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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 22/04/2025, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO I^ SEZIONE CIVILE
Composto dai seguenti magistrati:
dott. Daniela Ronzani Presidente rel.
dott. Susanna Menegazzi Giudice
dott. Cristina Bandiera Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa portante il n.5087/024 promossa da
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo Amato e Parte_1
Barbara Basso con domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Treviso, come da mandato in calce all'atto di citazione.
-RICORRENTE-
CONTRO
-contumace- CP_1
-CONVENUTO-
Con la nomina del CURATORE SPECIALE, Avv.to Silvia Manildo con domicilio eletto presso il suo studio in Treviso.
-CONVENUTO-
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO nella persona del Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Treviso
Conclusioni del ricorrente:
Ogni avversaria istanza, deduzione ed eccezione reietta. NEL MERITO:
1. Accertare e dichiarare che ) Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] è figlio naturale di Persona_1
( ) nata a [...] e già residente in [...]C.F._2
(TV) - Via Borgo Furo di S. Bona, 35 - e per l'effetto ordinare all'Ufficiale dello Stato
Civile competente di procedere alla trascrizione della emananda sentenza.
2. spese anticipate e compenso di lite rifusi, oltre accessori, solo nel caso di opposizione.
IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede, in caso di contestazione, prova per interrogatorio formale sulle circostanze di cui alle premesse del presente atto, premessa la dicitura
“E' Vero che ..”
Conclusione del Curatore Speciale:
Rilevato il diritto preminente del figlio all'identità personale, funzionale anche alle sue esigenze di vita, nonché il diritto a conoscere le proprie origini, aderisce alle domande dell'attore dato che l'indagine genetica effettuata presso l'Università di Padova (doc. 6
attore) ha accertato che si può ragionevolmente ritenere che il rapporto esistente tra e sia un rapporto madre-figlio. Persona_1 Parte_1
Conclusioni del Pubblico Ministero: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ex art.132 cpc., così come modificato dalla L.18.6.2009 n.69
Fatto
Con ricorso ritualmente notificato, riferiva che nell'anno 1960 Parte_1
nata a [...] il [...], aveva intrattenuto Persona_1
una relazione sentimentale con un uomo molto più anziano di lei, osteggiata dalla propria famiglia.
Che da tale relazione, in data 23.3.1963, era nato un bambino a cui veniva dato il nome di Persona_2
Che né la madre in qualche modo costretta dalla famiglia, né il padre biologico,
2 avevano riconosciuto il figlio tanto che in data 28.4.1963 veniva aperta una tutela a favore del minore.
Che successivamente si procedeva all'affiliazione dell'odierno ricorrente con provvedimento del Giudice Tutelare del 22.12.1965, omologata dal Tribunale per i minorenni di Venezia il 9.3.1967, assumendo l'istante il definitivo cognome di
. Parte_1
Che di seguito il medesimo riallacciava i rapporti con la madre biologica tanto da andare a vivere con in Treviso, via Borgo Furo di S. Bona n.35, Persona_1
ricevendo da quest'ultima un mantenimento economico anche quando Parte_1
si trasferiva all'estero.
[...]
Che al fine di attribuire certezza inoppugnabile al rapporto madre-figlio e in prospettiva di formalizzare la richiesta di accertamento della maternità, e Parte_1 Per_1
si sottoponevano, nell'ottobre del 2002, all'esame di determinazione del
[...]
gruppo nell'ambito dei sistemi del DNA che riconosceva il rapporto madre-figlio.
Che affetta da malattia degenerativa ed incidente sulla sua Persona_1
capacità di intendere di volere, non dava più impulso alla procedura di accertamento della maternità e decedeva in Treviso il 6.12.2015.
Che per tali ragioni l'odierno istante ha promosso l'azione di cui è processo concludendo come in premessa trascritto.
Che il Giudice Tutelare procedeva alla nomina del Curatore speciale e previo mutamento del rito, all'udienza del 27.3.2025 nella contumacia di , CP_1
cugina del in quanto figlia di sorella di , la Parte_1 Parte_2 Per_1
causa veniva rimessa al Collegio per ogni decisione anche istruttoria, sulle conclusioni ut supra rassegnate dalle parti.
Diritto
3 Ciò premesso, dalle risultanze acquisite in corso di causa è emerso incontrovertibilmente che è figlio di . Parte_1 Persona_1
Ritiene il Collegio che l'accertamento genetico eseguito dai presunti madre e figlio sia certamente attendibile perché effettuato presso una struttura pubblica: Dipartimento di
Medicina Ambientale e Sanità Pubblica, sede di Medicina legale e delle Assicurazioni
dell' , secondo una metodologia corretta e prevista ex Controparte_2
lege.
