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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 21/06/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA, II sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai consiglieri
- dott. Giuseppe Minutoli Presidente
- dott. Antonino Zappala' Consigliere
- dott. Vincenza Randazzo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento n. 156/2023 R.G., vertente
TRA
nata a [...], il Parte_1
30/05/1950, rapp.ta e difesa dall'avv. C.F._1
SAITTA CARMELO appellante
CONTRO nato a ROCCALUMERA (ME), il Controparte_1
08/08/1974, , rapp.to e difeso dall'avv. C.F._2
LOMBARDO CARMELO appellato
Ogg: appello a sentenza n. 49/2023 del 13.1.2023, emessa dal Tribunale di Messina
Conclusioni per le parti: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con citazione notificata il 17.2.2023 Parte_1
proponeva appello alla sentenza di cui all'intestazione, con la quale il Tribunale di Messina, definendo il giudizio risarcitorio dalla stessa promosso nei confronti del , Controparte_1
odierno appellato, rigettava la domanda e la condannava alla rifusione delle spese di lite.
Si costituiva l'appellato, chiedendo il rigetto del gravame.
Con ordinanza dell'4.7.24, in esito a trattazione cartolare la causa era posta in decisione con i termini di rito per conclusioni e repliche.
******
Giudizio di primo grado
conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1 esponendo che: a) in data 14.7.2008 il convenuto aveva sporto querela, chiedendo che l'attrice fosse perseguita per il reato di cui all'art. 612 c.p., avendolo minacciato con la seguente frase: “ti tagghiu u coddu” (fatti risalenti al 21-22 aprile 2008); b) il giudice di Pace di Alì Terme aveva definito il giudizio penale, conseguito a detta querela, pronunciando sentenza -n. 6/13, del
19.4.13- di assoluzione con la formula “perché il fatto non sussiste”, sulla quale si era formato il giudicato;
c) la presentazione della querela ad opera del convenuto aveva l'intento di calunniarla e di procurarle un danno alla reputazione, all'onore e alla professionalità, considerato il proprio ruolo di dirigente pedagogista presso l'Asl n. 5 di Messina.
2 Chiedeva, quindi, il risarcimento del danno -in misura pari ad euro 50.000- a causa dei disagi derivati dall'aver dovuto partecipare alle udienze celebrate nel giudizio penale.
costituendosi nel giudizio eccepiva -in via Controparte_1 preliminare- l'improponibilità della domanda, atteso che non vi era stata condanna al risarcimento dei danni ex art. 427 co. 3
c.p.p.
Quanto al merito, ne sosteneva l'infondatezza.
Il Tribunale definiva la controversia nei termini sopra sintetizzati e in motivazione affermava:
a) in via preliminare, che l'eccezione di improponibilità della domanda era infondata;
infatti, sebbene l'art. 427 co. 3 c.p.p. preveda, nei casi di colpa grave, la facoltà del giudice penale di condannare il querelante al risarcimento dei danni all'imputato e al responsabile civile che ne hanno fatto domanda, nello specifico non risultava che la avesse proposto una domanda di tal Pt_1 fatta;
e ancora, che la mancata proposizione di richiesta risarcitoria in sede penale non era ostativa alla proposizione di essa -ai sensi dell'art. 2043 del c.c.- davanti al giudice civile;
b) nel merito, che non vi erano gli elementi del reato di calunnia:
1) intanto, perché la mera presentazione della querela non è sufficiente all'esercizio dell'azione penale, che consegue all'attività pubblicistica di indagine del P.M.; 2) ancora, perché la non aveva dimostrato che il la sapesse Pt_1 CP_1 innocente della minaccia per la quale era stata processata. Infatti, il giudice di pace -premessa la grave inimicizia tra le parti-
l'aveva assolta ai sensi del II comma dell'art. 530 c.p.c.,
3 ritenendo mancante la prova che la minaccia fosse avvenuta nei giorni indicati ed essendovi incertezza anche sul soggetto che aveva chiamato i carabinieri.
Proprio queste incongruenze non consentivano di ritenere sussistente l'elemento soggettivo.
Appello
Con il proposto gravame ha lamentato Parte_1
“violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c., difetto di motivazione sotto il profilo della illogicità manifesta e del palese travisamento dei fatti”.
