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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 27/10/2025, n. 1606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1606 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Reggio Calabria Prima Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
Oggi, 27 ottobre 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso la Prima Sezione Civile dr.ssa
FR RO LU, viene chiamata la causa iscritta al n. 2853/2020 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi, promossa da (C.F. ) E Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'avv. Pietro Giovine ed elettivamente C.F._2 domiciliati presso il suo studio sito in Reggio Calabria alla via Osanna n. 2/e
-ricorrenti-
Contro
(CF ), in persona del ministro in carica, Controparte_1 P.IVA_1
(CF ) in persona del Controparte_2 P.IVA_2 ministro in carica E
[...]
Controparte_3
(CF ), in persona del direttore e legale
[...] P.IVA_3 rappresentante in carica tutti rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, presso i cui uffici siti in Reggio Calabria alla via Plebiscito
n. 15, sono domiciliati per legge
-resistenti–
È comparso, per le parti ricorrenti, l'avv. Pietro Giovine il quale si riporta alle conclusioni rassegnate ed insiste nell'accoglimento.
Per le resistenti è presente il procuratore dello Stato la quale si riporta agli CP_4
scritti difensivi e alle conclusioni rassegnate.
Il Giudice visto l'art. 281 sexies c.p.c., dispone
1 che si proceda alla discussione orale. I procuratori costituiti discutono oralmente la causa.
Il Giudice
Dopo la camera di consiglio, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione, in assenza delle parti.
il Giudice
dott.ssa FR RO LU
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato telematicamente, gli odierni ricorrenti –
e – adivano l'intestato Tribunale chiedendo che questi Parte_1 Parte_2
“[volesse] (…) accertare l'occupazione per subentro locazione, o per altro titolo di pubblica utilità e sicurezza, dell'immobile indicato in narrativa di proprietà dei ricorrenti;
[volesse] pertanto determinare in € 121.843,46, o quello maggiore o minore di giustizia, la somma complessivamente dovuta ai proprietari ricorrenti, per mancato pagamento canoni locazione ed accessori, compresa indennità di mancato preavviso, rivalutazione monetaria da ciascuna scadenza al 30/11/2018 e relativi interessi compensativi, con riferimento al periodo 1/3/2010-30/11/2018 (…) o per altro titolo indennitario, risarcitorio o compensativo connesso all'occupazione per pubblica utilità e sicurezza per il medesimo periodo”.
In particolare, rilevavano che con contratto dell'1.03.1998, registrato in data 11.03.1998, la sig.ra (madre e loro dante causa) aveva concesso in locazione per uso Persona_1 non abitativo al sig. , un magazzino di sua proprietà “sito in Reggio Parte_3
Calabria, via Osanna, n. 33, costituito da un doppio vano a piano terra con servizi di complessivi mq 55,57, oltre ammezzato di mq 21,42, riportato in Catasto Urbano sezione
Rc, fg 125, part. 303, sub 13, cat. C/2, per il canone annuale iniziale di Lit. 18.660.000 annuali (oggi € 9.6307,09), oltre aumento ISTAT annuale”.
Successivamente, la sig.ra era stata colpita da una grave malattia invalidante e Per_1 pertanto non nella facoltà di interessarsi alla gestione della locazione, tuttavia, l'odierno ricorrente era venuto “a sapere che l'immobile era stato destinato Parte_2 dall'amministratore Giudiziario dott. , a deposito beni sequestrati, e Persona_2 sigillato”.
Dacché, con lettera raccomandata del 27.11.2012 (ricevuta il 28.11.2012), aveva chiesto all'Amministratore Giudiziario il pagamento dei canoni scaduti e la liberazione dell'immobile, salvo diverso accordo: l'istanza era rimasta senza esito.
3 Con decreto del 10-12/07.2013, l'odierna ricorrente – – veniva nominata Parte_1 amministratrice di sostegno della madre. Rilevato che “ancora sulla porta di ingresso del locale, e dietro la serranda, vi erano generici, e non meglio identificabili, sigilli giudiziari” specificavano di non aver rinvenuto tra la documentazione della madre alcuna regione giustificativa dei sigilli;
solo presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari avevano appreso dell'iscrizione di un decreto di sequestro di beni e di un successivo decreto di confisca disposti dal Tribunale di Reggio Calabria Misure di prevenzione contro il conduttore ed entrambi iscritti a favore del Parte_3 Controparte_2
. Tuttavia, non figurava l'immobile di proprietà della madre.
