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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/04/2025, n. 2226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2226 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Giudice Onorario, Dott.ssa Nunzia Rita M.A. Azzia
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. N. R.G. 14569/2020
avente per oggetto: Appalto di opere pubbliche
PROMOSSA DA
, C.F. , rappr. e dif. Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. RANDAZZO LUIGI
-PARTE OPPONENTE-
CONTRO
C.F. , rappr. e dif. dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
CARUSO BENEDETTA
-PARTE OPPOSTA-
Controparte_2
(C.F. ), in persona del Presidente pro tempore, rappr. e dif. P.IVA_3 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania
-TERZO CHIAMATO-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, il Parte_1
proponeva opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 3995/2020 emesso dal Tribunale di
Catania in data 22 ottobre 2020, su istanza della e contenente l'ingiunzione di CP_1 pagare la complessiva somma di € 44.995,66, precisava il Parte_1
che a seguito di specifico bando di gara avente ad oggetto la realizzazione di una
[...]
scuola elementare il Comune con Determinazione Dirigenziale n. 113 del 18 novembre
2014, comunicava all' la definitiva aggiudicazione Controparte_3 Controparte_4
dell'esecuzione dei suddetti lavori e precisava che l'importo dei lavori fossero finanziati con fondi della Regione Siciliana.
Contestava parte attrice che i pagamenti fossero avvenuti in ritardo e che, comunque,
parte opposta avesse fornito alcuna prova dell'asserito credito. Infine, chiedeva di chiamare in giudizio a garanzia di quanto richiesto la Presidenza della Regione Siciliana
quale ente finanziatore dei lavori di cui al contratto di appalto, asserendo trattarsi del soggetto tenuto al pagamento.
Si costituiva parte opposta, la quale dichiarava che le somme richieste riguardavano il contratto di appalto stipulato tra le parti in data 6 ottobre 2015, avente ad oggetto la realizzazione di una scuola elementare e che i avori erano stati eseguiti a regola d'arte dall'odierna opposta e ultimati in data 28 febbraio 2018, come attestato dal certificato di collaudo del 5 marzo 2020.
Sosteneva inoltre, che con l'opposizione il , solo al Parte_1
fine di evitare il pagamento, contestava il ritardo, asserendo che non sarebbe stato provato, sia la quantificazione. Ulteriormente con riguardo alle tre fatture insolute, parte opponente faceva riferimento ad una consulenza tecnica in corso di esecuzione volta a quantificare asseriti vizi. Continuava parte opposta di aver fornito la prova del proprio credito, e che il diritto agli interessi moratori derivava dalla legge, quale effetto dei ritardati pagamenti.
Pag. 2 di 8 Parte opposta in merito alla chiamata in causa la Presidenza della Regione Sicilia, quale ente finanziatore del progetto e riguardo alla relativa responsabilità asseriva che si trattasse di soggetto estraneo al rapporto contrattuale, e così come risultava dalla documentazione prodotta in giudizio dall'avvocatura di Stato, per conto della
Presidenza della Regione Siciliana.
Infine, la produceva gli estratti del conto corrente, al fine di dare la prova della CP_1
data esatta degli addebiti delle fatture pagate in ritardo e chiedeva CTU al fine di provare la correttezza del calcolo degli interessi moratori. Allegava, altresì, gli estratti
Cont dei bilanci delle società ed dimostrando la natura che le stesse erano CP_4
piccole imprese asserendo conseguentemente l'illegittimità della clausola di cui all'art. 7 del contratto di appalto poiché si poneva in contrasto con l'art. 7 del d.lgs. 231/2002.
Si costituiva anche la Presidenza della Regione Siciliana, la quale contestava in toto quanto asserito dal , ricostruendo i passaggi e l'iter Parte_1
autorizzatorio seguito per tutte le somme che erano state liquidate e chiedendo il rigetto delle istanze del comune avanzate nei suoi confronti, stante la riconducibilità esclusiva dei ritardi alla condotta del Pt_1
In fase istruttoria, al fine di quantificare l'importo dovuto, veniva disposta CTU, la quale confermava sostanzialmente il credito richiesto don il decreto ingiuntivo.
Chiusa la fase istruttoria il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni e la causa veniva posta in decisione assegnando, come da richiesta delle parti, i termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pag. 3 di 8 L'opposizione è infondata e pertanto non può trovare accoglimento.