L'esito di tale accertamento, da ritenersi quindi vincolante, ha così stabilito: “Ricordiamo
infatti che la trasmissione ereditaria dei marcatori genetici qui considerati, rispetta le leggi
della trasmissione ereditaria nel senso che il corredo genetico del figlio è costituito per metà
di provenienza materna e per metà paterna. In altre parole, ogni caratteristica di un
individuo (identificata con il termine “fenotipo”) è dovuta alla presenza di due fattori o alleli
(complessivamente indicati con il termine “genotipo”) di cui uno è di provenienza materna e
l'altro di provenienza paterna. Per avvalorare quindi, l'ipotesi della relazione madre-figlio è
stata eseguita, alla luce dei risultati ottenuti, una valutazione statistica della probabilità
dell'esistenza di un rapporto madre-figlio risultata pari al 99,69% contro una probabilità
fratello-sorella pari allo 0,31%. Si può quindi ragionevolmente ritenere che il rapporto di
parentela esistente tra e sia un rapporto madre- Persona_1 Parte_1
figlio …” (all. 6);
Tenuto altresì conto del parere favorevole espresso dal Curatore speciale e della condotta processuale assunta dalla convenuta rimasta contumace, si ritiene che CP_1
debba essere dichiarata la madre di . Persona_1 Parte_1
***
Nulla sulle spese di lite, mentre il compenso del Curatore speciale liquidabile in
€.1.000,00 oltre spese generali, Iva e cpa, va posto a carico del ricorrente.
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e conclusione,
1)Accerta e dichiara che ), nata a Persona_1 C.F._2
Volpago del Montello (TV), il 23.10.1937, deceduta a Treviso il 6.12.2015, è la madre di
( ), nato a [...], il Parte_1 C.F._1
23.3.1963, residente in Bangkok (Thailandia).
2)Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alla prescritta annotazione.
3)Pone il compenso del Curatore speciale, avv.to Silvia Manildo, pari ad €.1.000,00
oltre spese generali, Iva e cpa, a carico del ricorrente.
4)Nulla sulle spese di lite.
Treviso, così deciso nella camera di consiglio del giorno 01.04.2025
IL PRESIDENTE est. dott. Daniela Ronzani
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO I^ SEZIONE CIVILE
Composto dai seguenti magistrati:
dott. Daniela Ronzani Presidente rel.
dott. Susanna Menegazzi Giudice
dott. Cristina Bandiera Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa portante il n.5087/024 promossa da
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo Amato e Parte_1
Barbara Basso con domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Treviso, come da mandato in calce all'atto di citazione.
-RICORRENTE-
CONTRO
-contumace- CP_1
-CONVENUTO-
Con la nomina del CURATORE SPECIALE, Avv.to Silvia Manildo con domicilio eletto presso il suo studio in Treviso.
-CONVENUTO-
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO nella persona del Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Treviso
Conclusioni del ricorrente:
Ogni avversaria istanza, deduzione ed eccezione reietta. NEL MERITO:
1. Accertare e dichiarare che ) Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] è figlio naturale di Persona_1
( ) nata a [...] e già residente in [...]C.F._2
(TV) - Via Borgo Furo di S. Bona, 35 - e per l'effetto ordinare all'Ufficiale dello Stato
Civile competente di procedere alla trascrizione della emananda sentenza.
2. spese anticipate e compenso di lite rifusi, oltre accessori, solo nel caso di opposizione.
IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede, in caso di contestazione, prova per interrogatorio formale sulle circostanze di cui alle premesse del presente atto, premessa la dicitura
“E' Vero che ..”
Conclusione del Curatore Speciale:
Rilevato il diritto preminente del figlio all'identità personale, funzionale anche alle sue esigenze di vita, nonché il diritto a conoscere le proprie origini, aderisce alle domande dell'attore dato che l'indagine genetica effettuata presso l'Università di Padova (doc. 6
attore) ha accertato che si può ragionevolmente ritenere che il rapporto esistente tra e sia un rapporto madre-figlio. Persona_1 Parte_1
Conclusioni del Pubblico Ministero: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ex art.132 cpc., così come modificato dalla L.18.6.2009 n.69
Fatto
Con ricorso ritualmente notificato, riferiva che nell'anno 1960 Parte_1
nata a [...] il [...], aveva intrattenuto Persona_1
una relazione sentimentale con un uomo molto più anziano di lei, osteggiata dalla propria famiglia.
