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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/11/2025, n. 3445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3445 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8395/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 16 luglio 2025 da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Paola Alberti presso la quale ha eletto domicilio telematico
e 2) Parte_2 nato a [...], il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2
pagina 1 di 8 residente in [...]- lettera 25/A con gli avv.ti Uberta Caccia Dominioni e Nicolò Alessandro Uberto Baldoli presso i quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Palazzolo sull'Oglio (Brescia) il 6.9.2015
(anno 2015, atto n. 20, parte 2, serie A) separati consensualmente con verbale, ritualmente omologato con decreto del Tribunale di Milano del
30.12.2020 con un figlio: , nato a [...], il [...] Parte_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16 luglio 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1.- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato in Palazzolo Sull'Oglio
(BS), in data 06.09.2015, (anno 2015, atto n. 20, parte 2, serie A) fra i signori e Parte_1
e ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del comune di Palazzolo Sull'Oglio Parte_2
(BS) e di Milano di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza.
2.- Il figlio minore rimane affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e collocato Pt_3 presso la madre con cui continuerà a vivere nell'ex casa coniugale, sita in Milano, Via Mosè Bianchi n.
95.
3.- L'ex casa coniugale, di proprietà di entrambi i genitori, rimarrà assegnata alla signora insieme a quanto l'arreda, la quale continuerà ad abitarvi con il figlio, fin quando sarà con lei Pt_1 convivente e non economicamente autosufficiente. I signori e continueranno Pt_1 Parte_2
a farsi carico nella misura del 50 % ciascuno del pagamento del mutuo gravante sull'ex casa coniugale.
4.- Il padre potrà vedere e tenere con sé quando lo desidera, previo accordo con la Pt_3 madre, tenuto conto delle esigenze del bambino e degli impegni lavorativi dei genitori. In ogni caso, i genitori, concordano che il padre può vedere e tenere con sé il figlio quantomeno secondo le seguenti modalità:
Calendario ordinario
- a fine settimana alternati, da venerdì pomeriggio al termine della scuola fino al lunedì mattina allorché il papà riaccompagnerà a scuola il bambino;
- nelle settimane che terminano con il weekend in cui starà con il papà, il signor Pt_3 [...]
terrà con sé il figlio un giorno infrasettimanale con pernotto, indicativamente il martedì, Parte_4
pagina 2 di 8 dall'uscita della scuola sino al giorno seguente quando il papà riaccompagnerà il bambino presso l'istituto scolastico, nonché un giorno, oggi individuato nella giornata di giovedì, dall'uscita della scuola sino alle ore 21:00 circa, quando il papà riaccompagnerà preso l'abitazione materna. Pt_3
- nelle settimane che terminano con il weekend in cui il bambino starà con la mamma, il signor terrà con sé il figlio un giorno infrasettimanale con pernotto, indicativamente il Parte_2 giovedì, dall'uscita della scuola sino al giorno seguente quando il papà riaccompagnerà il bambino presso l'istituto scolastico e un giorno, oggi individuato nella giornata di martedì, dall'uscita della scuola sino alle ore 21:00, quando il papà riaccompagnerà preso l'abitazione materna. Pt_3
Calendario straordinario - Vacanze scolastiche
trascorrerà, ad anni alterni, la giornata del 24 dicembre con un genitore sino alle ore Pt_3
22,00 circa, ovvero fino a dopo cena, quando verrà riaccompagnato presso l'abitazione dell'altro genitore con cui trascorrerà la notte del 24 dicembre e il 25 dicembre fino alle ore 19,00 circa (ovvero prima di cena) quando verrà riaccompagnato dall'altro genitore. Il tutto secondo il principio dell'alternanza. I Genitori si renderanno disponibili a trascorrere insieme il Natale, ciò sempre salvo eventuali migliori accordi fra gli stessi.
A) Per il restante periodo delle vacanze scolastiche natalizie, da alternare di anno in anno, il bambino trascorrerà con un genitore dal 26 dicembre mattina sino all'1 gennaio mattina o dall'1 gennaio mattina sino al 7 gennaio mattina quando il genitore che avrà con sé lo accompagnerà a scuola. Il tutto Pt_3 fatto salvo ogni eventuale migliore diverso accordo tra i genitori. In caso di disaccordo negli anni pari deciderà il periodo di spettanza il papà e in quelli dispari la mamma.
