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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 23/07/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Composta dai Magistrati:
Dott. Roberto Rezzonico – Presidente rel.
Dott. Emanuele De Gregorio – Consigliere
Dott.ssa Maria Lucia Insinga – Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 328 del ruolo generale dell'anno
2022 vertente tra
Parte_1
In proprio e n.q. di procuratore speciale di e Parte_2 Parte_3
[...]
elettivamente domiciliato in Caltanissetta, Via Fra Giarratana n. 9, presso lo studio dell'Avv. Ivano Costa che loi rappresenta e difende per procura allegata all'atto di citazione in riassunzione
A T T O R E IN RIASSUNZIONE
E
Controparte_1
In persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Avv. Bianca Pellegrino che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione in riassunzione
1 C O N V E N U T A IN RIASSUNZIONE
OGGETTO: Risarcimento danni da occupazione illegittima ed accessione invertita
CONCLUSIONI
Per l'attore in riassunzione: come da atto di citazione in riassunzione e note sostitutive di udienza dep. 11 marzo 2025
Per come da comparsa di costituzione nel giudizio di riassunzione e scritti successivi e note sostitutive di udienza dep. 11 marzo 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 15 ottobre 1997, , n.q di Parte_4
procuratore speciale degli odierni attori in riassunzione, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Caltanissetta la , oggi Controparte_3 [...]
(di seguito Esponeva l'attore che con decreto del Controparte_1
Prefetto di Caltanissetta del 9 gennaio 1988 era stata autorizzata Pt_5
all'occupazione per 5 anni di mq. 960 di terreno di proprietà dei suoi rappresentati ubicato in agro del Comune di Caltanissetta, area poi divenuta, all'atto dell'espropriazione definitiva, di soli mq 339 (rispetto ai 960 occupati). Chiedeva quindi la restituzione dei mq 621 di terreno occupato ma non espropriato,
l'indennità di occupazione temporanea d'urgenza su tali 621 mq e l'indennità di espropriazione e di occupazione per 339 mq.
Si costituiva la società convenuta, che chiedeva dichiararsi il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. e, nel merito, il rigetto delle domande attrici.
Regolarmente corrisposta, medio tempore, l'indennità di espropriazione e di occupazione concernente l'area di mq 339, parte attrice chiedeva dichiararsi, sul punto, la cessazione della materia del contendere, e mutava la domanda di restituzione dell'area occupata e non espropriata in domanda di risarcimento del danno, atteso che, come emerso dalla prima delle due relazioni del CTU Arch. in corso di giudizio, il terreno stato irreversibilmente trasformato da Per_1
mediante la costruzione di manufatti di servizio.
2 Il 19 settembre 2007 il sig. decedeva e, con atto di riassunzione, si Pt_4
costituivano personalmente e Parte_2 Parte_1 Parte_3
.
[...]
Con sentenza n. 745/2010 depositata il 19 luglio 2010, il Tribunale adito:
1) rigettava la domanda di restituzione del fondo di mq 621;
2) dichiarava l'incompetenza del Tribunale di Caltanissetta sulla domanda relativa all'indennità di espropriazione ed occupazione, per essere funzionalmente competente la Corte d'Appello, in unico grado di merito;
3) dichiarava l'inammissibilità della domanda di risarcimento, per essere stata la stessa presentata solo con la comparsa conclusionale;
4) compensava integralmente fra le parti le spese di lite;
5) dichiarava che le spese di CTU restavano a carico di ciascuna parte nella misura in cui le stesse le avevano rispettivamente anticipate in corso di causa.
