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Sentenza 24 gennaio 2026
Sentenza 24 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIV, sentenza 24/01/2026, n. 1104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1104 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1104/2026
Depositata il 24/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica: IACOBELLIS GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13660/2025 depositato il 16/07/2025
proposto da nome ric Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale li Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2024001D10000011790001 REGISTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 302/2026 depositato il 14/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il nome ric Ricorrente_1 S.p.A impugna, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale
Il di Napoli, l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro e irrogazione delle sanzioni, avente n. 2024/001/
DI/000001179/0/001, di € 865,75, notificato a mezzo pec in data 27.5.2025. La ricorrente, preliminarmente, evidenzia che l'Agenzia delle Entrate, con l'atto opposto, ha richiesto l'imposta sia con riferimento al Decreto Ingiuntivo n. 1179/2024 del 23.07.2024, emesso dal Tribunale di Nola, relativo al riconoscimento di credito vantato;
sia in relazione all'enunciazione di fatture.
Ciò premesso, la ricorrente afferma che l'Agenzia non ha affatto motivato congruamente l'atto impositivo e, inoltre, ha quantificato arbitrariamente l'importo di € 857,00 per imposta, in violazione di legge e in maniera del tutto errata.
In tal senso, eccepisce:
1) nullità dell'avviso di liquidazione per omessa motivazione ex art. 7 legge 212/2000. Al riguardo, richiama quanto affermato, in un caso che ritiene essere identico a quello in trattazione, dalla Corte di Cassazione con Ordinanza n. 13402 del 02.07.2020;
2) illegittimità dell'ulteriore somma di € 200,00 richiesta per enunciazione titolo Iva.
Assume, al riguardo, che non è chiaro quale sia quest'atto enunciato. Afferma che, ai fini della rilevanza dell'enunciazione ex art. 22 D.P.R. n. 131/1986, è necessario un riferimento diretto al contratto intervenuto tra le parti. Cita a sostegno giurisprudenza di merito e di legittimità.
Conclude chiedendo che venga annullato l'atto, con la condanna della parte resistente al pagamento delle spese di lite, con attribuzione al difensore anticipatario.
Si è costituita la Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale II di Napoli.
L'Ufficio rileva, circa l'eccepito vizio di motivazione, che la doglianza di controparte è intrinsecamente e logicamente contraddetta dalla proposizione dell'avverso ricorso che dimostra come il contribuente abbia esercitato ampiamente il diritto di difesa, sancito all'art. 24 Cost., senza alcun pregiudizio.
Quanto alla legittimità della pretesa, osserva che il ricorso, per questo motivo, si rivolge esclusivamente alla tassazione dell'atto enunciato (per euro 200,00), con salvezza di tutto quanto altro preteso a mezzo dell'avviso impugnato.
In tal senso, osserva che il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Nola ha per oggetto un credito (per fornitura di tessuti) chiaramente provato e individuato sia in termini di tipologia di credito che di importo, oltre che provato proprio con documenti riferibili alle fatture non onorate dal debitore ingiunto.
Ritiene essere evidente che l'ingiunzione non era riferita genericamente ad un'obbligazione ma ad un preciso e circostanziato rapporto, intercorso tra creditore e debitore, individuato puntualmente sotto tutti i profili.
In definitiva, per l'Ufficio resistente, l'attività di liquidazione dell'imposta di registro posta in essere risulta essere conforme al dettato normativo di cui al TUR, in quanto, da un lato, ha liquidato l'imposta di registro ex art. 40 dpr 131/86 con riferimento alla condanna al pagamento di somme soggette ad Iva;
per altro verso, ha tassato separatamente, in misura fissa, il titolo enunciato ex art. 22 TUR;
ossia, il contratto di fornitura di tessuti -intercorrente tra il creditore ricorrente e l'impresa debitrice ingiunta- espressamente richiamato nel ricorso monitorio.
Conclude chiedendo:
1) in via principale, il rigetto del ricorso avverso per i motivi sopra esposti;
2) in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle deduzioni di controparte, la conferma della pretesa erariale nella parte non espressamente impugnata, diversa da quella relativa all'enunciazione dell'atto IVA;
3) la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato come di seguito precisato.
