Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 20/01/2026, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sicilia |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
composta dai magistrati:
AT CHIAZZESE Presidente Francesco NI CANCILLA Giudice AS RAPPA Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA N.
nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 69974 del registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti di TT AT (C.F. [...]), nato a [...] il [...]
ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in Catania nella Piazza VA Verga n. 16 presso lo studio dell’avv.
IZ RA IR (C.F. [...]; PEC:
patrizia.mirabella@pec.ordineavvocaticatania.it) che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla memoria di costituzione.
Esaminati gli atti ed i documenti di causa.
Uditi, nella pubblica udienza del 19 novembre 2025, il giudice relatore AS PA, il SPG Natalia Torre per il P.M. e l’avv. Eleonora Grillo in sostituzione per delega scritta dell’avv. IZ RA IR per il convenuto LE.
Ritenuto in
FATTO
9/2026 I. Con atto di citazione, depositato in data 27 giugno 2025 e ritualmente notificato, la Procura regionale conveniva in giudizio il sig. LE AT nella qualità di titolare dell’impresa “ESI di LE AT”
e di richiedente e beneficiario dei contributi FEAGA per le campagne agricole dal 2016 al 2019 per sentirlo condannare, a titolo di dolo, al pagamento della somma complessiva di euro 23.764,33 oltre rivalutazione ed interessi legali, in favore dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), nonché al pagamento delle spese di giustizia, queste ultime in favore dello Stato.
II. L’attività dell’Ufficio requirente prendeva avvio dalla segnalazione di danno erariale, prot. n. 0448291/2020 del 26.08.2020, da parte della Guardia di Finanza-Compagnia di Caltagirone effettuata a conclusione dell’attività di indagine svolta nell’ambito del più ampio procedimento penale n. 1239/18 R.G.N.R., il cui stralcio, oggetto della presente istruttoria, era proseguito per competenza territoriale presso la Procura della Repubblica di Catania con il procedimento n. 12635/20
R.G.N.R.
Il P.M. rappresentava che tale attività investigativa traeva origine da una denuncia/querela nei confronti di LE AT, depositata in data 24.05.2018 presso la Procura della Repubblica di Caltagirone, da parte dei sigg. AT e AR, proprietari di un agro di circa 11,50 ettari, sito in Ramacca (CT) nella c.da Palazzetti, di cui il LE aveva falsamente dichiarato la conduzione.
Secondo la Procura regionale l’attività investigativa della P.G.
consentiva anche di accertare che, oltre ai terreni di cui all’esposto originario, il LE, ai fini della percezione dei contributi, aveva altresì dichiarato la conduzione di terreni di proprietà del sig. RE NI, siti anch’essi nel territorio di Ramacca.
II.a. La Procura rappresentava che la GdF aveva accertato che il sig.
LE, ai fini della percezione dei contributi comunitari in agricoltura per le campagne dal 2016 al 2019 per un importo complessivo di euro 23.764,33 aveva dichiarato la legittima conduzione di terreni presenti al Catasto del Comune di Ramacca come riportato nelle seguenti domande uniche di pagamento (DUP) presentate all’AGEA.
1) per la campagna 2016, DUP n. 60264219985, abbinata al fascicolo aziendale n. 60381037401 del 14.06.2016 nella quale veniva dichiarata, fra l’altro, la conduzione, per la coltivazione di agrumi e seminativo, in
“comodato” di terreni presenti al Catasto del Comune di Ramacca, al foglio 109 particelle 286, 358, 359, 362, 363, 365, 450, 452 (di proprietà dei sigg. AT e AR), particelle 283, 287, 306, 333, 567, 568, 569, 570 (di proprietà del sig. RE), nonché del terreno di cui al foglio 109 particella 623, con una superficie aziendale complessiva dichiarata di 14 ettari, 66 are e 27 centiare. La domanda unica di pagamento era stata gestita dal CAA FENAPI - Ufficio 002 di Catania e per essa l’organismo pagatore AGEA aveva corrisposto al sig. LE AT un contributo pari ad euro 5.950,10 di cui euro 4.240,37 in data 28.11.2016, euro 1.328,64 in data 12.04.2017, euro 325,31 in data 26.06.2016 ed euro 55,78 in data 13.10.2017.
2) per la campagna 2017, la DUP n. 70262397386, abbinata al fascicolo aziendale n. 70384075969 del 18.05.2017, recava le stesse dichiarazioni per i terreni di proprietà dei sigg. AT, AR e RE, con una superficie aziendale complessiva dichiarata di 17 ettari, 05 are e 18 centiare. La domanda unica di pagamento era stata gestita dal CAA Liberi Professionisti Catania Ufficio 002 e per essa l’organismo pagatore AGEA aveva corrisposto al sig. LE AT un contributo pari ad euro 6.475,08 di cui euro 4.646,15 in data 16.11.2017, euro 1.466,73 in data 22.02.2018, euro 300,09 in data 21.06.2018 ed euro 62,11 in data 12.10.2018.
3) per la campagna 2018, la DUP n. 80266579095 abbinata al fascicolo aziendale n. 80378447561 del 04.04.2018 recava le stesse dichiarazioni per i terreni di proprietà dei sigg. AT, AR e RE, con una superficie aziendale complessiva dichiarata di 17 ettari, 05 are e 18 centiare. La domanda unica di pagamento era stata gestita dal CAA Liberi Professionisti Catania Ufficio 002 e per essa l’organismo pagatore AGEA aveva corrisposto al sig. LE AT un contributo pari ad euro 5.999,73 di cui euro 4.334,52 in data 20.11.2018, euro 1369,16 in data 24.12.2018, euro 239,21 in data 21.06.2019 ed euro 56,84 in data 17.10.2019.
4) per la campagna 2019, la DUP n. 90264353773 abbinata al fascicolo aziendale n. 90380247966 del 17.10.2019 recava le stesse dichiarazioni per i terreni di proprietà dei sigg. AT, AR e RE, con una superficie aziendale complessiva dichiarata di 17 ettari, 05 are e 18 centiare. La domanda unica di pagamento era stata gestita dal CAA Liberi Professionisti Catania Ufficio 002 e per essa l’organismo pagatore AGEA aveva corrisposto al sig. LE AT un contributo pari ad euro 5.339,42 di cui euro 4.057,22 in data 28.10.2019 ed euro 1282,20 in data 24.12.2019.
