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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 28/03/2025, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Nola, in persona del magistrato dott.ssa Carmen Maria Pigrini, all'udienza del 27 MARZO 2025, all'esito di trattazione scritta della causa ex art. 127 ter cpc, lette le note di udienza depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 1236/22 R.G. e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall' avv. Antonio Muni ed elettivamente domiciliata Parte_1
come in atti;
RICORRENTE
E
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
Avente ad oggetto: riconoscimento rapporto di lavoro subordinato e differenze retributive
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05.03.2022 e ritualmente notificato, parte ricorrente ha dedotto di avere lavorato alle dipendenze della resistente, senza regolare inquadramento, dal 25 maggio 2020 fino al
25 settembre 2020, data delle dimissioni, con mansioni di collaboratore domestico, inquadrabile nel livello C Super del CCNL di settore – Colf e Badanti;
di aver lavorato dal lunedì al sabato dalle ore
09:00 alle 14:00 e dalle 18:30 alle 20:00 e per 2 /3 volte al mese, di domenica dalle 9:00 alle 14:00; di aver percepito in contanti una retribuzione mensile di € 500 per il solo mese di maggio e di € 600,00 da giugno a settembre 2020; di aver percepito, per il lavoro svolto di domenica, una retribuzione pari ad € 30,00; ha dedotto di non aver ricevuto nulla a titolo di permessi e lavoro straordinario diurno e festivo, nulla a titolo di ferie e festività non godute, nulla a titolo di 13^, nulla a titolo di riposo e di tfr, così come calcolate nei conteggi allegati al ricorso.
Su tali premesse, ha chiesto, previo accertamento dell'intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo dedotto in ricorso, la condanna della resistente al pagamento delle competenze maturate e non corrisposte, per il complessivo importo di €. 3.179,90, comprensivo di
TFR, oltre interessi e rivalutazione come per legge, spese vinte, con attribuzione.
Parte resistente, nonostante la rituale vocatio in ius, restava contumace.
Istruita la causa mediante l'escussione della teste ammessa, all'esito del deposito di note di udienza, la causa è stata decisa alla odierna udienza, con sentenza con motivazione contestuale, da comunicarsi.
***
La domanda è infondata e va respinta.
Poiché il merito della vicenda investe la nota questione degli elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato, è opportuno richiamare alcuni degli ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevanti ai fini della soluzione della controversia sottoposta all'attenzione del giudicante.
Secondo l'art. 2094 del c.c. “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
La lettera della legge emblematicamente illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso
“alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore.
Le regole successivamente imposte agli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106, c.c., riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro.
Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr. Cass. lav. 29.3.95, n. 3745; Cass. lav. 11.8.94, n. 7374; Cass. lav. 9.6.94, n. 5590; Cass. lav. 7.2.94, lo di retribuzione la somma di € 250,00 mensili in contanti;
ha dedotto di non avern. 1219; Cass. lav.
18.12.87, n. 9459).
Pochi dubbi allorquando la relazione di supremazia che produce l'assoggettamento si concreta nell'emanazione di ordini specifici, nell'esercizio di una assidua e costante attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni, nello stabile e continuativo inserimento nell'organizzazione produttiva dell'impresa.
Acclarato, però, che qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che autonomo (Cass. lav. 16.1.96, n. 326), quando risulti difficile l'accertamento diretto dell'elemento essenziale della subordinazione come sopra delineato, in special modo avuto riguardo a mansioni peculiari di carattere intellettuale o, comunque, di elevata professionalità, ovvero alla posizione di vertice del lavoratore nell'organizzazione aziendale, può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria (Cass. lav. 19.11.98, n. 11711; Cass., lav., 18.06.98, n. 6114; Cass., lav., 04.03.98, 2370; Cass. lav. 26.10.94, n. 8804) che, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde.
L'utilizzo del procedimento presuntivo si sostanzia nell'individuazione di un nesso logico specifico tra le effettive modalità di attuazione del rapporto e i singoli elementi costitutivi del “tipo” legale di contratto di lavoro subordinato, mediante una sorta di sussunzione del caso concreto nella fattispecie astratta delineata dall'art. 2094 c.c..
