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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 28/06/2025, n. 1016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1016 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 984/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dott.ssa Maria Mitola Presidente
- dott. Michele Prencipe Consigliere
- dott.ssa Alessandra Piliego Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 984/2024 R.G. avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Bari n. 2911/2024 emessa il 18.06.2024 e pubblicata il 19.06.2024
TRA
(Avv. Sergio Carabellese) Parte_1
(appellante)
E
(Avv. Patrizia Ardilla) Controparte_1
(appellata)
All'udienza del 27.03.2025 la Corte si riservava per la decisione concedendo alle parti termini a difesa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso regolarmente notificato, chiedeva al Tribunale di Bari la revoca o in Parte_1 subordine la riduzione dell'assegno divorzile fissato in favore dell'ex coniuge Controparte_1
Rappresentava che:
-il Tribunale di Bari, con sentenza n° 3453/2010 del 12/10/2010, aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato con la in data 16.05.1981; CP_1
pagina 1 di 5 -tale sentenza aveva recepito le condizioni concordate fra le parti disponendo, in favore della un assegno divorzile di € 500,00 mensile nonché un assegno di mantenimento di € 300,00 in CP_1
favore della figlia divenuta in seguito economicamente indipendente;
Per_1
-nelle more, in data 29.06.2018, aveva contratto nuovo matrimonio e in data 31.10.2022 gli era stata revocata la carica di amministratore unico della società con perdita del relativo Controparte_2 compenso pari ad € 2.500,00 mensili;
- dal 1.10.2023 percepiva solo il trattamento pensionistico maturato, pari a circa € 1.500,00 mensili.
Si costituiva in giudizio deducendo di essersi dedicata, in costanza di matrimonio Controparte_1
durato oltre trenta anni (dal 1981, anno del matrimonio al 2010, anno del divorzio) ed anche dopo la separazione, unicamente al lavoro domestico ed alla crescita delle figlie e Per_2 Per_1
Riferiva che la situazione dell'ex coniuge era migliorata proprio grazie alle nuove nozze, non dovendo più provvedere al pagamento del canone di locazione abitando in un immobile di proprietà della seconda moglie che era benestante in quanto proprietaria di ben 14 immobili.
Precisava, infine, che non era in grado, per età (63 anni) ed inesperienza di reperire un nuovo lavoro.
Il Tribunale di Bari, con la sentenza n. 2911/2024 pubblicata il 19.06.2024, rigettava il ricorso.
Argomentava che tutte le nuove circostanze di fatto poste a fondamento della domanda di revoca dell'assegno divorzile, avanzata dal , non assumevano valenza rilevante in ordine alla Pt_1 possibilità, prevista dall'ordinamento, di modifica o revoca dei provvedimenti adottati con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Evidenziava, altresì, la mancanza di automatismo tra il nuovo matrimonio e la rimodulazione degli oneri gravanti sull'obbligato all'assegno divorzile, dovendosi, in concreto, valutare se le nuove nozze abbiano effettivamente inciso sulle condizioni economiche di quest'ultimo.
Valorizzava, nel caso di specie, la mancata contestazione, da parte del ricorrente, in ordine alla condizione di benessere della nuova coniuge e la mancata produzione, sempre da parte dello stesso, di documentazione fiscale in ordine alla sua situazione reddituale ante divorzio (2010), non permettendo di fatto una comparazione con l'attualità.
Valorizzava, infine, la mancanza di prole con la nuova moglie e il risparmio dei costi di locazione, vivendo il nell'immobile di proprietà di quest'ultima. Pt_1
Riteneva, pertanto, la nuova posizione del ricorrente, (non essendo l'unico soggetto percettore di reddito nella nuova famiglia) non dirimente al fine della revoca o rimodulazione dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello contestando che il Tribunale aveva Parte_1
erroneamente:
pagina 2 di 5 - valutato le mutate condizioni del ricorrente sia in ordine al decremento reddituale sia in ordine alla costituzione di una nuova famiglia;
- la documentazione prodotta e gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità in materia di assegno divorzile.