Il P.M. rappresentava che il sig. LE, al fine di dimostrare la legittima conduzione dei terreni dichiarati per le suddette campagne, presentava al CAA competente i due seguenti contratti di comodato che all’esito delle indagini condotte erano risultati falsi:
- il contratto di comodato del 2.7.2015, registrato in data 6.5.2016 presso l’Agenzia delle entrate di Catania al n. 2259 serie 3, avente ad oggetto i terreni agricoli censiti al Catasto del Comune di Ramacca, foglio 109 particelle 250, 286, 358, 359, 362, 363, 364, 365, 450, 452, e apparentemente stipulato da un lato dai sig.ri AT e AR e dall’altro dal sig. LE, era stato già disconosciuto dai proprietari dei terreni all’atto della presentazione della querela da cui ha avuto origine il procedimento penale a carico del LE e tale circostanza era stata ulteriormente ribadita, in sede di escussione a sommarie informazioni dei medesimi sig.ri AT e AR, da parte dei militari della Guardia di Finanza;
- il contratto di comodato del 2.7.2015, registrato in data 6.5.2016 presso l’Agenzia delle Entrate di Catania al n. 1489 (recte 2258) serie 3, avente ad oggetto i terreni agricoli censiti al Catasto del Comune di Ramacca, foglio 109 particelle 283, 287, 306, 333, 567, 568, 569, 570, e apparentemente stipulato tra il sig. RE e il sig. LE per il quale il primo, escusso a sommarie informazioni dalla GdF, aveva dichiarato che, già in data 6.6.2016, venuto a conoscenza dell’esistenza di tale contratto, ne aveva disconosciuto la propria firma.
L’Ufficio requirente rilevava che la superficie delle particelle riconducibili ai falsi titoli di conduzione risultava per tutte le campagne dal 2016 al 2019 superiore all’86%.
II.b. Secondo l’Ufficio requirente il caso, attesa la falsità dei contratti di comodato prodotti dal LE fraudolentemente utilizzati al fine di dimostrare e attestare la giuridica disponibilità dei terreni, rientrava nel campo di applicazione della c.d. “clausola di elusione” prevista dall’art. 60 del Reg. (UE) 1306/2013 che, prescindendo dall’estensione delle particelle di cui sia stata falsamente dichiarata la legittima conduzione, dispone la non concessione dei contributi ai soggetti che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l’ottenimento di tali benefici.
La Procura regionale, quindi, prospettava che il sig. LE AT, titolare dell’impresa “ESI di LE AT”, non aveva diritto al pagamento della somma complessiva di euro 23.764,33 a titolo di aiuti comunitari in favore degli agricoltori, avendo lo stesso dichiarato falsamente, in modo intenzionale, per gli anni dal 2016 al 2019, la conduzione di terreni di cui non aveva la disponibilità giuridica, evidenziando che essa integrava un’ipotesi tipica di occultamento doloso del danno.
Il P.M. aggiungeva che AGEA aveva emesso il provvedimento cautelare di sospensione, prot. n. 58653 del 02/09/2021, delle erogazioni nei confronti del sig. LE. Inoltre, per gli stessi fatti quest’ultimo, in data 4.10.2021, era stato rinviato a giudizio per il reato di cui agli artt. 81 cpv. e 640 bis c.p. nonché per il reato di cui agli artt.
81 cpv., 61 n. 2 e 483 c.p. A seguito di istanza dell’imputato di sospensione del processo con messa alla prova ex art. 168 bis c.p. e della conseguente ammissione, il procedimento penale era stato definito con sentenza irrevocabile n. 2745/2024 del Tribunale di Catania che ha dichiarato l’estinzione del reato ascritto al LE a seguito di esito positivo della misura di messa alla prova.
III. In data 31 marzo 2025 la Procura emetteva un invito a dedurre, notificato in data 09.05.2025, contestando, a titolo di dolo, al sig. LE AT, titolare della ditta individuale “ESI di LE AT” , il danno erariale, corrispondente ai contributi complessivamente percepiti dal 2016 al 2019 nella misura di euro 23.764,33.
Il sig. LE si era avvalso della facoltà preprocessuale depositando delle deduzioni difensive non ritenute idonee dal P.M. a superare la contestazione di responsabilità nei suoi confronti.
A tal proposito il P.M. argomentava che, pur in assenza di una sentenza di condanna con efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per il risarcimento del danno ai sensi dell’art. 651 c.p.p., sulla base dell’autonomia del giudizio contabile rispetto a quello penale il rilevante ed esaustivo quadro probatorio emerso dai puntuali e approfonditi accertamenti della P.G. era idoneo ad assurgere a dignità di prova e ad essere posto a fondamento della decisione del giudice contabile secondo la regola civilistica del “più probabile che non”, diversamente dal giudizio penale, dove invece vige il regime probatorio della certezza oltre ogni ragionevole dubbio. L’Ufficio requirente richiamava, quindi, la giurisprudenza nomofilattica contabile sul libero convincimento del giudice e sul suo prudente apprezzamento del materiale probatorio, ivi compresa la documentazione che proviene dal processo penale, sia pure emersa nel corso delle indagini preliminari, ancorché non confermata in sede dibattimentale.
Secondo il P.M. andava confermata la contestazione di responsabilità amministrativa a carico del sig. LE stante la mancata allegazione di circostanze specifiche idonee a smentire gli esiti delle verifiche svolte dalla GdF che con un solido e completo quadro probatorio aveva accertato l’antigiuridicità della sua condotta, finalizzata a percepire indebitamente gli aiuti comunitari attraverso la produzione di falsa documentazione attestante la legittima conduzione dei terreni in questione.
IV. Con decreto del 2 luglio 2025 la Presidente di questa Sezione fissava l’udienza di discussione per il 19 novembre 2025 assegnando termine fino al 30 ottobre 2025 per la tempestiva costituzione e il deposito di memorie e documenti.
V. In data 29 ottobre 2025 si costituiva in giudizio il convenuto LE con il patrocinio dell’avv. IZ RA IR chiedendo di rigettare la domanda attorea in quanto inammissibile e improcedibile nonché infondata in fatto e in diritto.
