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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/02/2025, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2717/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f.: ,), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso l'avv. Emanuele Randazzo, rappresentante e difensore;
- ricorrente -
e
nata a [...] il [...] (c.f.: , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso l'avv. Gianluca Marcianò, rappresentante e difensore;
– resistente –
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario -
_______________
1. Con ricorso depositato il 20/2/2023, , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio civile con il 25/9/2002 a Carini, in costanza Controparte_1
del quale sono nati i figli (il 9/4/2011) e (il 23/2/2013), ha chiesto la Per_1 Per_2 pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo. Con memoria di costituzione del 16/6/2023, si è costituita Controparte_1
chiedendo, parimenti, la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui alla memoria di costituzione.
All'udienza del 30/6/2023 le parti sono comparse personalmente innanzi al
Presidente f.f., che, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 7/7/2023, ha: disposto l'affidamento condiviso dei minori, con collocamento prevalente presso la madre;
posto a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla resistente la somma mensile di € 400,00, di cui € 100,00 per il mantenimento della stessa ed € 300,00 a titolo di mantenimento ordinario dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nel loro interesse.
All'udienza del 24/1/2024, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno insistito per la pronuncia immediata sulla sola questione di stato e la prosecuzione del giudizio per la definizione delle domande di contenuto economico.
La causa è stata pertanto assunta in decisione sulla sola questione prospettata e, con sentenza n. 552/2024 del 29-30/1/2024, il Tribunale ha accolto la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di separazione personale dei coniugi.
2. Proseguito il giudizio, con ordinanza del 7/11/2024, il Giudice istruttore ha formulato la seguente proposta conciliativa: “definizione della controversia alle condizioni di cui all'ordinanza presidenziale del 7/7/2023”.
All'udienza del 6/2/2025, le parti hanno rappresentato la volontà di aderire alla suddetta proposta.
Pertanto, preso atto che tra le parti è già stata pronunciata la sentenza non definitiva sullo status, può senz'altro disporsi che i rapporti tra le parti siano regolati alle condizioni dianzi riportate, non essendovi motivi ostativi alla regolamentazione dei relativi rapporti in base alle stesse.
3. Infine, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi la pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
1. dispone che i rapporti tra le parti siano regolati alle condizioni riportate
2 in parte motiva;
2. nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 6 febbraio 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2717/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f.: ,), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso l'avv. Emanuele Randazzo, rappresentante e difensore;
- ricorrente -
e
nata a [...] il [...] (c.f.: , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso l'avv. Gianluca Marcianò, rappresentante e difensore;
– resistente –
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario -
_______________
1. Con ricorso depositato il 20/2/2023, , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio civile con il 25/9/2002 a Carini, in costanza Controparte_1
del quale sono nati i figli (il 9/4/2011) e (il 23/2/2013), ha chiesto la Per_1 Per_2 pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo. Con memoria di costituzione del 16/6/2023, si è costituita Controparte_1
chiedendo, parimenti, la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui alla memoria di costituzione.
All'udienza del 30/6/2023 le parti sono comparse personalmente innanzi al
Presidente f.f., che, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 7/7/2023, ha: disposto l'affidamento condiviso dei minori, con collocamento prevalente presso la madre;
posto a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla resistente la somma mensile di € 400,00, di cui € 100,00 per il mantenimento della stessa ed € 300,00 a titolo di mantenimento ordinario dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nel loro interesse.
All'udienza del 24/1/2024, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno insistito per la pronuncia immediata sulla sola questione di stato e la prosecuzione del giudizio per la definizione delle domande di contenuto economico.
La causa è stata pertanto assunta in decisione sulla sola questione prospettata e, con sentenza n. 552/2024 del 29-30/1/2024, il Tribunale ha accolto la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di separazione personale dei coniugi.
2. Proseguito il giudizio, con ordinanza del 7/11/2024, il Giudice istruttore ha formulato la seguente proposta conciliativa: “definizione della controversia alle condizioni di cui all'ordinanza presidenziale del 7/7/2023”.
All'udienza del 6/2/2025, le parti hanno rappresentato la volontà di aderire alla suddetta proposta.
Pertanto, preso atto che tra le parti è già stata pronunciata la sentenza non definitiva sullo status, può senz'altro disporsi che i rapporti tra le parti siano regolati alle condizioni dianzi riportate, non essendovi motivi ostativi alla regolamentazione dei relativi rapporti in base alle stesse.
3. Infine, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi la pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
1. dispone che i rapporti tra le parti siano regolati alle condizioni riportate
2 in parte motiva;
2. nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 6 febbraio 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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