Dagli atti processuali emerge che il credito portato dal decreto ingiuntivo n.3395/2020
nasce dal contratto di appalto pubblico per i lavori di “realizzazione di una scuola
elementare a due sezioni”, stipulato tra il Comune di e l' Parte_1 [...]
in data 06/10/2015, rep. n. 4/2015 e registrato a Controparte_5
Catania al n. 18261 Mod. IT, per un importo di 1.374.872,83, oltre IVA. Detti lavori venivano ultimati entro il termine del 28/02/2018, come risultanti dal certificato di collaudo. Di contro il pagamento delle fatture da parte del Parte_1
avveniva in ritardo e le fatture PA 9/2018 del 21/05/2018, fattura n.2 PA del
[...]
21/07/2020 della fattura 1/PA del 21/07/2020 della non venivano CP_1 CP_4
pagate.
Il credito di cui parte opposta ha chiesto il pagamento avviando l'azione monitoria trae le sue fondamenta nel contratto di appalto, così come l'obbligo alla corresponsione degli interessi in seguito al ritardo dei pagamenti discende dalle disposizioni normative,
che impongono il pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.
Ed infatti la direttiva 2000/35/CE, che ha trovato attuazione con il d.lgs. 9 ottobre 2002,
n. 231, ha introdotto una disciplina le cui norme sono destinate a contenere i ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali, riguardanti sia le imprese private nei rapporti commerciali tra loro, sia con la pubblica amministrazione.
Nell'ambito della normativa degli appalti pubblici l'art. 3 del d.lgs. 231/2002 prevede che «Il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo
dovuto, ai sensi degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel
Pag. 4 di 8 pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante
da causa a lui non imputabile». Viene stabilito in tal modo il diritto del creditore interessi moratori, senza che occorra una apposita costituzione in mora del debitore.
A conferma di ciò la L. n. 161/2014, all'art. 24, comma 1, precisato che nei rapporti commerciali soggetti all'applicazione degli interessi moratori devono essere compresi anche: “I "contratti" o i "contratti pubblici" che ricomprendono “i contratti di appalto
o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, o di forniture, ovvero
l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti, dagli enti
aggiudicatori, dai soggetti aggiudicatori.”
A precisazione delle modalità di applicazione delle modalità relative all'applicazione degli interessi moratori l'art. 4, comma 2, lett. d), d. lgs n.231/2002 stabilisce che
«Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, il periodo di pagamento non può superare i
seguenti termini:
a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una
richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del
termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta
equivalente di pagamento”.
Ulteriormente, l'art. 7, comma 1 dispone: “Le clausole relative al termine di
pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero,
a qualunque titolo previste o introdotte nel contratto, sono nulle quando risultano
gravemente inique in danno del creditore. Si applicano gli articoli 1339 e 1419,
secondo comma, del codice civile”.
Pag. 5 di 8 Nella fattispecie in esame, pertanto, in applicazione della normativa vigente deve ritenersi legittima, oltre che dovuta la richiesta di pagamento al
[...]
delle somme richieste a titolo di mora, né può ritenersi che il Parte_1
tenore letterale dell'appalto stipulato con la ditta esecutrice dei lavori possa escludere tale possibilità. Ed infatti, la normativa stabilisce una presunzione legale, secondo la quale, nel caso in cui le aziende stipulanti rientrino nel quadro delle piccole e medie imprese, è considerata “gravemente iniqua la clausola che prevede termini di
pagamento superiori a sessanta giorni”.
Nel caso concreto l'art. 7 del contratto di appalto, che stabiliva: “il termine per disporre
i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato è fissato in 30 giorni
dall'approvazione della richiesta di spendibilità dell'opera”, circostanza quest'ultima verificata secondo quanto prodotto in atti.
In relazione a quanto precisato e depositato dalla difesa svolta dall'Avvocatura dello
Stato il ritardo nei pagamenti appare riconducibile alla sola attività del il quale Pt_1
non risulta aver rispettato le modalità di aggiornamento del monitoraggio tramite il sistema Caronte, “attività vincolante per la validazione dei dati e della spesa da parte
Par del alle scadenze concordate per consentire la successiva certificazione da parte
delle autorità competenti”. Tale comportamento ha fatto sì che le procedure di validazione regionale di pagamento siano avvenute in un lasso di tempo più lungo di quello tecnicamente necessario ed al contempo escludono la possibilità di ritenere la
Presidenza della Regione Siciliana responsabile, seppur a titolo di garanzia del pagamento delle somme richieste.
Pag. 6 di 8 Infine, riguardo alla chiamata del terzo in garanzia deve aderirsi all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale la P.A. resta un soggetto estraneo all'affidamento dell'appalto. Ne consegue che l'obbligo alla tempestiva erogazione dei corrispettivi riguarda esclusivamente l'Amministrazione appaltante non potendo l'Ente finanziatore essere ritenuto responsabile nel ritardo dei pagamenti.
