRESIDENTE
dott. FABRIZIO COSENTINO CONSIGLIERE
dott. GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 586/2020 RGAC vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. , Parte_1 Parte_2
con sede legale in Soverato (CZ), Località Caldarello n. 1, P.I.: , rappresentata e P.IVA_1
difesa dall'Avv. Salvatore Corapi, C.F.: , giusta procura conferita in C.F._1
calce all'atto di citazione in appello, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Soverato alla Via Zara n. 1
APPELLANTE
E
on sede legale in Borgia alla Via Dirupi n. 5 (c.f. Controparte_1 P.IVA_2
in persona del suo legale rappresentante nato a [...] il [...], Controparte_1
elettivamente domiciliata in Catanzaro Lido alla Via Nazario Sauro n. 9 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Barbieri (c.f. ) che la rappresenta e difende per CodiceFiscale_2
mandato conferito con separato foglio allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado
APPELLATO
1
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato, in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, interponeva gravame avverso la Sentenza
n. 1912/2019, emessa dal Tribunale Civile di Catanzaro, pubblicata in data 21/10/2019, non notificata, pronunciata nella causa iscritta al n. 1443/2017 tra la società Parte_1
(opposta) e la (opponente), con la quale veniva accolta l'opposizione Controparte_1
al decreto ingiuntivo n. 133/2017 del 27/01/2017, emesso dal Tribunale di Catanzaro con cui veniva ingiunto alla società il pagamento Controparte_2
in favore di della somma di € 13.200,00, oltre interessi come richiesti in Parte_1
ricorso, nonché delle spese e competenze del procedimento monitorio liquidate in complessivi € 685,50, di cui € 145,50 per esborsi ed € 540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA.
Si costituiva la contestando ed impugnando integralmente Controparte_1
quanto sostenuto da controparte nel proprio atto di appello, chiedendone la reiezione.
Con ordinanza del 03.10.2024, stante l'intervenuta dichiarazione di fallimento della società appellante, la Corte disponeva l'interruzione del giudizio.
Rilevato che il giudizio non veniva riassunto nei termini prescritti dall'art. 305 c.p.c.
ratione temporis applicabile, con provvedimento del 24.07.2025, la Corte fissata l'udienza del
23.9.2025 per l'adozione del provvedimento di estinzione.
All'esito dell'udienza della predetta udienza, la Corte, stante la mancata riassunzione nei termini di legge del giudizio interrotto, non può che dichiarare l'estinzione del presente giudizio d'appello ai sensi del comma 4 dell'art. 307 c.p.c., come modificato dalla legge 18
giugno 2009, n. 69 e la cancellazione della causa dal ruolo.
Nulla sulle spese.
PQM
Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del presente giudizio di appello.
Catanzaro, 23.9.2025.
2 L'Estensore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Gioia Dott. Alberto Nicola Filardo
3
- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. ALBERTO NICOLA FILARDO PRESIDENTE
dott. FABRIZIO COSENTINO CONSIGLIERE
dott. GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 586/2020 RGAC vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. , Parte_1 Parte_2
con sede legale in Soverato (CZ), Località Caldarello n. 1, P.I.: , rappresentata e P.IVA_1
difesa dall'Avv. Salvatore Corapi, C.F.: , giusta procura conferita in C.F._1
calce all'atto di citazione in appello, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Soverato alla Via Zara n. 1
APPELLANTE
E
on sede legale in Borgia alla Via Dirupi n. 5 (c.f. Controparte_1 P.IVA_2
in persona del suo legale rappresentante nato a [...] il [...], Controparte_1
elettivamente domiciliata in Catanzaro Lido alla Via Nazario Sauro n. 9 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Barbieri (c.f. ) che la rappresenta e difende per CodiceFiscale_2
mandato conferito con separato foglio allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado
APPELLATO
1
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato, in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, interponeva gravame avverso la Sentenza
n. 1912/2019, emessa dal Tribunale Civile di Catanzaro, pubblicata in data 21/10/2019, non notificata, pronunciata nella causa iscritta al n. 1443/2017 tra la società Parte_1
(opposta) e la (opponente), con la quale veniva accolta l'opposizione Controparte_1
al decreto ingiuntivo n. 133/2017 del 27/01/2017, emesso dal Tribunale di Catanzaro con cui veniva ingiunto alla società il pagamento Controparte_2
in favore di della somma di € 13.200,00, oltre interessi come richiesti in Parte_1
ricorso, nonché delle spese e competenze del procedimento monitorio liquidate in complessivi € 685,50, di cui € 145,50 per esborsi ed € 540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA.
Si costituiva la contestando ed impugnando integralmente Controparte_1
quanto sostenuto da controparte nel proprio atto di appello, chiedendone la reiezione.
Con ordinanza del 03.10.2024, stante l'intervenuta dichiarazione di fallimento della società appellante, la Corte disponeva l'interruzione del giudizio.
Rilevato che il giudizio non veniva riassunto nei termini prescritti dall'art. 305 c.p.c.
ratione temporis applicabile, con provvedimento del 24.07.2025, la Corte fissata l'udienza del
23.9.2025 per l'adozione del provvedimento di estinzione.
All'esito dell'udienza della predetta udienza, la Corte, stante la mancata riassunzione nei termini di legge del giudizio interrotto, non può che dichiarare l'estinzione del presente giudizio d'appello ai sensi del comma 4 dell'art. 307 c.p.c., come modificato dalla legge 18
giugno 2009, n. 69 e la cancellazione della causa dal ruolo.
Nulla sulle spese.
PQM
Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del presente giudizio di appello.
Catanzaro, 23.9.2025.
2 L'Estensore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Gioia Dott. Alberto Nicola Filardo
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