Instava, in riforma della sentenza appellata, per la revoca dell'assegno divorzile ovvero, in estremo subordine, per la sua riduzione e con vittorie di spese del doppio grado di giudizio.
Con memoria del 14.11.2024 si costituiva in giudizio contestando la fondatezza Controparte_1 dell'avverso gravame e chiedendone il rigetto, con condanna dell'appellante al pagamento di spese e competenze di causa in favore del procuratore antistatario, anche per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..
L'appello non può essere accolto.
Va preliminarmente ricordato che la giurisprudenza di legittimità, da anni, è consolidata nel senso che la libertà di formare una nuova famiglia, costituisce l'espressione di una libera scelta determinando la nascita di nuovi obblighi di carattere economico, deve essere valutata come circostanza sopravvenuta che può portare alla modifica delle condizioni stabilite nella separazione o nel divorzio ovvero nel provvedimento del giudice in merito al mantenimento dei figli nati da una unione di fatto ( Cassazione civile se. I, 27/04/2023, n. 11155); la stessa giurisprudenza, tuttavia, non riconduce automaticamente alla formazione di un nuovo nucleo familiare l'effetto di determinare una riduzione degli oneri di mantenimento a quest'ultimo preesistenti.
Più precisamente la Corte di Cassazione ha affermato che “allorquando il coniuge divorziato si sia formato una nuova famiglia, nei cui confronti è pur sempre legato da impegni riconosciuti dalla legge, occorre temperare la misura dell'assegno di divorzio a favore dei membri della prima famiglia nei limiti in cui, questo temperamento, non si risolva in una situazione deteriore rispetto a quella goduta dai componenti della seconda famiglia" (Cass. n. 21919/2006).
In altri termini, ove a sostegno della richiesta di diminuzione dell'assegno di mantenimento o di divorzio siano allegati sopravvenuti oneri familiari dell'obbligato, il giudice deve verificare se si determini un effettivo depauperamento delle sue sostanze o della capacità patrimoniale dello stesso, tenendo conto anche della situazione economica del nuovo partner e della nuova famiglia nel suo complesso (Cass. n. 24056/2006; n. 25019/2007).
Orbene, nel caso di specie, alla luce dei pochi elementi probatori allegati dall'appellante in merito alla propria situazione reddituale, occorre rilevare che il predetto non ha fornito concreta e significativa prova dell'entità e dell'incidenza degli invocati oneri sull'attuale ménage familiare (avendo contratto nuovo matrimonio in data 29.06.2018).
pagina 3 di 5 Né ha formato oggetto di specifica contestazione la circostanza, emergente dagli atti, che la seconda moglie è intestataria di vari immobili e che il all'attualità vive in un immobile di proprietà Pt_1
della stessa da cui non ha avuto prole.
Inoltre, non risultando in atti le dichiarazioni reddituali del all'epoca del divorzio (2010), Pt_1
diventa irrilevante sia la circostanza che quest'ultimo, a seguito di revoca dell'incarico di amministratore unico della società “ , non percepisca il relativo compenso di euro Controparte_2
2500,00, sia che all'attualità percepisca una pensione di euro 1500,00 mensili, non potendosi ricostruire complessivamente l'effettiva incidenza dell'invocata contrazione reddituale.
Alla stregua degli elementi in atti, la posizione economico patrimoniale complessiva del che, Pt_1
peraltro, non corrisponde più il mantenimento per le figlie orai autonome, è significativamente migliore rispetto a quella dell'ex moglie.
Quest'ultima, infatti, è ultrasessantenne, non ha mai lavorato in costanza di matrimonio, essendosi prevalentemente dedicata alle cure della casa e dei figli per oltre trent'anni.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 18287/2018, come è noto, ha chiarito che l'assegno di divorzio ha una natura non solo assistenziale, ma anche perequativa/compensativa stabilendo che “ai sensi della l. 898/1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74/198, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma, ed in particolare alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto” (cfr. anche Cass. n.
