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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 70/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
15/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
BARRELLA LUIGI, Presidente
GUARASCIO DOMENICO, AT
VACCARELLA ALESSANDRO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1385/2025 depositato il 10/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale VI Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - VI Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920070000541935000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920070000541935000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920070000541935000 IRPEF-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920070000541935000 IVA-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920070000541935000 IRAP 2003 - DINIEGO AUTOTUT IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2003
- DINIEGO AUTOTUT IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2003
- DINIEGO AUTOTUT IRPEF-ALTRO 2003
- DINIEGO AUTOTUT IVA-ALTRO 2003
- DINIEGO AUTOTUT IRAP 2003
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 30/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 21.10.2025, Ricorrente_1 ha impugnato il rifiuto tacito dell'istanza di annullamento in autotutela della cartella di pagamento n. 13920070000541935000, notificata in data 17.02.2007, sottesa all'intimazione di pagamento n. 13920259000005835000, di competenza dello scrivente ufficio finanziario.
Controparte eccepisce l'illegittimità del rifiuto tacito dell'istanza di autotutela, nonché dell'iscrizione a ruolo contenuta nella cartella di pagamento per violazione, rispettivamente, dell'art. 10-quater della Legge n.
212/2000, nonché degli artt. 2946 e 2948 c.c. e 20 del D.lgs. n. 472/1997.
Si costituiva soltanto la Agenzia delle Entrate (restando contumace Ader) che contestava integralmente le eccezioni ed i motivi di ricorso proposti dal ricorrente.
All'udienza pubblica in data 15.01.2026, depositata la memoria illustrativa da parte del ricorrente, il Presidente ha esposto i fatti di causa e le questioni della controversia;
indi, le parti presenti hanno illustrato le loro difese, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da Ricorrente_1 è inammissibile e, pertanto, va respinto per tale causa.
Invero, la parte ricorrente, pur avendo fatto riferimento nell'atto all'ipotesi prevista dall'art. 10 quater, lett. f), della legge n. 212/200, cioè “mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti” (come presupposto per la proposizione dell'istanza di annullamento in autotutela), non ha fornito prova alcuna dell'avvenuto pagamento del credito tributario portato dalla cartella in oggetto, essendosi limitato semplicemente ad asserire l'avvenuto adempimento dell'obbligazione (cfr. fascicolo telematico di parte).
Peraltro, l'azione proposta dall'odierno ricorrente trova un limite temporale, così come disposto dall'art. 10 quater, comma II, della legge n. 212/2000, il quale espressamente prevede che “l'obbligo di cui al comma primo non sussiste …………….decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione”: nel caso di specie, appare evidente l'avvenuto decorso del termine annuale e la mancata impugnazione della cartella di pagamento.
Ciò posto, va poi evidenziato che gli altri motivi di impugnazione addotti, cioè l'omessa notifica della cartella di pagamento e l'intervenuta prescrizione costituiscono eccezioni che non sono idonee a fondare l'azione incardinata dall'odierno ricorrente, non essendo sussumibili nelle altre ipotesi previste dalle lettere a), b),
c), d), e) e g) dell'art. 10 quater della legge n. 212/2000: eccezioni che invece ben avrebbero potuto essere proposte avverso la cartella di pagamento ovvero avverso gli altri atti impositivi notificati al ricorrente.
In proposito, infatti, va evidenziato che, in ogni caso, all'odierno ricorrente risulta notificata l'intimazione di pagamento di cui all'istanza in autotutela, atto autonomamente impugnabile, in mani proprie del ricorrente, come da documentazione allegata dall'Ufficio; in tal senso l'istanza di autotutela risulta proposta quando, evidentemente, erano decorsi i termini perentori per impugnare l'intimazione appena citata, come emerge dagli atti di causa.