La difesa richiamava i fatti di causa evidenziando che il procedimento penale n. 1239/2018 RGNR iscritto presso la Procura della Repubblica di Caltagirone, a seguito della denuncia/querela dei sig.ri AT e AR nei confronti del sig. LE per presunta truffa (art. 640 c.p.)
e sostituzione di persona (art. 494 c.p.) veniva archiviato e riunito al procedimento n. 735/2020, anch’esso archiviato, mentre il successivo procedimento penale n. 12635/2020 RGNR per il reato di truffa ex art.
640 bis c.p. ai danni dell’AGEA era definito in data 19/04/2024 dal Tribunale di Catania, con sentenza irrevocabile di non doversi procedere per estinzione del reato a seguito di esito positivo della messa alla prova.
In via preliminare era eccepita la violazione dell’art. 51 del c.g.c. per mancanza di una notizia di danno specifica e concreta in quanto la segnalazione della Guardia di Finanza-Compagnia di Caltagirone faceva riferimento ad un’asserita e, pertanto, ipotetica falsità dei contratti di comodato dei terreni che non era mai stata oggetto di attività di indagine da parte della Polizia Giudiziaria, che si era limitata ad acquisire le dichiarazioni dei querelanti senza riscontrare in alcun modo tale dato.
Nel merito era dedotta l’infondatezza della domanda in quanto la falsità dei due suddetti contratti di comodato non era mai stata accertata visto che le dichiarazioni rese dai sig.ri AT, AR e RE non erano mai state riscontrate né accertate in un giudizio tanto che il procedimento penale n. 1239/2018 RGNR scaturito dalla denuncia/querela dei sig.ri AT e AR, per i reati di truffa e sostituzione di persona, era stato definitivamente archiviato e la sentenza irrevocabile di non doversi procedere per estinzione del reato a seguito di esito positivo della messa alla prova, emessa nell’ambito del procedimento penale n. 12635/2020 RGNR, per l’ipotesi di reato di truffa ai danni dell’AGEA, non era idonea ad esprimere un compiuto accertamento sul merito dell’accusa e sulla responsabilità dell’imputato.
Con riferimento alle dichiarazioni di terzi raccolte in fase istruttoria al di fuori del processo e in assenza di garanzia in ordine all’osservanza delle forme e previsioni dettate dalla disciplina processuale, era dedotto che il loro valore probatorio può essere solamente quello proprio degli elementi indiziari, i quali, mentre possono concorrere a formare il convincimento del giudice, non sono idonei a costituire, da soli, il fondamento della decisione, evidenziando che la falsità materiale dei contratti oggetto delle dichiarazioni dei terzi non era mai stata riscontrata in sede giudiziale con autonomo accertamento.
VI. All’udienza del 19 novembre 2025 il P.M. evidenziava che la segnalazione di danno della GdF presentava tutti gli elementi per integrare una notizia di danno specifica e concreta e nel merito prospettava la falsità dei contratti di comodato, avendo i relativi proprietari disconosciuto le relative firme, e il disvalore della condotta del convenuto per come riconosciuto nella sentenza penale, insistendo nella richiesta di condanna. Il difensore del convenuto si riportava alla memoria di costituzione.
La causa, quindi, era posta in decisione.
Considerato in
DIRITTO
1. Il presente giudizio ha per oggetto l’accertamento della responsabilità per il danno erariale asseritamente cagionato all’AGEA, quale organismo pagatore nazionale dei contributi agricoli unionali, dal sig. LE AT che n.q. di titolare dell’impresa “ESI di LE AT” (P. IVA 052775380870) è stato il richiedente e il beneficiario degli aiuti economici contestati. Tale danno deriverebbe dall’erogazione indebita di contributi FEAGA causato dalle condotte illecite dell’odierno convenuto dolosamente preordinate alla illecita erogazione di tali finanziamenti unionali.
In via pregiudiziale, in punto di sussistenza della giurisdizione contabile, si osserva che, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione (cfr., Cass. civ., SS.UU., ex multis: n. 4511/2006, n.
5019/2010, n. 23897/2015 e n. 21297/2017), i privati percettori di contributi economici pubblici intrattengono sostanzialmente un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione poiché, attraverso l’impiego delle risorse finanziarie conseguite, concorrono a realizzare l’interesse pubblico alla cui cura è preposta l’amministrazione erogatrice.
Per i motivi sopra esposti sussiste la giurisdizione di questa Corte nei confronti del convenuto LE AT quale soggetto richiedente/percettore dei contributi FEAGA per le annualità dal 2016 al 2019.
2. Affermata la giurisdizione contabile, va scrutinata l’eccezione di nullità per mancanza di una notizia di danno specifica e concreta in violazione dell’art. 51 c.g.c. sollevata dalla difesa del convenuto secondo cui la segnalazione della GdF trasmessa via PEC in data 26.08.2020 sarebbe del tutto priva dei requisiti di specificità e concretezza in quanto fa riferimento ad una ipotetica falsità dei contratti di comodato dei terreni in esame che non sarebbe mai stato oggetto di indagine penale.
L’art. 51 c.g.c. “Notizia di danno erariale”, che ha trasposto nel codice di giustizia contabile la precedente disciplina dell’art. 17, co. 30-ter D.l.
78/2009 conv. nella l. n. 102/2009, dispone al comma 1 che “Il pubblico ministero inizia l’attività istruttoria, ai fini dell’adozione delle determinazioni inerenti l’esercizio dell’azione erariale, sulla base di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge (enfasi aggiunta)” mentre al comma 2 prevede che “La notizia di danno, comunque acquisita, è specifica e concreta quando consiste in informazioni circostanziate e non riferibili a fatti ipotetici o indifferenziati” e, infine, il comma 3 stabilisce che “Qualsiasi atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è nullo e la relativa nullità può essere fatta valere in ogni momento, da chi vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti”.