15774/20; Cass. n. 1882/19).
Nel caso di specie si rileva che la durante la convivenza matrimoniale, protrattasi per quasi CP_1 trenta anni, non ha mai espletato un'attività lavorativa, dedicandosi alla cura della famiglia, contribuendo, così, al ménage familiare e alla crescita delle due figlie e pertanto, la sua capacità lavorativa deve essere vagliata anche in relazione all'età (63 anni) e alla sua oggettiva difficoltà di procurarsi un posto di lavoro.
Dalle dichiarazioni prodotte in atti dalla relative agli anni di imposta 2021, 2022 e 2023, CP_1
emergono redditi minimi.
Una valutazione organica di tutti i suindicati elementi porta fondatamente a confermare il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della i euro 500,00 mensili. CP_1
pagina 4 di 5 Detto importo integra un contributo equo per compensare il contributo fornito dalla e il ruolo CP_1 svolto nell'ambito della famiglia durante la vita matrimoniale, il tutto sempre nell'ottica del necessario bilanciamento, tra i nuovi doveri di solidarietà coniugale nascenti dalla costituzione del nuovo nucleo familiare da parte del ed i pregressi doveri di solidarietà post-coniugale di quest'ultimo verso Pt_1
l'ex coniuge.
L'appello va, quindi, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del DM n. 55/2014 (valore indeterminabile complessità bassa, parametri medi con fase di trattazione dimidiata per assenza di istruttoria).
Non ricorrono i presupposti per una condanna ex art. 96 cpc
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Bari, I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 2911/2024 emessa il 18.06.2024 e Parte_1
pubblicata il 19.06.2024 così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento, in favore di delle spese del grado Parte_1 Controparte_1 che liquida in € 8.469,00 oltre rsf 15%, IVA e CPA come per legge con distrazione.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Appello di Bari del
24.06.2025
Il Presidente
Dr. Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dr. Alessandra Piliego
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dott.ssa Maria Mitola Presidente
- dott. Michele Prencipe Consigliere
- dott.ssa Alessandra Piliego Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 984/2024 R.G. avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Bari n. 2911/2024 emessa il 18.06.2024 e pubblicata il 19.06.2024
TRA
(Avv. Sergio Carabellese) Parte_1
(appellante)
E
(Avv. Patrizia Ardilla) Controparte_1
(appellata)
All'udienza del 27.03.2025 la Corte si riservava per la decisione concedendo alle parti termini a difesa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso regolarmente notificato, chiedeva al Tribunale di Bari la revoca o in Parte_1 subordine la riduzione dell'assegno divorzile fissato in favore dell'ex coniuge Controparte_1
Rappresentava che:
-il Tribunale di Bari, con sentenza n° 3453/2010 del 12/10/2010, aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato con la in data 16.05.1981; CP_1
pagina 1 di 5 -tale sentenza aveva recepito le condizioni concordate fra le parti disponendo, in favore della un assegno divorzile di € 500,00 mensile nonché un assegno di mantenimento di € 300,00 in CP_1
favore della figlia divenuta in seguito economicamente indipendente;
Per_1
-nelle more, in data 29.06.2018, aveva contratto nuovo matrimonio e in data 31.10.2022 gli era stata revocata la carica di amministratore unico della società con perdita del relativo Controparte_2 compenso pari ad € 2.500,00 mensili;
- dal 1.10.2023 percepiva solo il trattamento pensionistico maturato, pari a circa € 1.500,00 mensili.
Si costituiva in giudizio deducendo di essersi dedicata, in costanza di matrimonio Controparte_1
durato oltre trenta anni (dal 1981, anno del matrimonio al 2010, anno del divorzio) ed anche dopo la separazione, unicamente al lavoro domestico ed alla crescita delle figlie e Per_2 Per_1
Riferiva che la situazione dell'ex coniuge era migliorata proprio grazie alle nuove nozze, non dovendo più provvedere al pagamento del canone di locazione abitando in un immobile di proprietà della seconda moglie che era benestante in quanto proprietaria di ben 14 immobili.