B) Vacanze di Carnevale e Pasquali
Le vacanze di Pasqua il bambino le trascorrerà ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore, considerato che in via alternata un genitore terrà il bambino a Pasqua e l'altro genitore lo terrà durante le vacanze di
Carnevale in via alternata.
C) Ulteriori festività e ponti scolastici
Per i ponti e/o le festività di calendario (Ognissanti, Immacolata e Sant'Ambrogio, 25 Aprile, 1°
Maggio, 2 Giugno, ecc..): alternate tra i genitori, che si aggiungono ai fine settimana se accorpabili in virtù dell'alternanza (quando la festività cadrà il lunedì o martedì, spetterà al genitore cui spetta il fine settimana immediatamente precedente, quando cadrà di mercoledì o giovedì sarà di spettanza del genitore cui spetta il fine settimana immediatamente successivo). Sulle modalità ed orari, i genitori dovranno riferirsi agli incontri infrasettimanali.
pagina 3 di 8 Qualora i ponti dovessero cadere per la maggior parte nei weekend di pertinenza di uno dei genitori, quest'ultimi concorderanno, secondo il criterio dell'alternanza, i giorni di pertinenza così da rendere il più possibile paritetico il calendario, suddividendosi al 50% i predetti “ponti”.
Altre ricorrenze o giorni significativi, quali compleanni, recite della scuola, saggi o sacramenti religiosi: i genitori si renderanno disponibili a trascorrerli insieme, ciò sempre salvo migliori accordi fra gli stessi.
I genitori concordano affinché le date di eventuali “recuperi” dei periodi di spettanza di entrambi i genitori, che non si siano potute tenere per ragioni involontarie e/o di lavoro degli stessi, saranno recuperate alla prima occasione utile successiva, salvo diversi migliori accordi.
Nei periodi in cui la madre dovesse assentarsi per impegni lavorativi o non potesse tenere con sé il bambino, quest'ultimo sarà tenuto in via prioritaria dal padre. Reciprocamente, , sarà tenuto Pt_3 in via prioritaria dalla madre qualora fosse il signor a doversi assentare per impegni Parte_2 lavorativi.
Quando saranno con il figlio, i genitori comunicheranno sempre il proprio recapito, anche telefonico e gli spostamenti in altre località diverse da Milano, oltre alle date e gli orari di partenza e di ritorno, nonché il luogo di soggiorno durante i periodi di vacanza e/o i fine settimana che trascorreranno lontano dalla città.
In ogni caso il bambino potrà sempre parlare al telefono con l'altro genitore quotidianamente.
D) Per le vacanze estive:
Nei mesi di giugno, luglio e settembre i genitori seguiranno il calendario ordinario nell'eventualità in cui il bambino sarà a Milano, con facoltà per il padre di tenerlo con sé per l'intera giornata (anziché nel solo orario post-scolastico) qualora ne abbia disponibilità di tempo. potrà Pt_3 frequentare in questi mesi campus scelti di comune accordo tra i genitori, i cui costi verranno divisi al
50 % tra gli stessi.
In questi mesi potrà anche trascorrere una settimana o con i nonni, o con il papà, o con Pt_3 la mamma, in località di villeggiatura, il tutto previo accordo tra i genitori.
Durante il mese di agosto trascorrerà con il papà 15 giorni, anche consecutivi, da Pt_3 concordare tra i genitori entro il mese di maggio di ogni anno, sulla base del periodo di ferie di ciascun genitore.
5.- Il signor si impegna a corrispondere alla mamma convivente con il Parte_2 bambino, quale contributo per il mantenimento del figlio, l'assegno mensile di euro 200,00, quantificato tenuto conto che la signora convive nell'ex casa coniugale con il suo compagno. Pt_1
pagina 4 di 8 Tale importo verrà modificato di comune accordo tra i genitori, qualora la mamma cessi la predetta convivenza con il suo compagno attuale e/o venga estinto il mutuo gravante sull'immobile.
