Accoglimento
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 23/04/2025, n. 3490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3490 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03490/2025REG.PROV.COLL.
N. 03638/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3638 del 2022, proposto dal signor -OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Patrizia Marino e Luigi Castaldi, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze e Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Prima, n. -OMISSIS-, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Comando Generale della Guardia di Finanza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2025 il Cons. Ugo De Carlo e udito per l’appellante l’avvocato Luigi Castaldi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor -OMISSIS- ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha dichiarato inammissibile il suo ricorso per ottenere l’annullamento del provvedimento di trasferimento ex art. 33, comma 5, l. 104/1992 del 21 maggio 2021 del Comando Generale della Guardia di Finanza.
2. L’appellante, appuntato scelto della Guardia di Finanza, aveva chiesto in un primo momento il trasferimento ad un reparto nella città di Lecce per poter prestare assistenza al figlio minore con handicap certificato.
L’originario diniego era stato impugnato dal militare ed in sede di appello cautelare il Consiglio di Stato aveva invitato l’Amministrazione a provvedere nuovamente sull’istanza individuando una sede vicina a quella richiesta ove vo fosse una scopertura di organico.
Nel corso del giudizio l’Amministrazione aveva accolto un’altra istanza presentata dall’appellante e lo aveva trasferito temporaneamente ad Otranto per un periodo di 180 giorni.
Avendo l’Amministrazione, successivamente a tale trasferimento, dato seguito a quanto richiesto dal Consiglio di Stato era stato emesso il provvedimento che prevedeva l’assegnazione alla sede di -OMISSIS-; tale provvedimento, ritenuto non satisfattivo delle esigenze poste a fondamento dell’istanza di trasferimento, veniva impugnato con un nuovo ricorso presso il T.a.r. per la Toscana ed anche in questo caso, in sede cautelare di appello veniva ordinato all’Amministrazione di modificare la sede assegnata in quanto era emerso che presso la sede di Lecce vi erano due posti liberi per la qualifica organica dell’appellante. In data 5 gennaio 2024 era poi stata depositata la sentenza relativa al secondo processo che aveva accolto il ricorso confermando la sede che era stata assegnata in sede di remand cautelare.
3. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso poiché ha ritenuto che la scelta della sede di -OMISSIS- fosse l’unica possibile poiché le altre sedi non presentavano carenze di organico e quindi il provvedimento fosse una corretta esecuzione di quanto indicato dal Consiglio di Stato con l’ordinanza cautelare e non aveva voluto tener conto di quanto era oggetto del secondo ricorso ritenendo che ogni valutazione andasse espressa in quella sede.
4. L’appello è affidato a tre motivi.
4.1. Il primo non concorda con l’affermazione del T.a.r. circa l’inammissibilità della contestazione della modalità con cui l’Amministrazione aveva eseguito il remand indicatogli dal Consiglio di Stato e soprattutto che ciò non potesse che avvenire nel successivo ricorso innanzi al T.a.r.
4.2. Il secondo motivo lamenta che il T.a.r. non abbia tenuto conto che presso la sede di Otranto, ove era stato assegnato in via temporanea, non vi era un posto disponibile ed allora non doveva essere disposto il trasferimento oppure tale posto sussisteva ed allora non aveva senso trasferire il militare a -OMISSIS-.
4.3. Il terzo motivo censura l’inammissibilità di ogni censura sul provvedimento intervenuto nel corso del giudizio di assegnazione alla sede di Lecce.
5. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il Comando Generale della Guardia di Finanza si sono costituiti in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.
6. Preliminarmente va osservato che non è possibile dichiarare l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse: i due provvedimenti del Comando Generale della Guardia di Finanza in data 1 marzo 2024 e 4 ottobre 2024, con cui è stata disposta l’assegnazione dell’appellante al gruppo di Lecce in sede, risultano essere stati adottati in esecuzione dell’ordinanza emessa in sede di appello cautelare da questo Consiglio di Stato e della sentenza 12/2024 del T.a.r. per la Toscana che ha definito il secondo contenzioso promosso dal militare.
L’Amministrazione non ha presentato una memoria conclusiva nella quale avrebbe potuto chiarire se il provvedimento sia stato adottato solamente in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali non ancora passati in giudicato oppure come valutazione conclusiva dell’istanza del militare.
Con tali premesse, preso atto della manifestazione della persistenza dell’interesse espressa in udienza dal difensore dell’appellante – su domanda espressa del Collegio- , è necessario decidere nel merito l’appello.
7. L’appello è fondato.
L’assegnazione alla sede di -OMISSIS- che dista oltre 71 chilometri dal luogo dove vivono i congiunti dell’appellante cui deve prestare assistenza dimostra la sua irrazionalità proprio per il fatto che la stessa Amministrazione aveva concesso all’appuntato di prestare servizio ad Otranto, sede compatibile per distanza con quella dei suoi congiunti da assistere.
Peraltro al momento della emanazione della sentenza impugnata era stato già disposto il trasferimento alla sede di Lecce poiché era emersa l’esistenza di due posti in organico liberi.
Anche se tale assegnazione era avvenuta nell’ambito del secondo giudizio promosso dal militare, il T.a.r. avrebbe dovuto prenderne spunto per valutare che non solo l’originario diniego era illegittimo, ma anche la sede di -OMISSIS- individuata all’esito della prima ordinanza cautelare del Consiglio di Stato perché l’Amministrazione non aveva tenuto conto della disponibilità di posti a Lecce anche senza voler tener presente l’assegnazione disposta ad Otranto al di fuori del contenzioso in corso.
Resta da ribadire che la sentenza n. 12/2024 pubblicata in data 5 gennaio 2024 cui si è fatto cenno in precedenza, è rimasta inimpugnata da parte dell’amministrazione soccombente.
8. La particolarità della vicenda che ha visto il susseguirsi di provvedimenti di contenuto opposto nella fase cautelare, giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Antonella Manzione, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ugo De Carlo | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.