[...]
Con istanza depositata in cancelleria in data 11.04.2014, l'amministratrice aveva chiesto al “Presidente del Tribunale di Reggio Calabria - sez. Penale, la liberazione del bene, previa risoluzione del contratto e rimozione dei sigilli, ovvero ogni altra regolamentazione del rapporto ove necessario alla procedura;
e comunque il pagamento dei canoni maturati e non liquidati dall'1/3/2010, sia pure in via transattiva forfettaria”. Inesitata l'istanza,
l'amministratrice aveva ottenuto dal Giudice Tutelare autorizzazione al fine di promuovere azione giudiziale per il recupero dei canoni, tuttavia, nelle more della predisposizione degli atti (precisamente in data 02.07.2016), la sig.ra era Per_1 venuta a mancare.
In data 04.07.2018, con provvedimento mai comunicato o notificato, il Presidente della
Sez. GIP-GUP del Tribunale di Reggio Calabria aveva autorizzato i coadiutori dell CP_3 di Reggio Calabria dei beni sottoposti a confisca definitiva nei confronti di
[...]
a rimuovere i sigilli e, previo sgombero del magazzino, liberare i locali Parte_3 sequestrati, con contestuale riconsegna degli stessi ai proprietari. Nell'occasione e precisamente in data 18.07.2018 era avvenuto l'incontro tra le parti, in quell'occasione l'odierno ricorrente, – anche per delega della sorella – aveva Parte_2 Pt_1 ribadito la richiesta di pagamento dei canoni maturati e non liquidati;
i sigilli venivano rimossi in data 27.11.2018, in tale occasione si prendeva atto che “l'immobile risultava essere stato sequestrato dal Reparto della Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia
Economico-Finanziaria di Reggio Calabria -2° sezione, sin dal 11/7/2008, in CP_5 esecuzione del decreto di sequestro preventivo emesso dal PM d'Urgenza, n. 881/07,
RGNR Mod.21, del 2/7/2007, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Reggio Calabria, nell'ambito del procedimento promosso contro l'originario conduttore
. Parte_3
Esaurite le procedure di sgombero e restituzione, in data 27.02.2019, i ricorrenti avevano ribadito, in apposito verbale congiunto, sia il credito maturato al 27.11.2018 (data
4 convenzionale della restituzione dell'immobile), sia la disponibilità a coordinare una riduzione transattiva.
Le trattative non avevano alcun esito e con separata istanza i ricorrenti ribadivano la richiesta di pagamento, formulando domanda tardiva di accertamento del credito ex artt.
52 e 57 comma 3 D.Lgs. 159/2011. Il Presidente della Sezione GIP – GUP presso il
Tribunale di Reggio Calabria trasmetteva le istanze all' Controparte_3 tuttavia, alcun provvedimento era stato adottato e alcun pagamento era stato eseguito.
I ricorrenti, ancora, ribadivano come in data 11.07.2008, in esecuzione di un sequestro preventivo penale verso l'immobile detenuto da quest'ultimo in Parte_3 forza di regolare contratto di locazione veniva acquisito e sigillato dall'amministrazione procedente. Il contratto di locazione con decorrenza dall'1.03.1998 aveva durata di sei anni, rinnovabile, salvo disdetta, il prezzo della locazione annuale era di Lire 18.660.000, oltre aumento ISTAT annuale;
al rinnovo del 1.3.2010, il canone annuale, aggiornato con gli aumenti ISTAT annuali e convertito in euro, era pari a € 11.988,28. Ed ancora, rilevavano come il contratto non era stato disdetto e si era nuovamente rinnovato in data
01.03.2016 con durata fino al 28.02.2022, in data 27.11.2018, data convenzionale condivisa, l'immobile era stato liberato e restituito ai proprietari, con la risoluzione del contratto senza preavviso.
Durante il periodo di detenzione non era stato liquidato alcun canone e alcun provvedimento restrittivo era stato disposto e notificato, né era stata disposta la variazione del titolo detentivo.