Devi altresì aderirsi all'orientamento della giurisprudenza di Cassazione indicato da parte opponente secondo cui:“In tema di responsabilità da ritardo del committente
(nella specie: il nei pagamenti degli acconti e del saldo quale corrispettivo Pt_1
delle opere eseguite nell'ambito di rapporto di appalto pubblico, in favore
dell'appaltatore, causato dal ritardo nell'erogazione del finanziamento da parte di altro
ente pubblico (nella specie: la Regione) non può essere esclusa la responsabilità del
debitore per il ritardato pagamento in quanto i fatti, in apparenza ascrivibili (a monte)
al soggetto terzo -finanziatore, restano imputabili al committente-debitore in mancanza
di una convenzione ulteriore, con la quale l'ente finanziatore garantisca al committente
la tempestiva erogazione del finanziamento”(Cass. Civ. sez. I, 06/06/2013, n.14340,
Cass. Civ. sez. I – 24/08/2018 n. 21180).
Riguardo al quantum dovuto dal la CTU elaborata nel corso della fase Pt_1
istruttoria ha acclarato quanto dovuto dal Parte_1
confermando la somma indicata nel decreto ingiuntivo opposto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Catania – quarta sezione civile, in persona del sottoscritto giudice onorario, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa civile
Pag. 7 di 8 sulla domanda proposta, dal , disattesa ogni Parte_1
ulteriore istanza così statuisce:
RIGETTA l'opposizione proposta nella domanda attorea, in quanto infondata,
CONFERMA il decreto ingiuntivo opposto, condannando parte ricorrente al pagamento degli ulteriori interessi moratori da pagarsi fino al soddisfo;
CONDANNA parte opponente al pagamento delle spese del presente giudizio, nei confronti di parte opposta che liquida nella complessiva somma di €. 2.500,00 oltre IVA
e CPA nelle percentuali di legge e spese generali e di € 1.000,00 oltre IVA e CPA nelle percentuali di legge e spese generali nei confronti della Avvocatura di Stato in considerazione che la stessa si è limitata alla sola costituzione nel giudizio.
Così Deciso in Catania,16/04/2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa N. Azzia
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Giudice Onorario, Dott.ssa Nunzia Rita M.A. Azzia
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. N. R.G. 14569/2020
avente per oggetto: Appalto di opere pubbliche
PROMOSSA DA
, C.F. , rappr. e dif. Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. RANDAZZO LUIGI
-PARTE OPPONENTE-
CONTRO
C.F. , rappr. e dif. dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
CARUSO BENEDETTA
-PARTE OPPOSTA-
Controparte_2
(C.F. ), in persona del Presidente pro tempore, rappr. e dif. P.IVA_3 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania
-TERZO CHIAMATO-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, il Parte_1
proponeva opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 3995/2020 emesso dal Tribunale di
Catania in data 22 ottobre 2020, su istanza della e contenente l'ingiunzione di CP_1 pagare la complessiva somma di € 44.995,66, precisava il Parte_1
che a seguito di specifico bando di gara avente ad oggetto la realizzazione di una
[...]
scuola elementare il Comune con Determinazione Dirigenziale n. 113 del 18 novembre
2014, comunicava all' la definitiva aggiudicazione Controparte_3 Controparte_4
dell'esecuzione dei suddetti lavori e precisava che l'importo dei lavori fossero finanziati con fondi della Regione Siciliana.
Contestava parte attrice che i pagamenti fossero avvenuti in ritardo e che, comunque,
parte opposta avesse fornito alcuna prova dell'asserito credito. Infine, chiedeva di chiamare in giudizio a garanzia di quanto richiesto la Presidenza della Regione Siciliana
quale ente finanziatore dei lavori di cui al contratto di appalto, asserendo trattarsi del soggetto tenuto al pagamento.
Si costituiva parte opposta, la quale dichiarava che le somme richieste riguardavano il contratto di appalto stipulato tra le parti in data 6 ottobre 2015, avente ad oggetto la realizzazione di una scuola elementare e che i avori erano stati eseguiti a regola d'arte dall'odierna opposta e ultimati in data 28 febbraio 2018, come attestato dal certificato di collaudo del 5 marzo 2020.