Gli attori proponevano appello e, con sentenza n. 271/2018 del 22 maggio 2018, questa Corte, riformando la sentenza di primo grado, statuiva come segue: condanna al pagamento in favore degli appellanti, a Controparte_1
titolo risarcitorio, per la causale di cui in parte motiva, della somma di €
144.323,00, oltre alla rivalutazione monetaria su detta somma dalla data del
9.4.1993 alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché agli interessi, al tasso legale, sulla predetta somma di € 144.323,00 vìa via annualmente rivalutata e fino alla data di pubblicazione della presente sentenza nonché, sulla somma complessiva così risultante, degli interessi, al tasso legale, dalla data di pubblicazione della presente sentenza al pagamento;
condanna al pagamento in favore degli appellanti, a Controparte_1
titolo di indennità di occupazione, degli interessi al tasso legale anno per anno vìgente per il periodo dal 9.4.1988 al 9.4.1993, computati sulla somma di
€.144.323,00, oltre agli ulteriori interessi, al tasso legale, sulle singole annualità e dalla data di scadenza delle stesse fino al pagamento;
condanna alla rifusione agli appellanti delle spese Controparte_1
del presente giudizio come liquidate in parte motiva;
pone in via definitiva le spese di c.t.u. a carico di ,. Controparte_1
3 Avverso la sentenza d'appello roponeva ricorso per cassazione.
Con ordinanza n. 35352 del 18 novembre 2021, la Cassazione accoglieva il ricorso, cassava la sentenza impugnata e rinviava la causa alla Corte di Appello di
Caltanissetta in diversa composizione, cui demandava di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Con atto di citazione regolarmente notificato, , in proprio e quale Parte_1
procuratore speciale degli altri due attori, ha riassunto il giudizio ex art. 392 c.p.c. chiedendo a questa Corte di “adeguarsi alla motivazione richiesta dalla … Corte di
Cassazione, confermando la sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta
271/2018”.
Costituitasi, a formulato le seguenti richieste: dichiarare la domanda inammissibile.
In ogni caso, rigettare tutte le domande siccome infondate;
attenersi ai principi enunciati nell'ordinanza della Corte di Cassazione, riquantificando la somma dovuta per la irreversibile trasformazione del fondo prendendo a riferimento il valore agricolo dell'area, e riquantificare la somma dovuta per l'occupazione legittima parametrandola all'indennità di espropriazione;
ordinare a parte attrice la restituzione di quanto pagato in eccedenza da odierna convenuta, con rivalutazione ed interessi dall'effettivo pagamento al soddisfo;
Questa Corte ha trattenuto la causa in decisione all'udienza sostituita del 13 marzo 2025.
********
La Suprema Corte ha motivato la suddetta decisione nei termini che seguono:
5.1 La Corte di merito ha correttamente ricordato che l'illecito spossessamento del privato da parte della P.A. e l'irreversibile trasformazione del suo terreno per la costruzione di un'opera pubblica non danno luogo all'acquisto dell'area da parte dell'amministrazione, sicché il privato ha diritto di chiederne la restituzione, salvo che non decida di abdicare al suo diritto e chiedere il risarcimento del danno per equivalente;
l'occupazione e la manipolazione del bene immobile di un privato da parte della P.A., allorché il decreto di esproprio non sia stato emesso, integra quindi un illecito di natura permanente che dà luogo a una pretesa risarcitoria
4 avente sempre ad oggetto i danni per il periodo, non coperto dall'eventuale occupazione legittima, durante il quale il privato ha subito la perdita delle utilità ricavabili dal bene sino al momento della restituzione, ovvero della domanda di risarcimento per equivalente che egli può esperire, in alternativa, abdicando alla proprietà del bene stesso (Cass., Sez. U., 735/2015). Posto che il bene della vita richiesto con la domanda di tutela risarcitoria per l'illegittima occupazione di suoli
è il risarcimento del danno parametrato al valore di mercato del bene, l'unico criterio a cui la Corte d'appello doveva fare ricorso - come peraltro è stato correttamente riconosciuto in sentenza (pag. 7) - era quello della piena reintegrazione patrimoniale commisurata al prezzo di mercato, sulla base delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche del suolo (Cass. 6296/2014, Cass.
29992/2018).
Occorreva quindi una ricognizione delle caratteristiche giuridiche del terreno al fine di verificare le caratteristiche del terreno e parametrare ad esse il risarcimento dovuto.
5.2 L'applicazione di simili criteri non è stata, tuttavia, adeguatamente motivata dalla Corte di merito, la quale, facendo proprie le prime considerazioni del C.T.U., da una parte ha riconosciuto che l'area in questione era "destinata nel P.R.G. di
Caltanissetta a zona verde privata di rispetto", dall'altra ne ha accertato il potere edificatorio.