Ritenevano, pertanto, che i canoni maturati e non liquidati comprensivi del mancato preavviso, ex art. 3 del contratto ammontavano a complessivi € 121.843,46 “di cui €
109.497,85, per canoni scaduti e non pagati;
€ 6.404,39, per mancato preavviso;
€
5.941,21, per interessi e rivalutazione sugli importi annualmente scaduti e non pagati”.
In diritto, evidenziavano che trattandosi di confisca disposta prima dell'entrata in vigore del codice antimafia (D.lgs. 159/2011) doveva trovare applicazione quanto ribadito dalla
Suprema Corte di Cassazione, laddove con la sentenza n. 5790/2017 aveva evidenziato
“che nella disciplina previgente al Codice Antimafia, L. 575/1965 con le sue modifiche, nulla era regolato sulla sorte dei contratti, delle azioni e dei rapporti pendenti tra il sottoposto a misure di prevenzione e soggetti terzi estranei alla procedura;
per cui, sulla scorta di questo indiscutibile presupposto, la Corte ha fissato il principio di legittimità secondo cui sarà il Giudice civile a conoscere tutte le vicende contrattuali e le loro conseguenze di ordine patrimoniale, e sarà l'amministratore giudiziale, a resistere o chiedere, previa autorizzazione del Giudice delegato alla procedura penale di prevenzione”.
5 Rilevavano come la procedura di prevenzione si fosse conclusa e solo a seguito di plurimi solleciti i coadiutori dell avevano liberato il bene locato e risolto anticipatamente CP_3 il contratto di locazione del 1998.
Ribadivano come al terzo spettasse il corrispettivo pattuito e non liquidato, ovvero un equo indennizzo per l'occupazione di pubblico interesse o per altro titolo legittimante la pubblica acquisizione temporanea. Ritenevano, ancora, sussistente una discrasia tra
Enti, in ordine all'identificazione dell'Ente tenuto al pagamento parziale o totale, rilevando come tenuti al pagamento potessero essere “sia il Tribunale Misure di
Prevenzione di Reggio Calabria, e per esso il Ministero della Giustizia per il periodo di amministrazione giudiziale;
sia l' , a cui [era] stata poi assegnata la custodia dei CP_3 beni confiscati ed ivi conservati, per il periodo successivo alla confisca;
sia il
[...]
, che risulta(va) al fine destinatario dei beni confiscati CP_2 Controparte_2 rinvenuti ed acquisiti in sede di restituzione immobile;
ciascuno per le rispettive competenze, o comunque, in solido fra loro, tali Enti Pubblici [erano] tenuti al pagamento dei canoni o delle indennità per l'uso dell'immobile pel periodo 1/3/2010 – 30/11/2018”.
Rassegnavano le seguenti conclusioni “si chiede pertanto che l'on.le Giudice del Tribunale di Reggio Calabria, visto l'art. 702ter, svolta sommaria istruttoria, e salva la conversione del rito, ove l'istruttoria risulti non sommaria, voglia con ordinanza, o con sentenza in caso di mutazione di rito, disattese le contrarie ragioni, eccezioni, domande e conclusioni, tutte inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto, accertare l'occupazione per subentro locazione, o per altro titolo di pubblica utilità e sicurezza, dell'immobile indicato in narrativa di proprietà dei ricorrenti;
voglia pertanto determinare in € 121.843,46, o quello maggiore o minore di giustizia, la somma complessivamente dovuta ai proprietari ricorrenti, per mancato pagamento canoni locazione ed accessori, compresa indennità di mancato preavviso, rivalutazione monetaria da ciascuna scadenza al 30/11/2018 e reletivi interessi compensativi, con riferimento al periodo 1/3/2010-30/11/2018, come in dettaglio indicato nella tabella esposta in narrativa, o per altro titolo indennitario, risarcitorio o compensativo connesso all'occupazione per pubblica utilità e sicurezza per il medesimo periodo;
voglia, per conseguenza condannare i convenuti resistenti, pro-quota ciascuno per le rispettive competenze, o in solido, al pagamento delle somme come dianzi determinate o determinande, oltre, pel caso accertato di morosità contrattuale, rivalutazione o adeguamento monetario ed interessi legali ex art. 1224 c.c. dalla data della risoluzione del contratto (30/11/2018) alla decisione, e comunque per qualsiasi altro titolo accertato, agli interessi legali sulla somma determinanda, dal 30/11/2018 al soddisfo”, con vittoria di spese e competenze.