Tale somma non sarà soggetta a rivalutazione ISTAT sino a quando la signora conviverà Pt_1 con il suo compagno signor nell'ex casa coniugale. Controparte_1
I coniugi danno atto che ad oggi sussistono arretrati a carico del signor per Parte_2
l'adeguamento ISTAT dell'assegno di mantenimento dal 30.12.2020 ad oggi, pari ad euro 698,04 e che la signora rinuncia a chiedere il pagamento di tale importo al marito in considerazione del fatto Pt_1 che il suo compagno, convivente con la mamma e il bambino, sta contribuendo alle spese abitative dell'ex casa coniugale.
6.- Le spese straordinarie mediche e scolastiche per il bambino verranno ripartite al 50% tra i genitori sulla scorta del protocollo del Tribunale di Milano con verbale di riunione del 14.11.2017 e qui di seguito integralmente riportato:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
pagina 5 di 8 - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali).
7.- Sino a quando la signora conviverà nell'ex casa coniugale con il suo attuale Pt_1 compagno, le ulteriori spese straordinarie verranno così ripartite tra i genitori:
- mensa scolastica: la mamma sosterrà tale spesa al 100%;
- attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei): la mamma sosterrà tale spesa al 100%;
- corsi di lingue, corsi di musica e/o strumenti musicali, spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout): la mamma sosterrà tale spesa al 100%;
- baby-sitter per i mesi di giugno, luglio e settembre quando la scuola è chiusa se rimarrà a Pt_3
Milano: la mamma sosterrà il 60% e il papà il 40% della spesa.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
8.- L'Assegno unico erogato dall'INPS sarà suddiviso al 50% tra i genitori.
9.- I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e di nulla pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento.
10.- Le spese legali relative al presente giudizio sono compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
pagina 6 di 8 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Palazzolo sull'Oglio (Brescia) in data 6.9.2015 (anno 2015, atto n 20, parte 2, serie A) tra e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 24.9.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 7 di 8 pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 16 luglio 2025 da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Paola Alberti presso la quale ha eletto domicilio telematico
e 2) Parte_2 nato a [...], il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2
pagina 1 di 8 residente in [...]- lettera 25/A con gli avv.ti Uberta Caccia Dominioni e Nicolò Alessandro Uberto Baldoli presso i quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Palazzolo sull'Oglio (Brescia) il 6.9.2015
(anno 2015, atto n. 20, parte 2, serie A) separati consensualmente con verbale, ritualmente omologato con decreto del Tribunale di Milano del
30.12.2020 con un figlio: , nato a [...], il [...] Parte_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16 luglio 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1.- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato in Palazzolo Sull'Oglio
(BS), in data 06.09.2015, (anno 2015, atto n. 20, parte 2, serie A) fra i signori e Parte_1
e ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del comune di Palazzolo Sull'Oglio Parte_2
(BS) e di Milano di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza.
2.- Il figlio minore rimane affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e collocato Pt_3 presso la madre con cui continuerà a vivere nell'ex casa coniugale, sita in Milano, Via Mosè Bianchi n.
95.
3.- L'ex casa coniugale, di proprietà di entrambi i genitori, rimarrà assegnata alla signora insieme a quanto l'arreda, la quale continuerà ad abitarvi con il figlio, fin quando sarà con lei Pt_1 convivente e non economicamente autosufficiente. I signori e continueranno Pt_1 Parte_2
a farsi carico nella misura del 50 % ciascuno del pagamento del mutuo gravante sull'ex casa coniugale.