Da rigettare è l'eccezione di difetto di motivazione.
Dalla lettura dell'atto impugnato, si apprende che il recupero dell'imposta di registro è stato operato:
1) ex art. 37 e 57 dpr 131/86, per riconoscimento di credito vantato a mezzo di provvedimento ex art. 633 cpc., con applicazione dell'aliquota prevista ex art. 8 lett. b) tariffa, parte prima, con minimo edittale di euro
200,00;
2) ex art. 22 del DPR 131/86, in misura fissa edittale prevista ex art. 8, per l'enunciazione delle fatture, oltre interessi del contratto di fornitura.
Corrobora la ritenuta adeguata motivazione la constatazione che il ricorrente ha proposto compiutamente il ricorso, senza evidenziare e dimostrare di aver ricevuto pregiudizio al proprio diritto di difesa, a causa di incomprensione della pretesa tributaria rivoltagli.
Quanto, al merito della pretesa, la ricorrente muove obiezioni soltanto nei confronti della richiesta di pagamento della imposta di registro per l'atto enunciato nel ricorso per decreto ingiuntivo, ossia per la enunciazione di fatture relative al contratto di fornitura.
La tassazione dell'atto enunciato non appare corretta.
Va condiviso quanto sostiene la parte ricorrente, citando giurisprudenza della Corte di Cassazione che si dimostra utile per la decisione del caso in trattazione.
In effetti, l'enunciazione delle fatture non ha a riferimento un atto autonomo e separato rispetto all'inadempimento a fronte del quale si è azionata la tutela richiedendo il decreto ingiuntivo.
Il rapporto di fornitura costituisce, invero, il necessario presupposto dell'azione volta ad ottenere il riconoscimento del credito e il provvedimento di ingiunzione.
In questa prospettiva, viene in rilievo solo un'unica obbligazione rilevante ai fini del registro, ossia quella inadempiuta, tutelata dal provvedimento ingiuntivo.
Conclusivamente, l'atto impugnato va annullato limitatamente alla pretesa imposta di registro per l'atto enunciato, di cui all'art. 22 del DPR 131/86. Per il resto, va confermato.
L'esito del ricorso comporta la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso, come da motivazione. Compensa le spese.
Depositata il 24/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica: IACOBELLIS GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13660/2025 depositato il 16/07/2025
proposto da nome ric Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale li Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2024001D10000011790001 REGISTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 302/2026 depositato il 14/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il nome ric Ricorrente_1 S.p.A impugna, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale
Il di Napoli, l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro e irrogazione delle sanzioni, avente n. 2024/001/
DI/000001179/0/001, di € 865,75, notificato a mezzo pec in data 27.5.2025. La ricorrente, preliminarmente, evidenzia che l'Agenzia delle Entrate, con l'atto opposto, ha richiesto l'imposta sia con riferimento al Decreto Ingiuntivo n. 1179/2024 del 23.07.2024, emesso dal Tribunale di Nola, relativo al riconoscimento di credito vantato;
sia in relazione all'enunciazione di fatture.
Ciò premesso, la ricorrente afferma che l'Agenzia non ha affatto motivato congruamente l'atto impositivo e, inoltre, ha quantificato arbitrariamente l'importo di € 857,00 per imposta, in violazione di legge e in maniera del tutto errata.
In tal senso, eccepisce:
1) nullità dell'avviso di liquidazione per omessa motivazione ex art. 7 legge 212/2000. Al riguardo, richiama quanto affermato, in un caso che ritiene essere identico a quello in trattazione, dalla Corte di Cassazione con Ordinanza n. 13402 del 02.07.2020;
2) illegittimità dell'ulteriore somma di € 200,00 richiesta per enunciazione titolo Iva.
Assume, al riguardo, che non è chiaro quale sia quest'atto enunciato. Afferma che, ai fini della rilevanza dell'enunciazione ex art. 22 D.P.R. n. 131/1986, è necessario un riferimento diretto al contratto intervenuto tra le parti. Cita a sostegno giurisprudenza di merito e di legittimità.
Conclude chiedendo che venga annullato l'atto, con la condanna della parte resistente al pagamento delle spese di lite, con attribuzione al difensore anticipatario.
Si è costituita la Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale II di Napoli.