Precisava, infine, che non era in grado, per età (63 anni) ed inesperienza di reperire un nuovo lavoro.
Il Tribunale di Bari, con la sentenza n. 2911/2024 pubblicata il 19.06.2024, rigettava il ricorso.
Argomentava che tutte le nuove circostanze di fatto poste a fondamento della domanda di revoca dell'assegno divorzile, avanzata dal , non assumevano valenza rilevante in ordine alla Pt_1 possibilità, prevista dall'ordinamento, di modifica o revoca dei provvedimenti adottati con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Evidenziava, altresì, la mancanza di automatismo tra il nuovo matrimonio e la rimodulazione degli oneri gravanti sull'obbligato all'assegno divorzile, dovendosi, in concreto, valutare se le nuove nozze abbiano effettivamente inciso sulle condizioni economiche di quest'ultimo.
Valorizzava, nel caso di specie, la mancata contestazione, da parte del ricorrente, in ordine alla condizione di benessere della nuova coniuge e la mancata produzione, sempre da parte dello stesso, di documentazione fiscale in ordine alla sua situazione reddituale ante divorzio (2010), non permettendo di fatto una comparazione con l'attualità.
Valorizzava, infine, la mancanza di prole con la nuova moglie e il risparmio dei costi di locazione, vivendo il nell'immobile di proprietà di quest'ultima. Pt_1
Riteneva, pertanto, la nuova posizione del ricorrente, (non essendo l'unico soggetto percettore di reddito nella nuova famiglia) non dirimente al fine della revoca o rimodulazione dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello contestando che il Tribunale aveva Parte_1
erroneamente:
pagina 2 di 5 - valutato le mutate condizioni del ricorrente sia in ordine al decremento reddituale sia in ordine alla costituzione di una nuova famiglia;
- la documentazione prodotta e gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità in materia di assegno divorzile.
Instava, in riforma della sentenza appellata, per la revoca dell'assegno divorzile ovvero, in estremo subordine, per la sua riduzione e con vittorie di spese del doppio grado di giudizio.
Con memoria del 14.11.2024 si costituiva in giudizio contestando la fondatezza Controparte_1 dell'avverso gravame e chiedendone il rigetto, con condanna dell'appellante al pagamento di spese e competenze di causa in favore del procuratore antistatario, anche per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..
L'appello non può essere accolto.
Va preliminarmente ricordato che la giurisprudenza di legittimità, da anni, è consolidata nel senso che la libertà di formare una nuova famiglia, costituisce l'espressione di una libera scelta determinando la nascita di nuovi obblighi di carattere economico, deve essere valutata come circostanza sopravvenuta che può portare alla modifica delle condizioni stabilite nella separazione o nel divorzio ovvero nel provvedimento del giudice in merito al mantenimento dei figli nati da una unione di fatto ( Cassazione civile se. I, 27/04/2023, n. 11155); la stessa giurisprudenza, tuttavia, non riconduce automaticamente alla formazione di un nuovo nucleo familiare l'effetto di determinare una riduzione degli oneri di mantenimento a quest'ultimo preesistenti.
Più precisamente la Corte di Cassazione ha affermato che “allorquando il coniuge divorziato si sia formato una nuova famiglia, nei cui confronti è pur sempre legato da impegni riconosciuti dalla legge, occorre temperare la misura dell'assegno di divorzio a favore dei membri della prima famiglia nei limiti in cui, questo temperamento, non si risolva in una situazione deteriore rispetto a quella goduta dai componenti della seconda famiglia" (Cass. n. 21919/2006).