In merito, ha rilevato che la condotta del consistente CP_1 nell'aver attribuito all'attrice un linguaggio volgare, estraneo tanto alla di lei cultura, quanto al suo ruolo di Direttore
Pedagogista presso l'Asl di Messina, unitamente alla circostanza, asserita dal e mai riscontrata, che la minaccia sarebbe CP_1 stata perpetrata dall'appellante anche con l'utilizzo di una sega, provavano ampiamente il proposito denigratore del convenuto;
erano, infatti, una spia della consapevolezza del querelante di agire in maniera fraudolenta, come lo era il mancato ritrovamento dai parte dei Carabinieri di quella sega, che sarebbe stata usata per fare la minaccia.
In ogni caso l'attrice non avrebbe dovuto provare alcunché circa la consapevolezza del dell'innocenza della querelata, CP_1 essendo sufficiente la sua dimostrata estraneità al fatto di reato che questi aveva denunciato.
Considerazioni della Corte.
4 La decisione della presente controversia postula il richiamo del seguente chiarissimo principio, circa i presupposti necessari per la configurazione della responsabilità civile del querelante (nel caso de quo il : “Ai fini della configurabilità della CP_1 responsabilità civile in caso di denunzia o di esposto, necessita la sicura consapevolezza nel denunciante della falsità del fatto denunciato, ovvero la consapevole attribuzione della commissione di un reato in capo ad un soggetto della cui innocenza il denunciante sia conscio. La semplice presentazione di una denuncia-querela ovvero di un esposto non costituisce dunque, di per sé, fonte di responsabilità e di risarcimento del danno, dovendo necessariamente ricorrere il dolo e non semplicemente la colpa del denunciante;
conseguentemente quest'ultimo non incorre in responsabilità civile se non quando, agendo con dolo, si rende colpevole di calunnia, essendo irrilevante la mera colpa, determinata da leggerezza o avventatezza ed essendo richiesta, per contro, per l'imputabilità del reato di calunnia e il conseguente risarcimento del danno, la precisa volontà dolosa del denunciante Cassazione civile sez. III,
24/10/2023, n.29495.
In tema di onere della prova, poi, vale la seguente massima:
“Colui che invochi il risarcimento del danno per avere subito una denuncia calunniosa ha l'onere di provare la sussistenza di una condotta integrante il reato di calunnia dal punto di vista sia oggettivo sia soggettivo poiché la presentazione della denuncia di un reato costituisce adempimento del dovere, rispondente a un interesse pubblico, di segnalare fatti illeciti, che rischierebbe di
5 essere frustrato dalla possibilità di andare incontro a responsabilità in caso di denunce semplicemente inesatte o rivelatesi infondate. Cassazione civile sez. III, 12/06/2020,
n.11271.
I principi sopra riportati basterebbero -di per soli- a dare contezza dell'infondatezza dell'appello.
Pur tuttavia, a fini di una migliore rappresentazione delle ragioni del rigetto, vale considerare che:
1) Non sono sufficienti ad integrare il reato di calunnia la semplice presentazione di una querela per fatti di reato e l'assoluzione di chi sia stato in essa indicato come autore, occorrendo l'elemento soggettivo, costituito dalla consapevolezza dell'innocenza dell'incolpato.
2) Grava su chi intende far valere la responsabilità civile per calunnia, nello specifico la provare che il Pt_1 querelante la sapesse innocente del reato di CP_1 minaccia addebitatole e del quale è stata assolta, allegando che questi avesse rappresentato dolosamente un fatto di reato (minaccia) mai commesso dall'incolpata o che avesse rappresentato un fatto realmente accaduto ma dolosamente attribuito alla querelata.
Va da sé, quindi, l'infondatezza dell'argomento difensivo con il quale l'appellante ha sostenuto che nulla avrebbe dovuto dimostrare, essendo la propria assoluzione sufficiente a dare automaticamente prova della calunnia perpetrata dal CP_1
Del pari non giovano alla prova, di cui la era onerata, gli Pt_1 argomenti indicati in parte narrativa, ossia che le espressioni
6 volgari attribuitele, tra cui la frase incriminata “ti tagghiu u coddu”, non facevano parte del linguaggio usato dalla stessa, non addicendosi certamente al ruolo professionale di Dirigente
Pedagogista dell'Azienda Sanitaria di Messina ricoperto dall'appellante.