Sosteneva inoltre, che con l'opposizione il , solo al Parte_1
fine di evitare il pagamento, contestava il ritardo, asserendo che non sarebbe stato provato, sia la quantificazione. Ulteriormente con riguardo alle tre fatture insolute, parte opponente faceva riferimento ad una consulenza tecnica in corso di esecuzione volta a quantificare asseriti vizi. Continuava parte opposta di aver fornito la prova del proprio credito, e che il diritto agli interessi moratori derivava dalla legge, quale effetto dei ritardati pagamenti.
Pag. 2 di 8 Parte opposta in merito alla chiamata in causa la Presidenza della Regione Sicilia, quale ente finanziatore del progetto e riguardo alla relativa responsabilità asseriva che si trattasse di soggetto estraneo al rapporto contrattuale, e così come risultava dalla documentazione prodotta in giudizio dall'avvocatura di Stato, per conto della
Presidenza della Regione Siciliana.
Infine, la produceva gli estratti del conto corrente, al fine di dare la prova della CP_1
data esatta degli addebiti delle fatture pagate in ritardo e chiedeva CTU al fine di provare la correttezza del calcolo degli interessi moratori. Allegava, altresì, gli estratti
Cont dei bilanci delle società ed dimostrando la natura che le stesse erano CP_4
piccole imprese asserendo conseguentemente l'illegittimità della clausola di cui all'art. 7 del contratto di appalto poiché si poneva in contrasto con l'art. 7 del d.lgs. 231/2002.
Si costituiva anche la Presidenza della Regione Siciliana, la quale contestava in toto quanto asserito dal , ricostruendo i passaggi e l'iter Parte_1
autorizzatorio seguito per tutte le somme che erano state liquidate e chiedendo il rigetto delle istanze del comune avanzate nei suoi confronti, stante la riconducibilità esclusiva dei ritardi alla condotta del Pt_1
In fase istruttoria, al fine di quantificare l'importo dovuto, veniva disposta CTU, la quale confermava sostanzialmente il credito richiesto don il decreto ingiuntivo.
Chiusa la fase istruttoria il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni e la causa veniva posta in decisione assegnando, come da richiesta delle parti, i termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pag. 3 di 8 L'opposizione è infondata e pertanto non può trovare accoglimento.
Dagli atti processuali emerge che il credito portato dal decreto ingiuntivo n.3395/2020
nasce dal contratto di appalto pubblico per i lavori di “realizzazione di una scuola
elementare a due sezioni”, stipulato tra il Comune di e l' Parte_1 [...]
in data 06/10/2015, rep. n. 4/2015 e registrato a Controparte_5
Catania al n. 18261 Mod. IT, per un importo di 1.374.872,83, oltre IVA. Detti lavori venivano ultimati entro il termine del 28/02/2018, come risultanti dal certificato di collaudo. Di contro il pagamento delle fatture da parte del Parte_1
avveniva in ritardo e le fatture PA 9/2018 del 21/05/2018, fattura n.2 PA del
[...]
21/07/2020 della fattura 1/PA del 21/07/2020 della non venivano CP_1 CP_4
pagate.
Il credito di cui parte opposta ha chiesto il pagamento avviando l'azione monitoria trae le sue fondamenta nel contratto di appalto, così come l'obbligo alla corresponsione degli interessi in seguito al ritardo dei pagamenti discende dalle disposizioni normative,
che impongono il pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.
Ed infatti la direttiva 2000/35/CE, che ha trovato attuazione con il d.lgs. 9 ottobre 2002,
n. 231, ha introdotto una disciplina le cui norme sono destinate a contenere i ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali, riguardanti sia le imprese private nei rapporti commerciali tra loro, sia con la pubblica amministrazione.
Nell'ambito della normativa degli appalti pubblici l'art. 3 del d.lgs. 231/2002 prevede che «Il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo
dovuto, ai sensi degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel
Pag. 4 di 8 pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante
da causa a lui non imputabile». Viene stabilito in tal modo il diritto del creditore interessi moratori, senza che occorra una apposita costituzione in mora del debitore.
A conferma di ciò la L. n. 161/2014, all'art. 24, comma 1, precisato che nei rapporti commerciali soggetti all'applicazione degli interessi moratori devono essere compresi anche: “I "contratti" o i "contratti pubblici" che ricomprendono “i contratti di appalto
o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, o di forniture, ovvero
l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti, dagli enti
aggiudicatori, dai soggetti aggiudicatori.”
A precisazione delle modalità di applicazione delle modalità relative all'applicazione degli interessi moratori l'art. 4, comma 2, lett. d), d. lgs n.231/2002 stabilisce che
«Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, il periodo di pagamento non può superare i
seguenti termini:
a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una
richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del
termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta
equivalente di pagamento”.
