Sentenza 23 agosto 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 23/08/2019, n. 769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 769 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2019 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/08/2019
N. 00769/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01140/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di IA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1140 del 2018, proposto da
IB HA NC, DR LF, rappresentati e difesi dall'avv. Piermario Strapparava, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico presso l’avv. Vallì Cappiello in IA, via D'Azeglio 1/C;
contro
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Gorlani, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico presso il suddetto legale in IA, via Romanino 16;
per l'accertamento
- del carattere illegittimo del silenzio del Comune sull'istanza del 19 luglio 2018, con la quale la società LI CH snc aveva chiesto la voltura della licenza per il servizio pubblico non di linea di trasporto di persone con unità di navigazione (licenza assegnata al signor DR DO con nota prot. n. 17685/14 di data 16 giugno 2014, subordinatamente alla produzione della documentazione richiesta a pena di decadenza);
- con domanda di risarcimento dei danni da ritardo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Desenzano del Garda;
Visti gli art. 35 comma 2-c, 84 e 85 cpa;
Visti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2019 il dott. Mauro Pedron;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Il Comune di Desenzano del Garda, con bando del 4 giugno 2013, ha indetto una procedura pubblica per titoli per l’assegnazione di 3 licenze relative al servizio pubblico non di linea di trasporto di persone, con unità di navigazione fino a 55 posti escluso l’equipaggio.
2. Una di queste licenze è stata assegnata al signor DR DO con nota del comandante della Polizia Locale prot. n. 17685/14 di data 16 giugno 2014, subordinatamente alla produzione, a pena di decadenza, della documentazione richiesta. L’invio della documentazione è stato effettuato in data 23 e 27 giugno 2014, ma l’assegnazione definitiva della licenza non mai intervenuta.
3. Con istanza del 19 luglio 2018 la società LI CH snc ha chiesto la voltura a proprio nome della suddetta licenza, che aveva costituito oggetto di conferimento da parte del signor DO all’atto dell’acquisto di quote della società in data 20 giugno 2018.
4. Non avendo ottenuto risposta, la predetta società, assieme al signor DO, ha esperito il rimedio contro il silenzio. È stato chiesto anche il risarcimento del danno da ritardo, collegato alla mancata conclusione della procedura di assegnazione delle licenze.
5. Il Comune si è costituito in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso. Nelle proprie difese il Comune ha evidenziato che la documentazione inviata dal signor DO il 23 e 27 giugno 2014 era incompleta, e per tale motivo è stata dichiarata la decadenza dall’assegnazione con provvedimento del comandante della Polizia Locale prot. n. 25500/16 del 31 maggio 2016 (notificato il 14 giugno 2016).
6. Con memoria depositata il 20 maggio 2019 i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso a spese compensate. La rinuncia e la compensazione sono state accettate dal Comune.
7. Il ricorso deve quindi essere dichiarato estinto ex art. 35 comma 2-c cpa, a spese compensate.
8. L’accordo delle parti sulla compensazione delle spese implica che il contributo unificato rimanga a carico dei ricorrenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di IA (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando:
(a) dichiara estinto il giudizio;
(b) compensa le spese di lite;
(c) pone il contributo unificato a carico dei ricorrenti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in IA nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2019 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Politi, Presidente
Mauro Pedron, Consigliere, Estensore
Stefano Tenca, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mauro Pedron | Roberto Politi |
IL SEGRETARIO