Essi, infatti, non hanno alcuna valenza probatoria della volontà del convenuto di attribuire dolosamente all'attrice il reato di minaccia, integrando mera petizione di principio.
Dunque, i motivi di appello non scalfiscono in alcun modo gli argomenti usati dal giudice di prime cure, i quali -anche se non sarebbe necessario aggiungerlo- sono logici e coerenti con le risultanze degli atti.
Più specificamente, in mancanza di altri elementi di prova del dolo del -non offerti in causa dalla che ne CP_1 Pt_1 aveva l'onere- il Tribunale non ha potuto far altro che verificare se qualche prova si potesse desumere dalla sentenza assolutoria, giungendo correttamente ad escluderlo.
Tale sentenza, infatti, ha motivato l'insussistenza del fatto
(minaccia) con l'insufficienza della prova;
insufficienza che, peraltro, ha riguardato la collocazione temporale della minaccia nei giorni indicati nel capo di imputazione e l'individuazione di quale dei soggetti convolti avesse chiesto l'intervento dei
Carabinieri, e non direttamente il fatto di reato.
In altri termini, la motivazione della sentenza penale non poggiava su circostanze che incontrovertibilmente escludessero la responsabilità dell'imputata e dalle quali si potesse desumere
7 con assoluta certezza che il l'aveva dolosamente CP_1 accusata.
Il difetto probatorio, attribuibile alla dunque, non poteva Pt_1 che portare al rigetto della domanda risarcitoria.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sullo scaglione di valore della causa (fino ad €
52.000).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 49/23, emessa in data 13.1.2023 dal
Tribunale di Messina nel giudizio tra l'odierna appellante e
, così provvede: Controparte_1
-rigetta l'appello perché infondato;
-condanna alla rifusione -in favore di Parte_1 alle spese di lite, che liquida in € 6.000,00, Controparte_1 oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
-Dichiara che sussistono le condizioni per l'applicazione- nei confronti dell'appellante- dell'art. 13, comma 1 quater, del
D.P.R. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio del 12.6.25
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Vincenza Randazzo dott. Giuseppe Minutoli
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA, II sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai consiglieri
- dott. Giuseppe Minutoli Presidente
- dott. Antonino Zappala' Consigliere
- dott. Vincenza Randazzo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento n. 156/2023 R.G., vertente
TRA
nata a [...], il Parte_1
30/05/1950, rapp.ta e difesa dall'avv. C.F._1
SAITTA CARMELO appellante
CONTRO nato a ROCCALUMERA (ME), il Controparte_1
08/08/1974, , rapp.to e difeso dall'avv. C.F._2
LOMBARDO CARMELO appellato
Ogg: appello a sentenza n. 49/2023 del 13.1.2023, emessa dal Tribunale di Messina
Conclusioni per le parti: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con citazione notificata il 17.2.2023 Parte_1
proponeva appello alla sentenza di cui all'intestazione, con la quale il Tribunale di Messina, definendo il giudizio risarcitorio dalla stessa promosso nei confronti del , Controparte_1
odierno appellato, rigettava la domanda e la condannava alla rifusione delle spese di lite.
Si costituiva l'appellato, chiedendo il rigetto del gravame.
Con ordinanza dell'4.7.24, in esito a trattazione cartolare la causa era posta in decisione con i termini di rito per conclusioni e repliche.
******
Giudizio di primo grado
conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1 esponendo che: a) in data 14.7.2008 il convenuto aveva sporto querela, chiedendo che l'attrice fosse perseguita per il reato di cui all'art. 612 c.p., avendolo minacciato con la seguente frase: “ti tagghiu u coddu” (fatti risalenti al 21-22 aprile 2008); b) il giudice di Pace di Alì Terme aveva definito il giudizio penale, conseguito a detta querela, pronunciando sentenza -n. 6/13, del
19.4.13- di assoluzione con la formula “perché il fatto non sussiste”, sulla quale si era formato il giudicato;
c) la presentazione della querela ad opera del convenuto aveva l'intento di calunniarla e di procurarle un danno alla reputazione, all'onore e alla professionalità, considerato il proprio ruolo di dirigente pedagogista presso l'Asl n. 5 di Messina.