L'Ufficio rileva, circa l'eccepito vizio di motivazione, che la doglianza di controparte è intrinsecamente e logicamente contraddetta dalla proposizione dell'avverso ricorso che dimostra come il contribuente abbia esercitato ampiamente il diritto di difesa, sancito all'art. 24 Cost., senza alcun pregiudizio.
Quanto alla legittimità della pretesa, osserva che il ricorso, per questo motivo, si rivolge esclusivamente alla tassazione dell'atto enunciato (per euro 200,00), con salvezza di tutto quanto altro preteso a mezzo dell'avviso impugnato.
In tal senso, osserva che il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Nola ha per oggetto un credito (per fornitura di tessuti) chiaramente provato e individuato sia in termini di tipologia di credito che di importo, oltre che provato proprio con documenti riferibili alle fatture non onorate dal debitore ingiunto.
Ritiene essere evidente che l'ingiunzione non era riferita genericamente ad un'obbligazione ma ad un preciso e circostanziato rapporto, intercorso tra creditore e debitore, individuato puntualmente sotto tutti i profili.
In definitiva, per l'Ufficio resistente, l'attività di liquidazione dell'imposta di registro posta in essere risulta essere conforme al dettato normativo di cui al TUR, in quanto, da un lato, ha liquidato l'imposta di registro ex art. 40 dpr 131/86 con riferimento alla condanna al pagamento di somme soggette ad Iva;
per altro verso, ha tassato separatamente, in misura fissa, il titolo enunciato ex art. 22 TUR;
ossia, il contratto di fornitura di tessuti -intercorrente tra il creditore ricorrente e l'impresa debitrice ingiunta- espressamente richiamato nel ricorso monitorio.
Conclude chiedendo:
1) in via principale, il rigetto del ricorso avverso per i motivi sopra esposti;
2) in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle deduzioni di controparte, la conferma della pretesa erariale nella parte non espressamente impugnata, diversa da quella relativa all'enunciazione dell'atto IVA;
3) la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato come di seguito precisato.
Da rigettare è l'eccezione di difetto di motivazione.
Dalla lettura dell'atto impugnato, si apprende che il recupero dell'imposta di registro è stato operato:
1) ex art. 37 e 57 dpr 131/86, per riconoscimento di credito vantato a mezzo di provvedimento ex art. 633 cpc., con applicazione dell'aliquota prevista ex art. 8 lett. b) tariffa, parte prima, con minimo edittale di euro
200,00;
2) ex art. 22 del DPR 131/86, in misura fissa edittale prevista ex art. 8, per l'enunciazione delle fatture, oltre interessi del contratto di fornitura.
Corrobora la ritenuta adeguata motivazione la constatazione che il ricorrente ha proposto compiutamente il ricorso, senza evidenziare e dimostrare di aver ricevuto pregiudizio al proprio diritto di difesa, a causa di incomprensione della pretesa tributaria rivoltagli.
Quanto, al merito della pretesa, la ricorrente muove obiezioni soltanto nei confronti della richiesta di pagamento della imposta di registro per l'atto enunciato nel ricorso per decreto ingiuntivo, ossia per la enunciazione di fatture relative al contratto di fornitura.
La tassazione dell'atto enunciato non appare corretta.
Va condiviso quanto sostiene la parte ricorrente, citando giurisprudenza della Corte di Cassazione che si dimostra utile per la decisione del caso in trattazione.
In effetti, l'enunciazione delle fatture non ha a riferimento un atto autonomo e separato rispetto all'inadempimento a fronte del quale si è azionata la tutela richiedendo il decreto ingiuntivo.
Il rapporto di fornitura costituisce, invero, il necessario presupposto dell'azione volta ad ottenere il riconoscimento del credito e il provvedimento di ingiunzione.
In questa prospettiva, viene in rilievo solo un'unica obbligazione rilevante ai fini del registro, ossia quella inadempiuta, tutelata dal provvedimento ingiuntivo.
Conclusivamente, l'atto impugnato va annullato limitatamente alla pretesa imposta di registro per l'atto enunciato, di cui all'art. 22 del DPR 131/86. Per il resto, va confermato.
L'esito del ricorso comporta la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso, come da motivazione. Compensa le spese.