Le SS.RR. di questa Corte, con la decisione n. 12/QM/2011, nell’interpretare l’art. 17, co. 30-ter, del D.L. n. 78/2009, poi abrogato dall’art. 4 dell’allegato 3 “norme transitorie e abrogazioni” del c.g.c. e trasfuso nel vigente art. 51 c.g.c., hanno affermato il seguente principio di diritto: [Il significato da attribuire all’espressione “specifica e concreta notizia di danno”, recata dall’art. 17, comma 30-ter, in esame, è così precisato: il termine notizia, comunque non equiparabile a quello di denunzia, è da intendersi, secondo la comune accezione, come dato cognitivo derivante da apposita comunicazione, oppure percepibile da strumenti di informazione di pubblico dominio; l’aggettivo specifica è da intendersi come informazione che abbia una sua peculiarità e individualità e che non sia riferibile ad una pluralità indifferenziata di fatti, tale da non apparire generica, bensì ragionevolmente circostanziata; l’aggettivo concreta è da intendersi come obiettivamente attinente alla realtà e non a mere ipotesi o supposizioni].
La motivazione di tale principio di diritto deriva dalla considerazione che “l’attività istruttoria sia esente da nullità ogni qual volta la Procura si sia attivata non in base a “mere ipotesi o supposizioni” di danno, ovvero con modalità che esorbitino in “un improprio potere di controllo generalizzato e permanente sull’attività amministrativa”
(Corte costituzionale, sentenza n. 209/1994, cit.), ma sulla base di una
“notitia damni” che appaia sufficientemente determinata e realistica
(appunto, “specifica e concreta”); e, cioè, una notizia di danno tale da ingenerare il sospetto della esistenza dei presupposti per l’esercizio dell’azione di responsabilità” … e che la “sanzione della nullità colpisce solo quegli atti istruttori e processuali che trovino origine in mere supposizioni, o che siano espressione di un’impropria e generalizzata (e non consentita) forma di controllo” (C. conti, SS.RR:,
sent. n.12/QM/2011, p. 7.3).
Nella stessa pronuncia è stato chiarito che non possono costituire
“notizie di danno specifiche e concrete … quelle relative alla mera condotta illecita di uno o più soggetti, laddove manchi il riferimento ad un’ipotesi concreta di danno, quale presupposto oggettivo della responsabilità amministrativa” in quanto “una notizia di (presunti)
comportamenti illeciti, dalla quale non emergano tuttavia danni ingiusti per l’ente pubblico, non potrebbe contenere i requisiti minimi di specificità e concretezza (C. conti, SS.RR., sent. n.12/QM/2011, p.
7.5.4.).
Sulla base di tali coordinate ermeneutiche, ai fini dell’esercizio dell’azione erariale, non occorre che [la “notitia damni” sia completa, e cioè individui tutti gli elementi necessari della responsabilità amministrativa-contabile, in quanto il requisito della specificità e concretezza della notizia di danno è soddisfatto … dalla presenza di un’informazione comunque acquisita, relativa ad un fatto, anche non completo in tutti suoi elementi, ma individuato nelle sue linee essenziali e, comunque, presentante una obiettiva capacità di produrre un danno erariale, sì da richiedere lo svolgimento dell’attività istruttoria volta ad accertare la sussistenza di tutti i presupposti che concorrono a configurare la responsabilità amministrativa] (cfr. C.
conti, Sez. I App., sent. n. 353/2021).
Ciò posto, l’eccezione di nullità formulata dalla difesa del convenuto è infondata e va rigettata.
Nel caso di specie, come risulta dagli atti, il Pubblico Ministero ha avviato la propria attività istruttoria sulla base della segnalazione effettuata con nota prot. 00448291/2020 del 26 agosto 2020 da parte della Guardia di Finanza-Compagnia di Caltagirone quale esito delle indagini penali condotte nell’ambito del procedimento penale 1239/18 instaurato presso la Procura della Repubblica di Caltagirone a seguito di un esposto-denuncia dei sigg. AT e AR.
Tale notizia di danno erariale presenta i richiesti requisiti di specificità e concretezza in quanto individua l’asserita condotta illecita del sig.
LE nella “creazione ad arte di falsi documenti costituiti da fittizi contratti di comodato d’uso, idonei a far acquisire la disponibilità legale dei terreni propedeutica alla presentazione di apposite domande uniche di pagamento al fine di percepire dei contributi pubblici per il sostegno alla produzione”. Nella stessa segnalazione sono state esplicitate e allegate le attività investigative condotte dalla GdF consistite nell’acquisizione di sommarie informazioni dai soggetti proprietari dei terreni dichiarati nelle domande di aiuto oggetto di notizia di danno, i quali hanno disconosciuto tali contratti di comodato e le firme apposte a loro nome su di essi.
Nel caso di specie, quindi, la suddetta notizia di danno presenta i previsti requisiti per rappresentare un valido innesco dell’attività istruttoria della Procura regionale attrice.
3. Sempre in via preliminare va richiamata l’autonomia e la differenziazione tra il giudizio penale e quello contabile per responsabilità amministrativa derivante dalla diversità dell’oggetto, delle parti e dei poteri nell’ambito di ciascuno delle due tipologie di giudizi e delle conseguenti ricadute anche sul piano probatorio.
Infatti, la giurisprudenza costante di questa Corte ha avuto modo di sottolineare che la “responsabilità amministrativa si inserisce nell’archetipo della responsabilità patrimoniale a prevalente funzione risarcitoria-recuperatoria, che la differenzia profondamente dalla responsabilità penale a prevalente funzione punitiva-afflittiva. Ciò comporta che nel processo penale si configura una diversità dei valori in gioco tra accusa e difesa (la libertà del singolo e la pretesa punitiva dello Stato ex art. 27, Cost.) mentre nel processo contabile c’è l’equivalenza dei valori in gioco tra le due parti contendenti
(patrimonio privato e erariale), valori che conformano, differenziandoli, gli standard delle prove e dei mezzi di ricerca delle stesse ed, in ultima analisi, la c.d. “regola di giudizio”. Infatti, durante l’istruttoria contabile si raccolgono tutte le fonti di prova, alcune di valore meramente indiziario, che spesso possono determinare l’esito del giudizio: la distinzione tra elemento, indizio di prova e prova, tende quindi a sfumare, divenendo quasi impalpabile in un processo il cui esito può essere determinato anche dall’operare di presunzioni e da canoni di giudizio di natura probabilistica. Infatti, sempre la differente natura dei valori in gioco nei due tipi di processo (libertà e patrimonio) segna l’essenziale distinzione] che è come detto - la regola probatoria” (C. conti, SS.RR. n. 28/QM/2015, par. 2).