Ciò pur in presenza di una seconda relazione predisposta dal medesimo consulente che, dopo aver confermato la destinazione a verde privato, aveva quantificato il valore dell'area, in applicazione della L. n. 867 del 1971, art. 16, comma 4, lett. b), tenendo conto del valore agricolo medio della cultura più redditizia tra quelle della regione agraria in cui il terreno ricadeva.
Dato che il riconoscimento dell'edificabilità di un suolo è legato soltanto alla sua classificazione urbanistica, occorreva verificare, onde assicurare la piena reintegrazione patrimoniale commisurata al prezzo di mercato del fondo occupato, se sullo stesso insistessero vincoli di destinazione tali da escludere o limitare
l'edificabilità legale.
Questa verifica imponeva alla Corte di merito di optare per le due opposte soluzioni offerte dal consulente nominato, il quale, pur ribadendo sempre la classificazione
5 dell'area a verde privato, dapprima ne aveva accertato il potere edificatorio e poi, chiamato a chiarimenti, lo aveva escluso.
Ora, nel caso in cui nel corso del giudizio di merito vengano espletate più consulenze tecniche in tempi diversi con risultati difformi, il giudice può di certo seguire il parere che ritiene più congruo o discostarsene, dando però adeguata e specifica giustificazione del suo convincimento (Cass. 19372/2021).
Pertanto, in presenza di simili, difformi, risultati peritali era necessario che la Corte di merito, ove avesse inteso uniformarsi alle risultanze della prima relazione, non si limitasse ad un'adesione acritica ad esse, ma giustificasse la propria preferenza, specificando la ragione per la quale, pur dopo aver chiamato a chiarimenti il consulente, aveva ritenuto di discostarsi dalle sue più recenti conclusioni, ravvisando comunque un potere edificatorio sull'area.
5.3 L'illegittima individuazione del valore di mercato del bene travolge, inevitabilmente, anche la statuizione concernente la determinazione dell'indennità di occupazione legittima del terreno, che è stata compiuta prendendo a parametro il valore male accertato. Il che non impedisce di rilevare, comunque, l'erronea individuazione da parte della Corte di merito della base di calcolo, poiché
l'indennità di occupazione di immobili finalizzata all'espropriazione per pubblica utilità deve essere determinata in misura corrispondente a una percentuale, legittimamente riferibile al tasso degli interessi legali, dell'indennità dovuta per
l'espropriazione stessa (Cass., Sez. U., 408/2000, Cass. 2100/2011, Cass.
5916/2016).
6. La sentenza impugnata andrà dunque cassata, con rinvio della causa alla Corte distrettuale, la quale, nel procedere al suo nuovo esame, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Emerge in modo piuttosto evidente che la Suprema Corte ha cassato la sentenza di appello per un vizio di motivazione. La Corte d'Appello aveva recepito le conclusioni formulate dal CTU nella prima relazione senza minimamente fornire spiegazioni sul perché, invece, non potessero accogliersi quelle, difformi o comunque diverse, della seconda relazione. sostiene che la Cassazione avrebbe sancito che il valore dell'area era stato male accertato “da parte della Corte territoriale che, anziché attribuire al verde
6 privato il suo valore agricolo, aveva illegittimamente riconosciuto un valore edificabile” (pag. 10 atto di costituzione) e che quindi avrebbe riconosciuto
“illegittima la condanna al pagamento di una somma parametrata al valore edificabile dell'area” (pag. 11) sicché, ribadendo la precedente osservazione, sarebbe proprio “ questo il vizio della sentenza cassata: avere male accertato il valore del terreno” (ibidem). Pertanto, questa Corte, adita in riassunzione, dovrebbe “procedere ad un ricalcolo del valore prendendo a riferimento il valore agricolo e non quello edificabile, espressamente dichiarato illegittimo dalla
Cassazione” (ibidem).
Se questa sia o no la soluzione corretta, lo si vedrà più avanti.
