Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 29/05/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 509/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott.ssa Elisa Iacone, all'udienza del 29/05/2025, all'esito della camera di consiglio (ore 10.55), ha pronunciato – dando lettura (in assenza dei difensori delle parti, allontanatesi nelle more) del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. – la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 509 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
IN PERSONA DEL PRESIDENTE E LEGALE Parte_1
RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, PI rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1
Romina Pitoni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Roma n. 114, giusta Pt_1
delega in atti
Attore/opponente
E
, PI Controparte_1
in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_2 difesa dall'Avv. Pietro Laffranco con domicilio digitale all'indirizzo pec giusta procura in atti Email_1
Convenuta/opposta
Nonché
Bioli e dall'Avv. Luca Benci ed elettivamente domiciliata presso il Servizio Avvocatura Regionale in Perugia Corso Vannucci n. 96, giusta delega in atti
Parte chiamata
OGGETTO: altre controversie di diritto amministrativo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 29.5.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la ha effettuato opposizione avverso Parte_1
il decreto ingiuntivo del Tribunale di Terni n. 844/2021, emesso il giorno 20/12/2021 (RG n.
2380/2021) e notificato alla in data 28/01/2022 prot n. 1092. Parte_1
L'opponente, in punto di fatto, ha rappresentato che, nel procedimento monitorio, l' CP_3
aveva riferito di aver stipulato, il primo aprile 2009, una convenzione con la di Parte_1 durata di 36 mesi avente ad oggetto la prestazione di vari servizi annuali da parte dell' in CP_3 relazione a funzioni amministrative all'epoca di competenza della (servizi Parte_1 annuali da parte dell' in favore della che avrebbero dovuto essere pagati CP_3 Parte_1
ex art 5 della predetta Convenzione mediante un contributo annuo in favore di liquidato a CP_3
rate secondo le seguenti modalità, a seguito di emissione di apposita ricevuta: la prima rata pari al
50% entro i primi sei mesi dalla sottoscrizione della convenzione;
la seconda rata pari al restante
50% alla scadenza annuale e comunque in esito alla presentazione da parte di di apposita CP_3
relazione).
In punto di diritto, invece, ha fondato la propria opposizione sui seguenti motivi:
- carenza di giurisdizione del G.O. in favore del G.A, trattandosi di controversia relativa alla
Co fase esecutiva della convenzione tra;
- difetto di legittimazione passiva della provincia di terni ex art. 1 comma 96, lettera c) della
Legge n. 56/2014 in base al quale “Nei trasferimenti delle funzioni oggetto del riordino si applicano le seguenti disposizioni: c) l'ente che subentra nella funzione succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso;
il trasferimento delle risorse tiene conto anche delle passività; sono trasferite le risorse incassate relative a pagamenti non ancora effettuati, che rientrano nei rapporti trasferiti”, pertanto, i relativi rapporti attivi e passivi, sono stati trasferiti alla con la conseguenza che quest'ultima è _2 subentrata alla in sede di riordino delle funzioni dell'Ente; Parte_1 - prescrizione delle somme richieste ex art 2948 n. 4 c.c., infatti, in base all'art 5 della
Convenzione, il contributo asseritamente dovuto dalla Provincia all' era un contributo CP_3
annuo che doveva essere liquidato in due rate: la prima entro i primi sei mesi dalla sottoscrizione e la seconda alla scadenza annuale, previa presentazione da parte dell' CP_3
di apposita relazione, quindi, soggiacendo alla prescrizione breve quinquennale che non è stata interrotta da un valido atto interruttivo, intervenuto soltanto in data 26.01.2021;
- infondatezza del ricorso promosso per omessa esecuzione dei servizi.
L'opposta si è costituita con comparsa depositata in data 21.6.2022 rassegnando le seguenti conclusioni: “DICHIARARE infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione;
• DICHIARARE infondata l'eccezione di legittimazione passiva;
• DICHIARARE infondata l'eccezione di prescrizione;
• RIGETTARE le domande attoree in opposizione a decreto ingiuntivo n. 466/2021 in quanto infondate in fatto e in diritto;
• CONFERMARE la validità e l'efficacia del decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata: • Qualora si accertasse e dichiarasse la carenza di legittimazione passiva della e, consequenzialmente, autorizzare la stessa, ai Parte_1 sensi dell'art. 269 c.p.c., a chiamare in causa , ACCERTARE il credito di e _2 CP_3
CONDANNARE la stessa a corrispondere direttamente tutte le somme che _2 risulteranno dovute;
In ogni caso • CONDANNARE il legittimato passivo alle somme che risulteranno dovute in seguito all'accertamento del credito a conclusione del presente giudizio di opposizione. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali, oneri come per legge”.
