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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 06/03/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi, presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 3769/2022
TRA
, nata a [...] il [...] rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Francesco Gentile presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla via Firenze n.32, Ricorrente E
, in persona del Leg. Rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
Emanuela Capannolo con cui elettivamente domicilia presso gli uffici legali dell' CP_1
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene emessa a seguito di riserva assunta ex art. 127 ter c.p.c. all'esito del deposito di note. Con ricorso, depositato in data 05/07/2022, la ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio l' , sostenendo di essere stata iscritta CP_1 nell'elenco nominativo dei lavori agricoli e di aver ricevuto dall'istituto comunicazioni del 17/12/2020 e del 14/2/2021 con cui le veniva chiesto la restituzione della complessiva somma di € 5.657,64, corrisposta a titolo di DS agricola e ANF, a seguito di domande presentate negli anni dal 2001 al 2006. Pertanto, chiedeva all'intestato Tribunale, eccependo l'intervenuta prescrizione decennale dell'azione di ripetizione di indebito esperita dall' , di dichiarare di non essere tenuta alla restituzione della somma CP_1 richiesta con gli impugnati provvedimenti e di condannare l' alla CP_1 restituzione di quanto eventualmente già trattenuto. Il tutto con vittoria di spese. Il ricorso veniva regolarmente notificato all' , che si costituiva in giudizio CP_1 chiedendo di dichiarare la cessata materia del contendere all'esito del
1 procedimento di annullamento in autotutela in corso, compensando le spese di causa. In via pregiudiziale deve rilevarsi che nel caso di specie non si deve dichiarare la nullità dell'atto introduttivo (questione che, come è noto, è rilevabile anche d'ufficio) poiché, in base ad una lettura complessiva dello stesso, possono ritenersi sufficientemente determinati il petitum e la causa petendi (cfr. anche Cass.SS.UU. 6140/93 e 8839/02: “Per aversi nullita' del ricorso introduttivo di cui all'art. 414 cod. proc. civ., non e' sufficiente l'omessa indicazione in modo formale dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, ma e' necessario che sia omesso o del tutto incerto il "petitum" sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, da compiersi anche d'ufficio e anche in grado di appello (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva escluso la nullita' del ricorso introduttivo per la errata indicazione del contratto collettivo applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio e per la mancata specificazione del tipo di contratto di arruolamento a tempo indeterminato invocato dal ricorrente).”. Nel merito in via preliminare questo giudicante dichiara cessata la materia del contendere dato che l' ha provveduto all'annullamento in autotutela CP_1 degli indebiti oggetto di causa. Sotto questo profilo si deve rilevare che sono stati concessi numerosi rinvii, per consentire al ricorrente di interloquire in merito, e la predetta circostanza non è stata in alcun modo contestata. In merito va chiarito che la cessazione della materia del contendere incide sul diritto sostanziale, elimina la contestazione, così come precisata in sede giurisdizionale e rendendo superflua ogni ulteriore decisione del giudice, impone a quest'ultimo di darne atto anche d'ufficio tutte le volte che anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese, il fatto dell'avvenuta cessazione del contendere risulti acquisito in causa. Laddove, però, persiste tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, il giudice del merito deve decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, previi gli accertamenti necessari (cfr. Cass. n 46/90). In altri termini, la pronuncia va fondata sulla valutazione delle probabilità normali di accoglimento basata su considerazioni di verosimiglianza, ovvero su apposita indagine sommaria volta alla delibazione del merito. Quanto alla fattispecie per cui è causa in considerazione della data (26/01/2023) dello intervenuto annullamento le spese devono essere poste a carico del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica definitivamente pronunziando ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere
2) pone le spese di giudizio a carico dell' , liquidando le stesse in CP_1 complessivi € 1.312,00, comprensivi di spese generali al 15% e oneri di legge, a favore del difensore del ricorrente per distrazione;
2 3) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c..
Torre Annunziata 28/02/2025
IL GIUDICE
(dott. Giovanni Favi)
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