6 Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio le amministrazioni convenute – il
, il e l' Controparte_1 Controparte_2 [...] CP
Confiscati criminalità Controparte_3 organizzata – – al fine di chiedere il rigetto delle domande attoree. CP_3
In fatto, esponevano come i Coadiutori nominati dall con la nota prot. 27309 del CP_3
14 giugno 2018, contattati dagli odierni attori, avessero declinato ogni competenza, atteso che l'immobile di via Osanna n. 33 non era mai stato oggetto di alcuna misura di prevenzione. Del resto, le misure patrimoniali erano state adottate dall'autorità giudiziaria penale, prima dell'entrata in vigore del codice antimafia e pertanto, l' CP_3 non aveva mai compiuto atti di gestione dell'immobile. Con la medesima nota, avevano evidenziato che i proprietari avrebbero potuto rivolgersi al GIP per ottenere la rimozione dei sigilli e la liberazione dei locali.
Evidenziavano, ancora, che pur in assenza di specifiche competenze i coadiutori, con istanza del 02 luglio 2018, avevano chiesto alla Sezione GIP presso il Tribunale di Reggio
Calabria l'autorizzazione alla rimozione degli ostacoli esistenti rispetto all'apertura dei locali. Con provvedimento emesso in pari data, la Presidente della sezione GIP aveva
“rilasciato la relativa autorizzazione evidenziando che “non potevano essere apposti sigilli in quanto non oggetto dei provvedimenti cautelare e/o ablatorio”.
Rilevavano come in data 03 luglio 2018 fossero stati rimossi i sigilli ed in data 04 luglio
2018, all'esito del sopralluogo e delle richieste dei proprietari, i Coadiutori avevano rappresentato la situazione all'autorità giudiziaria che, con provvedimento emesso in pari data, li aveva autorizzati al compimento di tutte le operazioni necessarie per lo sgombero del magazzino e la riconsegna ai proprietari. In data 27 novembre 2018 si era proceduto alle operazioni di sgombero.
Nell'occasione erano “stati rinvenuti apparecchi da gioco ed altro materiale appartenente all'attività aziendale dell' , sottoposta a confisca Controparte_6 definitiva nell'ambito del procedimento di prevenzione in oggetto, come da Decreto n.
68/2012 RGMP del Tribunale di Reggio Calabria, successivamente confermato, in relazione al suddetto bene, con sentenza della Corte di Cassazione del 13 maggio 2015”.
Ed ancora, evidenziavano che con provvedimento del 27 novembre 2015, emesso nel procedimento penale n. 881/2007 RGNR DDA, il Tribunale di Reggio Calabria Sezione penale collegiale aveva disposto la revoca del sequestro preventivo degli immobili ormai definitivamente confiscati nel procedimento di prevenzione n. 151/2010, atteso che la confisca penale aveva, ratione temporis, prevalenza su quella di prevenzione. Tuttavia, nell'elenco dettagliato degli immobili non vi era menzione del bene sito in via Osanna.
7 Precisavano come nonostante fosse stata prospettata un'ipotesi di risoluzione bonaria della vicenda, l'accordo non era mai stato formalizzato “oltre che per la mancata adesione da parte della signora , anche per l'assenza di disposizioni in merito da Parte_1 parte dell'Ufficio GIP, che si è limitato alla trasmissione degli atti”.
In diritto, ed in via preliminare, eccepivano il difetto di legittimazione attiva con riferimento alle domande concernenti il periodo compreso tra il 1° marzo 2010 e il 1° luglio 2016, atteso che i ricorrenti agivano in proprio, nella veste di proprietari subentrati in forza di titolo successorio dalla propria madre, sig.ra , mancando in Persona_1 atti la dichiarazione di volontà di agire iure successionis, quali eredi della madre. Ne derivava che, per tutto il periodo in cui l'immobile oggetto di causa, era stato di proprietà della sig.ra i sig.ri non avevano alcuna legittimazione ad agire. Per_1 Pt_1
Ed ancora, in via preliminare eccepivano l'inammissibilità della domanda per difetto del requisito fattuale di cui all'art. 163, comma 3, n. 4, cpc nella parte in cui chiedevano il pagamento di importi dovuti “per altro titolo indennitario, risarcitorio o compensativo connesso all'occupazione”, atteso che oggetto della contesa doveva ritenersi esclusivamente il mancato pagamento dei canoni per la locazione e/o l'occupazione dell'immobile.
