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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 17/07/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI POTENZA Sezione Civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati dott. Pasquale CRISTIANO Presidente dott.ssa Lucia GESUMMARIA Consigliere dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO Consigliere rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 286/2021, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ferdinando Parte_1
Pinto e Giulio Renditiso
appellante
E
, rappresentato e difeso da sé medesimo Controparte_1
appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La Corte proponeva appello avverso la sentenza n. 4/2021 del Tribunale di Parte_1
Lagonegro pubblicata il 20.4.2021.
La parte appellata si costituiva per resistere al gravame.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 20.12.2024.
Con comparsa conclusionale depositata il 13.2.2025, il difensore della parte appellante dichiarava e documentava l'intervenuto decesso di e, con Parte_1
ordinanza depositata in data 11.3.2025, la Corte dichiarava l'interruzione del processo.
Successivamente, il giudizio non veniva riassunto nei termini di cui all'art. 305 c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile. Con decreto del 17.6.2025, le parti venivano sollecitate alla riassunzione del giudizio.
Con istanza del 18.6.2025, la parte appellata depositava un'istanza con la quale chiedeva la revoca del decreto del 17.6.2025.
Osserva, sul punto, la Corte che detto decreto consisteva in un mero atto di impulso, ferme le conseguenze della mancata tempestività della riassunzione previste dall'art. 306 c.p.c., e non aveva certo la finalità di una rimessione in termine, vertendosi in tema di termini prescritti come perentori.
A seguito della rituale comunicazione del predetto decreto, le parti sono comunque rimaste inattive, dimostrando disinteresse alla prosecuzione del giudizio.
Pertanto, ai sensi dell'art. 307 c.p.c., deve dichiararsi l'estinzione del giudizio.
L'estinzione del giudizio di appello determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, in forza dell'art. 338 c.p.c..
Ai sensi dell'art. 310, ultimo comma, c.p.c., le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 286/2021, così provvede:
a) dichiara l'estinzione del giudizio;
b) dichiara il passaggio in giudicato della sentenza impugnata;
c) dispone che le spese del giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 17.7.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott. Pasquale Cristiano
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati dott. Pasquale CRISTIANO Presidente dott.ssa Lucia GESUMMARIA Consigliere dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO Consigliere rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 286/2021, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ferdinando Parte_1
Pinto e Giulio Renditiso
appellante
E
, rappresentato e difeso da sé medesimo Controparte_1
appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La Corte proponeva appello avverso la sentenza n. 4/2021 del Tribunale di Parte_1
Lagonegro pubblicata il 20.4.2021.
La parte appellata si costituiva per resistere al gravame.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 20.12.2024.
Con comparsa conclusionale depositata il 13.2.2025, il difensore della parte appellante dichiarava e documentava l'intervenuto decesso di e, con Parte_1
ordinanza depositata in data 11.3.2025, la Corte dichiarava l'interruzione del processo.
Successivamente, il giudizio non veniva riassunto nei termini di cui all'art. 305 c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile. Con decreto del 17.6.2025, le parti venivano sollecitate alla riassunzione del giudizio.
Con istanza del 18.6.2025, la parte appellata depositava un'istanza con la quale chiedeva la revoca del decreto del 17.6.2025.
Osserva, sul punto, la Corte che detto decreto consisteva in un mero atto di impulso, ferme le conseguenze della mancata tempestività della riassunzione previste dall'art. 306 c.p.c., e non aveva certo la finalità di una rimessione in termine, vertendosi in tema di termini prescritti come perentori.
A seguito della rituale comunicazione del predetto decreto, le parti sono comunque rimaste inattive, dimostrando disinteresse alla prosecuzione del giudizio.
Pertanto, ai sensi dell'art. 307 c.p.c., deve dichiararsi l'estinzione del giudizio.
L'estinzione del giudizio di appello determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, in forza dell'art. 338 c.p.c..
Ai sensi dell'art. 310, ultimo comma, c.p.c., le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 286/2021, così provvede:
a) dichiara l'estinzione del giudizio;
b) dichiara il passaggio in giudicato della sentenza impugnata;
c) dispone che le spese del giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 17.7.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott. Pasquale Cristiano