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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 17/02/2026, n. 1096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1096 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1096/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
SCORTECCI ANTONIO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2547/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Stilo - Viale Roma, 34 89049 Stilo RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 373 IMU 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 334 IMU 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 9/2026 depositato il
08/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso gli avvisi di accertamento indicati in epigrafe, relativi ad IMU 2014 e 2015 del Comune di Stilo.
Si è opposto l'ente impositore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò posto, il ricorso è inammissibile in quanto non contiene l'indicazione dell'ufficio nei cui confronti è proposto, requisito prescritto a pena di inammissibilità ai sensi dell'art. 18, comma 2 lett. c) e comma 4, d. lgs. 546/1992.
A tale fine non è sufficiente precisare che gli atti impugnati sono stati emessi dal Comune di Stilo e neppure notificare il ricorso al predetto ente locale se, come nel caso in esame, l'atto introduttivo non contiene, con qualsiasi formula, l'inequivoca indicazione del soggetto nei cui confronti è proposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore di parte resistente.
P.Q.M.
Dichiara l'inammissibilità del ricorso, condannando parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 200,00 per compenso, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA
(come per legge), in favore di parte resistente.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
SCORTECCI ANTONIO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2547/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Stilo - Viale Roma, 34 89049 Stilo RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 373 IMU 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 334 IMU 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 9/2026 depositato il
08/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso gli avvisi di accertamento indicati in epigrafe, relativi ad IMU 2014 e 2015 del Comune di Stilo.
Si è opposto l'ente impositore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò posto, il ricorso è inammissibile in quanto non contiene l'indicazione dell'ufficio nei cui confronti è proposto, requisito prescritto a pena di inammissibilità ai sensi dell'art. 18, comma 2 lett. c) e comma 4, d. lgs. 546/1992.
A tale fine non è sufficiente precisare che gli atti impugnati sono stati emessi dal Comune di Stilo e neppure notificare il ricorso al predetto ente locale se, come nel caso in esame, l'atto introduttivo non contiene, con qualsiasi formula, l'inequivoca indicazione del soggetto nei cui confronti è proposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore di parte resistente.
P.Q.M.
Dichiara l'inammissibilità del ricorso, condannando parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 200,00 per compenso, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA
(come per legge), in favore di parte resistente.