Ciò premesso, è opportuno rappresentare che al signor Ricorrente_1, per la medesima cartella, venivano notificate tra le altre - anche - le seguenti intimazioni di pagamento: - in data 13.05.2013, la n. 13920139011007450000; - in data 12.03.2019, la n. 13920199000461645000; - in data 21.08.2023, la n. 13920229000092624000; - in data 26.09.2023, la n. 13920239000548105000; atti impositivi egualmente non impugnati dall'odierno ricorrente.
Ebbene, se l'odierna parte ricorrente, come è noto, non ha provveduto ad impugnare i precedenti atti notificati
(cartelle di pagamento, intimazioni di pagamento, ecc.), alla stessa è oramai definitivamente preclusa l'impugnazione dei successivi atti notificati dalla società di riscossione, in particolare nel caso in cui (come nel caso in esame) vengano addotte eccezioni non afferenti l'atto impugnato in sé (vizi di forma, ecc.), ma eccezioni (quale l'intervenuta prescrizione del credito, l'omessa notifica degli atti prodromici ovvero inerenti il merito della controversia, ecc.) che il contribuente ben avrebbe potuto (e dovuto) sollevare nei confronti degli atti precedentemente ricevuti (tra le altre, Cass. n. 3231/2005).
Insomma, l'omessa impugnazione ex art. 19, comma III, D.Lgs. n. 546/92 delle cartelle di pagamento oppure, comunque, di almeno un atto successivo (intimazione di pagamento) non consente più di accertare la presunta irregolarità della loro notifica a seguito della ricezione dell'atto oggetto di impugnazione nel presente giudizio;
né, peraltro, possono essere proposte delle doglianze di merito recuperatorie, tantomeno nei confronti degli atti di pertinenza degli enti impositori: gli unici fatti e/o circostanze che possono essere dedotti sono quelli maturati alla data di notifica dell'intimazione oggetto di giudizio dopo la notifica dell'ultimo atto precedente.
Inoltre, alla luce di quanto sopra evidenziato, appare evidente che è infondata anche l'eccezione della parte ricorrente di prescrizione del credito.
Di conseguenza, non risulta decorso, nel caso in esame, in riferimento ai crediti portati dalle cartelle e dall'avviso oggetto dell'intimazione di pagamento impugnata, il termine di prescrizione decennale applicabile alle imposte Irpef, Iva, Ires e Irap, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte: “Il credito erariale per la riscossione dell'imposta non soggiace al termine di prescrizione quinquennale, previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c., per ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, ma all'ordinario termine di prescrizione decennale, di cui all'art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, in ragione dell'autonomia dei singoli periodi di imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi” (cfr. Cass. sentenza n. 24322/2014; nonché ordinanze n. 25716/2020, n. 16232/2020 e n. 32308/2019).
Egualmente non risulta decorso il termine di prescrizione degli accessori del credito, cioè sanzioni e interessi.
Infatti, va evidenziato che la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 10549/2019, ha affermato, in tema di prescrizione degli accessori del tributo, che “ … la sentenza impugnata non risulta peraltro conforme a diritto neppure con riguardo all'affermata applicazione del termine quinquennale relativamente alle sanzioni, parimenti oggetto della cartella impugnata, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario (cfr. Cass. S.U. n. 25790/2009, Cass. n. 8814/2008); …”.
Tale orientamento risulta ripreso da numerose sentenze di merito, tra le quali la sentenza della CTR Toscana
n. 11/01/2021, nonché la sentenza n. 619/01/2020. Con tali pronunce la suddetta Commissione ha affermato che “l'art. 2948, n. 4, cod. civ., disposizione alla quale il primo giudice ha inteso dare attuazione, riguarda, in realtà, «gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi»: si tratta, dunque, di casi nei quali l'interesse del creditore viene ad essere soddisfatto attraverso più prestazioni, aventi un titolo unico, ma ripetute nel tempo e autonome le une dalle altre: gli interessi ai quali si riferisce la norma in questione sono, dunque, in altre parole, quelli destinati ad essere periodicamente capitalizzati, con contestuale perdita del carattere giuridico di accessorietà rispetto ad altro credito;
nulla di tutto ciò in riferimento agli interessi dei quali si tratta nella presente vicenda, per i quali, in difetto di scadenze periodiche, non è neanche pensabile una considerazione autonoma rispetto al credito principale: per essi, dunque, vale ognora la caratteristica di accessorietà, la quale impedisce, per sua natura e in conformità al senso comune, che essi possano prescriversi in un termine inferiore o comunque diverso rispetto a quello previsto per il credito principale….”; e che “la prescrittibilità decennale, non solo dell'Irpef, ma anche delle relative addizionali, sanzioni e interessi, atteso che il carattere unitario dell'obbligazione tributaria impedirebbe una diversa soluzione giuridica…” (in questo senso, anche CTP di Pisa sentenza n.