2 Chiedeva, quindi, il risarcimento del danno -in misura pari ad euro 50.000- a causa dei disagi derivati dall'aver dovuto partecipare alle udienze celebrate nel giudizio penale.
costituendosi nel giudizio eccepiva -in via Controparte_1 preliminare- l'improponibilità della domanda, atteso che non vi era stata condanna al risarcimento dei danni ex art. 427 co. 3
c.p.p.
Quanto al merito, ne sosteneva l'infondatezza.
Il Tribunale definiva la controversia nei termini sopra sintetizzati e in motivazione affermava:
a) in via preliminare, che l'eccezione di improponibilità della domanda era infondata;
infatti, sebbene l'art. 427 co. 3 c.p.p. preveda, nei casi di colpa grave, la facoltà del giudice penale di condannare il querelante al risarcimento dei danni all'imputato e al responsabile civile che ne hanno fatto domanda, nello specifico non risultava che la avesse proposto una domanda di tal Pt_1 fatta;
e ancora, che la mancata proposizione di richiesta risarcitoria in sede penale non era ostativa alla proposizione di essa -ai sensi dell'art. 2043 del c.c.- davanti al giudice civile;
b) nel merito, che non vi erano gli elementi del reato di calunnia:
1) intanto, perché la mera presentazione della querela non è sufficiente all'esercizio dell'azione penale, che consegue all'attività pubblicistica di indagine del P.M.; 2) ancora, perché la non aveva dimostrato che il la sapesse Pt_1 CP_1 innocente della minaccia per la quale era stata processata. Infatti, il giudice di pace -premessa la grave inimicizia tra le parti-
l'aveva assolta ai sensi del II comma dell'art. 530 c.p.c.,
3 ritenendo mancante la prova che la minaccia fosse avvenuta nei giorni indicati ed essendovi incertezza anche sul soggetto che aveva chiamato i carabinieri.
Proprio queste incongruenze non consentivano di ritenere sussistente l'elemento soggettivo.
Appello
Con il proposto gravame ha lamentato Parte_1
“violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c., difetto di motivazione sotto il profilo della illogicità manifesta e del palese travisamento dei fatti”.
In merito, ha rilevato che la condotta del consistente CP_1 nell'aver attribuito all'attrice un linguaggio volgare, estraneo tanto alla di lei cultura, quanto al suo ruolo di Direttore
Pedagogista presso l'Asl di Messina, unitamente alla circostanza, asserita dal e mai riscontrata, che la minaccia sarebbe CP_1 stata perpetrata dall'appellante anche con l'utilizzo di una sega, provavano ampiamente il proposito denigratore del convenuto;
erano, infatti, una spia della consapevolezza del querelante di agire in maniera fraudolenta, come lo era il mancato ritrovamento dai parte dei Carabinieri di quella sega, che sarebbe stata usata per fare la minaccia.
In ogni caso l'attrice non avrebbe dovuto provare alcunché circa la consapevolezza del dell'innocenza della querelata, CP_1 essendo sufficiente la sua dimostrata estraneità al fatto di reato che questi aveva denunciato.
Considerazioni della Corte.
4 La decisione della presente controversia postula il richiamo del seguente chiarissimo principio, circa i presupposti necessari per la configurazione della responsabilità civile del querelante (nel caso de quo il : “Ai fini della configurabilità della CP_1 responsabilità civile in caso di denunzia o di esposto, necessita la sicura consapevolezza nel denunciante della falsità del fatto denunciato, ovvero la consapevole attribuzione della commissione di un reato in capo ad un soggetto della cui innocenza il denunciante sia conscio. La semplice presentazione di una denuncia-querela ovvero di un esposto non costituisce dunque, di per sé, fonte di responsabilità e di risarcimento del danno, dovendo necessariamente ricorrere il dolo e non semplicemente la colpa del denunciante;
conseguentemente quest'ultimo non incorre in responsabilità civile se non quando, agendo con dolo, si rende colpevole di calunnia, essendo irrilevante la mera colpa, determinata da leggerezza o avventatezza ed essendo richiesta, per contro, per l'imputabilità del reato di calunnia e il conseguente risarcimento del danno, la precisa volontà dolosa del denunciante Cassazione civile sez. III,
24/10/2023, n.29495.