In altri termini, ove a sostegno della richiesta di diminuzione dell'assegno di mantenimento o di divorzio siano allegati sopravvenuti oneri familiari dell'obbligato, il giudice deve verificare se si determini un effettivo depauperamento delle sue sostanze o della capacità patrimoniale dello stesso, tenendo conto anche della situazione economica del nuovo partner e della nuova famiglia nel suo complesso (Cass. n. 24056/2006; n. 25019/2007).
Orbene, nel caso di specie, alla luce dei pochi elementi probatori allegati dall'appellante in merito alla propria situazione reddituale, occorre rilevare che il predetto non ha fornito concreta e significativa prova dell'entità e dell'incidenza degli invocati oneri sull'attuale ménage familiare (avendo contratto nuovo matrimonio in data 29.06.2018).
pagina 3 di 5 Né ha formato oggetto di specifica contestazione la circostanza, emergente dagli atti, che la seconda moglie è intestataria di vari immobili e che il all'attualità vive in un immobile di proprietà Pt_1
della stessa da cui non ha avuto prole.
Inoltre, non risultando in atti le dichiarazioni reddituali del all'epoca del divorzio (2010), Pt_1
diventa irrilevante sia la circostanza che quest'ultimo, a seguito di revoca dell'incarico di amministratore unico della società “ , non percepisca il relativo compenso di euro Controparte_2
2500,00, sia che all'attualità percepisca una pensione di euro 1500,00 mensili, non potendosi ricostruire complessivamente l'effettiva incidenza dell'invocata contrazione reddituale.
Alla stregua degli elementi in atti, la posizione economico patrimoniale complessiva del che, Pt_1
peraltro, non corrisponde più il mantenimento per le figlie orai autonome, è significativamente migliore rispetto a quella dell'ex moglie.
Quest'ultima, infatti, è ultrasessantenne, non ha mai lavorato in costanza di matrimonio, essendosi prevalentemente dedicata alle cure della casa e dei figli per oltre trent'anni.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 18287/2018, come è noto, ha chiarito che l'assegno di divorzio ha una natura non solo assistenziale, ma anche perequativa/compensativa stabilendo che “ai sensi della l. 898/1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74/198, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma, ed in particolare alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto” (cfr. anche Cass. n.
15774/20; Cass. n. 1882/19).
Nel caso di specie si rileva che la durante la convivenza matrimoniale, protrattasi per quasi CP_1 trenta anni, non ha mai espletato un'attività lavorativa, dedicandosi alla cura della famiglia, contribuendo, così, al ménage familiare e alla crescita delle due figlie e pertanto, la sua capacità lavorativa deve essere vagliata anche in relazione all'età (63 anni) e alla sua oggettiva difficoltà di procurarsi un posto di lavoro.
Dalle dichiarazioni prodotte in atti dalla relative agli anni di imposta 2021, 2022 e 2023, CP_1
emergono redditi minimi.
Una valutazione organica di tutti i suindicati elementi porta fondatamente a confermare il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della i euro 500,00 mensili. CP_1
pagina 4 di 5 Detto importo integra un contributo equo per compensare il contributo fornito dalla e il ruolo CP_1 svolto nell'ambito della famiglia durante la vita matrimoniale, il tutto sempre nell'ottica del necessario bilanciamento, tra i nuovi doveri di solidarietà coniugale nascenti dalla costituzione del nuovo nucleo familiare da parte del ed i pregressi doveri di solidarietà post-coniugale di quest'ultimo verso Pt_1
l'ex coniuge.
L'appello va, quindi, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del DM n. 55/2014 (valore indeterminabile complessità bassa, parametri medi con fase di trattazione dimidiata per assenza di istruttoria).
Non ricorrono i presupposti per una condanna ex art. 96 cpc
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Bari, I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 2911/2024 emessa il 18.06.2024 e Parte_1
pubblicata il 19.06.2024 così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento, in favore di delle spese del grado Parte_1 Controparte_1 che liquida in € 8.469,00 oltre rsf 15%, IVA e CPA come per legge con distrazione.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Appello di Bari del
24.06.2025
Il Presidente
Dr. Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dr. Alessandra Piliego
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