Nel processo penale, infatti, vige la regola della prova oltre il ragionevole dubbio (art. 533 c.p.p.) mentre nel processo contabile, la cui disciplina ai sensi dell art. 7, co. 2, c.g.c. rinvia ai principi generali del processo civile, vige la regola della preponderanza dell’evidenza o del “più probabile che non” (artt. 115 e 116 c.p.c.). Il giudizio contabile, quindi, si basa sugli elementi di convincimento disponibili in relazione al caso concreto la cui attendibilità va verificata sulla base dei relativi elementi di conferma.
Ciò comporta che il giudice contabile, a differenza di quello penale, può trarre argomenti di prova da tutti gli elementi in suo possesso, potendo porre a fondamento della decisione indizi e/o prove allegati dalle parti sulle quali formare il suo libero convincimento in quanto nel vigente ordinamento processuale contabile non esiste una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova come confermato dall’art. 94, co. 4, c.g.c.
Il rapporto tra giudizio penale e giudizio contabile si sostanzia, quindi, nella possibilità per il giudice contabile di procedere ad un’autonoma valutazione delle risultanze istruttorie del procedimento penale per accertare gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa per danno erariale, per cui prima il P.M. e poi il Giudice contabile in composizione collegiale possono trarre dalle risultanze del procedimento penale autonomi apprezzamenti e convincimenti anche quando le infrazioni considerate ai fini della pronuncia coincidano, in tutto od in parte, con la violazione di particolari obblighi di servizio
(cfr. C. conti, SS.RR., ord. 2/2020) e anche quanto le risultanze del procedimento penale non siano state sottoposte al vaglio del dibattimento penale.
4. Prima di entrare nelle questioni di merito, il Collegio ritiene necessario richiamare la normativa che, nel periodo di riferimento, ha disciplinato le erogazioni comunitarie nel settore agricolo.
La Politica Agricola Comune (PAC), che nel corso degli anni è stata oggetto di numerose riforme, ha avuto come uno degli strumenti principali il Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) destinato al finanziamento delle misure volte a regolare o sostenere i mercati agricoli e alla concessione di pagamenti diretti agli agricoltori .
4.1. La disciplina degli aiuti finanziati dal FEAGA per le campagne agricole dal 2015, come è il caso di specie, è contenuta nel Reg. Ue 1307/2013, nel Reg. delegato (UE) 639/2014 della Commissione e nel Reg. di esecuzione (UE) 641/2014 della Commissione.
Tale disciplina ha ampliato e semplificato il sistema del pagamento unico svincolato dall’obbligo di produzione (c.d. disaccoppiamento),
introdotto dal Reg. CE 1782/2003, prevedendo il rispetto di determinate norme di condizionalità relative alla corretta applicazione dei criteri di gestione e alle buone condizioni agronomiche e ambientali.
Il nuovo regime, quindi, pur prevedendo degli aiuti al reddito non più vincolati alle produzioni agricole e zootecniche, ha continuato a parametrare in linea di massima questi aiuti all’estensione della superficie aziendale dell’impresa agricola, in quanto gli aiuti sono subordinati al rispetto di impegni/condizioni i quali presuppongono che l’impresa agricola abbia la piena disponibilità dei terreni interessati i quali devono essere perfettamente identificabili, al fine di prevenire possibili abusi.
Il titolare dell’impresa agricola, per conseguire il suddetto contributo, deve costituire un “fascicolo aziendale” (istituito dall’art. 9 del d.P.R.
503/1999 nell’ambito della “Anagrafe delle aziende agricole”
introdotta dall’art. 14, co. 3, D.lgs. 173/1998), che è l’insieme delle informazioni e dei documenti relativi all’azienda agricola, compresi quelli relativi alle consistenze aziendali con l’indicazione degli estremi catastali e del relativo titolo di conduzione, e presentare ogni anno una domanda di contributo, la cosiddetta Domanda Unica di Pagamento
(DUP), nella quale deve indicare tutte le particelle agricole dell’azienda
(art. 72 Reg. 1306/2013) di cui ha la disponibilità in base ad uno dei titoli giuridici espressamente presi in considerazione dalla relativa disciplina nazionale di ogni Stato membro.
Tale domanda di pagamento va presentata dall’imprenditore agricolo in via telematica all’AGEA quale organismo pagatore, anche avvalendosi dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA).
4.2. La necessità di dare certezza della consistenza aziendale quale elemento centrale delle domande annuali di contributo a valere sul FEAGA ha prodotto nell’ordinamento nazionale una disciplina integrativa specifica recata dall’art. 3, co. 1, lett. “f”, d.P.R . 503/1999, dai decreti MIPAAF del 4 aprile 2000, del 10 agosto 2001, del 17 aprile 2003 e del 20 marzo 2015 e dalle circolari adottate dall’AGEA (cfr. n. 35 del 24.04.2001, n. 23 del 24.04.2003 e n. 210 del 20.05.2005) secondo la quale l’erogazione dei contributi agricoli comunitari è subordinata alla sussistenza di un titolo giuridicamente idoneo e debitamente documentabile che attribuisca all’imprenditore agricolo
(coltivatore/allevatore) la disponibilità della superficie.
Tale disciplina dimostra la necessità, avvertita dall’ordinamento nazionale, di contrastare fenomeni fraudolenti ammettendo ai contributi solo le superfici per le quali la disponibilità giuridica potesse essere fondata su titoli formalmente riconosciuti ed adeguatamente provati dal beneficiario, non potendo rilevare la semplice materiale disponibilità dei terreni senza alcuna dimostrazione della titolarità di un diritto reale o personale di godimento previsto dall’ordinamento nazionale.
In tal senso si è espressa con orientamento costante la giurisprudenza contabile (cfr., C. conti, ex multis: Sez. giur. App. Reg. siciliana, n.
77/2015; Sez. I App., n. 281/2013, Sez. giur. Reg. siciliana, n.
3331/2013, sez. giur. Veneto, sent. 54/2011), la Corte di cassazione (cfr.
Sez. II penale, n. 42363/2012) nonché la Corte di giustizia europea
(sent. n. C-375/08 del 24.06.2010) che ha espresso il principio di diritto secondo il quale la normativa comunitaria non osta a che gli Stati membri impongano nella loro normativa nazionale l’obbligo di produrre un valido titolo giuridico, a condizione che siano rispettati gli obiettivi perseguiti dalla normativa comunitaria e i principi generali del diritto comunitario, in particolare quello di proporzionalità.