In tema di onere della prova, poi, vale la seguente massima:
“Colui che invochi il risarcimento del danno per avere subito una denuncia calunniosa ha l'onere di provare la sussistenza di una condotta integrante il reato di calunnia dal punto di vista sia oggettivo sia soggettivo poiché la presentazione della denuncia di un reato costituisce adempimento del dovere, rispondente a un interesse pubblico, di segnalare fatti illeciti, che rischierebbe di
5 essere frustrato dalla possibilità di andare incontro a responsabilità in caso di denunce semplicemente inesatte o rivelatesi infondate. Cassazione civile sez. III, 12/06/2020,
n.11271.
I principi sopra riportati basterebbero -di per soli- a dare contezza dell'infondatezza dell'appello.
Pur tuttavia, a fini di una migliore rappresentazione delle ragioni del rigetto, vale considerare che:
1) Non sono sufficienti ad integrare il reato di calunnia la semplice presentazione di una querela per fatti di reato e l'assoluzione di chi sia stato in essa indicato come autore, occorrendo l'elemento soggettivo, costituito dalla consapevolezza dell'innocenza dell'incolpato.
2) Grava su chi intende far valere la responsabilità civile per calunnia, nello specifico la provare che il Pt_1 querelante la sapesse innocente del reato di CP_1 minaccia addebitatole e del quale è stata assolta, allegando che questi avesse rappresentato dolosamente un fatto di reato (minaccia) mai commesso dall'incolpata o che avesse rappresentato un fatto realmente accaduto ma dolosamente attribuito alla querelata.
Va da sé, quindi, l'infondatezza dell'argomento difensivo con il quale l'appellante ha sostenuto che nulla avrebbe dovuto dimostrare, essendo la propria assoluzione sufficiente a dare automaticamente prova della calunnia perpetrata dal CP_1
Del pari non giovano alla prova, di cui la era onerata, gli Pt_1 argomenti indicati in parte narrativa, ossia che le espressioni
6 volgari attribuitele, tra cui la frase incriminata “ti tagghiu u coddu”, non facevano parte del linguaggio usato dalla stessa, non addicendosi certamente al ruolo professionale di Dirigente
Pedagogista dell'Azienda Sanitaria di Messina ricoperto dall'appellante.
Essi, infatti, non hanno alcuna valenza probatoria della volontà del convenuto di attribuire dolosamente all'attrice il reato di minaccia, integrando mera petizione di principio.
Dunque, i motivi di appello non scalfiscono in alcun modo gli argomenti usati dal giudice di prime cure, i quali -anche se non sarebbe necessario aggiungerlo- sono logici e coerenti con le risultanze degli atti.
Più specificamente, in mancanza di altri elementi di prova del dolo del -non offerti in causa dalla che ne CP_1 Pt_1 aveva l'onere- il Tribunale non ha potuto far altro che verificare se qualche prova si potesse desumere dalla sentenza assolutoria, giungendo correttamente ad escluderlo.
Tale sentenza, infatti, ha motivato l'insussistenza del fatto
(minaccia) con l'insufficienza della prova;
insufficienza che, peraltro, ha riguardato la collocazione temporale della minaccia nei giorni indicati nel capo di imputazione e l'individuazione di quale dei soggetti convolti avesse chiesto l'intervento dei
Carabinieri, e non direttamente il fatto di reato.
In altri termini, la motivazione della sentenza penale non poggiava su circostanze che incontrovertibilmente escludessero la responsabilità dell'imputata e dalle quali si potesse desumere
7 con assoluta certezza che il l'aveva dolosamente CP_1 accusata.
Il difetto probatorio, attribuibile alla dunque, non poteva Pt_1 che portare al rigetto della domanda risarcitoria.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sullo scaglione di valore della causa (fino ad €
52.000).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 49/23, emessa in data 13.1.2023 dal
Tribunale di Messina nel giudizio tra l'odierna appellante e
, così provvede: Controparte_1
-rigetta l'appello perché infondato;
-condanna alla rifusione -in favore di Parte_1 alle spese di lite, che liquida in € 6.000,00, Controparte_1 oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
-Dichiara che sussistono le condizioni per l'applicazione- nei confronti dell'appellante- dell'art. 13, comma 1 quater, del
D.P.R. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio del 12.6.25
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Vincenza Randazzo dott. Giuseppe Minutoli
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