Al momento, si ritengono le osservazioni di non condivisibili alla luce dell'ultimo capoverso del punto 5.2 della sopra trascritta motivazione dell'ordinanza della Suprema Corte: vista la difformità dei “risultati peritali era necessario che la Corte di merito, ove avesse inteso uniformarsi alle risultanze della prima relazione, non si limitasse ad un'adesione acritica ad esse, ma giustificasse la propria preferenza, specificando la ragione per la quale, pur dopo aver chiamato a chiarimenti il consulente, aveva ritenuto di discostarsi dalle sue più recenti conclusioni, ravvisando comunque un potere edificatorio sull'area.”.
Si torna quindi a quanto già sopra evidenziato. La sentenza n. 271/2018 del 22 maggio 2018 avrebbe dovuto spiegare perché aveva riconosciuto su un'area destinata “a verde privato” il potere edificatorio (e commisurato ad esso il risarcimento dovuto), quando invece il CTU “chiamato a chiarimenti, lo aveva escluso”. Tutt'altra questione è se, ove data tale motivazione, essa sarebbe stata corretta. Le argomentazioni di attengono in realtà a questo “passo” successivo, alla questione fattuale e giuridica se, data un'area destinata a verde privato, essa possa o no essere edificabile, con ovvi riflessi sul suo valore di mercato. Ma la sentenza n. 271/2018 del 22 maggio 2018 è stata cassata perché carente di motivazione sulle ragioni per cui andavano recepite le conclusioni della prima relazione del CTU e non quelle della seconda.
Ciò nonostante, non sono neppure avallabili le affermazioni dell'attore in riassunzione secondo cui la Corte di Cassazione avrebbe “errato nell'interpretare il contenuto della seconda CTU”, in quanto l'Arch. “non ha affatto Per_1
7 concluso in modo differente rispetto alla prima relazione, ma si è limitato a rispondere al quesito posto dal Tribunale ovvero di calcolare l'indennità di espropriazione tenuto conto della destinazione urbanistica, che risultava destinata
a verde privato di rispetto” (pagg.
6-7 atto di riassunzione).
L'errore della Cassazione consisterebbe nel non avere considerato il “quesito posto dal Tribunale in sede di richiamo del CTU, ritenendo sempre erroneamente che il CTU avesse escluso il potere edificatorio dell'area”. Secondo gli attori, dunque, il CTU non avrebbe “per niente modificato il suo precedente giudizio, ma ha solo quantificato la somma sulla base del dato alternativo richiesto nel quesito peritale posto dal Tribunale” (pag. 7).
Date queste osservazioni delle controparti, sostiene addirittura l'inammissibilità della domanda, tesi del tutto priva di fondamento, perché confonde la questione dell'ammissibilità della domanda di risarcimento del danno, di per sé non in discussione, con la correttezza o meno delle argomentazioni addotte per sostenerla.
Tornando alla CTU, contrariamente a quanto sostengono gli attori, la diversità delle conclusioni delle due relazioni è innegabile.
Nella prima relazione, depositata il 14 novembre 1998, il CTU aveva determinato il valore dell'area di mq 621 indebitamente occupata in £ 279.450,00 (v. quinta pagina, penultimo rigo relazione), stima integralmente recepita, come visto, dalla sentenza n. 271/2018 di questa Corte (con conversione in euro).
Nella seconda relazione, depositata il 30 giugno 2004 a seguito di richiamo del
Tribunale, il CTU calcolava il valore dell'intera area di mq 960 (quindi i 621 mq illecitamente occupati + i mq 339 viceversa regolarmente espropriati) in £ 595.200, valore su cui poi calcolava l'indennità di esproprio (v. quarta pagina della relazione in parola).
La tesi degli attori, secondo cui non vi sarebbero diverse conclusioni del CTU, ma solo una risposta ad un quesito supplementare posto dal Tribunale, non considera che il CTU è pervenuto a queste conclusioni proprio perché, per dare risposta a quel quesito, ha accertato la carenza di potere edificatorio sull'area oggetto di causa, accertamento senza il quale non si vede perché, altrimenti, non avrebbe
8 dovuto confermare integralmente la precedente stima del valore venale del terreno in argomento, ossia dei mq 621 della p.lla 145.
Per dare conto di queste affermazioni, appare opportuno riesaminare, per la parte di interesse, le due relazioni tecniche in atti.