Che da tale relazione, in data 23.3.1963, era nato un bambino a cui veniva dato il nome di Persona_2
Che né la madre in qualche modo costretta dalla famiglia, né il padre biologico,
2 avevano riconosciuto il figlio tanto che in data 28.4.1963 veniva aperta una tutela a favore del minore.
Che successivamente si procedeva all'affiliazione dell'odierno ricorrente con provvedimento del Giudice Tutelare del 22.12.1965, omologata dal Tribunale per i minorenni di Venezia il 9.3.1967, assumendo l'istante il definitivo cognome di
. Parte_1
Che di seguito il medesimo riallacciava i rapporti con la madre biologica tanto da andare a vivere con in Treviso, via Borgo Furo di S. Bona n.35, Persona_1
ricevendo da quest'ultima un mantenimento economico anche quando Parte_1
si trasferiva all'estero.
[...]
Che al fine di attribuire certezza inoppugnabile al rapporto madre-figlio e in prospettiva di formalizzare la richiesta di accertamento della maternità, e Parte_1 Per_1
si sottoponevano, nell'ottobre del 2002, all'esame di determinazione del
[...]
gruppo nell'ambito dei sistemi del DNA che riconosceva il rapporto madre-figlio.
Che affetta da malattia degenerativa ed incidente sulla sua Persona_1
capacità di intendere di volere, non dava più impulso alla procedura di accertamento della maternità e decedeva in Treviso il 6.12.2015.
Che per tali ragioni l'odierno istante ha promosso l'azione di cui è processo concludendo come in premessa trascritto.
Che il Giudice Tutelare procedeva alla nomina del Curatore speciale e previo mutamento del rito, all'udienza del 27.3.2025 nella contumacia di , CP_1
cugina del in quanto figlia di sorella di , la Parte_1 Parte_2 Per_1
causa veniva rimessa al Collegio per ogni decisione anche istruttoria, sulle conclusioni ut supra rassegnate dalle parti.
Diritto
3 Ciò premesso, dalle risultanze acquisite in corso di causa è emerso incontrovertibilmente che è figlio di . Parte_1 Persona_1
Ritiene il Collegio che l'accertamento genetico eseguito dai presunti madre e figlio sia certamente attendibile perché effettuato presso una struttura pubblica: Dipartimento di
Medicina Ambientale e Sanità Pubblica, sede di Medicina legale e delle Assicurazioni
dell' , secondo una metodologia corretta e prevista ex Controparte_2
lege.
L'esito di tale accertamento, da ritenersi quindi vincolante, ha così stabilito: “Ricordiamo
infatti che la trasmissione ereditaria dei marcatori genetici qui considerati, rispetta le leggi
della trasmissione ereditaria nel senso che il corredo genetico del figlio è costituito per metà
di provenienza materna e per metà paterna. In altre parole, ogni caratteristica di un
individuo (identificata con il termine “fenotipo”) è dovuta alla presenza di due fattori o alleli
(complessivamente indicati con il termine “genotipo”) di cui uno è di provenienza materna e
l'altro di provenienza paterna. Per avvalorare quindi, l'ipotesi della relazione madre-figlio è
stata eseguita, alla luce dei risultati ottenuti, una valutazione statistica della probabilità
dell'esistenza di un rapporto madre-figlio risultata pari al 99,69% contro una probabilità
fratello-sorella pari allo 0,31%. Si può quindi ragionevolmente ritenere che il rapporto di
parentela esistente tra e sia un rapporto madre- Persona_1 Parte_1
figlio …” (all. 6);
Tenuto altresì conto del parere favorevole espresso dal Curatore speciale e della condotta processuale assunta dalla convenuta rimasta contumace, si ritiene che CP_1
debba essere dichiarata la madre di . Persona_1 Parte_1
***
Nulla sulle spese di lite, mentre il compenso del Curatore speciale liquidabile in
€.1.000,00 oltre spese generali, Iva e cpa, va posto a carico del ricorrente.
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e conclusione,
1)Accerta e dichiara che ), nata a Persona_1 C.F._2
Volpago del Montello (TV), il 23.10.1937, deceduta a Treviso il 6.12.2015, è la madre di
( ), nato a [...], il Parte_1 C.F._1
23.3.1963, residente in Bangkok (Thailandia).
2)Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alla prescritta annotazione.
3)Pone il compenso del Curatore speciale, avv.to Silvia Manildo, pari ad €.1.000,00
oltre spese generali, Iva e cpa, a carico del ricorrente.
4)Nulla sulle spese di lite.
Treviso, così deciso nella camera di consiglio del giorno 01.04.2025
IL PRESIDENTE est. dott. Daniela Ronzani
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