4.3. La normativa comunitaria precedentemente richiamata ha previsto anche i casi di decadenza dal contributo e di ripetizione degli importi percepiti.
L’art. 19, co. 2 Reg. 640/2014 disciplina, a partire dalla campagna 2015, la fattispecie della “sovradichiarazione intenzionale” prevedendo che, fermo restando quanto previsto dal suddetto art. 60 Reg. Ue 1306/2013, “Se la differenza constatata è superiore al 20% della superficie determinata, non è concesso alcun aiuto o sostegno connesso alla superficie per il gruppo di colture di cui trattasi”.
Inoltre, la norma di chiusura è costituita dall’art. 60 Reg. Ue 1306/2013, il quale ha previsto che “Fatte salve disposizioni specifiche, i benefici previsti dalla legislazione settoriale agricola non sono concessi alle persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l’ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione”.
A tale normativa comunitaria si aggiungono le disposizioni nazionali in materia di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di certificazione ex art. 75 d.P.R. 445/2000 il quale prevede che, qualora dal controllo delle predette dichiarazioni, “emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”, fermo restando la responsabilità penale.
Infine, bisogna richiamare l’art. 3, co. 1, L. 898/1986 il quale prevede che chiunque, mediante l’esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del FEAGA e del FEASR, ferme restando le sanzioni penali e amministrative, è tenuto in ogni caso alla restituzione dell’indebito.
5. Delineato il quadro normativo vigente nel periodo dei fatti di cui è causa, il Collegio ritiene che la domanda della Procura regionale vada accolta in considerazione delle argomentazioni di seguito svolte.
5.1. Il Collegio, infatti, ritiene che sussistano tutti gli elementi di responsabilità amministrativa in capo al sig. LE AT nella qualità di titolare dell’impresa “ESI di LE AT” (P. IVA 052775380870) e richiedente/beneficiario dei contribuiti FEAGA contestati dall’Ufficio requirente a titolo di danno erariale .
In primo luogo, come già affermato nel precedente punto 2., non può revocarsi in dubbio l’esistenza, nel caso di specie, del rapporto di servizio tra il convenuto e l’AGEA quale organismo pagatore nazionale dei contributi FEAGA nel periodo di riferimento.
Allo stesso modo sussistono tutti gli elementi dell’illecito erariale riconducibile a titolo di dolo al sig. LE AT come risulta ampiamente provato dal materiale probatorio versato in atti dalla Procura regionale rispetto al quale la difesa del convenuto non ha allegato e provato alcuna prospettazione alternativa, essendosi limitata ad eccepire che la falsità materiale dei contratti posti a giustificazione della superficie aziendale dichiarata nelle domande di pagamento per le campagne agricole dal 2016 al 2019 non sia stata accertata in un processo penale con le garanzie ivi previste per cui la contestazione attorea dell’illecito erariale per gli stessi fatti non potrebbe ritenersi provata.
Tale argomento difensivo del convenuto, alla luce delle differenze fra il giudizio di responsabilità amministrativa e il giudizio penale per come esplicate nel precedente punto 3, non è fondato.
Dalle risultanze delle attività di P.G. allegate dal P.M. risulta che nella DUP per il 2016 è stata dichiarata dal sig. LE AT una superficie aziendale complessiva di 14 ettari, 66 are e 27 centiare composta da 17 particelle di terreni presenti al Catasto del Comune di Ramacca, delle quali quelle contestate sono 8 particelle identificate al foglio 109 ai nn. 286, 358, 359, 362, 363, 365, 450, 452 (di proprietà dei sigg. AT e AR pari a più di 5,6 ettari) e altre 8 particelle identificate sempre al foglio 109 ai nn. 283, 287, 306, 333, 567, 568, 569, 570 (di proprietà del sig. RE NI pari a più di 7 ettari) per una superficie di 12 ettari, 76 are e 14 centiare corrispondente a poco più dell’87% di quella dichiarata. Per i suddetti terreni contestati è stata dichiarata la conduzione in comodato per un periodo quinquennale dal 02.07.2015 al 02.07.2020 sulla base di due contratti di comodato dichiarati sottoscritti in data 02.07.2015 e acquisiti rispettivamente a sistema con n. AGEA.CAA3834.2016.0001068 e n.
AGEA.CAA3834.2016.0001489 [cfr. doc. 1) della citazione, pagg. 6979].
Nelle successive DUP 2017, 2018 e 2019 alla superficie complessiva già dichiarata nel 2016 il sig. LE AT ha aggiunto la particella identificata al foglio 109 e al n. 364 sempre del catasto terreni del Comune di Ramacca pari a ettari 1, 97 are e 64 centiare (anch’essa contestata da P.M.) dichiarata di proprietà del sig. AR VA CO BA e condotta in comodato dal 14.05.2017 al 01.07.2020 sulla base di un titolo contrattuale dichiarato sottoscritto il 02.07.2015 e registrato al n. AGEA.CAA5733.2017.0000445 [cfr. doc. 1)
della citazione, pagg. 80-103].
Dalle indagini condotte è emerso che per giustificare la conduzione dei suddetti terreni dichiarati oggetto di contestazione il sig. LE ha presentato al CAA mandatario due contratti di comodato.
Il primo contratto di comodato del 02.07.2015 della durata di un quinquennio decorrente dalla stipula è stato registrato in data 06.05.2016 presso l’Agenzia delle entrate di Catania al n. 2258 serie 3 e risulta apparentemente stipulato tra il sig. RE NI e il convenuto con riferimento alle suddette particelle nn. 283, 287, 306, 333, 567, 568, 569, 570 del foglio 19 (cfr.: doc. 1 della citazione, pagg.
152-155; all. 6 della memoria di LE).
Il secondo contratto di comodato del 02.07.2015 della durata di un quinquennio decorrente dalla stipula è stato registrato in data 06.05.2016 presso l’Agenzia delle entrate di Catania al n. 2259 serie 3 e risulta apparentemente stipulato tra la parte comodante composta dai sigg. AT NO AT e AR VA CO BA e il comodatario odierno convenuto con riferimento alle suddette particelle nn. 250, 286, 358, 359, 362, 363, 364, 365, 450, 452 del foglio 19 (cfr.: doc. 1 della citazione, pagg. 148-151; all. 5 della memoria di LE).