Con il quesito posto dal Tribunale all'udienza del 24 settembre 1998, si chiedeva al
CTU di “determinare il risarcimento del danno da occupazione illegittima secondo le norme di Legge vigenti, calcolando altresì l'incremento per interessi legali sulla somma predetta nonché per rivalutazione monetaria”.
Descritta nei suoi passaggi essenziali la procedura di esproprio, il CTU rilevava che
“per la … parte di immobile distinto in catasto al foglio 119 particella 145 (porzione) di mq. 621.00… l'ente ferrovie non ha proceduto alla restituzione legale della sopra citata area, dando origine di fatto ad una occupazione illegittima a far data dal
09.04.93 (scadenza del Decreto Prefettizio che autorizzava l'occupazione” (quarta delle non numerate pagine della relazione). Procedendo perciò “alla determinazione del danno da occupazione illegittima”, il CTU ravvisava la necessità di “stabilire il valore venale dell'area” al 9 aprile 1993, ed osservava che
“l'area distinta in catasto al foglio 119 particella 145 risulta destinata dal P.R.G. di
Caltanissetta.. a “Zona Verde privata di rispetto”, che il CTU ha verificato essere
“inserita all'interno di un ambito urbano in cui le aree edificabili, classificate come
B1, hanno un indice di edificabilità potenziale di mc/mq7” (ibidem). Ciò posto, il
CTU ha condotto una ricerca di atti di compravendita dell'epoca per aree similari, indicando due atti rispettivamente del 1989 e del 1996, che costituivano
“transazioni… in zona “B1” e quindi paragonabili al bene in esame, ambedue sono relative ad aree poste in zone interne rispetto alla viabilità principale e quindi con un grado di appetibilità similare all'area in esame”. Di qui la determinazione del valore di £ 279.450.000 dell'area di mq 621 illegittimamente occupata da
(quinta pagina relazione).
All'udienza del 25 settembre 2002, il Tribunale tratteneva la causa in decisione, ma con ordinanza dep. il 20 febbraio 2003, rimetteva la causa sul ruolo e disponeva “il richiamo del CTU affinché si determini – tenuto conto della destinazione urbanistica del terreno oggetto della presente causa e, partitamente, sia della
9 superficie di mq 621, sia della superficie di mq 339 – l'indennità di esproprio, da calcolare secondo i seguenti criteri:
1) per le aree edificabili, secondo i criteri di cui all'art. 5bis del D.L. 11.7.92 n.
333 convertito nella L. n. 359/92;
2) mentre, per le aree a destinazione agricola, secondo il criterio del valore agricolo del fondo ex artt. 16 e 20 della L. n. 865/71.
Determinata l'indennità di espropriazione, calcoli, altresì, il CTU l'indennità di occupazione legittima, corrispondente agli interessi legali da calcolare sull'indennità di espropriazione, con decorrenza dal 9.4.88 (data di immissione in possesso) al 9.4.93 (data di scadenza dell'occupazione legittima)”
Già la formulazione del quesito smentisce la tesi degli attori in riassunzione secondo cui, in definitiva, il Tribunale si sarebbe limitato, secondo una propria valutazione discrezionale di opportunità, a richiedere al CTU di fornirgli “entrambi i dati quantificatori per operare poi una scelta ponderata in sede di decisione” (pag.
7 atto di citazione in riassunzione – scelta, per inciso, mai avvenuta, perché poi la sentenza del Tribunale, nella sua mutata composizione personale, era stata di rigetto o declaratoria di inammissibilità delle domande).
Al contrario, il quesito prevedeva non una quantificazione astratta ed alternativa del valore delle aree (a quel momento la controversia concerneva ancora tutte e due le aree, anche quella regolarmente espropriata di mq 339 della p.lla 1285), nel cui ambito scegliere quella poi ritenuta corretta, ma richiedeva una diversa quantificazione a seconda di quella che sarebbe risultata la destinazione delle aree, edificabili oppure a destinazione agricola.