207/01/2020; e CTP di Sassari sentenza n. 126/03/2021).
In conclusione, per i motivi sopra esposti, il ricorso risulta inammissibile e, pertanto, va respinto per tale causa.
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 15 del D.Lgs.
n. 546/1992 la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente
Agenzia, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al
D.M. n. 55/2014 e successive integrazioni, con riduzione ex art. 4, comma I;
invece, non va adottata alcuna statuizione sulle spese fra la parte ricorrente e la resistente AdER, in quanto questa non si è costituita in giudizio e, quindi, non ha sostenuto spese rimborsabili.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di VI Valentia, Sez. I, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto in data 17.10.2025 da Ricorrente_1 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate di VI Valentia e dell'Agenzia delle Entrate CO, ritualmente notificato in data 21.10.2025 e depositato in data
10.11.2025, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede: 1) Dichiara inammissibile il ricorso;
2) Condanna il ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore della resistente
Agenzia, le quali vengono liquidate in euro 2.750,00 per compenso, oltre Iva, Cassa e rimborso spese generali 15%, se dovute, come per legge;
3) Dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite fra il ricorrente e la resistente AdER. Così deciso in VI Valentia in data 15.01.2026. Il Giudice Estensore Il
Presidente dott. Domenico Guarascio dott. Luigi Barrella
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
15/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
BARRELLA LUIGI, Presidente
GUARASCIO DOMENICO, AT
VACCARELLA ALESSANDRO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1385/2025 depositato il 10/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale VI Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - VI Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920070000541935000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920070000541935000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920070000541935000 IRPEF-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920070000541935000 IVA-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920070000541935000 IRAP 2003 - DINIEGO AUTOTUT IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2003
- DINIEGO AUTOTUT IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2003
- DINIEGO AUTOTUT IRPEF-ALTRO 2003
- DINIEGO AUTOTUT IVA-ALTRO 2003
- DINIEGO AUTOTUT IRAP 2003
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 30/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 21.10.2025, Ricorrente_1 ha impugnato il rifiuto tacito dell'istanza di annullamento in autotutela della cartella di pagamento n. 13920070000541935000, notificata in data 17.02.2007, sottesa all'intimazione di pagamento n. 13920259000005835000, di competenza dello scrivente ufficio finanziario.
Controparte eccepisce l'illegittimità del rifiuto tacito dell'istanza di autotutela, nonché dell'iscrizione a ruolo contenuta nella cartella di pagamento per violazione, rispettivamente, dell'art. 10-quater della Legge n.
212/2000, nonché degli artt. 2946 e 2948 c.c. e 20 del D.lgs. n. 472/1997.
Si costituiva soltanto la Agenzia delle Entrate (restando contumace Ader) che contestava integralmente le eccezioni ed i motivi di ricorso proposti dal ricorrente.
All'udienza pubblica in data 15.01.2026, depositata la memoria illustrativa da parte del ricorrente, il Presidente ha esposto i fatti di causa e le questioni della controversia;
indi, le parti presenti hanno illustrato le loro difese, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da Ricorrente_1 è inammissibile e, pertanto, va respinto per tale causa.