4.- Il padre potrà vedere e tenere con sé quando lo desidera, previo accordo con la Pt_3 madre, tenuto conto delle esigenze del bambino e degli impegni lavorativi dei genitori. In ogni caso, i genitori, concordano che il padre può vedere e tenere con sé il figlio quantomeno secondo le seguenti modalità:
Calendario ordinario
- a fine settimana alternati, da venerdì pomeriggio al termine della scuola fino al lunedì mattina allorché il papà riaccompagnerà a scuola il bambino;
- nelle settimane che terminano con il weekend in cui starà con il papà, il signor Pt_3 [...]
terrà con sé il figlio un giorno infrasettimanale con pernotto, indicativamente il martedì, Parte_4
pagina 2 di 8 dall'uscita della scuola sino al giorno seguente quando il papà riaccompagnerà il bambino presso l'istituto scolastico, nonché un giorno, oggi individuato nella giornata di giovedì, dall'uscita della scuola sino alle ore 21:00 circa, quando il papà riaccompagnerà preso l'abitazione materna. Pt_3
- nelle settimane che terminano con il weekend in cui il bambino starà con la mamma, il signor terrà con sé il figlio un giorno infrasettimanale con pernotto, indicativamente il Parte_2 giovedì, dall'uscita della scuola sino al giorno seguente quando il papà riaccompagnerà il bambino presso l'istituto scolastico e un giorno, oggi individuato nella giornata di martedì, dall'uscita della scuola sino alle ore 21:00, quando il papà riaccompagnerà preso l'abitazione materna. Pt_3
Calendario straordinario - Vacanze scolastiche
trascorrerà, ad anni alterni, la giornata del 24 dicembre con un genitore sino alle ore Pt_3
22,00 circa, ovvero fino a dopo cena, quando verrà riaccompagnato presso l'abitazione dell'altro genitore con cui trascorrerà la notte del 24 dicembre e il 25 dicembre fino alle ore 19,00 circa (ovvero prima di cena) quando verrà riaccompagnato dall'altro genitore. Il tutto secondo il principio dell'alternanza. I Genitori si renderanno disponibili a trascorrere insieme il Natale, ciò sempre salvo eventuali migliori accordi fra gli stessi.
A) Per il restante periodo delle vacanze scolastiche natalizie, da alternare di anno in anno, il bambino trascorrerà con un genitore dal 26 dicembre mattina sino all'1 gennaio mattina o dall'1 gennaio mattina sino al 7 gennaio mattina quando il genitore che avrà con sé lo accompagnerà a scuola. Il tutto Pt_3 fatto salvo ogni eventuale migliore diverso accordo tra i genitori. In caso di disaccordo negli anni pari deciderà il periodo di spettanza il papà e in quelli dispari la mamma.
B) Vacanze di Carnevale e Pasquali
Le vacanze di Pasqua il bambino le trascorrerà ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore, considerato che in via alternata un genitore terrà il bambino a Pasqua e l'altro genitore lo terrà durante le vacanze di
Carnevale in via alternata.
C) Ulteriori festività e ponti scolastici
Per i ponti e/o le festività di calendario (Ognissanti, Immacolata e Sant'Ambrogio, 25 Aprile, 1°
Maggio, 2 Giugno, ecc..): alternate tra i genitori, che si aggiungono ai fine settimana se accorpabili in virtù dell'alternanza (quando la festività cadrà il lunedì o martedì, spetterà al genitore cui spetta il fine settimana immediatamente precedente, quando cadrà di mercoledì o giovedì sarà di spettanza del genitore cui spetta il fine settimana immediatamente successivo). Sulle modalità ed orari, i genitori dovranno riferirsi agli incontri infrasettimanali.
pagina 3 di 8 Qualora i ponti dovessero cadere per la maggior parte nei weekend di pertinenza di uno dei genitori, quest'ultimi concorderanno, secondo il criterio dell'alternanza, i giorni di pertinenza così da rendere il più possibile paritetico il calendario, suddividendosi al 50% i predetti “ponti”.
Altre ricorrenze o giorni significativi, quali compleanni, recite della scuola, saggi o sacramenti religiosi: i genitori si renderanno disponibili a trascorrerli insieme, ciò sempre salvo migliori accordi fra gli stessi.
I genitori concordano affinché le date di eventuali “recuperi” dei periodi di spettanza di entrambi i genitori, che non si siano potute tenere per ragioni involontarie e/o di lavoro degli stessi, saranno recuperate alla prima occasione utile successiva, salvo diversi migliori accordi.
