Art. 1.
Le modalita' per il rilascio dell'autorizzazione prevista nel primo comma dell'articolo 50 della legge 4 luglio 1967, n. 580 , saranno determinate con decreto interministeriale dei Ministri per l'industria, il commercio e l'artigianato, per l'agricoltura e foreste e per la sanita', da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Le modalita' per il rilascio dell'autorizzazione prevista nel primo comma dell'articolo 50 della legge 4 luglio 1967, n. 580 , saranno determinate con decreto interministeriale dei Ministri per l'industria, il commercio e l'artigianato, per l'agricoltura e foreste e per la sanita', da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.