Nel merito, ritenevano le domande infondate, rilevando come l'immobile di via Osanna n.
33 non era mai stato interessato da provvedimenti di sequestro, confisca o altrimenti ablatori. Né poteva ritenersi fondata la chiamata in giudizio del CP_2 Controparte_2
in qualità di intestatario del bene, in ragione della circostanza che i
[...] provvedimenti di sequestro prima e di confisca poi non hanno, appunto, avuto ad oggetto quell'immobile.
Pertanto, in assenza di occupazione dell'immobile, la domanda doveva ritenersi infondata.
Per le stesse ragioni anche l'ulteriore domanda risarcitoria doveva ritenersi infondata.
In via subordinata, contestavano la quantificazione degli importi richiesti dalla controparte, in quanto non corrispondenti al valore di mercato dell'immobile, non potendosi opporre le pattuizioni contrattuali intercorse con il sig. , Parte_3 dovendo trovare applicazione le disposizioni del Codice antimafia in merito agli oneri sostenibili dall'amministrazione giudiziaria.
Infine, ritenevano infondata la domanda di pagamento dell'indennità di mancato preavviso, atteso che l'asserita occupazione dell'immobile era cessata su impulso della stessa parte proprietaria, che aveva sempre richiesto la liberazione dei locali.
Rassegnavano le seguenti conclusioni “voglia l'Ill.mo Tribunale adìto così giudicare: - in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione attiva degli attori con riferimento agli
8 importi richiesti per il periodo dal 1° marzo 2010 al 1° luglio 2016; - sempre in via preliminare dichiarare inammissibile la domanda di pagamento di importi dovuti “per altro titolo indennitario, risarcitorio o compensativo connesso all'occupazione”; - nel merito, rigettare integralmente le domande attoree, siccome infondate in fatto e in diritto;
- in subordine, ridurre al giusto e al dovuto la domanda risarcitoria, escludendo in ogni caso la condanna al pagamento dell'indennità da mancato preavviso”, con vittoria di spese e competenze.
All'udienza del 15 novembre 2021, il procuratore dei ricorrenti impugnava e contestava la comparsa avversaria, in via subordinata chiedeva termine per la costituzione degli eredi;
il Giudice riservava la decisione.
Con ordinanza del 20 dicembre 2021, il Giudice, considerata la necessità di invitare parte attrice a precisare meglio la domanda con riferimento agli ulteriori titoli, oltre quello locatizio, con cui agiva nel presente giudizio (risarcitorio per occupazione sine titulo o indennitario) con le necessarie allegazioni, fissava l'udienza del 16 febbraio 2022.
In data 11 febbraio 2022, i ricorrenti con atto di costituzione volontaria, dichiaravano di
“costituirsi volontariamente in giudizio nella qualità di eredi aderendo Persona_1 integralmente e facendo proprie tutte le domande, eccezioni, deduzioni, conclusioni proposte dai ricorrenti”.
In pari data, i ricorrenti depositavano memoria con la quale specificavano e confermavano che l'unico titolo in forza del quale agivano per la tutela dei loro diritti era il contratto di locazione. Rilevavano che la somma complessivamente dovuta ai ricorrenti era pari a € 121.843,43 da imputare “in ragione di € 84.487,04, a favore dei ricorrenti in qualità di eredi ed in ragione di € 37.356,42, a favore dei ricorrenti, in Persona_1 proprio, per mancato pagamento canoni locazione ed accessori, compresa indennità di mancato preavviso, pel periodo 1/3/2010-30/11/2018, salvo altro titolo indennitario o risarcitorio che sarà di Legge”.
All'udienza del 16 febbraio 2022, il procuratore di parte ricorrente confermava di agire in forza del contratto di locazione;
il Procuratore dello Stato rilevava l'inammissibilità della memoria depositata da controparte, per mutatio libelli, eccepiva la prescrizione e chiedeva un termine per meglio articolare la difesa;
il Giudice riservava la decisione.