Tali due documenti contrattuali, secondo la prospettazione attorea basata sulle indagini svolte dalla GdF le cui risultanze sono state versate dal P.M. nel fascicolo di causa, sarebbero risultati non veritieri.
Infatti, il primo contratto non è stato riconosciuto dal sig. RE NI. Quest’ultimo nelle sommarie informazioni ex art. 351 c.p.p.
rese il 4 marzo 2020 alla GdF-Compagnia PA ha dichiarato di avere stipulato in data 23.09.2015 con il sig. LE un contratto preliminare di vendita con possesso anticipato dei suddetti terreni coltivati ad agrumi individuando la data di stipula del contratto definitivo entro i successi 18 mesi (marzo 2017) e ricevendo a titolo di caparra confirmatoria un assegno postdatato di euro 30.000,00 emesso dalla società Corona Fruit non incassabile per intervenuto fallimento di quest’ultima. Seguiva una intimazione del sig. RE nei confronti del sig. LE a dare un concreto seguito a quanto pattuito cui seguiva un incontro con lo stesso in data 06.06.2016 durante il quale il sig.
RE apprendeva dell’esistenza del suddetto contratto di comodato che veniva dallo stesso prontamente disconosciuto. Successivamente, avendo continuato il sig. LE a non rispettare gli impegni assunti, era oggetto da parte del sig. RE di una denuncia querela del 22.03.2018 che dava origine al p.p. 4681/2018 RGNR conclusosi con decreto di archiviazione. Inoltre, in quella sede il sig. RE NI ha rinnovato il disconoscimento della firma apposta a suo nome sul suddetto contratto, dichiarando che il sig. LE ha continuato ad avere in possesso i suddetti terreni fino al febbraio/marzo 2019 anche se dal gennaio 2016 gli stessi erano rimasti incolti (cfr. doc. 1 citazione, pp. 162-165).
Anche il secondo contratto non è stato riconosciuto dall’apparente parte comodante. Infatti, il sig. AT NO AT, comproprietario dei suddetti terreni unitamente al cognato AR VA (cointestatario unico per successione mortis causa della coniuge AT TA, deceduta durate i fatti di causa, con cui era in regime di comunione legale dei beni) nelle sommarie informazioni ex art. 351 c.p.p. rese il 2 aprile del 2019 alla GdF-Compagnia Catania (cfr.
doc. 1 della citazione, pp. 156-159), confermate dalle sommarie informazioni ex art. 351 c.p.p. rese dal cognato AR VA CO BA il 3 giugno del 2019 alla GdF-Compagnia PA (cfr. doc. 1 della citazione, pp. 160-161), ha dichiarato di avere stipulato, unitamente al cognato e alla sorella, in data 02.07.2015 con il sig. LE un contratto preliminare di vendita con possesso anticipato dei suddetti terreni individuando la data di stipula del contratto definitivo entro il termine perentorio dei successi 18 mesi (09.01.2017).
In tale contratto era pattuito un prezzo complessivo di euro 320.000,00 da pagare in via principale con l’intervento dell’ISMEA e, nel caso di esito negativo della pratica con quest’ultimo Ente, era previsto il pagamento della prima rata di euro 160.000,00 entro tale termine di 18 mesi con slittamento del termine per la conclusione del contratto definitivo a 36 mesi dalla stipula del preliminare (cfr. doc. 12 “248058”
della citazione, pagg. 7-17) pattuendo a titolo di caparra confirmatoria un assegno di euro 50.000,00 emesso dalla società Corona Fruit risultato anch’esso non incassabile in quanto il conto corrente da cui era stato tratto l’assegno era stato chiuso circa due anni prima del preliminare e la P.IVA della società emittente era cessata in data 02.07.2013 (cfr. doc. 12 “248058” della citazione, pag. 23).
Nel maggio del 2016 i proprietari dei suddetti terreni (sigg. AT NO AT e AR VA CO BA) sono venuti a conoscenza dell’esistenza del suddetto contratto di comodato che è stato disconosciuto per cui essi, su consiglio del loro legale di fiducia, stipulavano in data 6 giugno 2016 con scrittura privata un nuovo accordo con il sig. LE AT (cfr. doc. 12 “248058” della citazione, pagg. 18-22) in cui, dopo avere dato atto del suddetto contratto di comodato del 2 luglio 2015 “stipulato all’insaputa” di parte comodante, concordavano, fra l’altro, che i “Sigg.ri AT NO AT e AR VA CO BA, essendo venuti a conoscenza del contratto di comodato citato, espressamente disconoscono la sottoscrizione ivi apposta” e che alla “scadenza dei 18 mesi dalla stipula del preliminare di compravendita (09.01.2017), verrà corrisposto dal sig. LE AT la somma di € 160.000,00” e quest’ultimo si “obbliga a stipulare il contratto definitivo di compravendita entro 36 mesi dalla data di stipula del preliminare di vendita (02.07.2018)”.
Successivamente le disposizioni pattuite continuavano a non essere eseguite dal sig. LE AT per cui la parte promittente in data 24.05.2018 presentava un atto querela da cui esitava sia il procedimento penale per il reato continuato di “Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche” (art. 640 c.p.) definito con sentenza irrevocabile n. 2745/2024 del Tribunale di Catania “di non doversi procedere nei confronti di TT LV in ordine al reato ascritto perché estinto a seguito di esito positivo della messa alla prova” ai sensi dell’art. 464-septies c.p.p., sia la segnalazione di danno erariale che ha dato origine al procedimento istruttorio cui è seguito l’odierno giudizio.
Gli elementi sopra riportati per la loro gravità, precisione e concordanza portano il Collegio a ritenere che il convenuto per le campagne agricole dal 2016 al 2019 abbia prodotto in modo artificioso i due suddetti contratti di comodato atti a giustificare la disponibilità giuridica dei terreni costituenti più dell’86% della superficie aziendale dichiarata per ciascuna delle suddette annualità.