All'esito dell'udienza del 19.10.2022, è stata dichiarata la sussistenza della giurisdizione ordinaria e disposta la chiamata in causa della che, quindi, si è costituita con comparsa _2 depositata in data 5.6.2023 rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis dichiarare, in via preliminare di rito, la carenza di giurisdizione del
Tribunale di Terni in favore del TAR;
alternativamente, sempre in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della convenuta chiamata alla luce di quanto precisato nella narrativa del presente atto;
nel merito, accertare e dichiarare la convenuta chiamata in causa esente da ogni responsabilità in ordine ai fatti per cui è causa, assolvendola da ogni e qualsivoglia pretesa di parte chiamante e dichiarando comunque che nulla è dovuto alla chiamante medesima per improponibilità e/o infondatezza della domanda in fatto e diritto, con conseguente integrale reiezione della richiesta di controparte ed assoluzione della deducente dalle pretese avversarie tutte. In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio e con riserva di ogni ulteriore richiesta nei termini di legge che sin d'ora si richiedono”.
Dal mese di novembre 2023, tuttavia, tra le parti, sono iniziate delle trattative per la definizione stragiudiziale della controversia che sono sfociate nella sottoscrizione di un accordo transattivo con cui la riconoscendosi creditrice nei confronti dell'odierna convenuta, si è _2 impegnata a versare all' la somma di euro 180.000 e agli avv.ti Pitoni e Laffranco CP_3
la somma di euro 15.000 ciascuno, a titolo di contributo per le spese legali sostenute, maggiorata di
IVA E CPA.
Dopo la formalizzazione dell'accordo, quindi, sono seguite varie istanze di rinvio, accolte dal
Giudice, al fine di verificare il buon esito dei pagamenti.
All'udienza del 6.3.2025, parte opponente, evidenziato il ritardo della nel _2 pagamento, ha chiesto di essere autorizzata a produrre in giudizio l'accordo transattivo sottoscritto al fine del suo recepimento.
L'accordo transattivo, a fronte di espressa autorizzazione del Giudice, è stato prodotto da parte opponente in data 4.4.2025.
All'udienza dell'8.5.2025, il Giudice, preso atto dell'intervenuto accordo transattivo, ha fissato l'udienza del 29.5.2025 per la decisione e la discussione orale.
All'udienza del 29.5.2025, lo scrivente giudice, fatte precisare le conclusioni alle parti ed esaurita la discussione orale della causa, si è ritirato in camera di consiglio.
Preliminarmente, il Tribunale rileva la piena validità dell'accordo transattivo sottoscritto tra le parti, accordo con cui la riconoscendo la propria posizione nei confronti dell' _2 [...]
, si è obbligata a versare a quest'ultima la somma di euro 180.000 e agli avvocati Pitone e CP_3
Laffranco la somma di euro 15.000, ciascuno, (oltre IVA e CPA) a titolo di contributo per le spese legali.
Riconosciuta, dunque, l'efficacia vincolante dell'accordo in questione ed evidenziato che, come risulta anche dalla nota depositata il 7.5.2025 dalla quest'ultima, sebbene abbia _2 iniziato l'iter amministrativo interno per procedere al pagamento, non ha ancora provveduto, è possibile dare efficacia esecutiva all'accordo stesso tramite il suo recepimento nella presente decisione, come richiesto da parte opponente e, in subordine, da parte opposta.
Pertanto, il Tribunale prende atto della transazione intercorsa tra le parti attribuendole efficacia esecutiva e, conseguentemente, condanna la al pagamento di quanto indicato _2 nell'atto stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando tra le parti in causa, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa o assorbita, così provvede: - accertata la validità dell'accordo transattivo stipulato tra le parti, condanna _2
al pagamento della somma di euro 180.000 a favore di , nonché al pagamento della CP_3
somma di euro 15.000, ciascuno, a favore degli avv.ti LAFFRANCO E PITONE, a titolo di contributo per le spese legali, oltre IVA e CPA come per legge.
Terni, 29.5.2025
Il giudice
(dott.ssa Elisa Iacone)