È però chiaro che la mera applicazione dei singoli indici rivelatori rimane muta o addirittura fuorviante se non si accompagna ad una globale visione di insieme che attribuisca maggiore o minor valore ad alcuni di essi a seconda delle peculiarità della prestazione di cui si discute;
vale, cioè, il paradigma logico secondo cui gli indizi, proprio perché tali, vanno letti congiuntamente affinché il processo inferenziale conduca a risultati univoci.
Gli indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono i seguenti:
- eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
- inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa;
- utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
- assenza di rischio imprenditoriale;
- obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze;
- continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
- retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
- pagamento dello straordinario, godimento delle ferie, versamento di contributi assicurativi;
- esclusività della prestazione;
- infungibilità soggettiva della prestazione;
- esercizio di mansioni meramente esecutive.
Alla stregua delle suesposte argomentazioni può essere esaminato il materiale probatorio acquisito agli atti, sulla premessa che la prova rigorosa dell'esistenza degli elementi costitutivi della fattispecie grava interamente su parte attrice.
Si riportano di seguito i tratti salienti della dichiarazione resa dalla teste escussa.
La teste di parte ricorrente sig.ra , escussa all'udienza del 10 gennaio Testimone_1
2024, ha riferito:
ADr: Sono la figlia della ricorrente.
ADR: Spesso mi capitava di accompagnare e prelevare mia madre dall'abitazione della resistente.
ADr: Questo è avvenuto tra maggio e settembre del 2020.
ADR: Mi capitava quasi tutti i giorni di accompagnarla e prelevarla perché mia madre ha un'auto un po' vecchia e non sempre andava bene quindi io per stare più tranquilla le davo un passaggio. Io all'epica non lavoravo.
ADr: La accompagnavo alle ore 8.30 9.00 del mattino e andavo a prenderla alle 14.30; poi la riaccompagnavo alle 18.30 e andavo a riprenderla intorno alle 20.00 /20.15.
ADR: Spesso mi capitava di salire sopra a darle una mano con la signora.
ADr: La signora abitava a Cercola di fronte a un minimarket in un casetta indipendente, si chiamava via Rubinari se ben ricordo.
ADR: Nelle occasioni in cui sono salita sopra la resistente era sola. Ho visto mia madre pulirla, fare faccende domestiche e cucinare. Dopo che la signora aveva cenato e mia madre aveva sistemato al cucina andavamo via.
ADR: Mia madre lavorava da lunedì al sabato e a volte anche di domenica. Per la domenica veniva retribuita a parte. Non ricordo quanto percepisse di retribuzione mensile.
ADR: Mia madre si è dimessa per motivi di salute.
ADR: la resistente , quando io la vedevo aveva bisogno di una mano sia per muoversi per la casa sia per andare in bagno. Non era autonoma nei movimenti.
ADR: Ricordo che mia madre ha lavorato anche nel mese di agosto 2020 senza alcuna interruzione. Ritiene il Giudicante che il tenore della deposizione resa non consente di ritenere accertata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti. Va sottolineata , infatti, la genericità della deposizione della teste , figlia della ricorrente, la quale si è limitata a riferire di Testimone_1
avere accompagnato e prelevato la ricorrente a lavoro nel periodo tra maggio e settembre 2020 e di essere salita spesso, senza, tuttavia, essere più precisa in ordine alla frequenza, presso l'abitazione della resistente. Tuttavia, la stessa nulla ha riferito circa gli indici sintomatici della subordinazione.
In particolare, nessuna indicazione ha fornito circa il soggetto da cui la ricorrente riceveva direttive, da cui riceveva il pagamento della retribuzione, nonché circa l'obbligo di rispettare determinati orari, nonché circa l'obbligo di giustificare eventuali ritardi o assenze.
Alla luce di tali considerazioni, la domanda non può che essere respinta.
La contumacia della parte resistente esime dalla pronuncia sulle spese.
PQM
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese.
Si comunichi
Così deciso in Nola il 28 marzo 2025 Il Giudice
Dott.ssa Carmen Maria Pigrini