Il GOT delegato con provvedimento del 21 febbraio 2022, rilevato che “la controversia, introdotta con le forme ordinarie, dev'essere trattata con le forme del c.d. “rito locatizio”, stante l'esplicita dichiarazione – resa nelle memorie irritualmente depositate, ma confermata ancora in udienza da parte del procuratore dei Sigg.ri e Parte_1 [...]
– di aver agito in forza del contratto di locazione intercorso tra questi ed il Sig. Pt_2
nel quale sarebbe subentrata l'Amministrazione convenuta”; atteso Parte_3
9 che non era stato esperito il procedimento obbligatorio di mediazione, disponeva la trasformazione del rito ed invitava le parti all'esperimento del procedimento obbligatorio di mediazione, fissava per il prosieguo l'udienza del 19 ottobre 2022, concedendo termine alle parti fino al 19 settembre 2022 per integrare i rispettivi atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti.
Esperito il tentativo di mediazione con esito negativo, all'udienza del 22 febbraio 2023, le parti chiedevano un rinvio della causa ai fini della decisione. Il Giudice fissava per la discussione orale l'udienza del 25 ottobre 2023, con termine per note fino a trenta giorni prima.
All'udienza del 27 ottobre 2025, le parti procedevano alla discussione orale della causa.
2. Il presente giudizio trae origine dalla domanda proposta dagli odierni ricorrenti, i quali hanno chiesto il riconoscimento del loro diritto al pagamento delle somme che assumono loro spettanti per l'occupazione dell'immobile sito in Reggio Calabria alla via Osanna n.
33. Essi hanno chiarito – su sollecitazione del Giudice – che la pretesa azionata trova esclusivo fondamento nel contratto di locazione stipulato nel 1998 dalla loro dante causa
- - con il sig. . Persona_1 Parte_3
I ricorrenti hanno assunto che fino al 2010 la locatrice aveva percepito regolarmente i canoni (cfr. all. 2 ricorso), mentre successivamente, a causa dell'aggravarsi delle condizioni di salute della medesima, l'immobile non era stato più oggetto di controllo diretto. Soltanto nel 2012, essi si erano avveduti che sull'immobile erano stati apposti dei sigilli.
Da accertamenti successivi era risultato che il Sig. era stato attinto Parte_3 da misura di prevenzione patrimoniale (oltre che da sequestro preventivo del patrimonio, poi revocato a seguito della confisca definitiva). Tuttavia, tra i beni oggetto di sequestro e successiva confisca non figurava l'immobile per cui è causa, nonostante la materiale apposizione dei sigilli.
Dopo talune interlocuzioni con i coadiutori giudiziari e a seguito di reiterate istanze rivolte al GIP, si giungeva infine all'autorizzazione alla rimozione dei sigilli, con espresso riconoscimento da parte del Presidente della Sezione GIP-GUP che l'apposizione fosse priva di fondamento, non essendo l'immobile compreso in alcun provvedimento ablativo o cautelare (cfr. all. 2 comparsa di costituzione e risposta).
In tale contesto, i ricorrenti hanno dedotto che l'Amministrazione avesse in realtà utilizzato l'immobile, traendone un'utilità, e che conseguentemente fosse tenuta a corrispondere i canoni locativi. Sollecitati dal Giudice a precisare i titoli della domanda, essi hanno tuttavia ribadito che l'unico fondamento della loro pretesa doveva rinvenirsi nel contratto di locazione del 1998. La delimitazione della domanda nei termini suddetti
10 comporta che il thema decidendum risulti circoscritto alla sola possibilità di imputare all'Amministrazione, a titolo contrattuale, l'obbligo di pagamento dei canoni: prospettiva che, come si vedrà, non consente l'accoglimento della domanda.
2. Tuttavia, prima di affrontare il merito, occorre soffermarsi sulle eccezioni preliminari sollevate dalle Amministrazioni resistenti. Esse hanno in primo luogo eccepito il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti in relazione al periodo in cui la madre Per_1 era ancora in vita, evidenziando che gli stessi non avrebbero dichiarato di agire in
[...] qualità di eredi. Sul punto, va osservato che la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che, allorché la medesima persona fisica rivesta contemporaneamente la qualità di soggetto in proprio e di erede del titolare del diritto controverso, non sia necessaria un'espressa indicazione di agire in entrambe le vesti, né debba disporsi un'integrazione del contraddittorio (ex multis Cassazione Civile, sez. VI, ord. n.