Invero, la parte ricorrente, pur avendo fatto riferimento nell'atto all'ipotesi prevista dall'art. 10 quater, lett. f), della legge n. 212/200, cioè “mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti” (come presupposto per la proposizione dell'istanza di annullamento in autotutela), non ha fornito prova alcuna dell'avvenuto pagamento del credito tributario portato dalla cartella in oggetto, essendosi limitato semplicemente ad asserire l'avvenuto adempimento dell'obbligazione (cfr. fascicolo telematico di parte).
Peraltro, l'azione proposta dall'odierno ricorrente trova un limite temporale, così come disposto dall'art. 10 quater, comma II, della legge n. 212/2000, il quale espressamente prevede che “l'obbligo di cui al comma primo non sussiste …………….decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione”: nel caso di specie, appare evidente l'avvenuto decorso del termine annuale e la mancata impugnazione della cartella di pagamento.
Ciò posto, va poi evidenziato che gli altri motivi di impugnazione addotti, cioè l'omessa notifica della cartella di pagamento e l'intervenuta prescrizione costituiscono eccezioni che non sono idonee a fondare l'azione incardinata dall'odierno ricorrente, non essendo sussumibili nelle altre ipotesi previste dalle lettere a), b),
c), d), e) e g) dell'art. 10 quater della legge n. 212/2000: eccezioni che invece ben avrebbero potuto essere proposte avverso la cartella di pagamento ovvero avverso gli altri atti impositivi notificati al ricorrente.
In proposito, infatti, va evidenziato che, in ogni caso, all'odierno ricorrente risulta notificata l'intimazione di pagamento di cui all'istanza in autotutela, atto autonomamente impugnabile, in mani proprie del ricorrente, come da documentazione allegata dall'Ufficio; in tal senso l'istanza di autotutela risulta proposta quando, evidentemente, erano decorsi i termini perentori per impugnare l'intimazione appena citata, come emerge dagli atti di causa.
Ciò premesso, è opportuno rappresentare che al signor Ricorrente_1, per la medesima cartella, venivano notificate tra le altre - anche - le seguenti intimazioni di pagamento: - in data 13.05.2013, la n. 13920139011007450000; - in data 12.03.2019, la n. 13920199000461645000; - in data 21.08.2023, la n. 13920229000092624000; - in data 26.09.2023, la n. 13920239000548105000; atti impositivi egualmente non impugnati dall'odierno ricorrente.
Ebbene, se l'odierna parte ricorrente, come è noto, non ha provveduto ad impugnare i precedenti atti notificati
(cartelle di pagamento, intimazioni di pagamento, ecc.), alla stessa è oramai definitivamente preclusa l'impugnazione dei successivi atti notificati dalla società di riscossione, in particolare nel caso in cui (come nel caso in esame) vengano addotte eccezioni non afferenti l'atto impugnato in sé (vizi di forma, ecc.), ma eccezioni (quale l'intervenuta prescrizione del credito, l'omessa notifica degli atti prodromici ovvero inerenti il merito della controversia, ecc.) che il contribuente ben avrebbe potuto (e dovuto) sollevare nei confronti degli atti precedentemente ricevuti (tra le altre, Cass. n. 3231/2005).
Insomma, l'omessa impugnazione ex art. 19, comma III, D.Lgs. n. 546/92 delle cartelle di pagamento oppure, comunque, di almeno un atto successivo (intimazione di pagamento) non consente più di accertare la presunta irregolarità della loro notifica a seguito della ricezione dell'atto oggetto di impugnazione nel presente giudizio;
né, peraltro, possono essere proposte delle doglianze di merito recuperatorie, tantomeno nei confronti degli atti di pertinenza degli enti impositori: gli unici fatti e/o circostanze che possono essere dedotti sono quelli maturati alla data di notifica dell'intimazione oggetto di giudizio dopo la notifica dell'ultimo atto precedente.
Inoltre, alla luce di quanto sopra evidenziato, appare evidente che è infondata anche l'eccezione della parte ricorrente di prescrizione del credito.
