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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 02/04/2025, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI – SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del dott. Vincenzo Di Pede, ha deliberato la seguente
SENTENZA
(rito speciale ex art. 15 d. lvo n. 150/2011) nella causa civile di 1° grado iscritta al n° 1204/2024 ruolo generale affari civili contenziosi e vertente tra:
(C.F.: ) rappresentato/a e difeso/a dall' Parte_1 C.F._1 avv. MANERA MONICA – RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ) – RESISTENTE Controparte_1 P.IVA_1
CONTUMACE
OGGETTO: opposizione ex art. 170 T.U. spese di giustizia
IL TRIBUNALE decidendo la causa assunta in decisione all' udienza del 20.1.2025, ai sensi dell' art. 281 sexies ultimo comma CPC,
RILEVATO
Che, con ricorso depositato il 18.6.2024, ha proposto Parte_2 opposizione avverso il decreto del 23.5.2024 che, nell' ambito del giudizio civile iscritto al n. 2375/2013 RGACC, ha disposto la revoca, ai sensi dell' art. 136 T.U. spese di giustizia, dell' ammissione del medesimo opponente al patrocinio a spese dello Stato (ammissione che era stata deliberata dal COA di Castrovillari in data
12.6.2013); che la revoca è stata disposta sulla scorta della colpa grave dello nel Pt_1
convenire in giudizio dinanzi a questo Tribunale la Controparte_2
ai fini della declaratoria di risoluzione di un contratto di leasing, laddove
[...]
il contratto aveva previsto convenzionalmente la competenza del Tribunale di
Torino: ed infatti la causa n. 2375/2013 è stata definita con ordinanza del
1 19.9.2024 che, in accoglimento dell' eccezione della , ha declinato la CP_2
propria competenza a favore del Tribunale di Torino;
che l' opponente nega che l' adizione di questo Tribunale, anziché di quello piemontese, sia avvenuta per errore determinato da colpa grave, allegando che in realtà il Tribunale di Castrovillari sarebbe stato il Tribunale effettivamente competente quale foro del consumatore ex art. 33 lettera u) codice del consumo;
CONSIDERATO
Che l' opponente insiste in questa a sede ad affermare che per la causa intrapresa contro la sarebbe stato correttamente adito Controparte_2
il Tribunale di Castrovillari, omettendo di riferire che in tale causa egli agiva in qualità non di consumatore bensì di imprenditore;
che quindi non può negarsi che l' individuazione del Tribunale di Castrovillari quale foro territorialmente competente sia frutto di errore e che tale errore sia connotato da colpa grave;
che, quindi, l' opposizione è infondata;
PQM
Visti gli art. 170 T.U. spese di giustizia e l' art. 15 d. lvo n. 150/2011,
a) Rigetta l' opposizione;
b) Nulla per le spese.
Così deciso in Castrovillari, in data 02/04/2025
IL GIUDICE
(dott. Vincenzo DI PEDE)
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