Nei periodi in cui la madre dovesse assentarsi per impegni lavorativi o non potesse tenere con sé il bambino, quest'ultimo sarà tenuto in via prioritaria dal padre. Reciprocamente, , sarà tenuto Pt_3 in via prioritaria dalla madre qualora fosse il signor a doversi assentare per impegni Parte_2 lavorativi.
Quando saranno con il figlio, i genitori comunicheranno sempre il proprio recapito, anche telefonico e gli spostamenti in altre località diverse da Milano, oltre alle date e gli orari di partenza e di ritorno, nonché il luogo di soggiorno durante i periodi di vacanza e/o i fine settimana che trascorreranno lontano dalla città.
In ogni caso il bambino potrà sempre parlare al telefono con l'altro genitore quotidianamente.
D) Per le vacanze estive:
Nei mesi di giugno, luglio e settembre i genitori seguiranno il calendario ordinario nell'eventualità in cui il bambino sarà a Milano, con facoltà per il padre di tenerlo con sé per l'intera giornata (anziché nel solo orario post-scolastico) qualora ne abbia disponibilità di tempo. potrà Pt_3 frequentare in questi mesi campus scelti di comune accordo tra i genitori, i cui costi verranno divisi al
50 % tra gli stessi.
In questi mesi potrà anche trascorrere una settimana o con i nonni, o con il papà, o con Pt_3 la mamma, in località di villeggiatura, il tutto previo accordo tra i genitori.
Durante il mese di agosto trascorrerà con il papà 15 giorni, anche consecutivi, da Pt_3 concordare tra i genitori entro il mese di maggio di ogni anno, sulla base del periodo di ferie di ciascun genitore.
5.- Il signor si impegna a corrispondere alla mamma convivente con il Parte_2 bambino, quale contributo per il mantenimento del figlio, l'assegno mensile di euro 200,00, quantificato tenuto conto che la signora convive nell'ex casa coniugale con il suo compagno. Pt_1
pagina 4 di 8 Tale importo verrà modificato di comune accordo tra i genitori, qualora la mamma cessi la predetta convivenza con il suo compagno attuale e/o venga estinto il mutuo gravante sull'immobile.
Tale somma non sarà soggetta a rivalutazione ISTAT sino a quando la signora conviverà Pt_1 con il suo compagno signor nell'ex casa coniugale. Controparte_1
I coniugi danno atto che ad oggi sussistono arretrati a carico del signor per Parte_2
l'adeguamento ISTAT dell'assegno di mantenimento dal 30.12.2020 ad oggi, pari ad euro 698,04 e che la signora rinuncia a chiedere il pagamento di tale importo al marito in considerazione del fatto Pt_1 che il suo compagno, convivente con la mamma e il bambino, sta contribuendo alle spese abitative dell'ex casa coniugale.
6.- Le spese straordinarie mediche e scolastiche per il bambino verranno ripartite al 50% tra i genitori sulla scorta del protocollo del Tribunale di Milano con verbale di riunione del 14.11.2017 e qui di seguito integralmente riportato:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
pagina 5 di 8 - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali).
7.- Sino a quando la signora conviverà nell'ex casa coniugale con il suo attuale Pt_1 compagno, le ulteriori spese straordinarie verranno così ripartite tra i genitori:
- mensa scolastica: la mamma sosterrà tale spesa al 100%;
- attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei): la mamma sosterrà tale spesa al 100%;
- corsi di lingue, corsi di musica e/o strumenti musicali, spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout): la mamma sosterrà tale spesa al 100%;
- baby-sitter per i mesi di giugno, luglio e settembre quando la scuola è chiusa se rimarrà a Pt_3
Milano: la mamma sosterrà il 60% e il papà il 40% della spesa.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
8.- L'Assegno unico erogato dall'INPS sarà suddiviso al 50% tra i genitori.
9.- I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e di nulla pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento.
10.- Le spese legali relative al presente giudizio sono compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
pagina 6 di 8 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Palazzolo sull'Oglio (Brescia) in data 6.9.2015 (anno 2015, atto n 20, parte 2, serie A) tra e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 24.9.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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