Di conseguenza, non risulta decorso, nel caso in esame, in riferimento ai crediti portati dalle cartelle e dall'avviso oggetto dell'intimazione di pagamento impugnata, il termine di prescrizione decennale applicabile alle imposte Irpef, Iva, Ires e Irap, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte: “Il credito erariale per la riscossione dell'imposta non soggiace al termine di prescrizione quinquennale, previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c., per ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, ma all'ordinario termine di prescrizione decennale, di cui all'art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, in ragione dell'autonomia dei singoli periodi di imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi” (cfr. Cass. sentenza n. 24322/2014; nonché ordinanze n. 25716/2020, n. 16232/2020 e n. 32308/2019).
Egualmente non risulta decorso il termine di prescrizione degli accessori del credito, cioè sanzioni e interessi.
Infatti, va evidenziato che la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 10549/2019, ha affermato, in tema di prescrizione degli accessori del tributo, che “ … la sentenza impugnata non risulta peraltro conforme a diritto neppure con riguardo all'affermata applicazione del termine quinquennale relativamente alle sanzioni, parimenti oggetto della cartella impugnata, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario (cfr. Cass. S.U. n. 25790/2009, Cass. n. 8814/2008); …”.
Tale orientamento risulta ripreso da numerose sentenze di merito, tra le quali la sentenza della CTR Toscana
n. 11/01/2021, nonché la sentenza n. 619/01/2020. Con tali pronunce la suddetta Commissione ha affermato che “l'art. 2948, n. 4, cod. civ., disposizione alla quale il primo giudice ha inteso dare attuazione, riguarda, in realtà, «gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi»: si tratta, dunque, di casi nei quali l'interesse del creditore viene ad essere soddisfatto attraverso più prestazioni, aventi un titolo unico, ma ripetute nel tempo e autonome le une dalle altre: gli interessi ai quali si riferisce la norma in questione sono, dunque, in altre parole, quelli destinati ad essere periodicamente capitalizzati, con contestuale perdita del carattere giuridico di accessorietà rispetto ad altro credito;
nulla di tutto ciò in riferimento agli interessi dei quali si tratta nella presente vicenda, per i quali, in difetto di scadenze periodiche, non è neanche pensabile una considerazione autonoma rispetto al credito principale: per essi, dunque, vale ognora la caratteristica di accessorietà, la quale impedisce, per sua natura e in conformità al senso comune, che essi possano prescriversi in un termine inferiore o comunque diverso rispetto a quello previsto per il credito principale….”; e che “la prescrittibilità decennale, non solo dell'Irpef, ma anche delle relative addizionali, sanzioni e interessi, atteso che il carattere unitario dell'obbligazione tributaria impedirebbe una diversa soluzione giuridica…” (in questo senso, anche CTP di Pisa sentenza n.
207/01/2020; e CTP di Sassari sentenza n. 126/03/2021).
In conclusione, per i motivi sopra esposti, il ricorso risulta inammissibile e, pertanto, va respinto per tale causa.
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 15 del D.Lgs.
n. 546/1992 la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente
Agenzia, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al
D.M. n. 55/2014 e successive integrazioni, con riduzione ex art. 4, comma I;
invece, non va adottata alcuna statuizione sulle spese fra la parte ricorrente e la resistente AdER, in quanto questa non si è costituita in giudizio e, quindi, non ha sostenuto spese rimborsabili.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di VI Valentia, Sez. I, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto in data 17.10.2025 da Ricorrente_1 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate di VI Valentia e dell'Agenzia delle Entrate CO, ritualmente notificato in data 21.10.2025 e depositato in data
10.11.2025, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede: 1) Dichiara inammissibile il ricorso;
2) Condanna il ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore della resistente
Agenzia, le quali vengono liquidate in euro 2.750,00 per compenso, oltre Iva, Cassa e rimborso spese generali 15%, se dovute, come per legge;
3) Dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite fra il ricorrente e la resistente AdER. Così deciso in VI Valentia in data 15.01.2026. Il Giudice Estensore Il
Presidente dott. Domenico Guarascio dott. Luigi Barrella