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Sentenza 10 maggio 2025
Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 10/05/2025, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3686/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________
composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3686/2023 R.G., promossa
DA
(C.F.: ), nato a [...] il [...] ed ivi residente in Parte_1 C.F._1
via XXV Aprile n. 8, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giuseppina Cicero, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: nata a [...] il [...] ed ivi residente in Controparte_1 C.F._2
via Ciclamino n. 4
RESISTENTE - contumace
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini all'esito dell'udienza sostituita da note scritte del
05.02.2025.
pagina 1 di 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio Parte_1
civile contratto con a Scicli il 12.07.1975, matrimonio trascritto nei registri dello Stato Controparte_1
Civile del medesimo Comune al n. 6, Parte I, dell'anno 1975;
che dall'unione coniugale sono nati dei figli, oggi maggiorenni, economicamente autosufficienti e con nuclei familiari autonomi;
che il ricorrente, dichiarando che non vi è stata alcuna riconciliazione con la coniuge successivamente alla separazione personale dichiarata con Sentenza n. 304/1999 resa dall'ormai ex Tribunale di Modica il 18.11.1999 (proc. civile n. 151/1998 R.G.);
che rimasto vano il tentativo di conciliazione delle parti, non essendo la resistente neppure comparsa all'udienza dinnanzi al Presidente del Tribunale di giorno 11 aprile 2024, il procedimento è stato rinviato all'udienza del 04.12.2024 da tenersi in modalità cartolare;
che il ricorrente ha ritualmente depositato nei termini concessi le note per trattazione scritta insistendo nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio, ma la causa è stata rinviata alla nuova data del
05.02.2025 stante il mancato deposito del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione udienza;
che il ricorrente ha depositato ricorso e decreto di fissazione udienza regolarmente notificati a parte resistente e, in data 05.02.2025, la causa è stata posta in decisione;
che la resistente è rimasta contumace;
che preliminarmente va dichiarata la contumacia di , non costituitasi in giudizio benché Controparte_1
regolarmente citata;
che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio;
che lo stato di protratta separazione sussistente tra i coniugi per come oggi fissato in un anno, risulta dimostrato dalla suddetta sentenza di separazione, passata in giudicato, senza che sia stata eccepita l'interruzione di tale stato;
che l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
che va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le odierne parti;
che su nessun'altra domanda il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi;
che relativamente alle spese processuali attesa la natura della controversia le dichiara irripetibili
P. Q. M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce:
-dichiara la contumacia di , non costituitasi in giudizio benché regolarmente citata;
Controparte_1
-pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Scicli (RG), in data 12.07.1975, tra e , trascritto nei Registri degli atti di matrimonio dell'ufficio dello Parte_1 Controparte_1
Stato Civile di Scicli (RG) al n. 6, Parte I, dell'anno 1975;
-Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Scicli (RG) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-Dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data 9.05.2025
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________
composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3686/2023 R.G., promossa
DA
(C.F.: ), nato a [...] il [...] ed ivi residente in Parte_1 C.F._1
via XXV Aprile n. 8, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giuseppina Cicero, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: nata a [...] il [...] ed ivi residente in Controparte_1 C.F._2
via Ciclamino n. 4
RESISTENTE - contumace
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini all'esito dell'udienza sostituita da note scritte del
05.02.2025.
pagina 1 di 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio Parte_1
civile contratto con a Scicli il 12.07.1975, matrimonio trascritto nei registri dello Stato Controparte_1
Civile del medesimo Comune al n. 6, Parte I, dell'anno 1975;
che dall'unione coniugale sono nati dei figli, oggi maggiorenni, economicamente autosufficienti e con nuclei familiari autonomi;
che il ricorrente, dichiarando che non vi è stata alcuna riconciliazione con la coniuge successivamente alla separazione personale dichiarata con Sentenza n. 304/1999 resa dall'ormai ex Tribunale di Modica il 18.11.1999 (proc. civile n. 151/1998 R.G.);
che rimasto vano il tentativo di conciliazione delle parti, non essendo la resistente neppure comparsa all'udienza dinnanzi al Presidente del Tribunale di giorno 11 aprile 2024, il procedimento è stato rinviato all'udienza del 04.12.2024 da tenersi in modalità cartolare;
che il ricorrente ha ritualmente depositato nei termini concessi le note per trattazione scritta insistendo nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio, ma la causa è stata rinviata alla nuova data del
05.02.2025 stante il mancato deposito del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione udienza;
che il ricorrente ha depositato ricorso e decreto di fissazione udienza regolarmente notificati a parte resistente e, in data 05.02.2025, la causa è stata posta in decisione;
che la resistente è rimasta contumace;
che preliminarmente va dichiarata la contumacia di , non costituitasi in giudizio benché Controparte_1
regolarmente citata;
che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio;
che lo stato di protratta separazione sussistente tra i coniugi per come oggi fissato in un anno, risulta dimostrato dalla suddetta sentenza di separazione, passata in giudicato, senza che sia stata eccepita l'interruzione di tale stato;
che l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
che va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le odierne parti;
che su nessun'altra domanda il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi;
che relativamente alle spese processuali attesa la natura della controversia le dichiara irripetibili
P. Q. M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce:
-dichiara la contumacia di , non costituitasi in giudizio benché regolarmente citata;
Controparte_1
-pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Scicli (RG), in data 12.07.1975, tra e , trascritto nei Registri degli atti di matrimonio dell'ufficio dello Parte_1 Controparte_1
Stato Civile di Scicli (RG) al n. 6, Parte I, dell'anno 1975;
-Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Scicli (RG) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-Dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data 9.05.2025
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
pagina 3 di 3