Appunto, quindi, “al fine di valutare compiutamente le destinazioni urbanistiche... ed in particolar modo la destinazione della porzione della particella 145” su cui insistevano i 621 mq illegittimamente occupati dal 9 aprile 1993, il CTU “ha proceduto a redigere un elaborato planimetrico in cui vengono sovrapposte la planimetria catastale e le destinazioni di P.R.G. (All. 2)” (v. seconda e terza delle – anche in tal caso – non numerate pagine della relazione dep. 30 giugno 2004). In base all'esame del certificato di destinazione urbanistica e del proprio succitato elaborato planimetrico, il CTU ha rilevato emergere “chiaramente che la destinazione urbanistica delle due aree di superficie mq 621.00 e di mq 339.00 è di
10 “Verde privato di rispetto” e pertanto si procede alla loro valutazione in conformità al punto 2) dell'Ordinanza del G.I.”. Se il CTU ha applicato il criterio di cui al punto
2) dell'ordinanza del febbraio 2003, è evidentemente perché la zona destinata a verde privato non è edificabile. Ciò è la conferma di quanto sopra si osservava: il
CTU aveva ricevuto l'incarico di accertare la destinazione delle aree oggetto di causa ed a seconda dell'esito avrebbe applicato l'uno o l'altro dei criteri indicati dal Tribunale per determinare il valore delle aree stesse (e perciò delle indennità precisate in quesito).
Come sopra già notato, applicando il criterio di cui al suddetto punto 2), il CTU ha determinato il valore dei complessivi mq. 960.00 delle due aree in £. 595.200.
Non vi sono motivi per disattendere queste conclusioni.
Che la particella 145 fosse destinata a “Zona Verde privata di rispetto” era emerso già dalla prima relazione del CTU e nessuno ha mai posto in dubbio la correttezza di tale rilievo. Resta semmai inspiegabile come mai il CTU avesse, nella prima relazione, determinato il valore venale considerando la zona come edificabile, ma ormai è inutile indugiare su questo.
Gli attori non hanno mosso alcuna contestazione sulla determinazione di valore effettuata dal CTU nella seconda relazione e, del resto, di ciò non fanno menzione alcuna nell'atto di riassunzione, dove, come visto, sostengono la (insostenibile) tesi dell'identità delle conclusioni delle due relazioni e finiscono altresì per affermare, richiamando le considerazioni di cui alla pag. 8 della sentenza cassata, che lo stesso “giudice d'appello ha – con evidenza solare – indicato i criteri per cui avrebbe poi aderito alla prima CTU trovandosi d'accordo e preferendo, dunque, la prima alla seconda relazione, sulla base delle caratteristiche del terreno, del potere edificatorio dell'area, del metodo comparativo utilizzato dal CTU per compravendite dell'epoca di aree similari”, il che è l'esatto contrario di quanto affermato dalla Cassazione (che, come visto, ha cassato la sentenza n. 271/2018 proprio per non avere affatto spiegato perché le conclusioni della prima relazione fossero preferibili rispetto a quella della seconda) e si pone perciò in stridente contrasto con il disposto dell'art. 384 c.p.c., come fondatamente sottolineato da
11 Come sancito dalla Suprema Corte in vari arresti e ribadito nella stessa n. 35352 del 2021 “l'unico criterio a cui la Corte d'appello doveva (e, adesso, deve – n.d.r.) fare ricorso … era quello della piena reintegrazione patrimoniale commisurata al prezzo di mercato”.
Il prezzo di mercato dei 960mq su cui il CTU ha condotto i suoi accertamenti era di
£ 595.200. Poiché oggetto di controversia è la occupazione illegittima della sola area di mq 621 all'interno della p.lla 145, il valore della stessa può essere determinato dividendo il valore complessivo per il numero dei metri quadrati, onde avere il valore unitario del metro quadrato, e poi moltiplicare il valore ottenuto per
621. Si ha pertanto 595.200:960=620x621= £ 385.020. Convertito in valuta attuale, alla data del 9 aprile 1993 il valore del terreno illegittimamente occupato ed acquisito da era di € 198,85 ed è dunque questo valore che deve essere riconosciuto agli attori in riassunzione affinché ottengano la “piena reintegrazione patrimoniale”.