5444/2021).
In tali casi, l'identità soggettiva consente di ritenere automaticamente ricompresa l'azione anche in qualità di erede, senza che si renda necessario un formale intervento volontario.
Pertanto, l'eccezione non può essere accolta, non sussistendo alcuna irritualità processuale.
Le Amministrazioni hanno, altresì, sollevato eccezione di prescrizione, deducendo che la domanda, fondata sul contratto di locazione, risulterebbe comunque prescritta. Tuttavia, tale eccezione è stata formulata tardivamente e precisamente all' udienza del 16 febbraio
2022, in violazione delle preclusioni processuali, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile. La tardività, difatti, comporta l'impossibilità per il Giudice di esaminare l'eccezione, trattandosi di eccezione in senso stretto soggetta alle preclusioni di legge.
4. Passando al merito, occorre innanzitutto ribadire che l'immobile non era ricompreso nel provvedimento di sequestro né nella successiva confisca e che l'apposizione dei sigilli
è stata, come riconosciuto dal Presidente della Sezione GIP-GUP, priva di titolo giuridico.
Ne consegue che chi ha apposto i sigilli ha indebitamente esteso gli effetti del provvedimento cautelare/ablatorio ad un bene non compreso nello stesso.
Si è, dunque, in presenza di una condotta che integra, sul piano oggettivo, un illecito extracontrattuale, atteso l'evidente errore materiale in cui si è incorsi all'atto dell'esecuzione del sequestro, con una consequenziale estensione illecita dell'oggetto del sequestro.
Tuttavia, la domanda attorea non è stata proposta a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito, bensì esclusivamente in forza del contratto di locazione. Ciò comporta che il
Giudice non possa sostituire o modificare d'ufficio la causa petendi, né convertire l'azione contrattuale in azione extracontrattuale, senza incorrere nella violazione del divieto di 11 ultrapetizione (sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che “questa Corte (vedi, recentemente, Cass. n. 5153 del 21/02/2019), ha enunciato il principio di diritto, secondo cui il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili
(anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti), incorrendo nella violazione del divieto di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio dalle parti – cfr. Corte di Cassazione Civile sez. VI ord. n. 22512/2021).
Invero, mentre la somma dovuta a titolo di canoni è concordata tra le parti ed il suo pagamento è una obbligazione nascente dal contratto e l'azione per il suo pagamento pone a carico del conduttore l'onere probatorio (circa l'adempimento o il giustificato inadempimento), la somma dovuta per illecito extracontrattuale ha natura risarcitoria, non è di ammontare predeterminato e, soprattutto, dipende dalla concreta allegazione del danno subito a carico di chi la chiede.
Tanto rilevato, per come circoscritta dagli stessi ricorrenti, la domanda postula la prova di un subentro dell'Amministrazione nel rapporto di locazione ovvero l'esistenza di altro titolo contrattuale che ne giustifichi l'obbligazione. Ma tale prova non è stata fornita. Il contratto del 1998 intercorreva unicamente tra la e il Persona_1 [...]
; non risulta dimostrata la successione dell'Amministrazione in tale rapporto, Parte_3 né l'assunzione di obblighi di pagamento a titolo contrattuale. La mera occupazione di fatto del bene non può tradursi in un'obbligazione locatizia, mancando il presupposto negoziale necessario.
Ne consegue che, pur a fronte di una condotta oggettivamente illegittima da parte dell'Amministrazione, la domanda non può trovare accoglimento, dovendosi rilevare l'insussistenza del titolo contrattuale posto a suo fondamento. La domanda avanzata dai ricorrenti deve, pertanto, essere rigettata. Resta assorbita ogni ulteriore questione.
5. Per quanto riguarda le spese del giudizio, in ragione del rigetto della domanda spiegata dai ricorrenti e della condotta illecita posta in essere dalle amministrazioni, si dispone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa FR RO LU, definitivamente pronunziando sulla domanda in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. Rigetta le eccezioni preliminari formulate dalle resistenti amministrazioni;
2. Rigetta la domanda spiegata dai ricorrenti;
12 3. Compensa integralmente le spese tra le parti.
Reggio Calabria, 27 ottobre 2025
Il Giudice
Dr.ssa FR RO LU
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