A questo libero convincimento del Collegio non può essere d’ostacolo, come prospettato dalla difesa del convenuto, il fatto che la sentenza penale di dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, pur costituendo una modalità alternativa di definizione del giudizio penale, non contiene alcun accertamento di merito in ordine alla sussistenza del reato ed alla responsabil ità dell’imputato in considerazione di quanto già argomentato sull’autonomia del giudizio contabile da quello penale e delle specifiche regole probatorie che governano ciascuno dei due suddetti giudizi.
Le univoche e concordanti dichiarazioni dei proprietari dei terreni contestati (sigg. RE NI, AT NO AT e AR VA CO BA) non lasciano dubbi sull’artificiosità di tali contratti di comodato che hanno indotto in errore AGEA permettendo l’indebita erogazione dei contributi costituenti il danno erariale azionato nell’odierno giudizio. A ciò si aggiunga che il contenuto della riferita scrittura privata del 6 giugno 2016 sottoscritta anche dal convenuto LE ha un rilievo confessorio riguardo alla sua condotta illecita di produzione artificiosa di documenti contrattuali non veritieri sulla disponibilità giuridica di terreni agricoli per ottenere i contributi non dovuti oggetto di causa.
Tale gravissima condotta illecita non può essere neutralizzata dalla circostanza che per i suddetti terreni agricoli, di contro, sussistevano tra le relative parti due contratti preliminari di compravendita ad affetti anticipati, pur non seguiti da contratti definitivi, la cui natura giuridica per pacifica giurisprudenza di legittimità è quella del comodato (cfr. Cass. civ., SS.UU, sent. n. 7930/2008). Infatti, il preliminare di vendita ad effetti anticipati costituisce un valido titolo giuridico di conduzione equiparato al comodato solo fino alla data prevista per il rogito alla scadenza della quale esso deve essere sostituito dal titolo della proprietà nel caso di sottoscrizione del contratto definitivo o, in caso contrario, il beneficiario deve fornire un altro valido titolo giuridico di conduzione per l’iscrizione dei terreni nel fascicolo aziendale come specificato recentemente anche da AGEA
(cfr. Testo coordinato sulla costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale, prot. n. 0073919 del 25.09.2025).
In ogni caso, la condotta illecita del convenuto LE è consistita nel fatto che lo stesso, pur a fronte della sussistenza di due validi titoli giuridici dei terreni agricoli in esame che gli attribuivano la detenzione qualificata sugli stessi solo fino alla originaria data prevista per la stipula del contratto definitivo (rispettivamente dal 23.09.2015 al 23.03.2017 per i terreni di proprietà del sig. RE e dal 02.07.2015 al 09.01.2017 per i terreni di proprietà dei sigg. AT e AR), per tutte le campagne agricole dal 2016 al 2019 ha dichiarato due titoli di conduzione non veritieri rappresentati dai due suddetti contratti di comodato della durata dal 02.07.2015 al 02.07.2020. In questo modo, il convenuto con piena coscienza e volontà ha potuto attuare un continuato e quadriennale programma fraudolento di illecito arricchimento a danno di AGEA, considerato che dagli elementi presente in atti risulta evidente che lo stesso fin dalla stipula dei due contratti preliminari non ha avuto alcuna reale intenzione di addivenire alla conclusione dei contratti definitivi vista la riferita falsità degli assegni consegnati alla parte promittente a titolo di caparra confirmatoria.
5.2. Il Collegio, quindi, ritiene che nel caso di specie sia stata provata dal P.M. la condotta artificiosa e fraudolenta del sig. LE AT, la quale ricade nella disciplina del già richiamato articolo 60 Reg. Ue 1306/2013.
Ne consegue che dal combinato disposto della suddetta disciplina eurounitaria e di quella nazionale ex art. 75 d.P.R. 445/2000 e art. 3, co.
1, L. 898/1986, i contributi erogati dal 2016 al 2019 dall’AGEA al convenuto LE AT sono indebiti e debbono essere restituiti, avendo l’AGEA subìto un danno patrimoniale diretto rappresentato dall’intero ammontare dei contributi FEAGA erogati nel periodo di riferimento in assenza dei requisiti previsti dalla richiamata normativa.
Tale pregiudizio erariale azionato non può che essere causalmente ricondotto alle dichiarazioni fraudolente del convenuto effettuate nella piena consapevolezza della divergenza tra la reale situazione di fatto e quella dichiarata.
Le considerazioni articolate nel punto precedente permettono di affermare che tali condotte illecite del convenuto rivestono sicuramente natura dolosa, in quanto tenute con la coscienza e volontà di conseguire vantaggi illeciti e di arrecare danno al pubblico erario.
6. Conclusivamente, per tutto quanto sopra, il Collegio accoglie la domanda formulata dalla Procura regionale nei confronti del convenuto LE AT che, pertanto, va condannato al pagamento del risarcimento del danno erariale in favore dell’AGEA nella misura di euro 23.764,33, oltre alla rivalutazione monetaria, determinata secondo gli indici ISTAT a decorrere dalle date di percezione dei contributi per le campagne agricole 2016, 2017, 2018 e 2019 come specificate nella parte in fatto e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e agli interessi legali sulla somma così rivalutata, da calcolarsi sino all’effettivo soddisfo.
7. Le spese di giustizia, ai sensi dell’art. 31, co. 1, c.g.c. seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda proposta dal Procuratore regionale,
- condanna il sig. LE AT al pagamento, in favore dell’AGEA, della somma complessiva di euro 23.764,33
(ventitremilasettecentosessantaquattro/33) oltre alla rivalutazione monetaria, determinata secondo gli indici ISTAT sugli importi ricevuti a decorrere dalle date di accredito come sopra specificate e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e agli interessi legali sulla somma così rivalutata, da calcolarsi da quest’ultima data sino all’effettivo soddisfo;
- condanna il convenuto al pagamento in favore dello Stato delle spese del giudizio, che si liquidano in euro 121,46 (centoventuno/46).
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo, nelle camere di consiglio del 19 novembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
AS PA AT ZZ
F.to digitalmente F.to digitalmente Depositata in Segreteria nei modi di legge Palermo,
20 gennaio 2026 Il Direttore della Segreteria Dott.ssa Caterina Giambanco F.to digitalmente Originale sentenza € 128,00 Originale sent. esecutiva digitale € 16,00 Diritti di cancelleria digitali € 13,10 Totale spese € 157,10 Il Direttore della Segreteria Dott.ssa Caterina Giambanco firmato digitalmente