Nel paragrafo 5.3 dell'ordinanza n. 35352 del 2021, la Suprema Corte ha anche dettato il criterio per quantificare l'indennità di occupazione legittima, che “deve essere determinata in misura corrispondente a una percentuale, legittimamente riferibile al tasso degli interessi legali, dell'indennità dovuta per l'espropriazione stessa (Cass., Sez. U., 408/2000, Cass. 2100/2011, Cass. 5916/2016).”.
Nella relazione depositata il 30 giugno 2004, il CTU aveva calcolato l'indennità di espropriazione nel doppio del valore del terreno esteso 960 mq. Poiché qui si controverte, come detto e ripetuto, sui soli mq 621 poi non espropriati, l'indennità di espropriazione è il doppio di £. 385.020 (v. sopra) ossia £. 770.040, vale a dire €
397,69. Vanno perciò riconosciuti gli interessi legali su questa somma.
In accoglimento della domanda di parte attrice deve essere condannata alla restituzione delle somme già corrisposte in esecuzione della sentenza di appello poi cassata, detratte ovviamente quelle dovute. a allegato e documentato (v. ricevuta di bonifico, all. 16 fascicolo telematico di questo grado) di avere pagato le suddette somme, per un ammontare complessivo di € 171.828,92, in data 8 aprile
2021. Conseguentemente, sulle somme oggi riconosciute dovute ai Parte_6
gli accessori del credito vanno calcolati sino a quella data e la somma così
[...]
12 ottenuta dovrà appunto essere detratta dall'importo in questione. Sulla differenza, sono dovuti gli interessi legali in favore di sino al soddisfo.
Di qui le statuizioni di cui in dispositivo.
Circa le spese di lite, si ricorda il principio secondo cui
Il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato.
Cass. 13 giugno 2018 n. 15506 (v. anche Cass. 23 aprile 2001 n. 5987, Cass. 29 marzo 2006 n. 7243, Cass. n. 5535 del 2014, Cass. 29 novembre 2021 n. 37220,
Cass. S.U. 8 novembre 2022 n. 32906).
Poiché la presente sentenza implica, comunque, la riforma di quella a suo tempo emessa dal Tribunale, devono essere disciplinate le spese di tutti i quattro gradi di giudizio.
Dato l'accoglimento delle domande attrici in misura pressoché irrisoria rispetto al quantum richiesto, si ritiene giustificata la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, Sezione Civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa
In riforma della sentenza n. 745/2010 depositata il 19 luglio 2010 del Tribunale di
Caltanissetta:
Dichiara il diritto di in proprio e n. procuratore speciale di Parte_1
e , di ottenere da Parte_2 Parte_3 Controparte_1
a titolo risarcitorio, per quanto in motivazione, la somma di € 198,85, oltre
[...]
alla rivalutazione monetaria su detta somma dalla data del 9 aprile 1993 alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché agli interessi, al tasso legale, sulla predetta somma di € 198,85 vìa via annualmente rivalutata e fino all'8 aprile
2021
13 Dichiara il diritto di in proprio e n. procuratore speciale di Parte_1
e , di ottenere da Parte_2 Parte_3 Controparte_1
a titolo di indennità di occupazione, gli interessi al tasso legale anno per
[...]
anno vìgente per il periodo dal 9 aprile 1988 al 9 aprile 1993, computati sulla somma di €. 397,69, oltre agli ulteriori interessi, al tasso legale, sulle singole annualità e dalla data di scadenza delle stesse fino all'8 aprile 2021;
Condanna in proprio e n. procuratore speciale di Parte_1 Parte_2
e , a restituire a la Parte_3 Controparte_1
differenza fra gli importi corrisposti da quest'ultima in esecuzione della sentenza n.
271/2018 del 22 maggio 2018 di questa Corte e le somme dovute in forza dei due capi di sentenza che precedono, oltre interessi legali dall'8 aprile 2021 sino al soddisfo;
Compensa integralmente fra le parti le spese dei quattro gradi di giudizio, ivi comprese quelle di CTU, che restano a carico di entrambe le parti nella misura del
50% ciascuna.
Caltanissetta, camera di consiglio del 16 luglio 2025
Il Presidente est.
Roberto Rezzonico
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