Ulteriormente, l'art. 7, comma 1 dispone: “Le clausole relative al termine di
pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero,
a qualunque titolo previste o introdotte nel contratto, sono nulle quando risultano
gravemente inique in danno del creditore. Si applicano gli articoli 1339 e 1419,
secondo comma, del codice civile”.
Pag. 5 di 8 Nella fattispecie in esame, pertanto, in applicazione della normativa vigente deve ritenersi legittima, oltre che dovuta la richiesta di pagamento al
[...]
delle somme richieste a titolo di mora, né può ritenersi che il Parte_1
tenore letterale dell'appalto stipulato con la ditta esecutrice dei lavori possa escludere tale possibilità. Ed infatti, la normativa stabilisce una presunzione legale, secondo la quale, nel caso in cui le aziende stipulanti rientrino nel quadro delle piccole e medie imprese, è considerata “gravemente iniqua la clausola che prevede termini di
pagamento superiori a sessanta giorni”.
Nel caso concreto l'art. 7 del contratto di appalto, che stabiliva: “il termine per disporre
i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato è fissato in 30 giorni
dall'approvazione della richiesta di spendibilità dell'opera”, circostanza quest'ultima verificata secondo quanto prodotto in atti.
In relazione a quanto precisato e depositato dalla difesa svolta dall'Avvocatura dello
Stato il ritardo nei pagamenti appare riconducibile alla sola attività del il quale Pt_1
non risulta aver rispettato le modalità di aggiornamento del monitoraggio tramite il sistema Caronte, “attività vincolante per la validazione dei dati e della spesa da parte
Par del alle scadenze concordate per consentire la successiva certificazione da parte
delle autorità competenti”. Tale comportamento ha fatto sì che le procedure di validazione regionale di pagamento siano avvenute in un lasso di tempo più lungo di quello tecnicamente necessario ed al contempo escludono la possibilità di ritenere la
Presidenza della Regione Siciliana responsabile, seppur a titolo di garanzia del pagamento delle somme richieste.
Pag. 6 di 8 Infine, riguardo alla chiamata del terzo in garanzia deve aderirsi all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale la P.A. resta un soggetto estraneo all'affidamento dell'appalto. Ne consegue che l'obbligo alla tempestiva erogazione dei corrispettivi riguarda esclusivamente l'Amministrazione appaltante non potendo l'Ente finanziatore essere ritenuto responsabile nel ritardo dei pagamenti.
Devi altresì aderirsi all'orientamento della giurisprudenza di Cassazione indicato da parte opponente secondo cui:“In tema di responsabilità da ritardo del committente
(nella specie: il nei pagamenti degli acconti e del saldo quale corrispettivo Pt_1
delle opere eseguite nell'ambito di rapporto di appalto pubblico, in favore
dell'appaltatore, causato dal ritardo nell'erogazione del finanziamento da parte di altro
ente pubblico (nella specie: la Regione) non può essere esclusa la responsabilità del
debitore per il ritardato pagamento in quanto i fatti, in apparenza ascrivibili (a monte)
al soggetto terzo -finanziatore, restano imputabili al committente-debitore in mancanza
di una convenzione ulteriore, con la quale l'ente finanziatore garantisca al committente
la tempestiva erogazione del finanziamento”(Cass. Civ. sez. I, 06/06/2013, n.14340,
Cass. Civ. sez. I – 24/08/2018 n. 21180).
Riguardo al quantum dovuto dal la CTU elaborata nel corso della fase Pt_1
istruttoria ha acclarato quanto dovuto dal Parte_1
confermando la somma indicata nel decreto ingiuntivo opposto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Catania – quarta sezione civile, in persona del sottoscritto giudice onorario, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa civile
Pag. 7 di 8 sulla domanda proposta, dal , disattesa ogni Parte_1
ulteriore istanza così statuisce:
RIGETTA l'opposizione proposta nella domanda attorea, in quanto infondata,
CONFERMA il decreto ingiuntivo opposto, condannando parte ricorrente al pagamento degli ulteriori interessi moratori da pagarsi fino al soddisfo;
CONDANNA parte opponente al pagamento delle spese del presente giudizio, nei confronti di parte opposta che liquida nella complessiva somma di €. 2.500,00 oltre IVA
e CPA nelle percentuali di legge e spese generali e di € 1.000,00 oltre IVA e CPA nelle percentuali di legge e spese generali nei confronti della Avvocatura di Stato in considerazione che la stessa si è limitata alla sola costituzione nel giudizio.
Così Deciso in Catania,16/04/2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa N. Azzia
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